Difendersi nelle indagini · Atto ricevuto
L'interrogatorio: chi lo fa, quando, e come ci si arriva
Interrogatorio è una parola sola per almeno quattro atti diversi: quello del pubblico ministero che indaga, quello del giudice che deve decidere se tenerti in carcere, quello, nuovo, del giudice che deve decidere se arrestarti, e quello che chiedi tu dopo l'avviso di conclusione delle indagini. Hanno regole comuni (gli avvertimenti, la contestazione, il difensore) e termini diversi (tre giorni, cinque giorni, cinque giorni, venti giorni). Questa pagina li mette in fila e dice come si arriva preparati.
In breve
- Ogni interrogatorio comincia con gli avvertimenti dell'art. 64 c.p.p. (le dichiarazioni potranno essere usate contro di te; puoi non rispondere; se parli di altri diventi testimone) e prosegue con la contestazione «in forma chiara e precisa» del fatto e degli «elementi di prova esistenti» (art. 65). Il difensore deve esserci: è avvisato almeno 24 ore prima (art. 364) e per l'interrogatorio di garanzia «ha obbligo di intervenire» (art. 294).
- Dal pubblico ministero: con l'invito a presentarsi, notificato «almeno tre giorni prima», con «la sommaria enunciazione del fatto» (art. 375); se non ti presenti senza legittimo impedimento, accompagnamento coattivo.
- Dal giudice, dopo una misura cautelare (interrogatorio «di garanzia»): entro cinque giorni dall'inizio della custodia in carcere, dieci per le altre misure (art. 294); se il termine non è rispettato la misura perde efficacia (art. 302). È l'occasione per chiedere la revoca o la sostituzione.
- Dal giudice, prima di una misura cautelare (interrogatorio «preventivo», legge 114/2024): dal 25 agosto 2024, salvo pericolo di inquinamento delle prove o di fuga, e salvo i reati più gravi, il giudice deve interrogarti prima di applicare la misura, con invito notificato almeno cinque giorni prima e con il diritto di leggere la richiesta del pubblico ministero e gli atti (art. 291, commi 1-quater e seguenti). L'interrogatorio è videoregistrato «a pena di inutilizzabilità».
- A tua richiesta, dopo l'avviso di conclusione delle indagini: entro venti giorni chiedi di essere interrogato e «il pubblico ministero deve procedervi» (art. 415-bis, comma 3); senza, la richiesta di rinvio a giudizio è nulla (art. 416). È l'interrogatorio che si fa a carte scoperte, ed è quello in cui parlare può servire.
Le regole comuni
La persona «interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie» (art. 64, comma 1); «non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti» (comma 2): niente macchina della verità, niente ipnosi, niente sostanze, anche se lo chiedi tu. Poi gli avvertimenti (La facoltà di non rispondere), a pena di inutilizzabilità. Poi la contestazione: «l'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti» (art. 65, comma 1); «invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande» (comma 2). Se rifiuti di rispondere «ne è fatta menzione nel verbale» (comma 3). Il difensore assiste, «può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale» (art. 364, comma 7), ma non risponde al posto tuo e non può suggerire le risposte. Dell'interrogatorio si redige verbale; se sei detenuto, «deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» (art. 141-bis), e la stessa regola vale per l'interrogatorio preventivo e per quello di garanzia (artt. 291, comma 1-novies; 294, comma 6-bis). Puoi chiedere di partecipare a distanza, se il giudice autorizza.
