Libertà personale · Guida
La riparazione per ingiusta detenzione
Chi ha passato mesi in carcere o ai domiciliari e poi è stato assolto o archiviato ha diritto a una somma dallo Stato: non un risarcimento del danno provato, ma un'«equa riparazione» calcolata dal giudice per giorni di privazione della libertà, entro un tetto. Il diritto si perde se hai contribuito con «dolo o colpa grave» a farti arrestare — con menzogne, condotte equivoche, frequentazioni — e dal 2021 non si perde più per aver taciuto. Questa pagina spiega chi ne ha diritto, quanto si ottiene, come e quando si chiede, e la riparazione diversa per l'errore giudiziario dopo la revisione.
In breve
- «Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave» (art. 314, comma 1, c.p.p.). Lo stesso diritto spetta a chi è archiviato o prosciolto con non luogo a procedere (comma 3) e, con qualunque esito compresa la condanna, a chi ha subito una custodia «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità» (gravi indizi o limiti di pena), accertato con decisione irrevocabile (comma 2).
- «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione» (comma 1, dal 2021): il silenzio nell'interrogatorio non è più colpa grave. Lo sono, per la giurisprudenza, le dichiarazioni false o reticenti su circostanze che avrebbero chiarito, le condotte «gravemente colpose» che hanno alimentato i sospetti (frequentazioni, presenza sui luoghi con modalità equivoche, uso di telefoni intestati ad altri), la violazione delle prescrizioni di una misura; la valutazione è del giudice della riparazione, autonoma da quella dell'assoluzione.
- La riparazione «non può comunque eccedere» 516.456,90 euro (315, comma 2). La giurisprudenza parte da un criterio aritmetico: il massimo diviso per i giorni della durata massima della custodia (sei anni), cioè 235,82 euro per giorno di carcere e 117,91 per giorno di domiciliari, da aumentare o ridurre secondo le conseguenze personali, familiari e professionali, la durata, le condizioni della detenzione, il clamore; non è un risarcimento del danno provato, e non richiede la prova di un pregiudizio specifico oltre la privazione della libertà.
- La domanda si presenta «a pena di inammissibilità, entro due anni» dall'irrevocabilità della sentenza (o dall'inoppugnabilità del non luogo a procedere, o dalla notifica dell'archiviazione) alla corte d'appello, con avvocato, e si decide in camera di consiglio con il PM e l'Avvocatura dello Stato; contro l'ordinanza, ricorso per cassazione (315, comma 3; 645-646).
- Non si ripara la custodia già «computata ai fini della determinazione della misura di una pena» o sofferta anche per un altro titolo (314, comma 4): chi ha usato la custodia per scontare un'altra condanna sceglie tra computo e riparazione; né quella sofferta prima dell'abrogazione del reato (comma 5). Diversa è la riparazione per errore giudiziario (643): per chi è prosciolto in revisione dopo una condanna definitiva, commisurata alla pena espiata e alle conseguenze, senza tetto, anche come rendita.
Chi ha diritto e chi no
| Situazione | Diritto | Norma |
|---|---|---|
| Assoluzione irrevocabile: fatto non sussiste, non commesso, non costituisce reato, non previsto come reato | Sì, salvo dolo o colpa grave | 314, comma 1 |
| Archiviazione o sentenza di non luogo a procedere | Sì, alle stesse condizioni | 314, comma 3 |
| Proscioglimento per altre cause (prescrizione, amnistia, remissione, tenuità) o condanna | Solo se la custodia era illegittima «ab origine» per mancanza di gravi indizi o dei limiti di pena, accertata con decisione irrevocabile (riesame, Cassazione) | 314, comma 2 |
| Assoluzione per non punibilità (es. desistenza) o per difetto di imputabilità | Non sono tra le formule del comma 1: la riparazione spetta solo se la custodia era illegittima ai sensi del comma 2; la giurisprudenza valuta caso per caso | 314 |
| Custodia scontata oltre i termini di fase (306) o oltre la pena poi inflitta | Sì per la parte illegittima o eccedente, secondo la giurisprudenza sul comma 2 e sull'esecuzione | 314, comma 2; 303 |
| Domiciliari, custodia in luogo di cura | Sì, è custodia cautelare (284, comma 5) | 314 |
| Obbligo di firma, divieto di dimora, interdittive | No: la riparazione riguarda la custodia; la Corte costituzionale non ha esteso alle misure non custodiali | 314 |
| Arresto o fermo non convalidati | Sì, per i giorni sofferti, se il procedimento finisce con proscioglimento o archiviazione, alle stesse condizioni | 314 |
| Custodia computata in un'altra pena; custodia contestuale a una detenzione per altro titolo | No | 314, comma 4 |
| Chi ha mentito, si è dato alla latitanza o ha violato le prescrizioni, o ha tenuto condotte equivoche che hanno «dato causa» alla misura | No (dolo o colpa grave), anche se assolto | 314, comma 1 |
| Chi ha taciuto nell'interrogatorio | Sì: il silenzio non incide (dal D.Lgs. 188/2021) | 314, comma 1, secondo periodo |
La domanda, passo per passo
- Il termine: due anni «dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione» (315, comma 1). Per l'archiviazione, chiedi al difensore di far notificare il decreto: senza notifica il termine non decorre, ma la prova della data serve.
