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Le conseguenze fuori dal tribunale · Conseguenze

Il casellario giudiziale: che cosa c'è scritto e chi lo vede

«Ho la fedina penale sporca?» è la domanda con cui molti misurano le conseguenze del procedimento, ed è una domanda mal posta: non esiste un solo casellario ma una banca dati con tre certificati diversi, e ciò che tu puoi mostrare a un datore di lavoro è molto meno di ciò che vede un giudice. Questa pagina spiega che cosa viene iscritto, che cosa il certificato «dei privati» non riporta, quando le iscrizioni si eliminano, come si chiede il certificato e quanto costa, e come si legge.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Il casellario giudiziale è la banca dati nazionale dei provvedimenti giudiziari definitivi (DPR 313/2002); vi sono iscritte le condanne irrevocabili, i decreti penali, i patteggiamenti, i proscioglimenti per difetto di imputabilità, le dichiarazioni di non punibilità per tenuità, le messe alla prova, le misure di sicurezza e di prevenzione, le pene sostitutive. Non le indagini, non i procedimenti in corso (che stanno nel casellario dei carichi pendenti).
  2. Esistono tre viste. Il certificato «richiesto dall'interessato» (art. 24), quello che consegni ai privati, non riporta: le condanne con la non menzione (art. 175 c.p.), le contravvenzioni punite con la sola ammenda, i reati estinti per sospensione condizionale, i patteggiamenti fino a due anni e i decreti penali, le condanne per fatti non più reato, la tenuità, il giudice di pace, la messa alla prova, le condanne riabilitate. Le pubbliche amministrazioni ottengono un certificato «selettivo» o «generale» (art. 28) che vede di più; l'autorità giudiziaria vede tutto (art. 21).
  3. Le iscrizioni si eliminano alla morte (dopo quindici anni) o cento anni dalla nascita; prima, solo nei casi dell'art. 5: revoca, revisione, proscioglimento per non imputabilità dopo dieci anni, ammenda dopo dieci anni dal pagamento, tenuità dopo dieci anni, giudice di pace dopo cinque o dieci, minori a diciotto anni. La riabilitazione (art. 178 c.p., tre anni dopo l'esecuzione della pena) non cancella l'iscrizione ma la rende invisibile ai privati.
  4. Il certificato si chiede a qualsiasi ufficio del casellario presso le Procure, di persona con documento o con prenotazione online e ritiro allo sportello, o tramite delegato: 16 euro di marca da bollo più 3,92 di diritti (altri 3,92 per l'urgenza), gratuito nei casi di esenzione; il datore di lavoro privato non può chiederlo direttamente (salvo i casi di legge, come il lavoro con minori), può solo chiederlo a te.
  5. Per il cittadino italiano il certificato attesta anche l'esistenza di condanne nel casellario giudiziale europeo; per gli stranieri, le condanne italiane sono trasmesse allo Stato di cittadinanza UE.

Che cosa viene iscritto

L'art. 3 DPR 313/2002 elenca i provvedimenti iscritti: le sentenze di condanna irrevocabili e i decreti penali esecutivi, anche con pena sospesa o non menzione; le sentenze di patteggiamento; i provvedimenti che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), archiviazioni comprese; le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per difetto di imputabilità e quelle che applicano misure di sicurezza; le ordinanze di messa alla prova e le sentenze di estinzione per esito positivo; le pene sostitutive; i provvedimenti di sorveglianza (liberazione condizionale, misure alternative), di riabilitazione, di amnistia e indulto, di grazia; le misure di prevenzione e le interdizioni; le condanne straniere riconosciute; per gli stranieri, le espulsioni. Non sono iscritte le sentenze di assoluzione e di non luogo a procedere «piene», né le archiviazioni ordinarie, né le misure cautelari, né le indagini. I procedimenti in corso, dall'esercizio dell'azione penale alla sentenza irrevocabile, stanno nel casellario dei carichi pendenti (I carichi pendenti).

