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I reati frequenti · Scheda reato

Stupefacenti: dove finisce l'uso personale e comincia lo spaccio

La differenza tra una convocazione dal Prefetto e sei anni di carcere sta in una valutazione — la destinazione «ad un uso non esclusivamente personale» — che la polizia fa sul posto e il giudice rifà dopo, guardando alla quantità, al confezionamento, al denaro, ai messaggi. Questa scheda spiega le due norme, l'art. 75 (amministrativo) e l'art. 73 (penale), con le tre fasce di pena, la «lieve entità» che decide la maggior parte dei processi, la coltivazione, che cosa può fare la polizia, quali misure e quali riti si applicano, e quali strade hanno il consumatore e il tossicodipendente.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Uso personale (art. 75 DPR 309/1990): chi «per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene» sostanze non commette reato ma un illecito amministrativo: sanzioni «da due mesi a un anno» (tabelle I e III: eroina, cocaina, sintetiche) o «da uno a tre mesi» (tabelle II e IV: cannabis) tra sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto, del permesso turistico; ritiro immediato della patente per trenta giorni se hai un veicolo disponibile; convocazione e colloquio davanti al Prefetto, invito al programma. Per il primo episodio di cannabis, spesso solo l'ammonimento.
  2. Spaccio (art. 73): coltivare, produrre, vendere, cedere, trasportare, detenere sostanze che «per quantità… ovvero per modalità di presentazione… ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale» (comma 1-bis): «reclusione da sei a venti anni» e multa da 26.000 a 260.000 euro per la tabella I (comma 1); per la cannabis (tabelle II e IV) da due a sei anni (comma 4, dopo la sentenza 32/2014 della Corte costituzionale e il DL 36/2014); per la lieve entità, «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», da sei mesi a cinque anni, e «da diciotto mesi a cinque anni, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità» (comma 5, come modificato dal DL 48/2025, che esclude la lieve entità per le condotte «continuative e abituali»).
  3. Che cosa può fare la polizia: controlli di mezzi, bagagli ed effetti personali «quando hanno fondato motivo» e perquisizioni urgenti (art. 103), sequestro, arresto obbligatorio in flagranza per l'art. 73 «salvo che per i delitti di cui al comma 5» (art. 380, comma 2, lettera h, c.p.p.), per i quali l'arresto è facoltativo; nessun arresto per l'art. 75.
  4. Il processo: tribunale monocratico per l'art. 73 senza le aggravanti dell'art. 80 (art. 33-ter c.p.p.), con udienza preliminare (non citazione diretta) salvo per il comma 5, che è a citazione diretta; intercettazioni sempre ammesse (art. 266, lettera c); custodia in carcere possibile per il comma 1 e per il comma 4 (massimo sei anni), non per il comma 5 salvo casi particolari; confisca del profitto anche per equivalente e dei veicoli usati (comma 7-bis); riti alternativi tutti disponibili, messa alla prova per il comma 5.
  5. Per chi usa: il tossicodipendente e l'assuntore condannati per il comma 5 possono ottenere, invece della pena, il lavoro di pubblica utilità «per non più di due volte» (comma 5-bis); la custodia e le misure cautelari lasciano spazio al programma terapeutico (art. 89); la pena fino a quattro anni (sei per i tossicodipendenti in programma) si esegue in affidamento terapeutico (art. 94). Il possesso personale dello straniero è segnalato al Questore «in sede di rinnovo del permesso» (art. 75, comma 8).