I quattro interrogatori
| Chi | Quando | Preavviso / termine | Che cosa puoi vedere prima | A che cosa serve | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interrogatorio del PM (art. 375) | Pubblico ministero o polizia delegata (con difensore) | In qualsiasi momento delle indagini, quando il PM vuole sentirti | Invito notificato «almeno tre giorni prima», con «la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute»; può contenere l'avviso che sarà chiesto il giudizio immediato | Quasi nulla: gli atti sono segreti; il difensore sa solo ciò che è già stato notificato o depositato (art. 366) | Al PM per raccogliere la tua versione; a te, di regola, per esercitare il silenzio o per rendere dichiarazioni concordate quando c'è un fatto documentabile da chiarire |
| Interrogatorio di garanzia (art. 294) | Il giudice che ha applicato la misura (GIP; dal 2027, per la custodia in carcere, il presidente del collegio o un componente) | Dopo l'esecuzione di una misura cautelare, se non c'è stato l'interrogatorio preventivo e non è avvenuto in sede di convalida | «Immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia» in carcere; «non oltre dieci giorni» per le altre misure; 48 ore se il PM lo ha chiesto; il termine è perentorio: se non è rispettato la misura perde efficacia (art. 302) | L'ordinanza e gli atti su cui si fonda, depositati con la richiesta del PM (art. 293, comma 3); il difensore li legge prima | Il giudice «valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari» e può revocare o sostituire la misura (art. 294, comma 3); il PM non può interrogarti prima del giudice (comma 6) |
| Interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater, dal 25 agosto 2024) | Il giudice che deve decidere sulla richiesta di misura | Prima di applicare una misura cautelare, salvo che ci sia pericolo per le prove o di fuga (art. 274, lettere a e b), o pericolo di reiterazione per i reati dell'art. 407, comma 2, lettera a), per i reati di violenza domestica e di genere dell'art. 362, comma 1-ter, o per «gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» | Invito notificato «almeno cinque giorni prima», con la descrizione del fatto e tutti gli avvisi (difensore, patrocinio, interprete, silenzio, consolato, familiari, giustizia riparativa); se non compari senza impedimento, o non sei rintracciato dopo ricerche esaurienti, il giudice decide comunque | La richiesta del PM e gli atti presentati, «compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate», depositati in cancelleria con diritto di copia (comma 1-octies) | Convincere il giudice a non applicare la misura, o ad applicarne una meno grave; l'ordinanza è nulla se non valuta «specificamente» ciò che hai detto (art. 292, comma 2-ter) e se non è preceduta dall'interrogatorio quando era dovuto (comma 3-bis) |
| Interrogatorio a richiesta (art. 415-bis, comma 3) | Pubblico ministero | Dopo l'avviso di conclusione delle indagini | La richiesta va fatta entro venti giorni dall'avviso; «se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi»; senza, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione sono nulli (artt. 416, 552) | Tutto: il fascicolo è depositato e il difensore lo ha letto e copiato | Dare la tua versione conoscendo le prove, chiedere atti di indagine, ottenere l'archiviazione o una qualificazione diversa; le dichiarazioni sono utilizzabili «ancorché sia decorso il termine» delle indagini (comma 5) |
Esiste anche l'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto o del fermo (art. 391), davanti al giudice entro 48 ore dalla richiesta, che vale come interrogatorio di garanzia se viene applicata una misura (La convalida), e quello davanti al pubblico ministero dopo l'arresto (art. 388), a cui il difensore ha diritto di assistere.
L'interrogatorio preventivo, in dettaglio
La legge 114/2024 ha rovesciato la sequenza classica: prima si interrogava chi era già stato arrestato, ora, di regola, si interroga chi il pubblico ministero vorrebbe far arrestare. «Prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» (art. 291, comma 1-quater). Il campo di applicazione è quindi quello delle misure motivate con il solo pericolo di reiterazione per reati non violenti: reati contro la pubblica amministrazione, reati economici, spaccio non aggravato, truffe, reati fiscali, molte misure interdittive. In questi casi ricevi un invito che, oltre alle indicazioni ordinarie, contiene «l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati», con «la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate» (comma 1-octies). È una finestra senza precedenti sul fascicolo, e va usata: il difensore legge tutto, prepara una memoria, e decide con te se e che cosa dire davanti al giudice, che poi deve dare conto, «a pena di nullità», di «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio» (art. 292, comma 2-ter). Chi non compare «senza addurre un legittimo impedimento» perde l'occasione e il giudice «provvede comunque» (comma 1-sexies). Le stesse regole, quando la misura è la custodia in carcere, si applicheranno davanti al collegio di tre giudici la cui entrata in funzione, prevista per il 25 agosto 2026, è stata rinviata al 28 febbraio 2027 (decreto-legge 100/2026, art. 3).
