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Le conseguenze fuori dal tribunale · Conseguenza

Passaporto, espatrio, viaggi con un procedimento pendente

Essere indagati non vieta di viaggiare: nessuna norma toglie il passaporto per un'iscrizione nel registro, e nemmeno per un rinvio a giudizio. Il passaporto si perde con una misura cautelare (il divieto di espatrio, disposto anche automaticamente con le altre misure), con una pena da scontare, con una misura di sicurezza o di prevenzione, o con l'inibitoria del giudice civile per chi ha figli e debiti alimentari. Il vero rischio dei viaggi è un altro: i termini e le notifiche che corrono senza di te, e — per chi resta all'estero — il mandato d'arresto europeo. Questa pagina spiega le regole e le precauzioni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Il passaporto è negato o ritirato solo nei casi dell'art. 3 della legge 1185/1967: al minore senza assenso, a chi è colpito dall'inibitoria del giudice (art. 3-bis), a «coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda» (salvo nulla osta dell'autorità dell'esecuzione se la multa non è stata convertita), a chi è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione, ai residenti all'estero con obblighi militari non regolarizzati. Non compaiono l'indagato, l'imputato, il condannato in primo grado: il procedimento pendente, di per sé, non tocca il passaporto.
  2. Lo tocca la misura cautelare: con il divieto di espatrio il giudice «prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede» e dà le disposizioni «anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio» (art. 281 c.p.p.); ed è disposto «in ogni caso» insieme a ogni altra misura coercitiva (comma 2-bis). L'obbligo di dimora (283), i domiciliari e il carcere lo assorbono. Il divieto cessa con la misura; il passaporto va chiesto indietro.
  3. Dopo la condanna definitiva, chi deve espiare una pena non ottiene il passaporto e lo perde (art. 3, lettera d; art. 12: «il passaporto è ritirato… quando sopravvengono circostanze che… ne avrebbero legittimato il diniego»); chi ha una pena sospesa o già eseguita no; chi deve pagare una multa può avere il nulla osta del PM dell'esecuzione. Per i genitori con figli minori, l'inibitoria civile fino a due anni «quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero» il genitore «possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli» (3-bis), e il ritiro se all'estero non prova di pagare gli alimenti (12, comma 2).
  4. Viaggiare in Schengen non richiede il passaporto ma un documento «valido per l'espatrio»: il divieto di espatrio rende la carta d'identità non utilizzabile e la Questura annota; fuori dall'Unione il passaporto è controllato alle frontiere italiane e straniere; le banche dati di polizia (SIS per le persone ricercate, SDI nazionale) segnalano chi ha misure o ordini di cattura, non chi è semplicemente indagato.
  5. Il rischio vero dei viaggi è il processo che va avanti senza di te: le notifiche al domicilio eletto o al difensore, l'udienza in assenza (420-bis) se risulta che sai del processo, i termini per impugnare; e per chi resta all'estero per non tornare, la latitanza (296), il mandato d'arresto europeo (L. 69/2005) che porta alla consegna dall'altro Stato in settimane, o l'estradizione fuori dall'Unione. Partire è lecito; sparire no.

Passaporto e documenti: che cosa può succedere

SituazionePassaportoCarta d'identitàNorma
Indagato, anche con perquisizioni e sequestriNessun effetto; rilascio e rinnovo regolari (la Questura verifica solo le cause dell'art. 3)Valida per l'espatrioL. 1185/1967, art. 3
Imputato a piede libero, anche condannato non in via definitivaNessun effettoValidaIdem
Divieto di espatrio o altra misura coercitivaRitirato o bloccato; autorizzazione del giudice per singoli viaggiNon valida per l'espatrio (annotazione); nuova carta «non valida per l'espatrio»281, 281 c. 2-bis c.p.p.
Condannato in via definitiva a pena da espiare (non sospesa, non ancora eseguita)Negato e ritiratoNon valida per l'espatrioArt. 3, lett. d; art. 12
Pena sospesa; pena espiata; pena sostitutiva in corsoNessun effetto per la sospensione ed espiazione; per le sostitutive (semilibertà, domiciliare, lavoro) vale il regime della pena in esecuzione e le prescrizioni: di regola niente espatrio senza autorizzazioneArt. 3, lett. d; L. 689/1981
Multa o ammenda da pagareNegato salvo nulla osta del PM dell'esecuzione; rateazione e pagamento risolvonoArt. 3, lett. d
Misura di sicurezza detentiva; misura di prevenzione (sorveglianza speciale)Negato e ritiratoNon validaArt. 3, lett. e
Genitore con figli minori e pericolo di sottrarsi agli obblighiInibitoria del tribunale fino a due anni, su ricorso del PM, dell'altro genitore o del tutoreArt. 3-bis
Straniero con procedimento pendenteIl passaporto è dello Stato d'origine; il divieto di espatrio blocca comunque l'uscita; permesso e rinnovo seguono le regole del testo unicoPermesso di soggiorno281 c.p.p.; D.Lgs. 286/1998 (Lo straniero indagato)

