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Libertà personale · Atto subito

La custodia cautelare in carcere

Il carcere prima della condanna è l'eccezione che la legge scrive come tale — «soltanto quando le altre misure… risultino inadeguate» — e che nella realtà riguarda una parte consistente dei detenuti italiani. Chi la subisce, e chi la teme, ha bisogno di sapere quattro cose: quando è consentita, quando è vietata, quanto può durare, e come si esce. Questa pagina le dice con gli articoli, e rinvia alle pagine sul primo giorno in carcere, sul riesame e sui termini.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. La custodia in carcere «può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate» (art. 275, comma 3, c.p.p.), e il giudice «deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea» la misura dei domiciliari con il braccialetto (comma 3-bis). Serve un delitto con «reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni» (art. 280, comma 2).
  2. Non si può disporre «se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena» né «se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni», salvo per i reati di violenza domestica e di genere, furto in abitazione, incendio boschivo, mafia, terrorismo e gli altri elencati, e salvo che i domiciliari siano impossibili per mancanza di un domicilio (art. 275, comma 2-bis).
  3. Presunzioni: per mafia e terrorismo il carcere è la regola «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»; per omicidio, violenza sessuale e altri reati gravi, salvo anche che bastino altre misure (comma 3); dal dicembre 2025, per i reati di violenza di genere aggravati, domiciliari o carcere «salvo che… le esigenze… possano essere soddisfatte da altre misure» (comma 3.1). Divieti: madri di figli fino a sei anni, padri soli, ultrasettantenni, malati gravi, «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (commi 4-4-quinquies).
  4. Dopo la cattura: consegna dell'ordinanza e dei diritti scritti (art. 293), colloquio con il difensore subito (art. 104), interrogatorio del giudice «non oltre cinque giorni» altrimenti la custodia «perde immediatamente efficacia» (artt. 294, 302), riesame entro dieci giorni (art. 309), revoca o sostituzione in ogni momento (art. 299).
  5. Durata: termini di fase (tre, sei mesi o un anno nelle indagini secondo la pena; poi per ogni grado) e complessiva (due, quattro o sei anni), oltre i quali la custodia «perde efficacia» (art. 303). Dal 28 febbraio 2027 la custodia in carcere sarà decisa da un collegio di tre giudici (art. 328, comma 1-quinquies; L. 114/2024, rinviata dal DL 100/2026).

Quando è consentita

Le condizioni generali sono quelle di ogni misura (Le misure cautelari): «gravi indizi di colpevolezza» (art. 273) e un pericolo «concreto e attuale» di inquinamento delle prove, di fuga o di reiterazione (art. 274). Per il carcere se ne aggiungono altre. La soglia di pena: «la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni» (art. 280, comma 2), con la deroga per chi ha violato una misura precedente (comma 3) e, dal 2025, per la violazione dei divieti di avvicinamento e le lesioni domestiche aggravate (comma 3-bis); e, per il pericolo di reiterazione di reati «della stessa specie», solo per delitti con massimo non inferiore a cinque anni (art. 274, lettera c). La prognosi di pena: niente carcere se «la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni», niente carcere né domiciliari se è prevedibile la sospensione condizionale (art. 275, comma 2-bis); le eccezioni sono ormai numerose (mafia, terrorismo, omicidio, violenza sessuale, maltrattamenti, stalking, revenge porn, violazione dei divieti di avvicinamento, incendio boschivo, furto in abitazione, i reati dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) e comprendono il caso in cui, «rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione»: è la ragione per cui i senza fissa dimora e gli stranieri senza domicilio finiscono in carcere per reati che per altri comporterebbero i domiciliari. La residualità: il carcere è l'ultima misura, e l'ordinanza deve spiegare «le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze… non possono essere soddisfatte con altre misure» (art. 292, comma 2, lettera c-bis) e perché i domiciliari con braccialetto non bastano (art. 275, comma 3-bis).

