Strumenti · Il sito
Le fonti e il metodo
Un sito che spiega il processo penale a chi lo subisce sbaglia in due modi: quando semplifica troppo e quando ripete a memoria una regola che nel frattempo è cambiata. Questa pagina dice come le 120 pagine sono state scritte e verificate, in modo che chiunque possa rifare il controllo, e dove finisce ciò che un sito può fare.
In breve
- Prima la norma, poi la prassi. Ogni regola è stata letta nell'articolo in vigore alla data di verifica, sulla banca dati ufficiale, con le sue note di aggiornamento; la prassi degli uffici è descritta come prassi, e si dice quando varia.
- Le virgolette sono della legge. Ciò che sta tra «virgolette basse» è testo di una norma o di una sentenza, riportato tale e quale; il resto è spiegazione, e va letto come tale.
- Le sentenze sono citate solo se verificate in numero, data e principio; quelle che non è stato possibile controllare sono state tolte, non lasciate «per sicurezza».
- I numeri hanno una fonte e una data (Ministero della giustizia, Cassazione, DAP, ISTAT); non ci sono medie inventate, «di solito», «la maggior parte» senza un dato dietro.
- Le incertezze sono scritte. Dove la giurisprudenza è divisa, dove una riforma è annunciata ma non in vigore, dove un termine è in attesa di una decisione della Corte costituzionale, la pagina lo dice invece di scegliere la versione più comoda.
- Il sito non fa consulenze, non valuta casi, non nomina avvocati, non suggerisce strategie processuali: descrive le regole e le strade, e rimanda al difensore per la scelta.
Il protocollo, affermazione per affermazione
Ogni frase delle pagine appartiene a uno di pochi tipi, e ciascun tipo è stato verificato in un modo preciso. La tabella dice quale, e come puoi rifare il controllo da solo con gli strumenti gratuiti elencati in Le fonti.
| Tipo di affermazione | Come è stata verificata | Come la verifichi tu |
|---|---|---|
| «La legge dice che…» (norma) | Lettura dell'articolo nel testo vigente su normattiva alla data di verifica, comprese le parentesi doppie che segnalano le modifiche recenti e le note che ne danno la data; per gli articoli sostituiti da testi unici non ancora in vigore, lettura della versione vigente alla data e non di quella futura | Cerca l'atto su normattiva, apri l'articolo, controlla la data di «vigenza» e la scheda «aggiornamenti all'articolo»; se vedi «abrogato», verifica da quando |
| Termine, giorno, mese, soglia di pena | Preso dal testo dell'articolo e confrontato con le norme transitorie della riforma che lo ha introdotto (fatti commessi dopo, procedimenti iscritti dopo, richieste successive a una data) | Cerca la norma transitoria nel decreto di riforma (di solito negli ultimi articoli) e confrontala con la data del tuo fatto o della tua iscrizione |
| «La Cassazione ha stabilito…», «la Corte costituzionale…» | Numero, anno e principio verificati sulla banca dati della Corte o sul sito della Consulta; le Sezioni Unite indicate come tali; le sentenze della Corte EDU con nome della causa e data. Le citazioni non verificabili sono state eliminate | Cerca il numero e l'anno su cortecostituzionale.it o su italgiure; se la pagina cita una «Cass.» senza numero, è un orientamento descritto, non una citazione |
| Cifra (costo, statistica, percentuale) | Fonte ufficiale con edizione e data: parametri forensi dai decreti ministeriali; diritti di cancelleria dal testo unico e dal decreto di adeguamento; statistiche dai monitoraggi del Ministero, dall'annuario della Cassazione, dai dati DAP e ISTAT, con l'anno di riferimento | La fonte è in fondo alla pagina; i file del Ministero sono su datiestatistiche.giustizia.it |
| «Nella pratica…», «di regola gli uffici…» | Descrizione della prassi come prassi, tratta da circolari, protocolli e linee guida pubbliche quando esistono; altrimenti segnalata come variabile da ufficio a ufficio | Chiedi al difensore o guarda le circolari organizzative sul sito della tua procura o del tuo tribunale |
| «Questa riforma non è ancora in vigore», «è in discussione» | Controllo sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti di Camera e Senato alla data di verifica; le date di entrata in vigore differite riportate con la norma che le fissa | Se un testo non è sulla Gazzetta Ufficiale, non è legge; se è un decreto-legge, controlla la conversione entro sessanta giorni |
Le regole di scrittura
La norma nel testo vigente, prima della prassi
Il processo penale italiano è stato riformato in profondità nel 2022 (riforma Cartabia), nel 2024 (correttivo Cartabia, legge Nordio, decreto carceri, presunzione di innocenza), nel 2025 (tetto alle intercettazioni, decreto sicurezza, femminicidio) e nel 2026 (annotazione preliminare, GIP collegiale differito, testi unici in arrivo). Molte spiegazioni in circolazione, anche autorevoli, descrivono regole abrogate: l'informazione di garanzia senza descrizione del fatto, la citazione diretta senza udienza predibattimentale, le vecchie pene sostitutive, i termini delle indagini pre-2022, l'abuso d'ufficio. Per questo ogni pagina è stata scritta partendo dall'articolo e non dal ricordo dell'articolo, e la cronologia delle riforme con le date di applicazione è in Le novità 2024-2026.