Viaggiare durante il procedimento: le precauzioni

  1. Domicilio e difensore: prima di partire, verifica che il domicilio eletto sia attivo e che il difensore sappia dove sei e come raggiungerti; le notifiche al difensore sono valide anche se sei in Australia.
  2. Udienze e termini: le date le sa il difensore; se hai un'udienza in cui la tua presenza è necessaria (interrogatorio, esame, riti che richiedono la tua volontà), il legittimo impedimento va comunicato prima (420-ter); il viaggio di piacere non è impedimento.
  3. Misure in corso: con l'obbligo di firma, il divieto di dimora o l'obbligo di dimora si chiede l'autorizzazione al giudice per ogni spostamento fuori dai limiti, con anticipo e documenti; con il divieto di espatrio, l'autorizzazione per i viaggi all'estero; senza, la violazione porta all'aggravamento (Obbligo di firma, divieti, allontanamento).
  4. Viaggi di lavoro all'estero prolungati: comunicali al difensore e, se sei imputato, considera la dichiarazione di domicilio all'estero (169) o la nomina di un procuratore speciale per gli atti che richiedono la tua volontà (patteggiamento, rinunce).
  5. Il rientro: un condannato definitivo che rientra viene arrestato in esecuzione dell'ordine (656); prima di rientrare, il difensore verifica la posizione (ordini di carcerazione, misure) e prepara l'istanza di misura alternativa se la pena lo consente.

Chi non torna: mandato d'arresto europeo ed estradizione

  • Nell'Unione: l'Italia emette il mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una misura cautelare o di una pena (L. 69/2005); lo Stato in cui ti trovi ti arresta e ti consegna entro termini brevi (di regola sessanta giorni dall'arresto), con controlli limitati; i rifiuti sono tassativi: tra i facoltativi, il procedimento già in corso nello Stato di esecuzione per lo stesso fatto, e per l'esecuzione di pena la residenza legittima ed effettiva da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione, che può eseguire lì la pena (art. 18-bis). Per una condanna in assenza, lo Stato di esecuzione verifica che tu fossi informato o rappresentato, o che ti sia garantito un nuovo giudizio (Il processo in assenza).
  • Fuori dall'Unione: estradizione (artt. 697 e seguenti c.p.p.) secondo i trattati (Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, e molti altri) o la reciprocità; richiede la doppia incriminazione e tempi lunghi; alcuni Stati non estradano i propri cittadini; l'Interpol diffonde le ricerche (red notice) su richiesta italiana per i reati gravi.
  • Latitanza (296): chi si sottrae volontariamente a una misura o a un ordine di carcerazione è latitante, con difensore d'ufficio e processo in assenza (420-bis, comma 3); la prescrizione continua a decorrere ma la sentenza in assenza è eseguibile al rientro o alla consegna.
  • Il tempo non aiuta: la pena si prescrive in un tempo pari al doppio della pena inflitta (minimo dieci anni, massimo trenta: art. 172 c.p.), e l'ergastolo mai; la prescrizione del reato, per i fatti dal 2020, si ferma con la sentenza di primo grado.

Casi frequenti

  • «Ho un processo pendente e devo rinnovare il passaporto: me lo rifiuteranno?» No, salvo che ci sia un divieto di espatrio, una pena da espiare, una misura di prevenzione o l'inibitoria; la Questura non può negarlo per un procedimento pendente.
  • «Mi hanno ritirato il passaporto con l'obbligo di firma: posso andare a un funerale all'estero?» Chiedi al giudice l'autorizzazione con i documenti (date, luogo, legame); di regola è concessa per motivi seri e documentati, con rientro fissato.
  • «Sono stato condannato a un anno e sei mesi senza sospensione e vorrei andare all'estero prima dell'esecuzione.» Dalla definitività la pena è «da espiare»: passaporto ritirabile; se non sei ancora stato raggiunto dall'ordine di esecuzione, l'espatrio non è reato ma il mandato d'arresto europeo ti seguirà; meglio l'istanza di misura alternativa nei trenta giorni della sospensione dell'ordine (656, comma 5).
  • «Il mio ex ha chiesto l'inibitoria del passaporto perché non pagherei il mantenimento.» Art. 3-bis: il tribunale decide con proporzionalità; la prova dei pagamenti regolari e dei legami con l'Italia è la difesa; l'inibitoria dura al massimo due anni.
  • «Vivo all'estero e ho ricevuto una raccomandata dalla Procura.» È l'invito a eleggere domicilio in Italia (169): rispondi entro trenta giorni con l'elezione presso il difensore, altrimenti le notifiche andranno comunque al difensore e il processo potrà procedere in tua assenza.

Fonti

L. 21 novembre 1967, n. 1185, artt. 3, 3-bis, 12; codice di procedura penale, artt. 169, 281, 283, 296, 420-bis, 420-ter, 656, 697 e seguenti (testo vigente su normattiva.it); codice penale, art. 172; L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

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Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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