Il primo segnale · Atto subito
Identificazione, fotosegnalamento, impronte e DNA
«Venga con noi per l'identificazione» è spesso il primo contatto materiale con il procedimento: le generalità, le impronte, la fotografia, a volte un tampone in bocca. Ciascuna di queste operazioni ha una norma, un limite di tempo e una conseguenza, e il rifiuto non le evita: le rende coattive, o diventa un reato. Questa pagina spiega che cosa la polizia può fare per identificarti, per quanto può trattenerti, quando e come può prelevare il DNA, dove finiscono i dati e quando si cancellano.
In breve
- La polizia giudiziaria «procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini» e delle persone informate (art. 349, comma 1, c.p.p.). Per l'indagato può eseguire «rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti» (comma 2); li esegue sempre se sei apolide, di cittadinanza ignota, cittadino non UE, o cittadino UE senza codice fiscale o con anche una cittadinanza non UE, e trasmette al PM il cartellino con un codice identificativo univoco.
- Se gli accertamenti «comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso», la polizia «procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale», con autorizzazione scritta, o orale poi confermata, del pubblico ministero (comma 2-bis). Rifiutare il tampone non lo evita.
- Chi rifiuta di farsi identificare o dà generalità o documenti che appaiono falsi può essere accompagnato in ufficio e trattenuto «per il tempo strettamente necessario… e comunque non oltre le dodici ore», o ventiquattro «previo avviso anche orale al pubblico ministero» se l'identificazione è complessa o serve il consolato o un interprete: in tal caso hai «facoltà di chiedere di avvisare un familiare o un convivente» (comma 4). Il PM, informato, ordina il rilascio se non ci sono le condizioni (commi 5-6). Un potere analogo, di ventiquattro ore, ha la pubblica sicurezza fuori dalle indagini (art. 11 DL 59/1978).
- Rifiutare le generalità a un pubblico ufficiale è una contravvenzione (art. 651 c.p.: arresto fino a un mese o ammenda); darle false è un delitto (art. 495: reclusione da uno a sei anni, non meno di due se rese all'autorità giudiziaria da un indagato; art. 496: da uno a cinque anni negli altri casi). La Corte costituzionale (sent. 111/2023) ha escluso la punibilità ex art. 495 dell'indagato che ha mentito sulle generalità richieste senza gli avvertimenti dell'art. 64, comma 3.
- Il DNA per il processo si preleva con il consenso, o coattivamente per ordine del giudice (art. 224-bis: delitti non colposi con pena massima oltre tre anni, omicidio e lesioni stradali, casi previsti; difensore necessario a pena di nullità) o, in urgenza, per decreto del PM convalidato dal GIP entro quarantotto ore più quarantotto (art. 359-bis). Il DNA per la banca dati si preleva solo alle persone in custodia cautelare, ai domiciliari, arrestate o fermate dopo la convalida, condannate detenute o in misura alternativa (art. 9 L. 85/2009), per delitti non colposi con arresto facoltativo, esclusi i reati tributari, societari, fallimentari, contro l'amministrazione della giustizia e altri elencati.
Le operazioni, una per una
| Operazione | Chi e con che base | Consenso? | Limiti |
|---|---|---|---|
| Generalità e documento | Qualunque pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; per l'indagato art. 349, comma 3 e art. 66 (invito a dichiarare le generalità con ammonimento sulle conseguenze) | Obbligatorio rispondere: il rifiuto è reato (art. 651 c.p.), il falso è delitto (artt. 495-496) | Sul fatto puoi tacere; sulle generalità no. L'indagato è invitato anche a dichiarare o eleggere il domicilio per le notifiche e a indicare recapiti, telefono, e-mail (art. 349, comma 3) |
| Fotografia, impronte, misure («fotosegnalamento») | Polizia giudiziaria per l'indagato (art. 349, comma 2); autorità di pubblica sicurezza per «persone pericolose o sospette» o che non provano l'identità (art. 4 TULPS); all'ingresso in carcere (art. 23 DPR 230/2000) | Non richiesto | Nessuna autorizzazione del PM; il cartellino resta negli archivi di polizia (AFIS) anche dopo l'archiviazione, salvo richiesta di cancellazione |
| Prelievo di saliva o capelli per identificare | Polizia giudiziaria con autorizzazione scritta, o orale confermata per iscritto, del PM (art. 349, comma 2-bis) | Se manca, coattivo «nel rispetto della dignità personale» | Serve all'identificazione, non alla banca dati; il profilo così ottenuto può essere confrontato con le tracce del reato |
| Prelievo per la prova (perizia, consulenza) | Giudice con ordinanza (art. 224-bis), anche nell'incidente probatorio; PM in urgenza con decreto e convalida (art. 359-bis) | Se manca, coattivo per ordine motivato | Delitti con pena massima oltre tre anni o casi espressi; ordinanza notificata tre giorni prima con avviso della facoltà di farsi assistere; difensore presente a pena di nullità; tecniche meno invasive; mai operazioni pericolose per la salute |
| Prelievo per la banca dati del DNA | Personale di polizia addestrato o sanitario, sui soggetti dell'art. 9 L. 85/2009; per arrestati e fermati solo dopo la convalida | Non richiesto; verbale delle operazioni | Solo delitti non colposi con arresto facoltativo in flagranza; esclusioni per categorie di reato; campione al laboratorio centrale |
| Accompagnamento per identificazione | Polizia giudiziaria (art. 349, comma 4); pubblica sicurezza (art. 11 DL 59/1978) | Coattivo | Dodici ore, o ventiquattro con avviso al PM e diritto di far avvisare un familiare; notizia al PM dell'ora di accompagnamento e di rilascio |
Il DNA coattivo: come funziona
- Il presupposto: si procede per un delitto non colposo con pena massima superiore a tre anni (o per omicidio e lesioni stradali, o nei casi previsti), e il prelievo «risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti» (art. 224-bis, comma 1).