- Dove: la corte d'appello del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento (per il richiamo agli artt. 645-646), con atto scritto e documenti (sentenza con attestazione di irrevocabilità, ordinanze cautelari, certificato di detenzione con date, verbale di scarcerazione, documenti sulle conseguenze: licenziamento, perdita di clienti, cure, separazioni).
- Il procedimento: camera di consiglio (127), con avviso al PM e al Ministero dell'economia presso l'Avvocatura dello Stato, che di regola si oppone o contesta il quantum; il giudice valuta l'assenza di dolo o colpa grave «con giudizio autonomo» rispetto all'assoluzione, sugli atti del procedimento; può assegnare una provvisionale «a titolo di alimenti» (646, comma 5).
- La decisione: ordinanza con la somma; ricorso per cassazione per entrambe le parti; il pagamento avviene dal Ministero dopo la definitività, con i tempi della contabilità pubblica (mesi).
- La misura: criterio aritmetico più correttivi: durata (le detenzioni brevi sono spesso valutate sopra il parametro), condizioni (isolamento, sovraffollamento), età e salute, perdita del lavoro o dell'attività, effetti sui familiari, risonanza mediatica; il tetto di 516.456,90 euro copre l'intera vicenda.
La colpa grave: dove si perde il diritto
- Dichiarazioni false o contraddittorie nell'interrogatorio o alla polizia: raccontare una versione smentita dai fatti «dà causa» alla misura anche se poi sei assolto; il silenzio invece è protetto.
- Condotte equivoche: la presenza ingiustificata sul luogo, i contatti con i coindagati, le conversazioni intercettate dal tenore ambiguo, l'uso di SIM intestate a terzi, la disponibilità di beni non spiegata: la giurisprudenza le valuta come «colpa grave» quando erano idonee a far ragionevolmente ritenere la responsabilità.
- Violazioni delle prescrizioni e latitanza: escludono la riparazione per la custodia che ne è seguita.
- Il rifiuto di dare l'alibi pur potendolo: dopo il 2021 rientra nel silenzio protetto secondo l'interpretazione prevalente, ma il tema è discusso; chi ha un alibi documentabile lo dà, anche per questo.
- Il contributo di terzi (una denuncia falsa, un errore della polizia) non è colpa tua; la riparazione è dovuta e lo Stato può rivalersi sul responsabile.
L'errore giudiziario
Se sei stato condannato in via definitiva e poi prosciolto in revisione (629 e seguenti: nuove prove, contrasto di giudicati, falsità accertate), la riparazione dell'art. 643 è «commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna», senza il tetto dell'ingiusta detenzione, in denaro o come rendita vitalizia, con la possibilità di essere accolto in un istituto a spese dello Stato; la domanda si presenta entro due anni dal giudicato della sentenza di revisione alla corte d'appello che l'ha pronunciata (645), anche dagli eredi (644). Anche qui vale l'esclusione per dolo o colpa grave e per la pena computata in un'altra condanna.
Casi frequenti
- «Sono stato assolto per insufficienza di prove: ho diritto?» Dal 1989 l'assoluzione ex art. 530, comma 2, è assoluzione piena con una delle formule del comma 1: sì, alle stesse condizioni.
- «Ho patteggiato ma la Cassazione aveva annullato l'ordinanza per mancanza di gravi indizi.» Comma 2: il diritto spetta anche al condannato se la misura è stata «emessa o mantenuta» senza condizioni, accertato con decisione irrevocabile; il patteggiamento non lo esclude, ma la custodia computata nella pena patteggiata non si ripara (comma 4).
- «Il procedimento è stato archiviato tre anni fa e non mi è stato notificato nulla.» Il termine decorre dalla notifica del decreto (315, comma 1); chiedi al difensore di verificare se è mai avvenuta; se no, puoi ancora proporre la domanda dopo averla ottenuta.
- «Ho fatto trenta giorni di carcere: vale la pena?» Trenta giorni valgono, con il solo criterio aritmetico, circa 7.000 euro, spesso aumentati per la brevità e lo shock; la domanda richiede un avvocato (l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è riconosciuta dalla giurisprudenza anche per questo procedimento) e la valutazione della colpa grave.
- «Mi hanno tenuto in carcere dieci giorni oltre la scadenza dei termini.» La custodia oltre i termini è illegittima: riparazione per quei giorni, indipendentemente dall'esito del processo, secondo la lettura del comma 2 accolta dalla giurisprudenza, e responsabilità di chi doveva liberarti.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 64, 127, 273, 280, 284, 303, 306, 314, 315, 530, 629, 643, 644, 645, 646, 657 (testo vigente su normattiva.it); D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188; giurisprudenza di legittimità costante sul criterio aritmetico (235,82 euro al giorno; 117,91 per gli arresti domiciliari). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.