indagato.com

I reati frequenti · Scheda reato

La violenza sessuale: che cosa prevede la legge e come si svolge il procedimento

È l'accusa che più di ogni altra si decide sulla parola: quella della persona offesa contro quella dell'indagato, con pochi testimoni e molte regole speciali — la querela irrevocabile, la presunzione di carcere, il patteggiamento vietato, l'incidente probatorio, la testimonianza protetta. Questa scheda spiega le norme come sono oggi (con la riforma del «consenso» approvata dalla Camera nel 2025 e ancora ferma al Senato), le aggravanti, i casi in cui si procede d'ufficio, le fasi del procedimento e ciò che l'indagato deve sapere sulle prove, sui riti e sulle conseguenze, senza pretendere di dire come finirà.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. La norma (art. 609-bis c.p.): «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni»; stessa pena per chi «induce» abusando «delle condizioni di inferiorità fisica o psichica» (anche l'ubriachezza, il sonno) o «traendo in inganno» sull'identità; «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L'«atto sessuale» comprende ogni contatto con zone erogene, anche fugace: il bacio, il palpeggiamento. Il dissenso non deve essere espresso: la giurisprudenza ritiene sufficiente l'assenza di consenso, con la violenza intesa come qualsiasi costrizione; la riforma che scrive il «consenso libero e attuale» nella norma, approvata dalla Camera il 19 novembre 2025, è all'esame del Senato e alla data di verifica non è legge.
  2. Aggravanti (art. 609-ter): un terzo in più per i fatti commessi dall'ascendente, con armi o sostanze, da travisati, su persona con libertà limitata, su minorenni, vicino a scuole, su donne incinte, «in quanto donna» (L. 181/2025), dal coniuge o dall'ex partner «anche senza convivenza», da associati, con violenze gravi; «della metà» sotto i quattordici anni, «raddoppiata» sotto i dieci. Atti con minorenni (609-quater): la stessa pena del 609-bis per gli atti con chi ha meno di quattordici anni (sedici se l'autore è genitore, tutore, affidatario), anche consenzienti; non punibile il minorenne con un altro minore di almeno tredici anni se la differenza di età non supera quattro anni. Gruppo (609-octies): «da otto a quattordici anni».
  3. Procedibilità (609-septies): a querela «di dodici mesi», «irrevocabile»; d'ufficio se la vittima è minorenne, se l'autore è genitore, tutore, affidatario o convivente, se è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, o se il fatto è connesso a un reato d'ufficio. Una volta presentata, la querela non si ritira: nessun accordo la cancella.
  4. Il binario: audizione della persona offesa entro tre giorni (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.), arresto obbligatorio in flagranza (380, lettera d-bis), presunzione relativa di custodia in carcere (275, comma 3), termini di indagine e di custodia raddoppiati (407, comma 2, lettera a, n. 7-bis), intercettazioni, incidente probatorio per sentire la vittima con modalità protette (392, comma 1-bis; 398, comma 5-bis), patteggiamento escluso (444, comma 1-bis), abbreviato ammesso; tenuità e riparazione escluse; pene accessorie automatiche (609-nonies: perdita della responsabilità genitoriale se il figlio è vittima, interdizione perpetua da uffici di tutela, interdizione dagli uffici pubblici, e per i reati contro minori l'interdizione perpetua dalle attività con minori) e misure di sicurezza dopo la pena.
  5. Per l'indagato: nessun contatto con la persona offesa; nessuna dichiarazione senza difensore; conservare messaggi, chat, testimoni del prima e del dopo; consulenti (medico-legale, psicologo forense per la valutazione delle dichiarazioni); prepararsi a un processo che si gioca sull'attendibilità della vittima, che la giurisprudenza consente di fondare anche sulla sola sua parola se «attendibile» e riscontrata «logicamente». L'assoluzione arriva quando la ricostruzione non regge, non quando manca un testimone.

Le fasce

ReatoPenaProcedibilitàNote
Violenza sessuale (609-bis)6-12 anni; fino a due terzi in meno nei «casi di minore gravità» (valutati sulla condotta, l'invasività, il danno)Querela in 12 mesi, irrevocabile; d'ufficio nei casi del 609-septiesTribunale collegiale; udienza preliminare; arresto obbligatorio salvo minore gravità (380, lettera d-bis: «escluso il caso previsto dal terzo comma»)
Aggravata (609-ter)+1/3; +1/2 sotto i 14 anni; raddoppio sotto i 10D'ufficio nella maggior parte dei casi (minori, autorità)Prescrizione raddoppiata; per i minori decorre dai 18 anni della vittima
Atti sessuali con minorenne (609-quater)Come il 609-bis; 3-6 anni per l'abuso di posizione con i sedicenni; fino a 4 per l'abuso di fiducia con i quattordicenni; aggravanti per denaro, gruppo, reiterazioneD'ufficioNon punibile il minore con differenza di età fino a 4 anni; l'errore sull'età non scusa se non inevitabile (609-sexies)
Di gruppo (609-octies)8-14 anni; diminuita per il partecipante di minima importanzaD'ufficioPresunzione di carcere (275, comma 3); arresto obbligatorio
Corruzione di minorenne (609-quinquies), adescamento (609-undecies)1-5 anni; 1-3 anniD'ufficioAnche online

