Il primo segnale · Strumento
Sono indagato? Il registro delle notizie di reato e la richiesta dell'art. 335
Un vicino dice di essere stato «sentito dai carabinieri» su di te; una lettera della banca parla di una richiesta della Procura; una denuncia è stata presentata mesi fa e da allora silenzio. Il modo per sapere se esiste un fascicolo a tuo carico c'è, è scritto nel codice e costa poco: la richiesta delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335, comma 3. Questa pagina spiega che cosa c'è nel registro, chi può chiedere e come, che cosa ti risponderanno, e che cosa fare con la risposta.
In breve
- Ogni notizia di reato è iscritta «immediatamente» nel registro della Procura (art. 335, comma 1, c.p.p.), e il nome della persona «non appena risultino… indizi a suo carico» (comma 1-bis). Da quel momento sei indagato, anche se nessuno te lo comunica.
- Puoi chiederlo: «le iscrizioni… sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta» (comma 3). La richiesta si presenta alla Procura del luogo in cui il reato sarebbe stato commesso, di persona con un documento o tramite il difensore; non serve marca da bollo; la risposta arriva in genere entro qualche settimana (la Procura di Perugia indica venti giorni).
- Non ti diranno nulla per i reati dell'art. 407, comma 2, lettera a) (mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, traffico di stupefacenti aggravato, tratta, reati sessuali aggravati e altri); e il pubblico ministero può opporre il segreto «per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile» se ci sono «specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine» (comma 3-bis).
- La risposta dice: se ci sono iscrizioni, con numero di procedimento, data, articoli di legge, pubblico ministero assegnatario e stato; oppure che non risultano iscrizioni «comunicabili», formula che copre sia l'assenza sia il segreto.
- La data di iscrizione conta: da lì decorrono i termini delle indagini. Se il pubblico ministero ha iscritto il tuo nome in ritardo, puoi chiedere al giudice la retrodatazione entro venti giorni da quando hai potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo (art. 335-quater). Dal 2026 esiste un registro separato per chi ha agito in evidente legittima difesa o adempimento di un dovere: l'annotazione preliminare (art. 335, comma 1-bis.1).
I registri della Procura
Ogni Procura della Repubblica tiene, oggi in forma informatica, registri distinti. Il codice ne prevede uno, «l'apposito registro custodito presso l'ufficio» (art. 335, comma 1); i decreti ministeriali lo hanno articolato in «modelli», e i numeri dei modelli compaiono negli atti che ricevi.
| Registro | Che cosa contiene | Per te |
|---|---|---|
| Mod. 21 (notizie di reato contro noti) | I procedimenti con un indagato identificato: qui compare il tuo nome | È questa l'iscrizione che ti rende «persona sottoposta alle indagini»; da qui decorrono i termini dell'art. 405 |
| Mod. 21-bis | Notizie di reato contro noti per i reati di competenza del giudice di pace | Stesso valore; procedimento davanti al giudice di pace |
| Mod. 44 (contro ignoti) | Fatti di reato senza un autore individuato | Non sei indagato; ma il fascicolo può passare al mod. 21 quando emergono «indizi a carico» di qualcuno |
| Mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato) | Esposti, segnalazioni, atti che il pubblico ministero ritiene non descrivano un reato | Non sei indagato. Un esposto contro di te iscritto a mod. 45 non comporta iscrizione del nome; può essere «trasmigrato» al mod. 21 se il pubblico ministero cambia idea |
| Mod. 45-bis (annotazioni preliminari, dal 2026) | I fatti in cui «appare evidente» una causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi): il nome è annotato «in separato modello» | Non sei formalmente iscritto come indagato, ma hai «le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini» (art. 335-quinquies, comma 1); il pubblico ministero deve decidere entro 30 giorni, o entro 120 + 30 se servono accertamenti |
L'iscrizione a mod. 21 non richiede prove: bastano «indizi» e un fatto «determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice». Per questo essere iscritti è frequente e, di per sé, dice poco sull'esito: una parte molto grande dei procedimenti contro noti finisce in archiviazione (I numeri). L'iscrizione non compare nel casellario giudiziale né nel certificato dei carichi pendenti, che riguarda solo i procedimenti in cui è stata esercitata l'azione penale (I carichi pendenti).
Come si chiede
- Individua la Procura: quella presso il tribunale del luogo in cui il reato sarebbe stato commesso. Se non lo sai, quella del luogo in cui abiti o dove è avvenuto il fatto che ti preoccupa; per i reati «distrettuali» (mafia, terrorismo, alcuni reati informatici e altri) la Procura distrettuale presso il capoluogo della Corte d'appello. Si può chiedere a più Procure.
- Scegli chi presenta la richiesta: tu di persona (con documento d'identità), o il difensore con nomina. Molte Procure ricevono la richiesta anche per posta ordinaria o certificata, con copia del documento; alcune hanno un servizio di prenotazione online; i difensori usano anche il Portale deposito atti penali. Il modulo è sul sito di ciascuna Procura, e le richieste «redatte su un modello non conforme» possono non essere lavorate.
- Nessuna marca da bollo e nessun diritto, secondo le indicazioni delle Procure consultate; alcune chiedono una busta preaffrancata per la risposta postale.
- Attendi: i tempi variano da pochi giorni a qualche settimana; venti giorni è un termine che alcune Procure indicano come ordinario.
