I riti alternativi · Rito
Il patteggiamento: che cosa dà, che cosa costa, quando si chiede
Il patteggiamento è l'accordo con il pubblico ministero su una pena ridotta fino a un terzo, che il giudice applica senza processo. È il rito più usato e il più frainteso: non è una confessione, non è un'assoluzione, è una condanna con effetti attenuati e, dal 2022, con un perimetro preciso di ciò che non conta fuori dal penale. Questa pagina spiega i limiti, l'accordo anche sulle pene accessorie e sulla confisca, gli effetti sul casellario e sul lavoro, l'estinzione, i termini per chiederlo e quando conviene.
In breve
- Che cosa si può chiedere: «l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni» (art. 444, comma 1, c.p.p.). Dal 2022 si concordano anche le pene accessorie (non applicarle o limitarle) e la confisca facoltativa.
- Chi non può: mafia e terrorismo, pedopornografia e prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minori, e i recidivi reiterati e i delinquenti abituali «qualora la pena superi due anni» (comma 1-bis); per corruzione e peculato serve «la restituzione integrale del prezzo o del profitto» (comma 1-ter). Nei reati di violenza domestica e di genere la richiesta va notificata alla persona offesa (comma 1-quater).
- Effetti: fino a due anni, «non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza», salvo la confisca obbligatoria (art. 445, comma 1); «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi» (comma 1-bis); non compare nel certificato del casellario chiesto dai privati (fino a due anni); il reato «è estinto» dopo cinque anni (due per le contravvenzioni) senza nuovi reati della stessa indole (comma 2). Ma resta una condanna: recidiva, sospensione condizionale «consumata», iscrizione visibile alle autorità.
- Quando: durante le indagini con richiesta congiunta o consenso scritto (art. 447), nell'udienza preliminare e predibattimentale fino alle conclusioni, nel direttissimo fino all'apertura del dibattimento, nell'immediato entro quindici giorni, con l'opposizione al decreto penale (art. 446). Se il PM nega il consenso «senza ragioni», il giudice può applicare la pena richiesta a fine dibattimento (art. 448).
- Impugnazioni: la sentenza è inappellabile (salvo il PM in caso di dissenso); ricorso per cassazione solo per vizi della volontà, difetto di correlazione, qualificazione giuridica errata, pena illegale (art. 448, commi 2 e 2-bis). Il patteggiamento non è una confessione e il giudice non accerta la colpevolezza, ma deve escludere che ci siano ragioni evidenti di proscioglimento (art. 129).
L'accordo, e su che cosa
Le parti — tu con il difensore, e il PM — concordano la qualificazione del fatto, le circostanze e il loro bilanciamento, la pena base e la riduzione «fino a un terzo», e dal 2022 anche le pene accessorie e la confisca facoltativa. Il giudice, «se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione» (art. 444, comma 2); se non è d'accordo, rigetta, e non può modificare l'accordo. Prima di tutto deve verificare che non ci siano ragioni per prosciogliere «a norma dell'articolo 129»: il patteggiamento non è ammesso per chi è evidentemente innocente. Puoi subordinare la richiesta alla sospensione condizionale: «se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta» (comma 3); e per i reati contro la PA all'esenzione dalle pene accessorie dell'art. 317-bis (comma 3-bis).
| Patteggiamento | Pena concordata | Effetti tipici |
|---|---|---|
| «Ordinario» | Pena sostitutiva, pecuniaria, o detentiva fino a due anni (dopo la riduzione) | Niente spese processuali, niente pene accessorie né misure di sicurezza (salvo confisca obbligatoria), non nel certificato dei privati, estinzione in 5/2 anni, sospensione condizionale possibile |
| «Allargato» | Detentiva da due a cinque anni (dopo la riduzione) | Spese e pene accessorie dovute (ma concordabili), nel certificato dei privati, nessuna estinzione automatica, nessuna sospensione condizionale (oltre i due anni), esclusi i reati e i soggetti del comma 1-bis |
La riduzione «fino a un terzo» si calcola sulla pena che il giudice avrebbe applicato in concreto: il PM, nella trattativa, parte da una pena base, applica le circostanze e la continuazione, e sconta; il risultato è quello che conta per la soglia dei cinque anni e per gli effetti. Per i reati puniti con pena pecuniaria, o quando si concorda una pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria sostitutiva della riforma del 2022), la sostituzione fa parte dell'accordo e il giudice può fissare un'udienza entro sessanta giorni con l'UEPE (art. 448, comma 1-bis).
Che cosa resta, che cosa no
- Casellario: la sentenza è iscritta; «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni» non si fa menzione nel certificato chiesto dai privati (art. 24, comma 1, lettera e, DPR 313/2002) né nei carichi pendenti; le autorità e le pubbliche amministrazioni la vedono; dopo l'estinzione, l'iscrizione resta con l'annotazione dell'estinzione, e la cancellazione segue le regole generali (Il casellario).
- Giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi: dal 30 dicembre 2022 la sentenza «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova», e «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza… alla sentenza di condanna» (art. 445, comma 1-bis). Per il dipendente pubblico e il professionista è la novità che ha cambiato il calcolo: il procedimento disciplinare non può fondarsi sulla sentenza di patteggiamento come prova, anche se può accertare i fatti in autonomia; e le norme che facevano scattare decadenze e incompatibilità «in caso di condanna, anche ai sensi dell'art. 444» non operano se non ci sono pene accessorie. Le eccezioni sono nelle leggi speciali che lo prevedono espressamente (per esempio per l'incandidabilità del D.Lgs. 235/2012, che equipara il patteggiamento) (Il lavoro pubblico, Professioni e ordini).