Presunzioni e divieti

SituazioneRegolaNorma
Associazione mafiosa, associazioni terroristiche ed eversive (artt. 270, 270-bis, 416-bis c.p.)Custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»: presunzione di pericolosità e di adeguatezza del solo carcereart. 275, comma 3, secondo periodo
Reati di mafia e terrorismo in senso lato (art. 51, commi 3-bis e 3-quater), omicidio, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minore, violenza di gruppo (senza attenuanti)Custodia in carcere salvo che non vi siano esigenze «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»: presunzione solo relativa, dopo le sentenze della Corte costituzionale del 2010-2013art. 275, comma 3, terzo periodo
Tentato omicidio e tentato femminicidio aggravati, maltrattamenti, lesioni e deformazione del viso aggravati, interruzione di gravidanza non consensuale aggravata, stalking e revenge porn aggravati«Sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere», salvo assenza di esigenze o adeguatezza di altre misure valutata anche rispetto al «pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa»art. 275, comma 3.1 (L. 181/2025)
Donna incinta o madre di figli fino a sei anni conviventi; padre se la madre è morta o impossibilitata«Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»; possibile l'istituto a custodia attenuata (ICAM)art. 275, comma 4; art. 285-bis
UltrasettantenniStessa regola: niente carcere salvo esigenze «di eccezionale rilevanza»art. 275, comma 4
AIDS conclamata, grave deficienza immunitaria, «altra malattia particolarmente grave» incompatibile con la detenzione«Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere»; con esigenze eccezionali, domiciliari in luogo di cura; se la malattia è terminale, maiart. 275, commi 4-bis, 4-ter, 4-quinquies; art. 286-bis
Infermità di menteCustodia in luogo di cura (REMS) invece del carcereart. 286
Tossicodipendenti in programma terapeuticoIl giudice può disporre i domiciliari presso la struttura o l'obbligo di dimora con i controlli sul programma; misure alternative anche in fase esecutivaart. 89 DPR 309/1990; art. 283, comma 5

Dopo la cattura

  1. Cattura e traduzione: «il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia» (art. 285, comma 1); prima del trasferimento nessuna limitazione «se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie» (comma 2).
  2. Documenti: copia dell'ordinanza e la comunicazione scritta dei diritti (art. 293, comma 1), in una lingua comprensibile; il difensore è avvisato «immediatamente». Se durante l'esecuzione la polizia rileva una delle condizioni di divieto (gravidanza, figli piccoli, età, malattia), «deve darne atto nel verbale», trasmesso al giudice «prima dell'ingresso» in carcere, e il giudice può sostituire la misura subito (commi 1-quater e 1-quinquies).
  3. Il primo giorno: matricola, visita medica, colloquio con il difensore che «ha diritto di conferire… fin dall'inizio dell'esecuzione della misura» (art. 104, comma 1), avviso ai familiari; è descritto in Il primo giorno in carcere.
  4. Interrogatorio di garanzia: «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia» (art. 294, comma 1), 48 ore se il PM lo ha chiesto; se manca, «la custodia cautelare… perde immediatamente efficacia» (art. 302). Il PM non può interrogarti prima del giudice (art. 294, comma 6). È il primo momento per chiedere la revoca o la sostituzione (comma 3).
  5. Riesame entro dieci giorni dall'esecuzione (art. 309): il tribunale della libertà decide in dieci giorni e deposita la motivazione in trenta, altrimenti l'ordinanza perde efficacia (Il riesame).
  6. Revoca o sostituzione (art. 299): in ogni momento, con istanza al giudice che decide in cinque giorni; i domiciliari con braccialetto sono la richiesta tipica; anche d'ufficio quando il giudice interroga o decide altre questioni.
  7. Termini: la custodia «perde efficacia» al decorso dei termini di fase (art. 303) e complessivi; il difensore li calcola dal giorno della cattura (art. 297), tenendo conto delle sospensioni (art. 304) e delle «contestazioni a catena» (art. 297, comma 3).