Le tre viste

CertificatoChi lo chiedeChe cosa mostraChe cosa non mostra
Richiesto dall'interessato (art. 24)Tu, «senza motivare la richiesta»; è quello che consegni al datore di lavoro privato, al cliente, alla banca, all'esteroLe condanne irrevocabili non escluse, le misure di sicurezza in corso, le interdizioni, l'attestazione sul casellario europeoCondanne con non menzione (art. 175 c.p.); contravvenzioni con sola ammenda; reati estinti con la sospensione condizionale (art. 167 c.p.); condanne estinte con la «causa speciale» dell'art. 556 c.p.; amnistia e riabilitazione; patteggiamenti fino a due anni e decreti penali; fatti non più reato; tenuità (131-bis); misure di sicurezza revocate; sorveglianza speciale semplice; giudice di pace; interdizioni e amministrazioni di sostegno revocate; messa alla prova (ordinanza e sentenza)
Carichi pendenti (art. 27)Tu; e la PAI procedimenti in corso da imputato: reato, giudice, faseLe indagini (non sei imputato); i procedimenti definiti; decreti penali e patteggiamenti; giudice di pace; tenuità; messa alla prova
Selettivo o generale per la PA (art. 28)Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi «quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni», d'ufficio (non possono chiederlo a te: art. 15 L. 183/2011)Il «selettivo» contiene «le sole iscrizioni… pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali» (per un concorso, per una licenza, per il porto d'armi, per l'accreditamento); il «generale» «tutte le iscrizioni», quando la selezione non è possibileQuel che la legge di settore rende irrilevante; nella pratica la PA vede anche i patteggiamenti e i decreti penali
Dell'autorità giudiziaria (art. 21)Giudici e PM, «per ragioni di giustizia»«Tutte le iscrizioni esistenti», compresi carichi pendenti e casellario europeoNulla
Per ragioni di elettorato (art. 29)Tu e le commissioni elettoraliSolo le iscrizioni che incidono sul voto (interdizioni, misure di prevenzione definitive, misure di sicurezza)Tutto il resto
Antipedofilia (art. 25-bis)Il datore di lavoro, obbligatoriamente, per chi lavora «a diretto e regolare contatto con i minori»Le condanne per i reati sessuali contro minori e le interdizioni dall'esercizio di attività con minoriTutto il resto

Il certificato dei privati è quindi un documento «indulgente» per costruzione: una persona con un patteggiamento a un anno e un decreto penale ha un certificato che dice «NULLA». Ma la stessa persona, in un concorso pubblico, sarà vista dall'amministrazione con il certificato selettivo, e in un nuovo processo dal giudice con tutto. E i moduli che chiedono di «dichiarare le condanne riportate, comprese quelle con non menzione e i patteggiamenti» esistono (concorsi pubblici, alcune licenze): rispondere il falso è reato (art. 76 DPR 445/2000), e la non menzione non autorizza a tacere quando la domanda è esplicita.

Quanto durano le iscrizioni

  • Regola: «le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita» (art. 5, comma 1). Le condanne per delitto, in linea di principio, restano tutta la vita.
  • Eliminazioni anticipate (comma 2): revoca per revisione o rescissione, provvedimenti dichiarati non esecutivi; proscioglimenti per non imputabilità dopo dieci anni (tre per le contravvenzioni); condanne a sola ammenda dopo dieci anni dal pagamento, salvo sospensione condizionale o non menzione (che restano); tenuità dopo dieci anni dalla pronuncia; condanne del giudice di pace dopo cinque anni (pena pecuniaria) o dieci (altre pene) senza nuovi reati; espulsioni annullate; i provvedimenti sui minori «al compimento del diciottesimo anno», salvo perdono giudiziale (ventuno) e pene detentive.
  • Estinzione del reato (sospensione condizionale, patteggiamento e decreto penale dopo cinque o due anni, messa alla prova, oblazione): il reato è estinto e l'iscrizione lo annota, ma non viene eliminata; sparisce dal certificato dei privati, resta per la PA e per il giudice.
  • Riabilitazione (art. 178 c.p.): «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale», si chiede al tribunale di sorveglianza «decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta» (otto per i recidivi, dieci per gli abituali), con buona condotta e adempimento delle obbligazioni civili; la condanna riabilitata non compare nel certificato dei privati (art. 24, comma 1, lettera d).
  • Non menzione (art. 175 c.p.): il giudice può ordinarla con la prima condanna fino a due anni (detentiva) o 516 euro (pecuniaria) o entrambe; la condanna resta iscritta ma «non si faccia menzione nel certificato»; si perde con una nuova condanna per delitto.