Le virgolette solo per la legge
Quando la pagina scrive che l'indagato ha «facoltà di non rispondere ad alcuna domanda», sta riportando l'art. 64 c.p.p.; quando scrive che il silenzio non può essere usato come prova, sta spiegando. La distinzione serve a chi deve discutere con un ufficio o con un avvocato: la frase tra virgolette la puoi mostrare, la spiegazione la devi sostenere. Le parole del codice sono usate come nel codice, e le parole della strada sono tradotte in Le parole.
Le sentenze verificate una per una
Nella scrittura del sito sono state eliminate le citazioni di sentenze che non risultavano nelle banche dati con quel numero o con quel principio, e sono state sostituite con quelle verificate o con la descrizione dell'orientamento senza numero. Una sentenza citata con numero e anno è stata letta almeno nella massima o nel comunicato ufficiale. Dove le sezioni della Cassazione sono divise, la pagina lo dice; dove la Corte costituzionale è stata investita e non ha ancora deciso, la pagina lo dice e indica l'ordinanza di rimessione.
I numeri con la fonte
Le statistiche di I numeri e di Quanto dura vengono dai monitoraggi semestrali del Ministero della giustizia, dall'annuario statistico della Cassazione, dai dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dall'ISTAT e dal file ministeriale sulle intercettazioni; le cifre di Tutti i costi dai decreti ministeriali sui parametri e sui diritti di cancelleria. Ogni numero ha accanto l'anno a cui si riferisce, perché un dato del 2024 descrive il 2024. Il sito non pubblica probabilità di archiviazione o di condanna «per reato»: non esistono dati ufficiali affidabili con quella granularità, e i numeri aggregati non predicono un caso.
Le incertezze dichiarate
Alla data di verifica restano aperte, tra le altre: la riforma della prescrizione annunciata nel 2024; la riscrittura del consenso nella violenza sessuale; la legge sul sequestro degli smartphone, ferma alla Camera; il GIP collegiale per la custodia, differito al 28 febbraio 2027; i testi unici in materia tributaria in vigore dal 1° gennaio 2027; una questione di legittimità sulle misure per la violenza di genere. Le pagine che le toccano lo scrivono, con la formula «alla data di verifica». Quando una pagina non sa, dice che non sa.
La data di verifica
Tutte le pagine portano «Verificato il 20 settembre 2026». Vuol dire che quel giorno il testo delle norme citate è stato controllato sulla banca dati ufficiale e che i fatti successivi a quella data non sono considerati. Non vuol dire che la pagina sia stata scritta quel giorno né che sia aggiornata per sempre: una legge di conversione, un decreto, una sentenza della Corte costituzionale possono cambiare una regola la settimana dopo. Prima di agire su un termine o su una soglia, ricontrolla la norma; il sito ti dice quale.
Gli errori comuni che le pagine evitano
- «Avviso di garanzia» come sinonimo di incriminazione. È un'informazione sul compimento di un atto garantito, e spesso arriva prima di un'archiviazione (L'informazione di garanzia).
- «Dopo sei mesi l'indagine è archiviata». I termini scaduti rendono inutilizzabili gli atti tardivi e aprono strumenti per far decidere il PM, ma non archiviano nulla da soli (I termini delle indagini).
- «Ritirare la denuncia». La denuncia per un reato procedibile d'ufficio non si ritira; la querela si rimette, con effetti e costi precisi (Remissione di querela).
- «Fedina penale sporca» per chi è indagato. Il casellario registra le decisioni definitive, non le indagini; i procedimenti pendenti sono in un certificato diverso (Il casellario, I carichi pendenti).
