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Identificazione, fotosegnalamento, impronte e DNA

«Venga con noi per l'identificazione» è spesso il primo contatto materiale con il procedimento: le generalità, le impronte, la fotografia, a volte un tampone in bocca. Ciascuna di queste operazioni ha una norma, un limite di tempo e una conseguenza, e il rifiuto non le evita: le rende coattive, o diventa un reato. Questa pagina spiega che cosa la polizia può fare per identificarti, per quanto può trattenerti, quando e come può prelevare il DNA, dove finiscono i dati e quando si cancellano.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. La polizia giudiziaria «procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini» e delle persone informate (art. 349, comma 1, c.p.p.). Per l'indagato può eseguire «rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti» (comma 2); li esegue sempre se sei apolide, di cittadinanza ignota, cittadino non UE, o cittadino UE senza codice fiscale o con anche una cittadinanza non UE, e trasmette al PM il cartellino con un codice identificativo univoco.
  2. Se gli accertamenti «comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso», la polizia «procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale», con autorizzazione scritta, o orale poi confermata, del pubblico ministero (comma 2-bis). Rifiutare il tampone non lo evita.
  3. Chi rifiuta di farsi identificare o dà generalità o documenti che appaiono falsi può essere accompagnato in ufficio e trattenuto «per il tempo strettamente necessario… e comunque non oltre le dodici ore», o ventiquattro «previo avviso anche orale al pubblico ministero» se l'identificazione è complessa o serve il consolato o un interprete: in tal caso hai «facoltà di chiedere di avvisare un familiare o un convivente» (comma 4). Il PM, informato, ordina il rilascio se non ci sono le condizioni (commi 5-6). Un potere analogo, di ventiquattro ore, ha la pubblica sicurezza fuori dalle indagini (art. 11 DL 59/1978).
  4. Rifiutare le generalità a un pubblico ufficiale è una contravvenzione (art. 651 c.p.: arresto fino a un mese o ammenda); darle false è un delitto (art. 495: reclusione da uno a sei anni, non meno di due se rese all'autorità giudiziaria da un indagato; art. 496: da uno a cinque anni negli altri casi). La Corte costituzionale (sent. 111/2023) ha escluso la punibilità ex art. 495 dell'indagato che ha mentito sulle generalità richieste senza gli avvertimenti dell'art. 64, comma 3.
  5. Il DNA per il processo si preleva con il consenso, o coattivamente per ordine del giudice (art. 224-bis: delitti non colposi con pena massima oltre tre anni, omicidio e lesioni stradali, casi previsti; difensore necessario a pena di nullità) o, in urgenza, per decreto del PM convalidato dal GIP entro quarantotto ore più quarantotto (art. 359-bis). Il DNA per la banca dati si preleva solo alle persone in custodia cautelare, ai domiciliari, arrestate o fermate dopo la convalida, condannate detenute o in misura alternativa (art. 9 L. 85/2009), per delitti non colposi con arresto facoltativo, esclusi i reati tributari, societari, fallimentari, contro l'amministrazione della giustizia e altri elencati.

Le operazioni, una per una

OperazioneChi e con che baseConsenso?Limiti
Generalità e documentoQualunque pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; per l'indagato art. 349, comma 3 e art. 66 (invito a dichiarare le generalità con ammonimento sulle conseguenze)Obbligatorio rispondere: il rifiuto è reato (art. 651 c.p.), il falso è delitto (artt. 495-496)Sul fatto puoi tacere; sulle generalità no. L'indagato è invitato anche a dichiarare o eleggere il domicilio per le notifiche e a indicare recapiti, telefono, e-mail (art. 349, comma 3)
Fotografia, impronte, misure («fotosegnalamento»)Polizia giudiziaria per l'indagato (art. 349, comma 2); autorità di pubblica sicurezza per «persone pericolose o sospette» o che non provano l'identità (art. 4 TULPS); all'ingresso in carcere (art. 23 DPR 230/2000)Non richiestoNessuna autorizzazione del PM; il cartellino resta negli archivi di polizia (AFIS) anche dopo l'archiviazione, salvo richiesta di cancellazione
Prelievo di saliva o capelli per identificarePolizia giudiziaria con autorizzazione scritta, o orale confermata per iscritto, del PM (art. 349, comma 2-bis)Se manca, coattivo «nel rispetto della dignità personale»Serve all'identificazione, non alla banca dati; il profilo così ottenuto può essere confrontato con le tracce del reato
Prelievo per la prova (perizia, consulenza)Giudice con ordinanza (art. 224-bis), anche nell'incidente probatorio; PM in urgenza con decreto e convalida (art. 359-bis)Se manca, coattivo per ordine motivatoDelitti con pena massima oltre tre anni o casi espressi; ordinanza notificata tre giorni prima con avviso della facoltà di farsi assistere; difensore presente a pena di nullità; tecniche meno invasive; mai operazioni pericolose per la salute
Prelievo per la banca dati del DNAPersonale di polizia addestrato o sanitario, sui soggetti dell'art. 9 L. 85/2009; per arrestati e fermati solo dopo la convalidaNon richiesto; verbale delle operazioniSolo delitti non colposi con arresto facoltativo in flagranza; esclusioni per categorie di reato; campione al laboratorio centrale
Accompagnamento per identificazionePolizia giudiziaria (art. 349, comma 4); pubblica sicurezza (art. 11 DL 59/1978)CoattivoDodici ore, o ventiquattro con avviso al PM e diritto di far avvisare un familiare; notizia al PM dell'ora di accompagnamento e di rilascio