La linea: uso personale o no

La legge non fissa una quantità che divide il lecito dal reato. Dice che, per stabilire se la sostanza è destinata «ad un uso esclusivamente personale», si tiene conto della quantità «non superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute» (le «quantità massime detenibili», in principio attivo: per la cannabis 500 milligrammi di THC, per la cocaina 750 di principio attivo, per l'eroina 250, secondo il decreto 11 aprile 2006 e successive modifiche), della «modalità di presentazione… avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato» e delle «altre circostanze dell'azione» (art. 75, comma 1-bis; art. 73, comma 1-bis). Superare la quantità massima non fa scattare automaticamente il reato: è un indizio, insieme al frazionamento in dosi, al bilancino, al denaro in banconote piccole, ai messaggi con clienti, alla presenza di più sostanze, all'assenza di consumo; e sotto la quantità massima si può essere spacciatori se le circostanze lo mostrano. La Cassazione ripete che la destinazione va provata dall'accusa e che il dubbio si risolve per l'uso personale. La coltivazione è reato «a prescindere» dalla destinazione secondo il testo dell'art. 73, ma le Sezioni Unite hanno escluso la punibilità delle coltivazioni domestiche «di minime dimensioni», con tecniche rudimentali, per un prodotto destinato all'uso personale del coltivatore (sentenza 12348/2020); oltre quel limite, la coltivazione anche per sé è reato (art. 73, comma 4 o 5). L'uso di gruppo (acquisto comune per consumare insieme) non è cessione, secondo le Sezioni Unite del 2013, se il mandato all'acquisto è preventivo e il consumo comune. La cannabis light (canapa industriale con THC sotto lo 0,2-0,6%): il DL 48/2025 ha vietato importazione, lavorazione, cessione e commercio delle «infiorescenze» anche a basso contenuto di THC, con le sanzioni del testo unico; alla data di verifica la norma è oggetto di contenzioso, e la sua applicazione penale dipende dall'accertamento dell'efficacia drogante della sostanza.

Le fasce

NormaPenaArrestoCustodia in carcereGiudice e rito
Uso personaleart. 75Sanzioni amministrative del Prefetto per 2 mesi-1 anno (tabelle I e III) o 1-3 mesi (II e IV); ritiro patente 30 giorni; programmaNoNoPrefetto; opposizione al giudice di pace entro dieci giorni dalla convocazione; al tribunale contro le sanzioni
Lieve entitàart. 73, comma 5Reclusione 6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329 €; 18 mesi-5 anni se «non occasionale»; esclusa se «continuativa e abituale»Facoltativo (escluso dall'art. 380)Possibile solo entro i limiti generali (massimo 5 anni: sì per il carcere, ma la prognosi di pena sotto i tre anni la esclude di regola)Tribunale monocratico, citazione diretta (art. 550, comma 1); messa alla prova, patteggiamento, abbreviato, lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti
Cannabis e tabelle II e IVart. 73, comma 4Reclusione 2-6 anni e multa 5.164-77.468 €ObbligatorioPossibileTribunale monocratico con udienza preliminare
Tabella I (eroina, cocaina, anfetamine, sintetiche)art. 73, comma 1Reclusione 6-20 anni e multa 26.000-260.000 € (minimo ridotto da otto a sei anni dalla Corte costituzionale, sent. 40/2019)ObbligatorioPossibile; presunzione relativa per l'associazione (art. 74)Tribunale monocratico (collegiale con le aggravanti dell'art. 80)
Aggravantiart. 80Da un terzo alla metà (minori, armati, in prossimità di scuole, sostanze adulterate…); dalla metà a due terzi per le «quantità ingenti»ObbligatorioPossibile; termini di indagine e custodia allungati (art. 407, comma 2, lettera a, n. 6)Tribunale collegiale
Associazioneart. 74Reclusione non inferiore a 10 anni (partecipe) e a 20 (promotore); per le associazioni dedite alla lieve entità le pene dell'art. 416 c.p. (1-5 anni i partecipi, 3-7 i promotori)ObbligatorioPresunzione relativa di carcere (art. 275, comma 3)Tribunale collegiale; DDA; termini raddoppiati