- Leggi la risposta: per ogni iscrizione, numero di registro e anno, data di iscrizione, norme violate, magistrato assegnatario, eventualmente lo stato (in indagini, richiesta di archiviazione, esercitata l'azione penale). Se il procedimento è passato ad altra Procura o è stato definito, lo dirà.
- Ripeti la richiesta quando serve: non c'è un limite; il certificato fotografa la situazione alla data del rilascio.
Se la richiesta è fatta dal difensore, la risposta arriva a lui; se è fatta da te, a te. Il tuo datore di lavoro, un ente, un giornalista non possono chiedere le iscrizioni a tuo carico: la comunicazione è riservata all'indagato, alla persona offesa e ai loro difensori.
Che cosa non ti diranno
Due limiti. Il primo è per legge: «ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)», le iscrizioni non sono comunicate; per quei reati la risposta sarà che non risultano iscrizioni comunicabili, e non saprai se è perché non ce ne sono o perché non te lo possono dire. Il secondo è il segreto disposto caso per caso: «se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile» (comma 3-bis). Dopo tre mesi una nuova richiesta deve ottenere la risposta. Il certificato «negativo» non è quindi una garanzia assoluta; è una fotografia con due angoli ciechi, e chi ha ragioni concrete di temere un'indagine per reati gravi non ne ricava certezze.
La persona offesa
Chi ha subito il reato ha lo stesso diritto di chiedere le iscrizioni (comma 3) e in più, «senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela», può «chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo» (comma 3-ter). Per sapere se la denuncia ha portato all'iscrizione di un indagato, se è stata chiesta l'archiviazione, se il fascicolo è fermo. La pagina I diritti della persona offesa raccoglie gli altri strumenti (avviso della richiesta di archiviazione, opposizione, sollecito).
La data conta: la retrodatazione
Dalla data di iscrizione del nome decorre il termine delle indagini (art. 405, comma 2), e con la riforma del 2022 il legislatore ha dato un rimedio contro le iscrizioni tardive, che in passato allungavano le indagini di fatto: «la persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro… della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo» (art. 335-quater, comma 1). «La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato» (comma 2), e la richiesta va proposta «entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo» (comma 3). Nella pratica il difensore lo scopre leggendo il fascicolo dopo l'avviso 415-bis o in un procedimento cautelare: se dagli atti risulta che il pubblico ministero aveva indizi a tuo carico un anno prima di iscriverti, i termini si ricalcolano da quella data, e gli atti compiuti dopo la scadenza «non possono essere utilizzati» (art. 407, comma 3). Il pubblico ministero può prevenire la questione indicando egli stesso, «all'atto di disporre l'iscrizione», «la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata» (art. 335, comma 1-ter).
L'annotazione preliminare del 2026
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha aggiunto il comma 1-bis.1: «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis». La norma è nata per gli agenti di polizia che usano la forza nell'adempimento del dovere, ma è scritta in termini generali e vale per chiunque, per esempio per chi ha reagito a un'aggressione. La persona annotata ha i diritti dell'indagato (art. 335-quinquies, comma 1: informazione di garanzia, difensore, accesso agli atti nei limiti ordinari, richiesta delle iscrizioni), e il pubblico ministero ha termini stretti: «entro trenta giorni dall'annotazione preliminare» decide sull'archiviazione se non servono accertamenti; se servono, «entro centoventi giorni» li compie e poi decide «entro il termine di ulteriori trenta giorni» (comma 2); se procede a incidente probatorio, iscrive il nome nel registro ordinario (comma 3); e se poi iscrive, «i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare» (comma 4). Il registro «modello 45-bis» è stato istituito nel maggio 2026 (circolare del Ministero della giustizia del 7 maggio 2026, in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge). Se chiedi le iscrizioni e sei annotato a mod. 45-bis, la risposta dovrebbe dirlo, ma la prassi è ancora nuova alla data di verifica.
Casi frequenti
- «Ho presentato la richiesta e mi hanno risposto "nessuna iscrizione".» Alla data della risposta non risultano iscrizioni comunicabili. Se hai motivo di temere una denuncia recente, ripeti la richiesta dopo qualche settimana: tra la denuncia e l'iscrizione del nome passa tempo.
- «Risulta un'iscrizione del 2023 e non ho mai ricevuto nulla.» È normale se non è stato compiuto alcun atto garantito. Nomina un difensore, che verificherà i termini e potrà sollecitare la decisione (art. 415-ter) se sono scaduti (I termini delle indagini).
- «C'è scritto mod. 45.» Non sei indagato; l'esposto è stato iscritto tra i fatti che non costituiscono reato. Può essere archiviato de plano o riqualificato.
- «Mi hanno detto che devo andare di persona con l'avvocato.» Le prassi variano; molte Procure accettano la richiesta personale con documento, altre chiedono la nomina del difensore; controlla il modulo della Procura competente.
- «Sono all'estero.» La richiesta si può fare tramite il difensore in Italia; alcune Procure accettano la posta certificata con documento allegato.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 335, 335-quater, 335-quinquies, 405, 407, 415-ter (testo vigente su normattiva.it); DL 24 febbraio 2026, n. 23, artt. 12-13, conv. L. 24 aprile 2026, n. 54; Ministero della giustizia, circolare 7 maggio 2026 (registro mod. 45-bis); pagine informative delle Procure della Repubblica di Perugia, Pesaro, Sassari, Savona, Ferrara, Firenze, Brescia, Vicenza e Monza sulla richiesta del certificato ex art. 335 (consultate il 20 settembre 2026). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.