Il procedimento tipico

  1. La denuncia: spesso al pronto soccorso (con il protocollo del «codice rosa», i prelievi biologici, le foto), o in Questura, o a distanza di tempo (fino a dodici mesi per la querela, e oltre per i casi d'ufficio). Il PM sente la persona offesa entro tre giorni, personalmente se lo chiede.
  2. Le prime misure: se c'è flagranza, arresto obbligatorio (salvo la minore gravità); altrimenti la richiesta di misura cautelare, con la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che… possono essere soddisfatte con altre misure» (275, comma 3); interrogatorio preventivo escluso quando il pericolo è di reiterazione (291, comma 1-quater, per i reati dell'art. 362, comma 1-ter); divieto di avvicinamento con braccialetto quando la custodia non è necessaria.
  3. Le prove: le dichiarazioni della vittima (registrate: 351, comma 1-ter, con l'esperto per i minori e i vulnerabili), i referti medici, i prelievi e il DNA (prelievo coattivo con perizia o accertamento urgente: 224-bis, 359-bis; banca dati: L. 85/2009), i messaggi prima e dopo, i testimoni «de relato» (a cui la vittima ha raccontato), le consulenze psicologiche. L'incidente probatorio (392, comma 1-bis) consente di sentire la vittima una sola volta, prima del processo, con modalità protette, e la sua deposizione entra nel fascicolo per il dibattimento: il difensore partecipa e controesamina, ed è l'unico momento in cui lo fa.
  4. Il 415-bis e i riti: il patteggiamento è vietato (444, comma 1-bis); l'abbreviato è la scelta di chi punta allo sconto senza il dibattimento e alla valutazione «sugli atti» di dichiarazioni deboli; il dibattimento, davanti al tribunale collegiale, a porte chiuse se la vittima lo chiede (472, comma 3-bis), con l'esame della vittima protetto (498, comma 4-quater).
  5. La sentenza: la condanna comporta le pene accessorie del 609-nonies, l'iscrizione nel casellario con l'interdizione dalle attività con minori (per i reati contro minori), la possibile misura di sicurezza; l'assoluzione, la deindicizzazione e la riparazione se c'è stata custodia. Il condannato accede ai benefici penitenziari solo dopo l'osservazione scientifica (4-bis, comma 1-quater, O.P.) e ai programmi di trattamento.

La parola contro la parola

La regola della giurisprudenza è che la testimonianza della persona offesa «può essere assunta, anche da sola, come fonte di prova della colpevolezza», se sottoposta a un vaglio di credibilità «più penetrante e rigoroso» rispetto a quella di un testimone qualsiasi, senza che siano necessari riscontri esterni, che sono però richiesti quando la vittima si è costituita parte civile o ha un interesse (Sezioni Unite 41461/2012). Questo rende centrale, per la difesa, tutto ciò che verifica o smentisce la ricostruzione: la cronologia dei messaggi e delle chiamate, la coerenza delle versioni successive (denuncia, sommarie informazioni, incidente probatorio), il contesto (separazioni, conflitti, denunce reciproche), i referti, le consulenze sulla capacità di testimoniare per i minori; e rende centrale l'incidente probatorio, dove il controesame avviene. Per l'indagato, la scelta tra silenzio e dichiarazioni segue le regole generali, con una particolarità: nei casi in cui la difesa è il consenso, la sua versione va data prima o poi, e va costruita sulle prove, non sulle impressioni (La facoltà di non rispondere, L'interrogatorio). Il difensore, e non l'indagato, valuta le investigazioni difensive verso i testimoni: qualunque contatto con la persona offesa o con chi le sta vicino è, oltre che un rischio processuale, un rischio di nuovo reato.

Casi frequenti

  • «La denuncia arriva mesi dopo una relazione finita.» È frequente e non è di per sé un indizio di falsità; la querela ha dodici mesi; il contesto (separazione, affidamento, conflitto) è materia di difesa, non di archiviazione automatica.
  • «Eravamo entrambi ubriachi.» L'induzione «abusando delle condizioni di inferiorità» copre lo stato di alterazione della vittima; lo stato dell'autore non scusa (art. 92 c.p.).
  • «Lei aveva sedici anni e mi ha detto diciotto.» Sopra i quattordici anni gli atti consensuali non sono reato salvo le posizioni di autorità e l'abuso di fiducia; sotto i quattordici, l'errore sull'età scusa solo se «inevitabile» (609-sexies).
  • «Mi hanno arrestato per un palpeggiamento in discoteca.» È violenza sessuale (atto sessuale + costrizione), con la possibile «minore gravità» che riduce la pena e rende l'arresto non obbligatorio; la convalida e la misura dipendono dai precedenti e dalle circostanze.
  • «Il PM ha chiesto l'incidente probatorio.» È la regola per i minori e i vulnerabili: l'udienza si tiene in tempi brevi, il difensore deve avere già letto gli atti depositati (393, comma 2-bis) e preparato il controesame con un consulente; dopo, quella deposizione non si ripete.
  • «Sono la persona offesa e voglio sapere che cosa succede.» La pagina La tutela delle vittime di violenza descrive i tuoi diritti, dal patrocinio senza limiti di reddito alle misure di protezione.

Fonti

Codice penale, artt. 92, 131-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-undecies; codice di procedura penale, artt. 224-bis, 275, 291, 351, 359-bis, 362, 380, 392, 393, 398, 407, 444, 472, 498; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis; L. 30 giugno 2009, n. 85; L. 15 febbraio 1996, n. 66; L. 19 luglio 2019, n. 69; L. 2 dicembre 2025, n. 181; Cass. pen., Sezioni Unite, 41461/2012; Camera dei deputati, disegno di legge di modifica dell'art. 609-bis (consenso libero e attuale), approvato il 19 novembre 2025, all'esame del Senato. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.