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Il sequestro: probatorio, preventivo, conservativo

«Sequestro» è una parola sola per tre atti diversi, con presupposti, giudici e rimedi diversi. Il sequestro probatorio serve alla prova e lo può fare anche la polizia; quello preventivo blocca una cosa perché non produca altri danni o perché sarà confiscata, e lo dispone il giudice; quello conservativo garantisce i crediti. Sapere quale dei tre hai subito è il primo passo per riavere ciò che ti è stato preso, o per capire che non lo riavrai.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. Sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.): «il corpo del reato» e «le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti». Lo dispone l'autorità giudiziaria con decreto motivato; in urgenza lo fa la polizia giudiziaria, che deve trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore, e il pubblico ministero convalida o restituisce nelle 48 ore successive (art. 355). Dura finché serve alla prova.
  2. Sequestro preventivo (art. 321): quando «la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato» può «aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati», oppure quando la cosa è confiscabile. Lo dispone il giudice su richiesta del pubblico ministero; in urgenza il pubblico ministero o la polizia, con convalida del giudice entro dieci giorni. È il sequestro dei conti, dei beni, delle somme «per equivalente», dei siti, delle attività.
  3. Sequestro conservativo (art. 316): a garanzia delle pene pecuniarie, delle spese e del risarcimento alla parte civile, sui beni dell'imputato; lo chiede il pubblico ministero o la parte civile dopo l'esercizio dell'azione penale.
  4. Il rimedio comune è il riesame al tribunale del capoluogo di provincia, entro dieci giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza del sequestro (artt. 324, 355, 322); decide in dieci giorni dalla ricezione degli atti; per le ordinanze successive c'è l'appello (art. 322-bis). Il riesame non sospende il sequestro.
  5. La restituzione si chiede in ogni momento al pubblico ministero durante le indagini (art. 263, comma 4) e al giudice dopo; «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza» (art. 262). Ciò che non torna diventa, con la condanna, confisca.

Prima domanda: quale sequestro è?

Il verbale o il decreto lo dice, e la parola che cerchi è nel titolo o nelle prime righe: «sequestro probatorio» (o «ai sensi dell'art. 253/354»), «sequestro preventivo» (art. 321), «sequestro conservativo» (art. 316). La distinzione decide tutto: chi ha il potere di restituire, quali argomenti si usano nel riesame, quanto può durare. La tabella riassume.

ProbatorioPreventivoConservativo
ScopoAssicurare la prova: «corpo del reato» e «cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti»Impedire che la cosa aggravi il reato o ne agevoli altri; assicurare la confiscaGarantire il pagamento di pena pecuniaria, spese, risarcimento
Chi lo disponeAutorità giudiziaria con decreto motivato; polizia giudiziaria in urgenza (art. 354) con convalida del PMGiudice (GIP nelle indagini) su richiesta del PM; in urgenza PM o polizia, con convalida del giudiceGiudice, su richiesta del PM o della parte civile
ConvalidaVerbale al PM entro 48 ore; decreto del PM nelle 48 ore successive; copia notificata «immediatamente»Verbale al PM in 48 ore; richiesta al giudice entro 48 ore; ordinanza del giudice entro 10 giorni, altrimenti «il sequestro perde efficacia» (art. 321, commi 3-bis e 3-ter)
RimedioRiesame entro 10 giorni (artt. 257, 355 c. 3, 324)Riesame entro 10 giorni (art. 322); appello contro le ordinanze successive (art. 322-bis)Riesame (art. 318)
DurataFinché serve alla prova; restituzione anche prima della sentenza (art. 262)Finché durano le esigenze; revoca «immediata» quando mancano (art. 321, comma 3); alla condanna si trasforma in confiscaFino alla sentenza irrevocabile; poi si converte in pignoramento
EsempiTelefono, computer, documenti, la sostanza, l'arma, l'auto dell'incidente, i registri contabiliConti correnti, immobili, quote, l'azienda, il sito web, il cantiere, l'attività abusiva, il profitto «per equivalente»Beni dell'imputato fino alla concorrenza del credito

