Difendersi nelle indagini · Diritti
I termini delle indagini: quanto possono durare, e che cosa fare quando sono scaduti
«Sono indagato da tre anni e non è successo niente» è la frase più comune tra chi scrive a un avvocato. La legge fissa termini precisi alle indagini — un anno dall'iscrizione del nome, sei mesi per le contravvenzioni, diciotto per i reati gravi — con una sola proroga e una durata massima, e dal 2022 aggiunge un termine per decidere e uno strumento per far decidere. Ma i termini valgono solo se qualcuno li fa valere. Questa pagina dice quali sono, da quando decorrono, che cosa succede agli atti compiuti in ritardo e come si ottiene che il pubblico ministero decida.
In breve
- Termine ordinario: «il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2» (art. 405, comma 2, c.p.p.). Se serve la querela, decorre da quando arriva al PM (comma 3).
- Proroga: «per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi», chiesta al giudice «quando le indagini sono complesse»; la richiesta ti è notificata con «cinque giorni» per memorie (art. 406). Il giudice decide senza udienza, o con udienza se pensa di negarla.
- Durata massima: «diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno»; «due anni» per i reati gravi e le indagini complesse dell'art. 407, comma 2. «Non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza» (art. 407, commi 1-3).
- Dopo la scadenza, dal 2022, il PM ha «tre mesi» (nove per i reati gravi) per esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione (art. 407-bis, comma 2); se non lo fa, gli atti sono depositati e tu puoi chiedere al GIP di ordinargli di decidere entro venti giorni (art. 415-ter); il procuratore generale può avocare (art. 412).
- La data che conta è quella dell'iscrizione del nome; se è tardiva, chiedi la retrodatazione (art. 335-quater). Il certificato dell'art. 335 dice la data. E dopo un'archiviazione, le indagini possono riaprirsi solo con autorizzazione del giudice; gli atti compiuti senza «sono inutilizzabili» (art. 414).
Da quando si conta
Il termine decorre dall'iscrizione del nome, non dal fatto, non dalla denuncia, non dall'iscrizione del fatto contro ignoti. Un fascicolo può restare a mod. 44 (ignoti) o a mod. 45 per mesi senza che alcun termine decorra contro di te; e il pubblico ministero può iscrivere il tuo nome in ritardo rispetto al momento in cui «risultino… indizi a suo carico» (art. 335, comma 1-bis). Per questo il rimedio della retrodatazione, introdotto nel 2022, è la chiave dei termini: «la persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione», e «la retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato» (art. 335-quater, commi 1-2), con la richiesta da presentare entro venti giorni da quando hai potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo (comma 3). Se il giudice retrodata, i termini si ricalcolano e gli atti compiuti oltre la scadenza ricalcolata diventano inutilizzabili. Per i reati a querela il termine decorre «dal momento in cui» la querela «perviene al pubblico ministero» (art. 405, comma 3); se serve un'autorizzazione a procedere, il termine è sospeso dalla richiesta all'arrivo (comma 4). Per l'annotazione preliminare dei fatti commessi in evidente legittima difesa (dal 2026), se poi il PM iscrive, i termini decorrono dalla data dell'annotazione (art. 335-quinquies, comma 4).
I termini, in una tabella
| Contravvenzioni | Delitti ordinari | Delitti dell'art. 407, comma 2 (mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, droga aggravata, tratta, reati sessuali aggravati, armi da guerra, reati informatici contro sistemi pubblici; indagini «particolarmente complesse», atti all'estero, collegamento tra Procure) | |
|---|---|---|---|
| Termine ordinario (art. 405, comma 2) | 6 mesi | 1 anno | 1 anno e 6 mesi |
| Proroga (art. 406, comma 2) | Una sola, fino a 6 mesi, «quando le indagini sono complesse» | ||
| Durata massima (art. 407, commi 1-2) | 1 anno | 18 mesi | 2 anni |
| Termine per decidere dopo la scadenza (art. 407-bis, comma 2) | 3 mesi | 3 mesi | 9 mesi |
| Differimento del deposito degli atti (art. 415-ter, comma 3) | Fino a 6 mesi | Fino a 1 anno | |
Il termine dell'art. 405 e la durata massima dell'art. 407 non sono la stessa cosa: il primo è quello entro cui il PM «conclude» salvo proroga; il secondo è il tetto. La Corte costituzionale ha chiarito che la proroga può essere chiesta anche dopo la scadenza del termine (sentenza 174/1992), ma non oltre la durata massima. Nella pratica, la richiesta di proroga notificata è spesso il primo atto che l'indagato riceve, e la memoria in cinque giorni è un'occasione: il giudice «autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori» (art. 406, comma 4), ma se «ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga» fissa un'udienza (comma 5). Per mafia, terrorismo e alcuni altri reati la richiesta non è notificata (comma 5-bis).