- «Il patteggiamento è una confessione». Non contiene un accertamento di responsabilità e per legge non ha efficacia nei giudizi civili e disciplinari, ma è una condanna a tutti gli altri effetti (Il patteggiamento).
- «La prescrizione non esiste più». Esiste fino alla sentenza di primo grado; dopo, ci sono i termini di improcedibilità (Prescrizione e improcedibilità).
- «Il difensore d'ufficio è gratis». Va pagato come quello di fiducia, salvo il patrocinio a spese dello Stato (Difensore di fiducia e d'ufficio).
- «Se sono innocente conviene spiegare tutto subito». Le dichiarazioni entrano nel fascicolo; il momento e il modo per spiegare si decidono con il difensore, dopo aver visto gli atti (La facoltà di non rispondere).
- «Se non firmo, l'atto non vale». Il rifiuto di firmare un verbale viene annotato e non toglie validità all'atto; quello che conta è che cosa c'è scritto e se hai fatto mettere a verbale le tue osservazioni (La perquisizione).
Che cosa il sito non fa, e perché
- Non dà consulenze e non valuta casi. Non perché la legge lo vieti a un sito informativo, ma perché una valutazione senza il fascicolo è una valutazione sbagliata con buona probabilità; la difesa tecnica nel penale è obbligatoria per una ragione.
- Non fa nomi. Nessun avvocato, studio, consulente, investigatore, associazione è nominato o raccomandato; i canali per trovare un difensore sono quelli istituzionali (albi, elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio) e sono descritti in Difensore di fiducia e d'ufficio.
- Non suggerisce strategie processuali. Le pagine dicono che cosa comporta ogni strada (i riti, il silenzio, la memoria, la remissione), non quale prendere; dove una scelta è quasi sempre dannosa lo dicono, e questo è il massimo che una pagina può fare.
- Non descrive i «trucchi». Nessuna pagina spiega come ostacolare un'indagine, come sfuggire a una notifica, come far sparire dati: sono reati e sono le mosse che trasformano un'archiviazione in una condanna.
- Non copre il processo minorile, il processo militare, l'estradizione e il mandato d'arresto europeo, l'esecuzione penale oltre le pagine di confine, i procedimenti davanti alle autorità straniere: dove servono, ci sono rinvii, non pagine.
- Non raccoglie nulla. Il sito è fatto di pagine statiche senza codice eseguito nel browser, senza cookie, senza moduli, senza pubblicità; la ragione è nell'argomento: chi legge queste pagine ha diritto a non lasciare traccia.
Come è organizzato
Le pagine sono raggruppate per l'atto che hai in mano e per la situazione, non per articolo del codice: Ho ricevuto… è la porta per chi ha un atto, Come funziona per chi vuole il quadro, L'indice A-Z per chi cerca una parola, Il calendario dei termini per chi ha una scadenza, Le domande frequenti per chi ha una domanda secca. Ogni pagina si chiude con le fonti e con la data di verifica; i collegamenti tra pagine sono scelti perché servono, non per trattenere.
Fonti
Le fonti primarie usate in tutto il sito: codice di procedura penale (DPR 22 settembre 1988, n. 447) e disposizioni di attuazione (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271); codice penale (RD 19 ottobre 1930, n. 1398); Costituzione; Convenzione europea dei diritti dell'uomo e direttive UE sui diritti dell'indagato e della vittima (2010/64, 2012/13, 2012/29, 2013/48, 2016/343, 2016/800); L. 26 luglio 1975, n. 354 e DPR 30 giugno 2000, n. 230; DPR 30 maggio 2002, n. 115; DPR 14 novembre 2002, n. 313; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; L. 24 novembre 1981, n. 689; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31; L. 9 agosto 2024, n. 114; D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198; L. 4 aprile 2025, n. 47; DL 11 aprile 2025, n. 48; L. 2 dicembre 2025, n. 181; DL 23/2026 e DL 100/2026 con le leggi di conversione; DM 10 marzo 2014, n. 55 e DM 13 agosto 2022, n. 147; i decreti di adeguamento dei diritti di cancelleria e dei limiti di reddito per il patrocinio. Banche dati: normattiva.it; gazzettaufficiale.it; cortecostituzionale.it; italgiure.giustizia.it; hudoc.echr.coe.int; datiestatistiche.giustizia.it. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.