Libertà personale · Guida
I termini di durata della custodia e la scarcerazione automatica
La Costituzione impone che «la legge stabilisca i limiti massimi della carcerazione preventiva» (art. 13): il codice li fissa fase per fase e in totale, e quando scadono la custodia «perde efficacia» e il giudice deve liberare, anche se il processo continua e anche se le esigenze cautelari ci sono ancora. È l'orologio più importante per chi è detenuto senza condanna, e il più tecnico: sospensioni, proroghe, regressioni e «contestazioni a catena» lo allungano o lo riportano indietro. Questa pagina spiega come si contano i termini, quando si fermano, e che cosa fare quando sono scaduti e nessuno se ne accorge.
In breve
- La custodia cautelare (carcere e domiciliari) ha un termine per ogni fase: dall'inizio dell'esecuzione fino al rinvio a giudizio (o all'ordinanza di abbreviato o alla sentenza di patteggiamento) tre mesi se il reato ha pena massima fino a sei anni, sei mesi se superiore a sei, un anno per ergastolo, reclusione con massimo non inferiore a venti anni e reati gravi dell'art. 407, comma 2, lettera a) (art. 303, comma 1, lettera a); dal rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado sei mesi, un anno, un anno e sei mesi (lettera b), con un aumento fino a sei mesi per i reati gravi (3-bis); nell'abbreviato tre, sei, nove mesi (b-bis); dalla condanna di primo grado a quella d'appello, e da questa alla sentenza irrevocabile, nove mesi, un anno, un anno e sei mesi secondo la pena inflitta (fino a tre anni, fino a dieci, oltre dieci o ergastolo) (lettere c-d).
- C'è anche un termine complessivo, proroghe comprese: due anni per i reati con massimo fino a sei, quattro fino a venti, sei per ergastolo o oltre venti (303, comma 4). E un tetto alle sospensioni: la custodia «non può comunque superare il doppio dei termini» di fase né «i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza», se più favorevole (304, comma 6).
- I termini si sospendono quando il processo è fermo per impedimento o rinvio chiesto dall'imputato o dal difensore (non per esigenze di prova o per i termini a difesa), per l'assenza dei difensori che lascia l'imputato senza assistenza, durante i termini per la motivazione della sentenza, e, per i reati gravi con processi «particolarmente complessi», nei giorni di udienza e di deliberazione (304, commi 1-2). Si prorogano per la perizia psichiatrica e, nelle indagini, per gravi esigenze legate ad accertamenti complessi, una sola volta, non oltre la metà (305). Se il processo regredisce (annullamento con rinvio) i termini della fase ripartono (303, comma 2).
- Scaduto il termine, «il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione» (306): d'ufficio, ma nella pratica su istanza del difensore, che deve tenere il conto. Il giudice può però applicare altre misure «solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia» (307, comma 1) e ripristinare la custodia se le violi dolosamente o, dopo la condanna di primo o secondo grado, per pericolo di fuga (307, comma 2).
- Le altre misure durano il doppio dei termini di fase (308, comma 1), le interdittive dodici mesi (comma 2). Ogni giorno di custodia si sconta dalla pena (657 c.p.p.), anche quella sofferta per un reato diverso poi archiviato o assolto («fungibilità»), e se il procedimento finisce senza condanna dà diritto alla riparazione (L'ingiusta detenzione).
La tabella dei termini di fase (art. 303, comma 1)
| Fase | Reato con pena massima fino a 6 anni | Pena massima oltre 6 anni (fino a 20) | Ergastolo, massimo ≥ 20 anni, reati 407 c. 2 a) con massimo > 6 |
|---|---|---|---|
| Dall'esecuzione al rinvio a giudizio (o ordinanza di abbreviato, o sentenza di patteggiamento) — lett. a | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno |
| Dal rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado — lett. b | 6 mesi | 1 anno | 1 anno e 6 mesi (+ fino a 6 mesi per i reati 407 c. 2 a, n. 3-bis) |
| Giudizio abbreviato: dall'ordinanza alla sentenza — lett. b-bis | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi |
| Dalla condanna di primo grado alla sentenza d'appello — lett. c (secondo la pena inflitta) | 9 mesi se condanna fino a 3 anni; 1 anno fino a 10 anni; 1 anno e 6 mesi oltre 10 anni o ergastolo | ||
| Dalla sentenza d'appello alla sentenza irrevocabile — lett. d | Stessi termini della lettera c; se c'è stata condanna in primo grado, vale solo il termine complessivo del comma 4 | ||
| Complessivo (comma 4), proroghe incluse | 2 anni | 4 anni | 6 anni |
| Tetto con le sospensioni (304, comma 6) | Doppio dei termini di fase; termini complessivi aumentati della metà; o, se più favorevole, due terzi del massimo della pena prevista | ||
| Altre misure coercitive (308, comma 1) | Il doppio dei termini di fase | ||
| Misure interdittive (308, comma 2) | 12 mesi, rinnovabili solo per esigenze probatorie entro lo stesso limite | ||
La pena si determina secondo l'art. 278: si tiene conto delle aggravanti a effetto speciale e di quelle per cui la legge prevede una pena diversa, non della recidiva né delle attenuanti (salvo alcune). I termini decorrono «dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo» (297, comma 1); per le altre misure dalla notifica dell'ordinanza (comma 2). I giorni di udienza e di deliberazione nei processi contano solo per il termine complessivo (297, comma 4).
