I riti alternativi · Rito
Il giudizio direttissimo
Arrestato la sera, davanti al giudice la mattina dopo, con il processo che comincia nello stesso momento della convalida: il direttissimo è il rito più rapido del codice, pensato per la flagranza e per chi ha confessato. Salta indagini, udienza preliminare e attese, ma comprime anche la difesa in ore. Sapere che cosa si può chiedere in quell'udienza — il termine a difesa, i riti alternativi, la messa alla prova — e che cosa succede se il giudice non convalida è ciò che distingue una decisione presa da una subita.
In breve
- «Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto» (art. 449, comma 1, c.p.p.). Se l'arresto è già stato convalidato dal GIP, il PM può portarti in udienza «non oltre il trentesimo giorno dall'arresto» (comma 4); se hai confessato nell'interrogatorio, «procede inoltre al giudizio direttissimo» con udienza entro trenta giorni dall'iscrizione (comma 5), «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini».
- Nel rito monocratico (la maggior parte dei casi) è la polizia che ti conduce «direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero», citando anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisando il difensore (art. 558, comma 1); se il giudice non tiene udienza, la fissa entro quarantotto ore dall'arresto (comma 2), e nel frattempo sei custodito a casa, in una struttura della polizia o, con decreto motivato, in carcere (4-bis).
- In udienza: relazione orale della polizia, convalida (con le regole dell'art. 391), e — se convalida — «si procede immediatamente al giudizio» (558, comma 6). Hai diritto a un termine per preparare la difesa: fino a cinque giorni nel monocratico (558, comma 7), fino a dieci nel collegiale (451, comma 6), con il dibattimento sospeso fino alla prima udienza dopo la scadenza. E «subito dopo l'udienza di convalida» puoi chiedere l'abbreviato o il patteggiamento davanti allo stesso giudice (558, comma 8; 451, comma 5), o la messa alla prova.
- Se l'arresto non è convalidato, «il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero», salvo che tu e il PM consentiate al direttissimo (449, comma 2; 558, comma 5): il procedimento torna alle indagini ordinarie e tu sei libero (salvo misura cautelare autonoma). Se il rito è stato scelto fuori dai casi di legge, il giudice restituisce gli atti (452, comma 1). Se manca la querela per un reato a querela con arresto, il processo è sospeso in attesa (558, comma 6).
- La direttissima è obbligatoria in alcuni casi speciali — il rientro dello straniero espulso (art. 13, comma 13-ter, TUI: arresto anche fuori flagranza «e si procede con rito direttissimo») — e frequente per spaccio, resistenza, furti in flagranza, guida in stato di ebbrezza con arresto, violenza domestica con allontanamento d'urgenza (449, comma 5, ultimo periodo). Il processo che ne esce è un dibattimento vero: testimoni, esame, sentenza, appello; solo compresso.
Le ore decisive
- Dall'arresto all'udienza (fino a 48 ore): avvisi scritti sui diritti (386), difensore d'ufficio designato se non ne hai uno, colloquio con il difensore «subito dopo l'arresto» (104, comma 2); il difensore può vedere e copiare gli atti nella segreteria del PM (450, comma 6). Non parlare del fatto con nessuno che non sia il difensore: le dichiarazioni «spontanee» alla polizia entrano nel fascicolo.
- La convalida: il giudice del dibattimento verifica la flagranza e il titolo, ti interroga se vuoi rispondere, sente il difensore; decide anche sulla misura cautelare chiesta dal PM (391, comma 5).
- La scelta, subito dopo la convalida: (a) termine a difesa (5 o 10 giorni) per preparare testimoni, documenti, strategia; (b) abbreviato, anche condizionato, con lo sconto di un terzo; (c) patteggiamento con il PM presente; (d) messa alla prova (464-bis: la richiesta va fatta «fino a che non siano formulate le conclusioni», e nel direttissimo la giurisprudenza la ammette dopo la convalida, con la sospensione per il programma UEPE); (e) oblazione per le contravvenzioni; (f) proseguire subito il dibattimento se la prova è tutta a tuo favore.