Dal controllo alla decisione

  1. Il controllo: ispezione di mezzi, bagagli ed effetti personali con «fondato motivo» e perquisizione urgente con convalida del PM in 48 ore (art. 103); sequestro della sostanza; esami tossicologici sulla sostanza «presso le strutture pubbliche» (art. 75, comma 3) per il principio attivo, che decide molto (La perquisizione).
  2. La qualificazione sul posto: se la polizia ritiene l'uso personale, segnala al Prefetto entro dieci giorni e ritira la patente per trenta giorni; se ritiene lo spaccio, arresta (obbligatorio salvo lieve entità) o denuncia a piede libero. La qualificazione iniziale non vincola il PM né il giudice.
  3. Il Prefetto (art. 75): entro quaranta giorni ti convoca «per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni» e «formulare l'invito» al programma; puoi presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito (L. 689/1981, art. 18); la mancata presentazione comporta le sanzioni; contro l'ordinanza di convocazione, opposizione al giudice di pace in dieci giorni; contro le sanzioni, opposizione al giudice ordinario; degli atti «può essere fatto uso soltanto» per queste sanzioni (comma 6). Il programma terapeutico completato porta all'archiviazione o alla revoca (commi 12 e seguenti).
  4. Il PM e il giudice (art. 73): convalida dell'arresto, misura cautelare (i domiciliari e l'obbligo di firma per la lieve entità; il carcere per le quantità rilevanti), interrogatorio; la richiesta di riqualificazione in lieve entità o in uso personale è il cuore della difesa in fase cautelare e poi nel merito; il consulente tossicologo sul principio attivo e sul numero di dosi ricavabili; la lettura dei messaggi (Il telefono); la contestazione delle «altre circostanze».
  5. Le uscite: per il comma 5, messa alla prova (reato a citazione diretta con pena massima entro i limiti), patteggiamento (spesso con sospensione condizionale), lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti (comma 5-bis, due volte, anche in strutture private), tenuità del fatto esclusa per l'art. 73 salvo il comma 5 (art. 131-bis, terzo comma, n. 4); per i commi 1 e 4, patteggiamento (entro i limiti), abbreviato, dibattimento sulla destinazione; la collaborazione «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori» riduce la pena «dalla metà a due terzi» (comma 7).
  6. Dopo la condanna: confisca del profitto e dei mezzi (comma 7-bis); per i tossicodipendenti, affidamento in prova terapeutico per pene fino a sei anni (art. 94 DPR 309/1990), sospensione dell'esecuzione (art. 90); per gli stranieri, effetti sul permesso (art. 4 e 5 TUI, e art. 75, comma 8, per l'uso personale).

Casi frequenti

  • «Mi hanno trovato con due grammi di hashish.» Di regola art. 75: segnalazione al Prefetto, ritiro della patente per trenta giorni se avevi l'auto, convocazione, per la prima volta spesso un ammonimento («formale invito a non fare più uso», comma 14, per i fatti di lieve entità della prima volta). Presentati al colloquio: l'assenza fa scattare le sanzioni.
  • «Avevo dieci grammi divisi in dosi e 200 euro.» Il frazionamento e il denaro sono «circostanze dell'azione» che orientano verso l'art. 73, comma 5 (lieve entità): arresto facoltativo, poi citazione diretta; messa alla prova o patteggiamento sono gli esiti frequenti per chi non ha precedenti; la difesa sull'uso personale (consumo documentato, quantità compatibile) resta possibile.
  • «Coltivo tre piante sul balcone.» Dopo le Sezioni Unite del 2020, la coltivazione domestica minima per uso personale non è reato; oltre (piante numerose, tecniche di coltivazione, essiccazione e stoccaggio), è art. 73, comma 4 o 5. Il principio attivo del prodotto conta.
  • «Sono tossicodipendente e in cura al SerD.» Documentalo subito: incide sulla misura cautelare (art. 89: niente carcere se il programma è in corso, salvo esigenze eccezionali), sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo (comma 5-bis), sull'affidamento terapeutico dopo la condanna.
  • «Mio figlio minorenne è stato segnalato.» Per il minore l'art. 75 prevede la convocazione dei genitori (comma 5) e l'opposizione al tribunale per i minorenni; per l'art. 73 il processo minorile, con la messa alla prova più ampia.
  • «Vendo cannabis light in negozio.» Dal 2025 il commercio delle infiorescenze è vietato dal DL 48/2025 e può essere trattato come art. 73 se la sostanza ha efficacia drogante; il contenzioso è in corso e la situazione va verificata al momento con un legale.

Fonti

DPR 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 14, 73, 74, 75, 75-bis, 80, 89, 90, 94, 103, 121-122; DM 11 aprile 2006 (quantità massime detenibili); DL 20 marzo 2014, n. 36, conv. L. 16 maggio 2014, n. 79; DL 11 aprile 2025, n. 48, conv. L. 9 giugno 2025, n. 80 (art. 73, comma 5; cannabis light); codice di procedura penale, artt. 33-bis, 33-ter, 266, 275, 380, 381, 407, 550; codice penale, art. 131-bis; Corte cost. 32/2014 e 40/2019; Cass. pen., Sezioni Unite, 12348/2020 (coltivazione domestica) e 25401/2013 (uso di gruppo). Verificato il 20 settembre 2026.

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  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
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