Come si chiede

  1. Dove: l'ufficio del casellario di qualsiasi Procura della Repubblica presso il tribunale, anche diversa da quella di residenza; molte Procure accettano la prenotazione online sul portale dei certificati del casellario del Ministero della giustizia, con ritiro allo sportello.
  2. Chi: tu con un documento; o un delegato con delega firmata e copia del tuo documento; il difensore con nomina; per i minori, il genitore. I privati (datore di lavoro, condominio, cliente) non possono chiedere il tuo certificato: possono solo chiederlo a te. Le PA lo acquisiscono d'ufficio e non possono chiedertelo (dal 2012, art. 15 L. 183/2011: i certificati sono validi solo tra privati).
  3. Costo: una marca da bollo da 16 euro (ogni due pagine) e 3,92 euro di diritti; altri 3,92 per il rilascio in giornata; le marche si comprano prima. Esenzioni per alcuni usi (adozione, volontariato, lavoro con minori richiesto dal datore, ecc.), indicando l'uso nel modulo.
  4. Tempi: di regola immediato o in pochi giorni; il certificato ha validità di sei mesi (art. 41 DPR 445/2000) per le pubbliche amministrazioni, mentre tra privati vale quanto il destinatario accetta.
  5. Per l'estero: il certificato per uso estero va apostillato o legalizzato dalla Procura; alcuni Stati chiedono il «certificato generale» che riporta tutto, ottenibile con richiesta motivata all'ufficio.
  6. Verifica e correzione: se il certificato riporta iscrizioni errate o da eliminare, si chiede la rettifica all'ufficio locale; contro il rifiuto, la questione va al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio (art. 40 DPR 313/2002), con il procedimento di esecuzione.

Come si legge

Il certificato riporta per ogni iscrizione: l'autorità, la data del provvedimento e quella di irrevocabilità, il reato con la data del fatto, la pena principale, le pene accessorie, i benefici (sospensione condizionale, non menzione), le annotazioni successive (estinzione, riabilitazione, indulto). La formula «NULLA» significa che non ci sono iscrizioni riportabili in quel certificato, non che non ne esistano. Il certificato «negativo» dell'art. 24 di chi ha patteggiato è vero e legittimo; la domanda esplicita di un modulo può però obbligarti a dichiarare ciò che il certificato non mostra. Nella lettura dei moduli di lavoro, di concorso, di visto, la formula «condanne, anche non definitive, e procedimenti penali in corso» è quella che ti obbliga a dire anche dei carichi pendenti; «condanne definitive» esclude i procedimenti in corso; «condanne per le quali non sia intervenuta la riabilitazione» esclude quelle riabilitate. Il difensore legge il modulo con te.

Casi frequenti

  • «Ho patteggiato un anno: il datore di lavoro lo vedrà?» Nel certificato che gli consegni no. Se il modulo chiede espressamente i patteggiamenti, devi dichiararlo.
  • «Sono stato assolto: risulta qualcosa?» Nel certificato dei privati e nei carichi pendenti no; l'autorità giudiziaria vede la sentenza.
  • «Ho una condanna di venticinque anni fa: quando sparisce?» Non sparisce; puoi chiedere la riabilitazione (se non l'hai già), che la toglie dal certificato dei privati.
  • «Mi hanno archiviato per tenuità: risulta?» È iscritto, non visibile ai privati né nei carichi pendenti; si elimina dopo dieci anni; conta per l'«abitualità» in un futuro procedimento.
  • «Un'agenzia di recupero crediti o un'azienda ha chiesto il mio certificato al casellario.» Non può ottenerlo: solo tu, la PA d'ufficio e l'autorità giudiziaria. Le «visure» commerciali sul casellario non esistono; esistono banche dati private di notizie pubbliche, che sono un'altra cosa.
  • «Devo lavorare con minori.» Il datore di lavoro deve chiedere lui il certificato dell'art. 25-bis (antipedofilia), con il tuo consenso; non può usare il certificato ordinario.

Fonti

DPR 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico del casellario), artt. 2, 3, 5, 21, 24, 25-bis, 27, 28, 28-bis, 29, 40; D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122; codice penale, artt. 167, 175, 178, 179; codice di procedura penale, artt. 445, 688; DPR 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 41, 76; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15; Ministero della giustizia, «Certificato casellario giudiziale» e «Prenotazione online», consultati il 20 settembre 2026; D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74 (casellario europeo). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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