- Recidiva e sospensione condizionale: la sentenza «è equiparata a una pronuncia di condanna» (art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo): conta per la recidiva e consuma la sospensione condizionale; dopo l'estinzione, «l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale» (comma 2).
- Parte civile: «il giudice non decide sulla relativa domanda», ma «l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile» (art. 444, comma 2); il danneggiato deve fare la causa civile, dove la sentenza di patteggiamento non ha efficacia probatoria.
- Confisca: quella obbligatoria (art. 240, comma 2, c.p., e leggi speciali) è disposta comunque; quella facoltativa è oggetto dell'accordo; per i reati tributari la confisca del profitto è obbligatoria e il patteggiamento richiede l'estinzione del debito tributario (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000) (I reati tributari).
- Patente, armi, permesso di soggiorno: le conseguenze amministrative legate al «fatto» o alla «condanna» seguono le regole proprie; la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza è disposta anche con il patteggiamento; la revoca del porto d'armi e le valutazioni sul soggiorno guardano alla condanna, patteggiamento compreso (Licenze e autorizzazioni, Lo straniero).
Quando e come si chiede
- Nelle indagini (art. 447): richiesta congiunta, o tua «con il consenso scritto» del PM; il GIP fissa l'udienza, deposita il fascicolo tre giorni prima, sente le parti e decide. Si negozia con il PM attraverso il difensore, spesso dopo l'avviso 415-bis o dopo l'interrogatorio; il patteggiamento in indagini chiude tutto in poche settimane.
- Nell'udienza preliminare: «fino alla presentazione delle conclusioni» (art. 446, comma 1).
- Nell'udienza predibattimentale (citazione diretta): «a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza» di non luogo a procedere (art. 554-ter, comma 2).
- Nel direttissimo: «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento»; nell'immediato: entro quindici giorni dalla notifica del decreto (art. 458, comma 1) o all'udienza sull'abbreviato rigettato (comma 2-bis); con l'opposizione al decreto penale: nell'atto di opposizione (art. 461, comma 3).
- Forma: la volontà è espressa «personalmente o a mezzo di procuratore speciale», con firma autenticata «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore» (art. 446, comma 3); il giudice può disporre la tua comparizione «se ritiene opportuno verificare la volontarietà» (comma 5).
- Il dissenso del PM: deve «enunciarne le ragioni» (art. 446, comma 6); puoi rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento (art. 448, comma 1), e il giudice, «dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione», applica la pena richiesta «quando ritiene ingiustificato il dissenso»: è il patteggiamento «di recupero», che protegge dalle Procure che dicono no per prassi.
Quando conviene, quando no
Conviene quando l'accusa è solida, la pena prevedibile è bassa, e gli effetti fuori dal penale sono tollerabili: si chiude in fretta, con uno sconto certo, senza spese, senza pene accessorie, senza il certificato sporco per i privati, con la prospettiva dell'estinzione. Conviene meno di quanto sembri quando: il fatto è contestabile e c'è una difesa (l'assoluzione non ha prezzo, e l'abbreviato dà lo stesso sconto lasciando il giudizio); il lavoro dipende da un'autorizzazione o da un ordine che valuta autonomamente i fatti; c'è una parte civile che userà la sentenza (non come prova, ma come fatto notorio) nella causa civile; la pena concordata supera i due anni e perde gli effetti premiali; la confisca per equivalente è il vero problema. E non conviene mai chiederlo «per chiudere» senza aver letto il fascicolo: il patteggiamento è irrevocabile una volta pronunciata la sentenza, e la Cassazione lo annulla solo per vizi della volontà, errore sulla qualificazione o pena illegale. La pagina Quale rito conviene lo confronta con l'abbreviato, la messa alla prova e il dibattimento.
Casi frequenti
- «Il PM propone un anno e otto mesi con la sospensione condizionale.» Patteggiamento ordinario: niente spese, niente accessorie, non nel certificato dei privati, estinzione dopo cinque anni; la sospensione condizionale si «consuma» per il futuro. Da valutare: gli effetti sul lavoro e la parte civile.
- «Ho patteggiato e il mio ordine professionale ha aperto un procedimento.» Può farlo sui fatti, ma non può usare la sentenza come prova (art. 445, comma 1-bis); le norme che equiparavano il patteggiamento alla condanna non operano se non ci sono pene accessorie, salvo che una legge speciale disponga diversamente.
- «Voglio patteggiare ma non voglio "ammettere".» Il patteggiamento non richiede ammissioni e la sentenza non accerta la colpevolezza; la giurisprudenza lo considera però incompatibile con una dichiarazione di innocenza «evidente», perché il giudice dovrebbe prosciogliere.
- «Il PM ha detto no senza spiegare.» Il dissenso va motivato; rinnova la richiesta prima del dibattimento e, se il giudice a fine processo ritiene il dissenso ingiustificato, applica la pena che avevi chiesto (art. 448, comma 1).
- «Ho patteggiato e voglio impugnare.» Solo ricorso per cassazione per i motivi dell'art. 448, comma 2-bis; l'appello non c'è. Se la pena è illegale (fuori dai limiti di legge), la Cassazione annulla anche d'ufficio.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 129, 444, 445, 446, 447, 448, 458, 461, 554-ter (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 99, 163-168, 240, 317-bis; DPR 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24, 27; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis; D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e seguenti; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (accordo su pene accessorie e confisca; art. 445, comma 1-bis); L. 24 novembre 2023, n. 168 e L. 2 dicembre 2025, n. 181 (art. 444, comma 1-quater). Verificato il 20 settembre 2026.
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