- L'atto: ordinanza del giudice (o decreto del PM in urgenza) che contiene, a pena di nullità, le tue generalità, il reato e il fatto, il prelievo specifico e le ragioni, l'avviso della facoltà di farti assistere da un difensore o persona di fiducia, l'avviso dell'accompagnamento coattivo se non compari, luogo, giorno, ora e modalità (comma 2). È notificata almeno tre giorni prima (comma 3), salvo l'urgenza dell'art. 359-bis.
- L'esecuzione: se non compari senza legittimo impedimento, accompagnamento coattivo; se compari e rifiuti, esecuzione coattiva con «mezzi di coercizione fisica… per il solo tempo strettamente necessario» (comma 6); «a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive» (comma 5), di regola il tampone della mucosa orale. L'atto «è nullo se la persona… non è assistita dal difensore nominato» (comma 7).
- In urgenza (art. 359-bis, comma 2): il PM dispone con decreto motivato, chiede la convalida al GIP entro quarantotto ore, il GIP decide entro le quarantotto successive e avvisa il difensore; la violazione delle regole comporta «nullità delle operazioni e… inutilizzabilità delle informazioni» (comma 3).
- Nel caso stradale (comma 3-bis): per omicidio e lesioni stradali, se il conducente rifiuta gli accertamenti su alcol e droga, il decreto può essere anche orale, la polizia ti accompagna «presso il più vicino presidio ospedaliero» e il prelievo si esegue coattivamente; il difensore è avvisato e può assistere «senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni».
Dove finiscono i dati, e quando si cancellano
- Cartellino fotodattiloscopico: archivi di polizia; non c'è una norma di cancellazione automatica dopo l'archiviazione o l'assoluzione; la cancellazione o la limitazione si chiedono all'ufficio titolare e, in caso di rifiuto o silenzio, al Garante per la protezione dei dati personali secondo il D.Lgs. 51/2018 (trattamento dei dati in materia penale).
- Profilo del DNA nella banca dati: è cancellato d'ufficio, con distruzione del campione, «a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (art. 13, comma 1, L. 85/2009) e quando il prelievo è stato fatto fuori dai casi dell'art. 9 (comma 3). Negli altri casi resta per i tempi del regolamento: trent'anni dall'ultima iscrizione, quaranta per i condannati in via definitiva per determinati delitti o recidivi (art. 25 DPR 87/2016), e comunque «non oltre quaranta anni»; il campione biologico «non oltre venti anni» (art. 13, comma 4).
- Archiviazione o prescrizione non sono tra le formule dell'art. 13, comma 1: dopo un'archiviazione, il profilo prelevato a un arrestato poi convalidato resta; si può chiedere la cancellazione al Ministero dell'interno (banca dati) invocando l'inutilità del trattamento, ma la legge non la impone.
- Profilo per la prova (perizia): resta nel fascicolo processuale; i campioni sono conservati secondo le disposizioni del giudice; non entra nella banca dati se non ricorrono le condizioni dell'art. 9.
Casi frequenti
- «Mi hanno fotosegnalato per una querela per diffamazione.» L'art. 349, comma 2, non pone soglie di gravità: il fotosegnalamento dell'indagato è ammesso per qualunque reato; per i cittadini non UE è obbligatorio. Il prelievo per la banca dati invece no.
- «Posso rifiutare il tampone?» Per l'identificazione, l'autorizzazione del PM lo rende coattivo; per la prova, l'ordinanza del giudice lo rende coattivo; per la banca dati, la legge non prevede consenso. Il rifiuto ottiene solo la coazione e una nota nel verbale. Ciò che puoi fare è pretendere il difensore dove è dovuto (224-bis, 359-bis) e la verbalizzazione delle modalità.
- «Mi hanno trattenuto sei ore in caserma "per identificazione" con il documento in mano.» Il trattenimento è lecito solo «per il tempo strettamente necessario» e nei casi del comma 4 (rifiuto o documenti sospetti); con un documento valido esibito l'accompagnamento non ha base: il difensore può chiedere il verbale con gli orari e la notizia data al PM.
- «Sono straniero e non parlo italiano.» L'identificazione complessa può durare ventiquattro ore proprio per l'interprete o il consolato; hai diritto di far avvisare un familiare o convivente; gli avvisi sui diritti ti sono dati in una lingua comprensibile se sei arrestato (art. 386).
- «Il processo è finito con l'assoluzione: il DNA?» Con le quattro formule dell'art. 13, comma 1, cancellazione d'ufficio; verifica con il difensore che sia stata eseguita chiedendo conferma alla banca dati; con altre formule (prescrizione, tenuità, improcedibilità) serve una richiesta motivata, che può essere respinta.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 66, 132, 224-bis, 349, 359-bis, 386 (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 495, 496, 651; Corte costituzionale, sent. 5 giugno 2023, n. 111; R.D. 773/1931 (TULPS), art. 4; DL 21 marzo 1978, n. 59, art. 11; L. 30 giugno 2009, n. 85, artt. 9 e 13; DPR 7 aprile 2016, n. 87, art. 25; DPR 230/2000, art. 23; D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.