- Il dibattimento: i testimoni possono essere citati oralmente e presentati senza citazione (451, commi 2-3); la persona offesa può costituirsi parte civile; il PM contesta l'imputazione oralmente; si applicano le regole ordinarie (470 e seguenti); sentenza con motivazione contestuale o entro i termini; appello nei modi ordinari.
- Dopo: se sei condannato con sospensione condizionale o pena sostitutiva, esci; se resta la misura cautelare, valgono i termini di fase dal rinvio a giudizio (che qui coincide con la citazione); la custodia sofferta si computa.
Che cosa chiedere, e perché
| Richiesta | Quando conviene | Attenzione |
|---|---|---|
| Termine a difesa (5 o 10 giorni) | Quasi sempre: per leggere gli atti, trovare i testimoni, valutare i riti; il giudice non può rifiutarlo | Se sei detenuto, il termine è tempo in custodia; la misura può essere rivalutata nel frattempo |
| Patteggiamento | Prove schiaccianti e pena bassa; con la sospensione condizionale si esce dall'aula liberi | È condanna (casellario, recidiva, effetti su permesso di soggiorno e lavoro pubblico); le sanzioni amministrative accessorie restano (Il patteggiamento) |
| Abbreviato | Atti con vizi o lacune che il giudice può valutare senza dibattimento; sconto di un terzo (metà per le contravvenzioni) | Rinunci alla prova orale; condizionato solo se la prova è necessaria e compatibile (Il giudizio abbreviato) |
| Messa alla prova | Reati fino a 4 anni (o dell'art. 550), incensurato o quasi, disponibilità a un programma | Serve il programma UEPE: il giudice sospende e rinvia; la richiesta va formulata prima che si apra il dibattimento (La messa alla prova) |
| Dibattimento immediato | Testimoni presenti che ti scagionano, arresto illegittimo, fatto diverso da quello contestato | Nessun tempo per prepararsi; i testimoni dell'accusa sono lì |
| Consenso al direttissimo dopo la mancata convalida | Quasi mai: se l'arresto è illegittimo, l'uscita è la libertà e il rito ordinario | Il consenso è irrevocabile |
Casi frequenti
- «Mi hanno arrestato per spaccio e domani c'è la direttissima.» La sostanza va analizzata: nel direttissimo spesso c'è solo il narcotest; il difensore chiede il termine a difesa e valuta l'accertamento tecnico; la lieve entità (73, comma 5) apre a messa alla prova e patteggiamento con pene basse (Stupefacenti).
- «Resistenza a pubblico ufficiale in flagranza: il giudice ha convalidato e vuole procedere.» Chiedi il termine a difesa: i video (body cam, telecamere) e i testimoni si trovano in giorni, non in ore; la messa alla prova è possibile.
- «L'arresto non è stato convalidato: sono libero?» Sì, salvo che il giudice applichi una misura cautelare su richiesta del PM (391, comma 5); il processo continuerà con le forme ordinarie; la custodia sofferta è riparabile se poi sei prosciolto.
- «Ho confessato in interrogatorio e ora mi citano a direttissima tra venti giorni.» Art. 449, comma 5: legittimo; la confessione non è irretrattabile ma è agli atti; con il difensore si valuta il patteggiamento o l'abbreviato con lo sconto.
- «Sono la persona offesa e mi hanno chiamato al telefono per venire in tribunale domani.» Nel direttissimo la citazione dei testimoni può essere orale (451, comma 2; 558, comma 1): è regolare; se hai un impedimento comunicalo subito; se vuoi costituirti parte civile, serve un avvocato in aula.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 104, 386, 391, 438, 444, 449, 450, 451, 452, 464-bis, 470, 558 (testo vigente su normattiva.it); D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13-ter; DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Verificato il 20 settembre 2026.
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- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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