Quanto può durare

FaseDelitti con massimo fino a 6 anniDelitti con massimo oltre 6 e fino a 20 anniErgastolo, massimo oltre 20 anni, reati dell'art. 407 c. 2 lett. a) oltre 6 anni
Indagini, fino al rinvio a giudizio (o all'abbreviato, o al patteggiamento)3 mesi6 mesi1 anno
Dal rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado6 mesi1 anno1 anno e 6 mesi (+ fino a 6 mesi per i reati dell'art. 407 c. 2 lett. a)
Giudizio abbreviato3 mesi6 mesi9 mesi
Dalla condanna di primo grado all'appello, e dall'appello alla Cassazione9 mesi se condanna fino a 3 anni; 1 anno fino a 10 anni; 1 anno e 6 mesi oltre 10 anni o ergastolo
Durata complessiva (art. 303, comma 4)2 anni4 anni6 anni

I termini si sospendono durante le perizie psichiatriche, i rinvii chiesti dalla difesa e i processi «di particolare complessità» (art. 304), possono essere prorogati nelle indagini per esigenze gravi (art. 305), e ripartono se il processo regredisce (art. 303, comma 2). Alla scadenza il giudice dispone la liberazione, ma può applicare altre misure meno gravi (art. 307). La pagina I termini di durata della custodia entra nel dettaglio, compresi i termini per la custodia dopo la condanna e il computo della custodia nella pena (art. 657).

Il collegio di tre giudici, dal 2027

La legge 114/2024 ha stabilito che «il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere» (art. 328, comma 1-quinquies): non più un GIP solo, ma tre giudici, con l'interrogatorio preventivo condotto dal presidente o da un componente delegato (art. 291, comma 1-quinquies) e l'interrogatorio di garanzia allo stesso modo (art. 294, comma 4-bis). L'entrata in vigore era fissata al 25 agosto 2026; il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, art. 3, l'ha rinviata al 28 febbraio 2027, per la carenza di giudici nei tribunali piccoli, dove i tre componenti del collegio diventano incompatibili con il processo successivo. Fino a quella data la custodia in carcere resta decisa dal GIP monocratico. La regola riguarda le indagini preliminari: dopo il rinvio a giudizio decide il giudice del processo.

Come si esce, in sintesi

  • Riesame (dieci giorni): sugli indizi, sulle esigenze, sull'adeguatezza; il tribunale può annullare, sostituire, confermare.
  • Revoca o sostituzione (art. 299): il passare del tempo attenua le esigenze; il braccialetto, un domicilio, un lavoro, un programma terapeutico cambiano la valutazione dell'adeguatezza.
  • Inefficacia: interrogatorio omesso (302), termini di fase (303), decisione del riesame fuori termine (309, comma 10), archiviazione o proscioglimento (300).
  • Riti: il patteggiamento e l'abbreviato chiudono la fase e, con pena bassa e sospensione condizionale, la custodia; con la condanna, la custodia si computa nella pena (art. 657).
  • Riparazione: chi è stato in custodia ed è poi assolto o archiviato, o la cui custodia era illegittima, ha diritto a «un'equa riparazione» fino a 516.456,90 euro, da chiedere entro due anni (artt. 314-315) (L'ingiusta detenzione).

Fonti

Costituzione, artt. 13, 27; codice di procedura penale, artt. 104, 273, 274, 275, 275-bis, 280, 283, 285, 285-bis, 286, 286-bis, 291, 292, 293, 294, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 314, 315, 328, 657 (testo vigente su normattiva.it); DPR 309/1990, art. 89; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis; L. 16 aprile 2015, n. 47; L. 9 agosto 2024, n. 114; L. 2 dicembre 2025, n. 181; DL 11 aprile 2025, n. 48; DL 12 giugno 2026, n. 100, art. 3; Corte cost. 265/2010, 164/2011, 231/2011, 110/2012, 57/2013, 232/2013 (presunzioni di adeguatezza). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.