Le conseguenze fuori dal tribunale · Conseguenza
Famiglia, figli e separazione durante l'indagine
Quando il reato è in famiglia — maltrattamenti, stalking dopo la fine di una relazione, violenza, lesioni — il procedimento penale non è mai solo: davanti al tribunale civile corre la separazione, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa, gli ordini di protezione, con regole dal 2023 pensate proprio per i casi di violenza. Le due sedi si parlano ma decidono da sole, con tempi e standard diversi, e ciò che accade in una pesa nell'altra. Questa pagina spiega gli strumenti civili e penali, chi decide che cosa sui figli e sulla casa, e come muoversi da indagato o da persona offesa senza peggiorare la situazione.
In breve
- Dal 2023 il processo civile di famiglia ha una sezione speciale «nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere» (art. 473-bis.40 c.p.c.): termini dimezzabili, attività «anche d'ufficio e senza alcun ritardo», prove anche oltre i limiti del codice civile, tutela della vittima «anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti»; e quando c'è «sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini» del 415-bis, il giudice non invita alla mediazione familiare (473-bis.42), che è vietata (473-bis.43).
- Il ricorso civile deve indicare «gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze» con i verbali e i provvedimenti (473-bis.41); il giudice civile interroga le parti, sente persone informate, acquisisce «rapporti d'intervento e relazioni di servizio» delle forze dell'ordine «se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto» (473-bis.44); ascolta il minore «evitando ogni contatto con la persona indicata come autore» (473-bis.45); se ritiene fondate le allegazioni adotta «i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore» e «disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza» (473-bis.46).
- Gli ordini di protezione civili (473-bis.69-71, che hanno sostituito gli artt. 342-bis e ter c.c. abrogati nel 2024): «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro», il giudice ordina la cessazione della condotta e «l'allontanamento dalla casa familiare», con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal beneficiario, l'intervento dei servizi, un assegno; anche dopo la fine della convivenza; anche dal tribunale per i minorenni se il pregiudizio è per i minori. Violare l'ordine di protezione è reato (387-bis c.p.).
- Sul lato penale, le misure omologhe sono l'allontanamento dalla casa familiare (282-bis) e il divieto di avvicinamento a mille metri con il braccialetto (282-ter), applicabili anche sotto i limiti di pena per maltrattamenti, stalking, lesioni, violenza sessuale contro congiunti o conviventi (282-bis, comma 6), con l'assegno ai conviventi e le «modalità di visita» ai figli decise dal giudice penale (282-bis, comma 1); l'allontanamento d'urgenza deciso dalla polizia con autorizzazione del PM in flagranza (384-bis); la sospensione dalla responsabilità genitoriale come misura interdittiva (288 c.p.p.). Il minore che assiste ai maltrattamenti «si considera persona offesa» (572, ultimo comma).
- Le due sedi non si aspettano: il civile decide sull'affidamento e sulla casa con i suoi tempi, valutando le condotte anche se il penale è alle indagini; il penale applica le misure senza attendere la separazione; gli atti passano da una sede all'altra (verbali, relazioni dei servizi, ordinanze), tranne quelli coperti da segreto; ciò che dici in una udienza civile (interrogatorio libero) è utilizzabile nel penale e viceversa. Per l'indagato la regola pratica: nessun contatto con la persona offesa, rapporti con i figli solo nei modi decisi da un giudice, tutto per iscritto tramite i difensori.
Chi decide che cosa
| Questione | Giudice civile (tribunale, rito 473-bis) | Giudice penale (GIP, tribunale) | Che cosa prevale |
|---|---|---|---|
| Chi resta nella casa familiare | Assegnazione della casa nel procedimento di separazione o affidamento; allontanamento con ordine di protezione (473-bis.70) o ex artt. 330-333 c.c. | Allontanamento cautelare (282-bis) o d'urgenza (384-bis); custodia o domiciliari altrove | Il provvedimento più restrittivo di fatto; l'allontanamento penale cade con la misura, l'assegnazione civile resta |
| Distanza e contatti con la persona offesa | Divieto di avvicinamento nell'ordine di protezione | Divieto di avvicinamento (282-ter) con braccialetto e divieto di comunicare | Cumulabili; violare l'uno o l'altro è reato (387-bis) |
| Affidamento e collocamento dei figli | Sì: affido esclusivo, collocamento, provvedimenti ex 330-333 (decadenza, limitazioni), anche urgenti | Solo la sospensione dalla responsabilità genitoriale come misura interdittiva (288) e le prescrizioni sulle visite nell'allontanamento (282-bis, comma 1) | Il civile è la sede naturale; il penale interviene in via cautelare e provvisoria |
| Visite e incontri con i figli | Modalità «idonee a non compromettere la sicurezza» (473-bis.46): incontri protetti, spazi neutri, servizi | Autorizzazione con «determinate modalità di visita» nell'allontanamento (282-bis); con i domiciliari, secondo l'ordinanza | Se il penale vieta i contatti, il civile non può autorizzare visite libere finché dura la misura |
| Mantenimento | Assegni per figli e coniuge nel procedimento civile | Assegno «periodico… a favore delle persone conviventi che… rimangano prive di mezzi» nell'allontanamento (282-bis, comma 3), con titolo esecutivo, che perde efficacia se il civile decide | Il civile assorbe il penale |
| Ascolto del minore | Dal giudice personalmente, senza contatto con l'autore (473-bis.45); non ripetuto se già ascoltato nel penale con risultanze sufficienti | Incidente probatorio protetto (392 c. 1-bis, 398 c. 5-bis) o audizione con esperto | Un solo ascolto quando possibile |
| Passaporto dei figli e del genitore | Assenso o autorizzazione del giudice tutelare per il minore; inibitoria per il genitore che rischia di sottrarsi agli obblighi (3-bis L. 1185/1967) | Divieto di espatrio come misura | — |
Se sei indagato: le regole di sopravvivenza
- Nessun contatto con la persona offesa: né chiamate, né messaggi, né tramite parenti, né «per i bambini». Ogni contatto è potenziale reato (387-bis se c'è una misura; 612-bis se reiterato) e prova nel civile; i bambini si vedono nei modi decisi dal giudice, tramite i servizi se disposti.
