Il primo segnale · Atto ricevuto
L'invito a presentarsi: che cos'è, quando si può non andare, come si va
L'invito a presentarsi è l'atto con cui il pubblico ministero ti convoca per interrogarti, o per un altro atto che richiede la tua presenza. Ha un contenuto obbligatorio, un preavviso minimo di tre giorni e una conseguenza precisa se non vai: l'accompagnamento con la forza. Dal 2024 esiste anche l'invito del giudice, prima di una misura cautelare, che è un'altra cosa e vale di più. Questa pagina distingue i tre inviti, spiega che cosa devono contenere, che cosa succede se non ti presenti, e come si arriva preparati.
In breve
- «Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza» (art. 375, comma 1, c.p.p.): l'interrogatorio, il confronto, l'individuazione, un'ispezione. L'invito contiene le tue generalità, «il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità», «il tipo di atto», e «l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre… l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento» (comma 2).
- Se è per l'interrogatorio, «contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute» (comma 3), e può contenere «l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato»: se c'è questo avvertimento e non ti presenti, il PM può chiedere l'immediato come se ti avesse interrogato (art. 453).
- Il preavviso è di «almeno tre giorni», riducibile per urgenza «purché sia lasciato il tempo necessario per comparire» (comma 4). Il difensore è avvisato almeno ventiquattro ore prima (art. 364) e ha diritto di assistere.
- Se non vai senza legittimo impedimento: accompagnamento coattivo «con decreto motivato», anche con la forza, per non oltre ventiquattro ore (art. 132); nel frattempo, l'immediato se c'era l'avvertimento. Con un impedimento documentato (malattia, impegno inderogabile) si chiede il rinvio prima della data.
- Andare non significa parlare: all'interrogatorio puoi avvalerti della facoltà di non rispondere dopo aver dato le generalità; la scelta si prende con il difensore prima, sapendo che in questa fase gli atti sono segreti (L'interrogatorio, La facoltà di non rispondere).
I tre inviti
| Invito del PM (art. 375) | Invito del giudice per l'interrogatorio preventivo (art. 291, commi 1-sexies e seguenti) | Convocazione della polizia (artt. 350-351) | |
|---|---|---|---|
| Chi | Procura della Repubblica; può delegare la polizia giudiziaria all'interrogatorio con le stesse garanzie | GIP, dopo che il PM ha chiesto una misura cautelare | Polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega |
| Preavviso | Tre giorni | Cinque giorni | Nessuno stabilito; di solito telefonico |
| Che cosa dice | Fatto sommario, atto, data, avvertimento sull'accompagnamento, eventuale avviso dell'immediato | Fatto, avvisi sui diritti (difensore, patrocinio, interprete, silenzio, consolato, familiari, giustizia riparativa), avviso del deposito della richiesta cautelare e degli atti con facoltà di copia | Di regola solo «per informazioni»; chiedi se sei indagato o persona informata |
| Se non vai | Accompagnamento coattivo; immediato se avvertito | Il giudice decide sulla misura senza sentirti | Se sei persona informata, la polizia riferisce al PM che può citarti con accompagnamento; se sei indagato, nessuna conseguenza immediata ma il PM può invitarti |
| Che cosa vedi prima | Solo ciò che è già stato notificato o depositato | Tutta la richiesta del PM e gli atti allegati, intercettazioni comprese | Nulla |
| La scelta tipica | Silenzio, salvo fatto documentabile | Difesa scritta e orale sugli atti letti | Se indagato, solo con difensore; se informato, la verità |
Che cosa fare quando arriva
- Controlla il contenuto: se manca la «sommaria enunciazione del fatto» (per l'interrogatorio), o il preavviso è inferiore a tre giorni senza urgenza motivata, l'invito è irregolare: il difensore chiede l'integrazione o il rinvio, e nel dubbio si va con la sola dichiarazione di avvalersi della facoltà di non rispondere.
- Nomina il difensore e mandagli l'invito subito: deve ricevere l'avviso almeno ventiquattro ore prima; se non lo ha ricevuto, l'atto è nullo.
- Decidi la strategia con il difensore: nell'interrogatorio del PM senza accesso agli atti la regola è il silenzio; nell'interrogatorio preventivo del giudice, con gli atti letti, spesso si parla.
- Se non puoi andare: comunica per iscritto, prima della data, l'impedimento con la documentazione (certificato medico che attesti l'impossibilità di comparire, non una generica malattia; impegno di lavoro inderogabile documentato), e chiedi una nuova data; l'impedimento non comunicato non evita l'accompagnamento.
- Il giorno: documento, l'invito, nessun appunto sul fatto da consegnare; le generalità e l'elezione di domicilio si danno; per il resto vale la strategia. L'interrogatorio è verbalizzato e, se sei detenuto o nei casi di legge, registrato.
- Dopo: il verbale è depositato entro tre giorni e il difensore lo copia (art. 366); se hai reso dichiarazioni, sono utilizzabili «nei suoi confronti»; se hai taciuto, il procedimento «seguirà il suo corso» senza conseguenze.
Casi frequenti
- «L'invito dice "per rendere interrogatorio" ma non spiega il fatto.» Manca un requisito; il difensore lo eccepisce; l'interrogatorio si fa comunque, con il silenzio.
- «Mi ha convocato la polizia dicendo che il PM vuole sentirmi.» Chiedi copia dell'invito scritto del PM e della delega: senza, sei di fronte a una convocazione per sommarie informazioni, con le regole dell'art. 350 (difensore necessario se sei indagato).
- «C'è scritto che potrà essere chiesto il giudizio immediato.» Non presentarsi equivale, per la legge, a essere stati interrogati: il PM potrà saltare l'udienza preliminare. Vai, anche solo per tacere.
- «Sono all'estero.» Il difensore comunica l'impedimento e propone una data; per gli atti in cui è ammessa, la partecipazione a distanza (art. 133-ter) può essere autorizzata; l'irreperibilità porta a decisioni prese senza di te.
- «L'invito è per un confronto con la persona offesa.» Il confronto (art. 211) è un atto a cui puoi rifiutarti di partecipare attivamente (vale il silenzio), ma la presenza è dovuta; valuta con il difensore.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 132, 133-ter, 211, 291, 350, 351, 364, 366, 375, 453 (testo vigente su normattiva.it); L. 9 agosto 2024, n. 114 (interrogatorio preventivo). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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