Che cosa succede agli atti tardivi
«Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice» (art. 407, comma 3). La sanzione è l'inutilizzabilità, rilevabile in ogni stato e grado: un interrogatorio, una perquisizione, un'acquisizione documentale, un'informativa compiuti oltre la scadenza non possono fondare la richiesta di rinvio a giudizio né la condanna. Le eccezioni: gli atti chiesti dall'indagato dopo l'avviso 415-bis e le nuove indagini disposte dal PM su quelle richieste, compiute entro trenta giorni (prorogabili di sessanta), «ancorché sia decorso il termine» (art. 415-bis, commi 4-5); gli atti compiuti «dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento», utilizzabili se la proroga viene concessa (art. 406, comma 8); gli atti che non sono «atti di indagine» (le ricezioni di denunce, le iscrizioni, le richieste al giudice). L'inutilizzabilità non fa cadere il procedimento: il PM può esercitare l'azione penale con gli atti tempestivi, e spesso lo fa. Ciò che l'eccezione ottiene, di regola, è togliere dal fascicolo la prova raccolta in ritardo.
Dopo la scadenza: come far decidere il pubblico ministero
- Verifica la data di iscrizione con il certificato dell'art. 335 (Il registro) e calcola: termine ordinario, eventuale proroga (che ti sarebbe stata notificata), durata massima, più i tre (o nove) mesi dell'art. 407-bis.
- Chiedi il deposito degli atti: scaduti i termini dell'art. 407-bis senza azione penale né archiviazione, «la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria» e a te «è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito» (art. 415-ter, comma 1). Il PM può chiedere al GIP un differimento del deposito, per un massimo di sei mesi (un anno per i reati gravi), solo se pende una richiesta di custodia o la conoscenza degli atti mette in pericolo persone o indagini specifiche (commi 2-3).
- Chiedi al GIP di ordinare la decisione: «la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale»; il giudice decide «nei venti giorni successivi» e ordina di decidere «entro un termine non superiore a venti giorni» (comma 4). L'istanza è comunicata al procuratore generale.
- L'avocazione: il procuratore generale presso la corte d'appello «può disporre… l'avocazione delle indagini» se il PM non ha rispettato i termini dell'art. 407-bis, e deve formulare le richieste «entro novanta giorni dal decreto di avocazione» (art. 412). Non puoi chiederla formalmente, ma una segnalazione al procuratore generale è possibile.
- Eccepisci l'inutilizzabilità degli atti tardivi in ogni sede: riesame, udienza preliminare, udienza predibattimentale, dibattimento.
Queste regole sono in vigore dal 30 dicembre 2022 per i procedimenti iscritti da quella data e, con adattamenti, per quelli precedenti; la loro applicazione varia da ufficio a ufficio, e in molte Procure il rispetto dei termini dell'art. 407-bis è ancora parziale. L'istanza dell'art. 415-ter è però uno strumento che funziona quando viene usato, e che produce, nella maggior parte dei casi, la richiesta di archiviazione o l'avviso 415-bis nel giro di settimane.
I tempi reali, e la prescrizione
Un procedimento fermo non è necessariamente un procedimento sano per l'indagato: la prescrizione del reato corre (con i termini dell'art. 157 c.p.: il massimo della pena e comunque non meno di sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, aumentabili di un quarto per gli atti interruttivi), ma per molti reati arriva dopo sette o otto anni, e un'indagine lasciata a dormire può risvegliarsi con una richiesta di rinvio a giudizio al sesto anno, quando i testimoni non ricordano e i documenti sono spariti. Chi ha elementi a favore ha interesse a far decidere presto; chi non ne ha, spesso preferisce il silenzio, e il difensore lo sa. La pagina Quanto dura davvero raccoglie ciò che si può dire dei tempi medi con i dati del Ministero, e Prescrizione e improcedibilità spiega i termini e la loro sospensione dopo la sentenza di primo grado.
Casi frequenti
- «Ho ricevuto la richiesta di proroga: significa che mi processeranno?» Significa che il PM non ha finito. La memoria in cinque giorni può indicare perché le indagini non sono «complesse» e chiedere il rigetto; in caso di rigetto, il giudice fissa al PM «un termine non superiore a dieci giorni» per decidere (art. 406, comma 7).
- «Sono passati due anni e nessuno mi ha proposto nulla.» Verifica con il certificato del 335; se i termini sono scaduti, istanza ex art. 415-ter tramite il difensore.
- «L'archiviazione è stata riaperta.» Serve il decreto del giudice su richiesta motivata del PM, e la riapertura «è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova» (art. 414, comma 1); con la riapertura c'è una nuova iscrizione e i termini ripartono; gli atti senza riapertura sono inutilizzabili.
- «Il PM ha esercitato l'azione penale dopo quattro anni di indagini.» La tardività non annulla l'azione penale; rende inutilizzabili gli atti tardivi. Il difensore verifica quali atti sono dentro i termini e quali no, e chiede la retrodatazione se il nome è stato iscritto in ritardo.
- «Sono persona offesa e la mia denuncia è ferma.» Dopo sei mesi puoi chiedere lo stato del procedimento (art. 335, comma 3-ter) e, scaduti i termini, usare anche tu l'istanza dell'art. 415-ter, comma 4.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 335, 335-quater, 335-quinquies, 405, 406, 407, 407-bis, 412, 414, 415-bis, 415-ter (testo vigente su normattiva.it); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 22 e seguenti e disposizioni transitorie (art. 88-bis); codice penale, artt. 157-161; Corte cost. 174/1992. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.