- Casa: se allontanato, recupera le tue cose solo con l'autorizzazione e la polizia; non rientrare «per un attimo»; non cambiare le serrature né interrompere le utenze intestate a te: è una condotta valutabile come pressione.
- Difensori: uno penale e uno civile che si parlano; ciò che si scrive nel ricorso civile (memorie, allegazioni) entra nel penale; nell'interrogatorio libero civile (473-bis.44) vale la stessa prudenza dell'interrogatorio penale.
- Servizi sociali e CTU: partecipa, collabora, non discutere la vittima; i percorsi per uomini maltrattanti (programmi di prevenzione della violenza, art. 282-quater c.p.p.) sono valutati dal giudice penale per la revoca e da quello civile per le visite.
- Mantenimento: paga puntualmente e in modo tracciato: l'inadempimento è reato (570, 570-bis c.p.) e pesa nel penale pendente.
Se sei la persona offesa
- Due strade insieme: la denuncia penale (con le misure cautelari rapide del codice rosso: la vittima è sentita entro tre giorni, 362, comma 1-ter) e il ricorso civile per ordine di protezione o separazione con affidamento, che non richiede la denuncia; l'ordine di protezione civile si ottiene anche in pochi giorni con decreto inaudita altera parte nei casi urgenti.
- Documenta: referti, foto, messaggi, testimoni, interventi delle forze dell'ordine (i rapporti sono acquisibili nel civile, 473-bis.44), diario dei fatti; il centro antiviolenza ti assiste e può essere parte del percorso (473-bis.46).
- Casa e figli: chiedi l'allontanamento (civile o penale) e il collocamento dei figli; con la collocazione protetta il giudice può secretare l'indirizzo (473-bis.42).
- Niente mediazione familiare se c'è violenza allegata: è vietata (473-bis.43); non firmare accordi di visita libera «per il bene dei figli» sotto pressione.
- Le comunicazioni: hai diritto di essere informata delle misure, delle richieste di revoca (299) e delle decisioni; il patrocinio a spese dello Stato spetta senza limiti di reddito per maltrattamenti, stalking, violenza sessuale (art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002) (Vittime di violenza: la tutela).
Casi frequenti
- «Mi hanno allontanato da casa con l'art. 384-bis e la separazione non è iniziata.» L'allontanamento d'urgenza è convalidato dal giudice penale in 48 ore e può diventare misura cautelare; per la casa e i figli serve subito il ricorso civile (473-bis) del tuo difensore, che chiede modalità di visita sicure; fino ad allora nessun contatto.
- «La mia ex mi ha denunciato per maltrattamenti per avere l'affido esclusivo.» Il giudice civile valuta le allegazioni con istruttoria propria e può decidere anche se il penale è agli inizi; la difesa è documentale (messaggi, testimoni, relazioni dei servizi), non l'accusa alla controparte; una denuncia infondata non è di per sé calunnia: il difensore valuta.
- «Sono la vittima e voglio ritirare la querela per i figli.» Per i maltrattamenti la procedibilità è d'ufficio: la querela non si ritira; per lo stalking la remissione è solo processuale ed esclusa con minacce gravi; il giudice civile decide sui figli con la sicurezza come criterio, anche senza la tua denuncia.
- «Il tribunale civile mi ha dato i figli nel weekend ma il GIP ha il divieto di avvicinamento alla madre.» I due provvedimenti convivono: gli scambi avvengono tramite terzi o servizi, senza avvicinarti alla madre né ai luoghi vietati; chiedi al giudice penale di precisare le modalità (282-ter, comma 4).
- «Il minore è stato ascoltato nel civile: lo sentiranno anche nel penale?» Nel penale l'audizione protetta in incidente probatorio è la regola per i reati di violenza; il civile non ripete l'ascolto se le risultanze del penale bastano (473-bis.45); l'obiettivo è un ascolto solo.
Fonti
Codice di procedura civile, artt. 473-bis.4, 473-bis.40, 473-bis.41, 473-bis.42, 473-bis.43, 473-bis.44, 473-bis.45, 473-bis.46, 473-bis.69, 473-bis.70, 473-bis.71 (D.Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 164/2024); codice civile, artt. 330, 333; codice penale, artt. 387-bis, 570, 570-bis, 572, 612-bis; codice di procedura penale, artt. 282-bis, 282-ter, 282-quater, 288, 299, 362, 384-bis, 392, 398 (testo vigente su normattiva.it); L. 19 luglio 2019, n. 69; L. 24 novembre 2023, n. 168; L. 2 dicembre 2025, n. 181; L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3-bis; DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 76. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.