Il sequestro probatorio

«L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti» (art. 253, comma 1). Il decreto deve dire perché quella cosa serve alla prova: le Sezioni Unite hanno chiarito che anche per il corpo del reato la motivazione sulla finalità probatoria è necessaria (sentenza 36072/2018), e questo è l'argomento più usato nei riesami, insieme alla proporzionalità: sequestrare l'intero archivio di un'azienda, o tutti i dispositivi di una famiglia, per cercare un documento, è un sequestro sproporzionato, e la giurisprudenza recente lo dice con crescente frequenza, specialmente per i dispositivi (Il sequestro del telefono e del computer). «Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente» (comma 4). La polizia giudiziaria sequestra di propria iniziativa quando c'è pericolo che le cose si alterino o si disperdano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente (art. 354); «enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate» (art. 355, comma 1); il pubblico ministero, ricevuto il verbale, «nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate» (comma 2). Se il decreto di convalida non arriva, o arriva tardi, il sequestro è illegittimo e la cosa va restituita, ma la giurisprudenza non ne fa discendere automaticamente l'inutilizzabilità di quanto trovato.

Regole speciali: la corrispondenza (art. 254) può essere sequestrata presso chi fornisce i servizi postali o telematici, e la polizia deve consegnarla «senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto»; i dati presso i fornitori (art. 254-bis) si acquisiscono con copia conforme e immodificabile; presso le banche si possono sequestrare documenti, somme e il contenuto delle cassette «quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome» (art. 255); chi ha un segreto professionale (avvocati, medici, giornalisti, consulenti) può opporlo per iscritto e il pubblico ministero deve verificarne la fondatezza prima di sequestrare (art. 256); presso il difensore non si sequestrano «carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato» (art. 103, comma 2).

Il sequestro preventivo

«Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato» (art. 321, comma 1). Il secondo tipo è il sequestro «delle cose di cui è consentita la confisca» (comma 2), e nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione «il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca» (comma 2-bis). Il sequestro finalizzato alla confisca è quello che colpisce il patrimonio: il profitto del reato, e quando il profitto non si trova, somme o beni «per un valore corrispondente» (la confisca per equivalente, prevista per molti reati: art. 322-ter c.p. per la corruzione, art. 640-quater per le truffe aggravate, art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari, art. 648-quater per il riciclaggio). Nella pratica il sequestro per equivalente arriva sul conto corrente, sulla casa, sull'auto, e le domande sono due: quanto (il valore del profitto, che il difensore contesta quando è calcolato sull'intero incasso invece che sul guadagno netto, secondo la distinzione che la giurisprudenza fa caso per caso) e su che cosa (i beni del terzo estraneo non si toccano, ma l'intestazione fittizia non protegge).

Il sequestro preventivo «è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità» (comma 3): la richiesta di revoca è uno strumento diverso dal riesame, si può ripetere, e durante le indagini la decide il pubblico ministero, che se non la accoglie in tutto deve trasmetterla al giudice entro il giorno successivo. Con la condanna il sequestro diventa confisca (art. 240 c.p.: facoltativa per le cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato» e per «il prodotto o il profitto», obbligatoria per «il prezzo del reato» e per le cose intrinsecamente illecite; obbligatoria in molte leggi speciali); con l'assoluzione o l'archiviazione le cose sono restituite, salvo le cose la cui detenzione è reato.

