Il primo segnale · Conseguenze
Il nome sui giornali: che cosa possono pubblicare e che cosa puoi fare
Il procedimento penale è segreto, ma il tuo nome è sul sito del quotidiano locale il giorno dopo la perquisizione, con la foto del profilo social e l'articolo del codice sbagliato. Fra il segreto degli atti e la libertà di stampa c'è un confine scritto in tre norme diverse, aggiornate tra il 2021 e il 2024, che quasi nessuno conosce. Questa pagina spiega che cosa i giornali possono pubblicare e quando, che cosa non possono, quali strumenti hai subito (rettifica, correzione, reclamo) e quali dopo (oblio, deindicizzazione, risarcimento).
In breve
- Gli atti coperti dal segreto non si possono pubblicare, «anche solo» nel contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.); gli atti non più segreti non si possono pubblicare, «anche parzialmente», fino alla chiusura delle indagini o dell'udienza preliminare (comma 2); il contenuto delle intercettazioni «è sempre vietato» salvo che sia riprodotto dal giudice in un provvedimento o usato in dibattimento (comma 2-bis); dal 2024 sono vietate la pubblicazione dell'informazione di garanzia (art. 369, comma 1-quinquies, L. 114/2024) e delle ordinanze che applicano misure cautelari personali (art. 114, comma 6-ter, D.Lgs. 198/2024), fino alla stessa data.
- La notizia che sei indagato, invece, è pubblicabile: il diritto di cronaca copre i fatti veri, di interesse pubblico, raccontati con misura. Il divieto riguarda gli atti, non i fatti; ed è sempre consentita «la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto» (comma 7).
- Nessuna autorità pubblica (Procure, polizia, ministri, sindaci) può «indicare pubblicamente come colpevole» l'indagato o l'imputato prima della condanna irrevocabile (art. 2 D.Lgs. 188/2021): hai diritto alla rettifica entro 48 ore, con la stessa evidenza, e in mancanza al giudice civile d'urgenza. Le Procure comunicano solo con comunicati ufficiali o conferenze stampa motivate, senza «denominazioni lesive» delle inchieste.
- Sul giornale hai diritto alla rettifica gratuita, «non oltre due giorni» per i quotidiani, nella stessa pagina, entro trenta righe (art. 8 L. 47/1948; per le testate online la giurisprudenza estende la regola). La foto in manette è vietata senza consenso (art. 114, comma 6-bis).
- Dopo l'archiviazione o l'assoluzione, la cancelleria annota sul provvedimento, a tua richiesta, il diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca (art. 64-ter disp. att. c.p.p.), e i giornali sono tenuti ad aggiornare o contestualizzare gli articoli; il risarcimento per diffamazione resta possibile quando la notizia era falsa, non di interesse pubblico, o raccontata in modo lesivo.
Che cosa non si può pubblicare: gli atti
| Oggetto | Regola | Fino a quando | Norma |
|---|---|---|---|
| Atti coperti dal segreto (verbali, informative, richieste del PM, decreti del GIP) | Vietata la pubblicazione «anche parziale o per riassunto… o anche solo del loro contenuto» | Finché l'indagato non può conoscerli, e comunque non oltre la chiusura delle indagini | art. 114, comma 1; art. 329 |
| Atti non più segreti (quelli notificati o depositati) | Vietata la pubblicazione «anche parziale» dell'atto; consentita quella del contenuto | Fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare | art. 114, commi 2 e 7 |
| Intercettazioni | «È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto», salvo che sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento | Sempre; le intercettazioni irrilevanti restano nell'archivio riservato e non entrano negli atti | art. 114, comma 2-bis; artt. 268, 269 |
| Informazione di garanzia | Non pubblicabile | Fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare | art. 369, comma 1-quinquies (L. 114/2024) |
| Ordinanze di misure cautelari personali | Non pubblicabile l'ordinanza; pubblicabile il suo contenuto | Fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare | art. 114, comma 6-ter (D.Lgs. 198/2024) |
| Atti del dibattimento | Fascicolo per il dibattimento pubblicabile dopo la sentenza di primo grado; fascicolo del PM dopo l'appello; sempre pubblicabili gli atti usati per le contestazioni | — | art. 114, comma 3 |
| Immagine di persona «sottoposta all'uso di manette» o altra coercizione | Vietata, «salvo che la persona vi consenta» | Sempre | art. 114, comma 6-bis |
| Minorenni testimoni, offesi, danneggiati | Vietata la pubblicazione di generalità, immagine ed «elementi che anche indirettamente» li identifichino | Fino alla maggiore età | art. 114, comma 6 |
La sanzione per chi viola questi divieti è modesta e spiega perché sono violati: l'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) è una contravvenzione punita «con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda» di poche centinaia di euro, di regola definita con oblazione; per giornalisti, avvocati e dipendenti pubblici c'è l'illecito disciplinare (art. 115 c.p.p.). Il rimedio effettivo non è la sanzione ma la fonte: l'atto che finisce sul giornale è uscito da qualcuno che lo aveva, e il difensore può chiedere alla Procura di accertarlo, con risultati rari.
Che cosa si può pubblicare: la notizia
Il divieto colpisce gli atti, non i fatti. Che una persona sia indagata, che sia stata perquisita, arrestata, rinviata a giudizio, è una notizia, e la Costituzione tutela la libertà di stampa (art. 21). La giurisprudenza civile e penale, dagli anni Ottanta, fissa tre condizioni per il diritto di cronaca: verità della notizia (anche «putativa», se il giornalista ha verificato con diligenza), interesse pubblico (pertinenza) e continenza (forma misurata, senza insinuazioni e senza trasformare l'indagato in colpevole). Una cronaca che riferisce «X è indagato per truffa, l'inchiesta è nella fase delle indagini preliminari, il suo difensore dichiara che chiarirà la sua posizione» è lecita anche se sgradita; una che titola «il truffatore X» o che pubblica la tua foto con le manette non lo è. Il nome può essere pubblicato: non c'è una regola generale di anonimato per gli indagati adulti, e il bilanciamento tra cronaca e riservatezza è fatto caso per caso, con più tutela per chi non ha alcun ruolo pubblico e per i fatti minori, secondo le regole deontologiche dei giornalisti approvate dal Garante privacy (essenzialità dell'informazione).