Come ci si prepara
- Leggi l'invito con il difensore: quale interrogatorio è, chi lo conduce, per quale fatto, con quale termine; se manca l'enunciazione del fatto o il termine è violato, il difensore lo eccepisce.
- Raccogli tutto ciò che può essere depositato: documenti, messaggi, fatture, referti, nomi di persone da indicare. Nell'interrogatorio del PM e in quello preventivo il difensore può depositare una memoria (art. 121) e chiedere l'esame di persone (art. 415-bis; investigazioni difensive).
- Decidi la strategia prima: silenzio totale; dichiarazioni su un punto preciso e documentato; dichiarazioni complete. Nel primo interrogatorio del PM senza accesso agli atti, il silenzio è la scelta prudente; nell'interrogatorio preventivo e in quello dopo il 415-bis, con gli atti letti, parlare può essere la scelta giusta. Con l'interrogatorio di garanzia si va per chiedere la revoca o la sostituzione, e si parla solo di ciò che il difensore ha verificato sull'ordinanza.
- Se decidi di parlare: rispondi alle domande, non alle intenzioni; non riempire i silenzi; non fare ipotesi su ciò che non sai; non accusare altri per alleggerirti, perché su quei fatti diventi testimone con obbligo di verità; non mentire, perché la menzogna dell'indagato non è reato ma è la cosa che pesa di più.
- Il verbale: rileggi, fai correggere, firma; chiedi copia; se c'è la registrazione, il difensore chiede la trascrizione solo se serve.
- Se non puoi presentarti: comunica subito il legittimo impedimento documentato (malattia, impegno inderogabile), e chiedi una nuova data; l'assenza ingiustificata all'invito del PM porta all'accompagnamento coattivo (art. 132), quella all'interrogatorio preventivo fa decidere il giudice senza sentirti.
- Interprete: se non conosci l'italiano hai diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, gratuitamente (art. 143); dillo subito.
Casi frequenti
- «L'invito dice "interrogatorio" ma non spiega il fatto.» L'art. 375, comma 3, richiede «la sommaria enunciazione del fatto». Il difensore chiede l'integrazione e, se non arriva, eccepisce; nel dubbio, silenzio.
- «Il PM mi ha fatto interrogare dalla polizia.» È possibile su delega, con le stesse garanzie (avvertimenti, difensore); il verbale deve indicare la delega.
- «Sono agli arresti domiciliari e non mi hanno interrogato dopo dieci giorni.» La misura perde efficacia (art. 302); il difensore chiede al giudice la declaratoria di inefficacia e la liberazione. Il PM può però chiedere una nuova misura dopo l'interrogatorio.
- «Ho ricevuto l'invito all'interrogatorio preventivo: significa che mi arresteranno?» Significa che il PM ha chiesto una misura e il giudice, prima di decidere, vuole sentirti. Non è deciso nulla; l'esito dipende anche da ciò che il difensore deposita. Non è il momento di sparire: l'irreperibilità fa decidere il giudice senza di te.
- «Voglio essere interrogato ma il PM non mi convoca.» Prima del 415-bis non c'è un diritto all'interrogatorio, ma puoi presentarti per rendere dichiarazioni o depositare una memoria (art. 367); dopo il 415-bis, il PM «deve procedervi».
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 64, 65, 121, 132, 141-bis, 143, 274, 291, 292, 293, 294, 302, 328, 364, 366, 367, 375, 388, 391, 415-bis, 416, 552 (testo vigente su normattiva.it); L. 9 agosto 2024, n. 114 (interrogatorio preventivo, in vigore dal 25 agosto 2024; giudice collegiale per la custodia in carcere); DL 12 giugno 2026, n. 100, art. 3 (rinvio del giudice collegiale al 28 febbraio 2027). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.