Il riesame, in pratica

  1. Termine: dieci giorni «dalla data di esecuzione del provvedimento… o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro» (art. 324, comma 1); per il sequestro della polizia, dalla notifica del decreto di convalida (art. 355, comma 3). Sono dieci giorni di calendario, sabati e domeniche compresi (se l'ultimo giorno è festivo, slitta al primo giorno utile); sull'applicazione della sospensione feriale di agosto ai riesami dei sequestri la prassi non è uniforme, e la regola prudente è non contarci.
  2. Chi può chiederlo: l'indagato, «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione» (artt. 257, 322, 355), quindi anche il terzo proprietario; dal 2022 anche gli enti esponenziali per alcuni reati.
  3. Dove: cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; decide un collegio di tre giudici.
  4. Motivi: possono essere enunciati nella richiesta o «davanti al giudice del riesame», anche nuovi (art. 324, comma 4). I motivi tipici: assenza di motivazione o motivazione apparente, mancanza del «fumus» del reato, mancanza del nesso di pertinenza, sproporzione, errore sul valore, appartenenza a terzo estraneo.
  5. Tempi: l'ufficio trasmette gli atti «entro il giorno successivo», il tribunale decide «nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti», l'udienza in camera di consiglio è comunicata almeno tre giorni prima; il mancato rispetto del termine di decisione rende inefficace il sequestro (art. 324, comma 7, che richiama l'art. 309, comma 10).
  6. Esito: conferma, annullamento (con restituzione), revoca parziale. Contro l'ordinanza c'è il ricorso per Cassazione, solo per violazione di legge (art. 325).
  7. Costi: il riesame non ha contributo unificato; si paga il difensore. Se il sequestro colpisce beni di valore, il riesame è quasi sempre l'investimento giusto; se ha per oggetto una cosa di poco valore che servirà alla prova, spesso è più efficace la richiesta di restituzione o di copia (art. 258: l'autorità «può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali»).

Riavere le cose

Durante le indagini la restituzione si chiede al pubblico ministero, che «provvede con decreto motivato» (art. 263, comma 4); contro il rigetto c'è l'opposizione al giudice (comma 5). Dopo l'esercizio dell'azione penale decide il giudice; dopo la sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione (comma 6). La regola è che «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza» (art. 262, comma 1): per i dispositivi, ciò significa che una volta fatta la copia forense l'originale può tornare, e la richiesta va fatta esplicitamente. Le somme di denaro sequestrate e mai reclamate «trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione» vanno allo Stato (comma 3-bis). Se c'è controversia sulla proprietà, il giudice penale «ne rimette la risoluzione al giudice civile» e mantiene il sequestro (art. 263, comma 3). I veicoli sequestrati finiscono in depositerie a pagamento: se non li ritiri dopo il dissequestro, i costi di custodia crescono e possono superare il valore del mezzo; la restituzione va seguita fino al ritiro.

Casi frequenti

  • «Mi hanno bloccato il conto per un importo enorme.» È quasi certamente un sequestro preventivo per equivalente. Il riesame in dieci giorni discute il valore del profitto e la proporzione; parallelamente si può chiedere la revoca parziale per le somme necessarie a vivere e a pagare le spese correnti, che i giudici concedono con criteri variabili.
  • «Il telefono è di mia moglie ma lo hanno preso.» Il terzo può chiedere il riesame e la restituzione; per i dispositivi, la restituzione dopo la copia forense.
  • «Hanno sequestrato l'auto dopo l'incidente.» Sequestro probatorio per gli accertamenti tecnici (art. 360): dopo gli accertamenti, chiedere la restituzione; se il veicolo è confiscabile (guida in stato di ebbrezza aggravata, omicidio stradale), la restituzione può essere negata fino al giudizio.
  • «Il sequestro è stato convalidato dopo tre giorni.» I termini di 48 + 48 ore sono perentori per la validità della convalida; il difensore valuta l'eccezione, tenendo conto che il pubblico ministero può emettere un nuovo decreto autonomo.
  • «L'archiviazione è arrivata ma le cose non tornano.» Con l'archiviazione il pubblico ministero dispone la restituzione; se non lo fa, si chiede con istanza al pubblico ministero e, in caso di silenzio o rigetto, opposizione al giudice.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 103, 253-263, 316-318, 321, 322, 322-bis, 324, 325, 354, 355, 360 (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 240, 322-ter, 640-quater, 648-quater; D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis; Cass. pen., Sezioni Unite, 36072/2018 (motivazione del sequestro probatorio del corpo del reato). Verificato il 20 settembre 2026.

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