La presunzione di innocenza è la regola del 2021 che ha cambiato il linguaggio delle istituzioni, non quello dei giornali. Il D.Lgs. 188/2021, attuando la direttiva UE 2016/343, vieta «alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili» (art. 2, comma 1). Se un procuratore, un questore, un ministro, un sindaco lo fa, hai «diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa», che deve essere fatta «non oltre quarantotto ore» e resa pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione» (commi 2-4); se non arriva, il tribunale civile la ordina con procedimento d'urgenza (comma 5). Le Procure comunicano con la stampa «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa», con atto motivato; le informazioni sono diffuse «solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico», in modo da «chiarire la fase in cui il procedimento pende», e con il «divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza» (art. 5 D.Lgs. 106/2006, come modificato). La polizia può parlare solo se autorizzata dal procuratore. Anche i provvedimenti dei giudici, quando non decidono sulla colpevolezza (ordinanze cautelari, sequestri), devono limitare i riferimenti alla colpevolezza «alle sole indicazioni necessarie», e puoi chiederne la correzione entro dieci giorni dalla conoscenza; il giudice decide in 48 ore (art. 115-bis c.p.p.).
Che cosa fare subito
- Salva l'articolo (copia, data, indirizzo, screenshot con l'ora), i commenti, le condivisioni; serviranno per la rettifica, per la richiesta di oblio e per un'eventuale causa.
- Verifica con il difensore che cosa è stato pubblicato: la notizia (lecita, salvo eccessi) o l'atto (vietato). Se sono stati pubblicati atti o intercettazioni, il difensore segnala alla Procura e all'Ordine dei giornalisti.
- Rettifica sul giornale (art. 8 L. 47/1948): lettera al direttore con la dichiarazione o la rettifica, «entro il limite di trenta righe», per i fatti «ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità»; il quotidiano la pubblica gratis «non oltre due giorni», «in testa di pagina e collocate nella stessa pagina»; se non lo fa, ricorso d'urgenza al tribunale civile. Per le testate online registrate la regola si applica; per i siti non registrati e i social si usa la richiesta di rimozione al gestore e il reclamo al Garante privacy. Decidere se chiedere la rettifica è una scelta strategica: a volte rilancia la notizia.
- Rettifica dell'autorità (art. 2 D.Lgs. 188/2021): se la dichiarazione viene da un'autorità pubblica, richiesta scritta di rettifica in 48 ore; poi il giudice civile.
- Dichiarazione del difensore: una riga, concordata, del tipo «il mio assistito è estraneo ai fatti e chiarirà la sua posizione nelle sedi opportune»; nulla di più, e mai una ricostruzione dei fatti alla stampa, che diventa un atto del fascicolo.
- Social: non rispondere, non commentare, non minacciare azioni legali nei commenti; chiedi la rimozione dei contenuti che pubblicano atti o immagini vietate tramite gli strumenti delle piattaforme e, se necessario, il Garante.
- Datore di lavoro, ordine professionale, scuola dei figli: valuta con il difensore se e come informarli prima che leggano (Chi devo informare).
Dopo: l'oblio
La notizia resta in rete anche quando il procedimento finisce con l'archiviazione. Dal 2022 la legge dà un titolo: «la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento» (art. 64-ter disp. att. c.p.p.). La cancelleria appone sul provvedimento l'annotazione che ne fa «titolo per ottenere… un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante». Con quel titolo si chiede ai motori di ricerca la deindicizzazione (moduli online), e in caso di rifiuto si va al Garante o al tribunale civile. Verso i giornali, la giurisprudenza riconosce dopo un certo tempo il diritto all'aggiornamento della notizia (l'esito del procedimento accanto all'articolo originario) e, per i fatti minori e le persone senza ruolo pubblico, alla deindicizzazione o all'anonimizzazione; la rimozione totale dell'articolo dall'archivio è rara. La pagina Social, stampa e oblio dopo il procedimento descrive la procedura passo per passo; Dopo l'archiviazione o l'assoluzione il resto.
La diffamazione
Quando la notizia era falsa, priva di interesse pubblico o scritta in modo lesivo, resta la strada della diffamazione (art. 595 c.p.), a querela entro tre mesi, e del risarcimento civile. La Corte costituzionale ha eliminato il carcere obbligatorio per la diffamazione a mezzo stampa (sentenza 150/2021, illegittimità dell'art. 13 L. 47/1948) e ha chiesto al legislatore una riforma che alla data di verifica non c'è. Le cause contro i giornali per la cronaca giudiziaria vera e misurata si perdono; quelle per i titoli che ti hanno chiamato colpevole, per le foto vietate, per le notizie non verificate, si possono vincere. La scheda Diffamazione è scritta dal lato dell'indagato, ma le regole sono le stesse.
Fonti
Costituzione, art. 21; codice di procedura penale, artt. 114, 115, 115-bis, 268, 269, 329, 369; disp. att. c.p.p., art. 64-ter; codice penale, artt. 595, 684; L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 8, 13; D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (direttiva UE 2016/343); D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 5; L. 9 agosto 2024, n. 114; D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 (art. 114, comma 6-ter); regolamento (UE) 2016/679, art. 17; Corte cost. 150/2021; regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Garante privacy, 2018). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.