Il DNA coattivo: come funziona

  1. Il presupposto: si procede per un delitto non colposo con pena massima superiore a tre anni (o per omicidio e lesioni stradali, o nei casi previsti), e il prelievo «risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti» (art. 224-bis, comma 1).
  2. L'atto: ordinanza del giudice (o decreto del PM in urgenza) che contiene, a pena di nullità, le tue generalità, il reato e il fatto, il prelievo specifico e le ragioni, l'avviso della facoltà di farti assistere da un difensore o persona di fiducia, l'avviso dell'accompagnamento coattivo se non compari, luogo, giorno, ora e modalità (comma 2). È notificata almeno tre giorni prima (comma 3), salvo l'urgenza dell'art. 359-bis.
  3. L'esecuzione: se non compari senza legittimo impedimento, accompagnamento coattivo; se compari e rifiuti, esecuzione coattiva con «mezzi di coercizione fisica… per il solo tempo strettamente necessario» (comma 6); «a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive» (comma 5), di regola il tampone della mucosa orale. L'atto «è nullo se la persona… non è assistita dal difensore nominato» (comma 7).
  4. In urgenza (art. 359-bis, comma 2): il PM dispone con decreto motivato, chiede la convalida al GIP entro quarantotto ore, il GIP decide entro le quarantotto successive e avvisa il difensore; la violazione delle regole comporta «nullità delle operazioni e… inutilizzabilità delle informazioni» (comma 3).
  5. Nel caso stradale (comma 3-bis): per omicidio e lesioni stradali, se il conducente rifiuta gli accertamenti su alcol e droga, il decreto può essere anche orale, la polizia ti accompagna «presso il più vicino presidio ospedaliero» e il prelievo si esegue coattivamente; il difensore è avvisato e può assistere «senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni».

Dove finiscono i dati, e quando si cancellano

  • Cartellino fotodattiloscopico: archivi di polizia; non c'è una norma di cancellazione automatica dopo l'archiviazione o l'assoluzione; la cancellazione o la limitazione si chiedono all'ufficio titolare e, in caso di rifiuto o silenzio, al Garante per la protezione dei dati personali secondo il D.Lgs. 51/2018 (trattamento dei dati in materia penale).
  • Profilo del DNA nella banca dati: è cancellato d'ufficio, con distruzione del campione, «a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (art. 13, comma 1, L. 85/2009) e quando il prelievo è stato fatto fuori dai casi dell'art. 9 (comma 3). Negli altri casi resta per i tempi del regolamento: trent'anni dall'ultima iscrizione, quaranta per i condannati in via definitiva per determinati delitti o recidivi (art. 25 DPR 87/2016), e comunque «non oltre quaranta anni»; il campione biologico «non oltre venti anni» (art. 13, comma 4).
  • Archiviazione o prescrizione non sono tra le formule dell'art. 13, comma 1: dopo un'archiviazione, il profilo prelevato a un arrestato poi convalidato resta; si può chiedere la cancellazione al Ministero dell'interno (banca dati) invocando l'inutilità del trattamento, ma la legge non la impone.
  • Profilo per la prova (perizia): resta nel fascicolo processuale; i campioni sono conservati secondo le disposizioni del giudice; non entra nella banca dati se non ricorrono le condizioni dell'art. 9.

Casi frequenti

  • «Mi hanno fotosegnalato per una querela per diffamazione.» L'art. 349, comma 2, non pone soglie di gravità: il fotosegnalamento dell'indagato è ammesso per qualunque reato; per i cittadini non UE è obbligatorio. Il prelievo per la banca dati invece no.
  • «Posso rifiutare il tampone?» Per l'identificazione, l'autorizzazione del PM lo rende coattivo; per la prova, l'ordinanza del giudice lo rende coattivo; per la banca dati, la legge non prevede consenso. Il rifiuto ottiene solo la coazione e una nota nel verbale. Ciò che puoi fare è pretendere il difensore dove è dovuto (224-bis, 359-bis) e la verbalizzazione delle modalità.
  • «Mi hanno trattenuto sei ore in caserma "per identificazione" con il documento in mano.» Il trattenimento è lecito solo «per il tempo strettamente necessario» e nei casi del comma 4 (rifiuto o documenti sospetti); con un documento valido esibito l'accompagnamento non ha base: il difensore può chiedere il verbale con gli orari e la notizia data al PM.
  • «Sono straniero e non parlo italiano.» L'identificazione complessa può durare ventiquattro ore proprio per l'interprete o il consolato; hai diritto di far avvisare un familiare o convivente; gli avvisi sui diritti ti sono dati in una lingua comprensibile se sei arrestato (art. 386).
  • «Il processo è finito con l'assoluzione: il DNA?» Con le quattro formule dell'art. 13, comma 1, cancellazione d'ufficio; verifica con il difensore che sia stata eseguita chiedendo conferma alla banca dati; con altre formule (prescrizione, tenuità, improcedibilità) serve una richiesta motivata, che può essere respinta.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 66, 132, 224-bis, 349, 359-bis, 386 (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 495, 496, 651; Corte costituzionale, sent. 5 giugno 2023, n. 111; R.D. 773/1931 (TULPS), art. 4; DL 21 marzo 1978, n. 59, art. 11; L. 30 giugno 2009, n. 85, artt. 9 e 13; DPR 7 aprile 2016, n. 87, art. 25; DPR 230/2000, art. 23; D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51. Verificato il 20 settembre 2026.

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  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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