Come si allungano, come si accorciano
- Sospensioni (304): il tempo in cui il dibattimento (o l'udienza predibattimentale, o l'abbreviato, o l'udienza preliminare) è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta — ma non se il rinvio serve ad acquisire prove o è un termine a difesa concesso — e quello dell'assenza del difensore che lascia l'imputato senza assistenza; i termini per il deposito della motivazione (544); nei reati gravi, i giorni di udienza e camera di consiglio dei processi complessi, su richiesta del PM con ordinanza appellabile. Ogni rinvio chiesto dalla difesa allunga la custodia: il difensore lo sa e lo pesa.
- Proroghe (305): per la perizia psichiatrica, per il tempo assegnato; nelle indagini, «quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia», sentito il difensore, rinnovabile una volta, senza superare i termini di fase «di oltre la metà».
- Regressione (303, comma 2): se la Cassazione annulla con rinvio o il processo torna a una fase precedente, i termini di quella fase ricominciano; ma il termine complessivo del comma 4 non si azzera.
- Contestazioni a catena (297, comma 3): se ti arrivano più ordinanze per lo stesso fatto «benché diversamente circostanziato o qualificato», o per fatti connessi commessi prima della prima ordinanza (nei limiti del comma), i termini decorrono dalla prima ordinanza e si misurano sull'imputazione più grave: l'accusa non può spezzettare le ordinanze per ripartire da zero. La retrodatazione si chiede al giudice e, se negata, in appello o riesame.
- Evasione (303, comma 3): i termini ricominciano dal ripristino della custodia.
Quando il termine scade
- La liberazione è dovuta (306, comma 1): «il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione»; il PM e la direzione del carcere devono segnalare; nella pratica il difensore deposita l'istanza con il conteggio e, se il giudice non provvede, la segnalazione al presidente del tribunale e la richiesta di riparazione per la detenzione oltre il termine.
- Le altre misure (307): il giudice può applicare obbligo di firma, divieto di espatrio, divieto o obbligo di dimora (anche insieme per i reati gravi), «solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia»; la custodia si ripristina se le violi dolosamente con un'esigenza attuale o, dopo la condanna in primo o secondo grado, per pericolo di fuga (comma 2); in quel caso i termini di fase ripartono ma la custodia precedente conta per il complessivo (comma 3). La polizia può fermare chi, violando le prescrizioni, sta per fuggire (comma 4).
- La scarcerazione non è assoluzione: il processo continua, con l'imputato libero o sottoposto a misure minori; una condanna definitiva sarà poi eseguita, scontando la custodia già sofferta.
- Chi controlla: il conteggio è del giudice, ma l'errore è frequente nei processi con più imputazioni, regressioni e sospensioni; il difensore tiene un foglio con date di cattura, ordinanze, rinvii imputabili alla difesa, sentenze, e lo aggiorna a ogni udienza.
Il computo nella pena
«Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso» (art. 657, comma 1): ogni giorno di carcere o di domiciliari cautelari è un giorno di pena già scontata. La fungibilità consente di far valere la custodia sofferta «per altro reato» (comma 1) — anche in un procedimento finito con assoluzione, archiviazione o prescrizione — e la pena espiata per una condanna poi revocata, amnistiata o indultata (comma 2), purché sofferte «dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» (comma 4); il PM provvede con decreto notificato al condannato e al difensore (comma 5). Non si computa la custodia già usata per un'altra pena o già riparata come ingiusta detenzione (314, comma 4). Con la liberazione anticipata (45 giorni per semestre) anche la custodia cautelare si riduce, ai fini dell'esecuzione, se la condotta lo consente.
Casi frequenti
- «Sono in carcere da sette mesi per un reato punito fino a sei anni e non c'è ancora il rinvio a giudizio.» Il termine di fase (tre mesi) è scaduto da tempo, salvo proroghe o sospensioni: istanza immediata di scarcerazione ex art. 306; verifica se il PM ha ottenuto una proroga (305) di cui non sai.
- «Il mio avvocato ha chiesto un rinvio e mi hanno detto che mi allunga la custodia.» Vero (304, comma 1, lettera a): i rinvii chiesti dalla difesa sospendono i termini; si valuta se il rinvio vale la sospensione.
- «Ho ricevuto una seconda ordinanza per lo stesso fatto con un'aggravante in più.» Contestazione a catena: i termini decorrono dalla prima (297, comma 3); il difensore chiede la retrodatazione e, scaduti i termini così calcolati, la liberazione.
- «Sono stato assolto dopo un anno di custodia; ora sto scontando un'altra condanna.» Chiedi al PM dell'esecuzione la fungibilità (657, commi 1 e 4) se il reato della condanna è anteriore alla custodia; in alternativa la riparazione per ingiusta detenzione, che però esclude il computo (314, comma 4): si sceglie.
- «La Cassazione ha annullato con rinvio: quanto posso restare in carcere?» I termini della fase cui il processo torna ripartono (303, comma 2), entro il complessivo del comma 4 e il tetto del 304, comma 6.
Fonti
Costituzione, art. 13; codice di procedura penale, artt. 278, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 544, 657 (testo vigente su normattiva.it). Verificato il 20 settembre 2026.
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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