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Omicidio stradale e lesioni stradali: la scheda dopo il 2016

Dal 2016 l'incidente con morti o feriti gravi ha reati propri, con pene che dipendono da come si guidava: l'alcol, la droga, la velocità, il semaforo rosso, il contromano trasformano una colpa in anni di carcere e la revoca della patente in un divieto che dura fino a trent'anni. Questa scheda spiega le fasce dei due reati, il concorso di colpa che dimezza, la fuga che raddoppia, che cosa succede nelle prime ore (prelievi, sequestro, arresto), la patente, l'assicurazione, i riti e i tempi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.): «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» è punito «con la reclusione da due a sette anni»; «da otto a dodici anni» se alla guida «in stato di ebbrezza alcolica» oltre 1,5 g/l «o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti» (e già con 0,8 per i conducenti professionali dell'art. 186-bis); «da cinque a dieci anni» con alcol tra 0,8 e 1,5, o per chi in città va «ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h» (fuori città «superiore di almeno 50 km/h»), passa «con il semaforo disposto al rosso», circola «contromano», fa inversione o sorpasso nei punti vietati.
  2. Lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590-bis): «da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime»; «da tre a cinque anni» e «da quattro a sette» con alcol oltre 1,5 o droga; «da un anno e sei mesi a tre anni» e «da due a quattro» con alcol 0,8-1,5 o con le violazioni gravi. «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti» (dal 2022). Le lesioni stradali lievi restano nell'art. 590, a querela.
  3. Correttivi: pena «aumentata» se senza patente, con patente sospesa o revocata, o con veicolo proprio senza assicurazione; «diminuita fino alla metà» «qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole» (il concorso di colpa della vittima o di terzi); con più vittime, la pena più grave «aumentata fino al triplo», fino a diciotto anni (sette per le lesioni). La fuga (art. 189 CdS: reato autonomo, reclusione da sei mesi a tre anni; omissione di soccorso da uno a tre) è aggravante: pena aumentata da un terzo a due terzi e mai sotto i cinque anni per l'omicidio (art. 589-ter), e allunga i divieti di patente fino a trent'anni.
  4. Le prime ore: prelievi in ospedale per alcol e droga (186, comma 5; 187, comma 4); arresto obbligatorio in flagranza per l'omicidio stradale aggravato dei commi 2 e 3 (art. 380, comma 2, lettera m-quater), facoltativo per le lesioni aggravate (381, lettera m-quinquies); sequestro del veicolo per gli accertamenti tecnici (art. 360) e ai fini della confisca (nei casi di ebbrezza e droga); ritiro della patente e sospensione cautelare del Prefetto fino a tre anni (223 CdS), che può arrivare a cinque con la condanna in primo grado.
  5. Dopo: revoca della patente con la condanna o il patteggiamento «anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale» (222, comma 2), e divieto di conseguirne una nuova per cinque anni (omicidio base e lesioni), dieci (violazioni gravi), quindici (alcol oltre 1,5, droga), venti se già condannato per guida in stato di ebbrezza, trenta con la fuga (222, commi 3-bis e 3-ter); prescrizione raddoppiata (157, comma 6); assicurazione che risarcisce le vittime e si rivalsa per l'ebbrezza; parte civile; riti: patteggiamento (con la revoca comunque), abbreviato; messa alla prova solo per le lesioni non aggravate.

Le fasce, in una tabella

CondottaMorte (589-bis)Lesioni gravi (590-bis)Lesioni gravissime (590-bis)Procedibilità e arresto
Colpa ordinaria (distrazione, precedenza, distanza, velocità sotto le soglie)2-7 anni3 mesi-1 anno1-3 anniOmicidio d'ufficio, con arresto facoltativo (delitto colposo con massimo non inferiore a cinque anni: art. 381, comma 1); lesioni a querela (tre mesi), senza arresto
Alcol 0,8-1,5, velocità doppia in città (min. 70) o +50 fuori, rosso, contromano, inversione o sorpasso vietati5-10 anni1 anno e 6 mesi-3 anni2-4 anniD'ufficio; arresto obbligatorio per l'omicidio (380 m-quater), facoltativo per le lesioni (381 m-quinquies)
Alcol oltre 1,5 o droga (0,8 per autisti professionali, camion, bus)8-12 anni3-5 anni4-7 anniD'ufficio; arresto obbligatorio per l'omicidio; facoltativo per le lesioni; custodia in carcere possibile
+ senza patente, patente sospesa o revocata, veicolo proprio non assicuratoPena aumentata
+ fuga (589-ter, 590-ter)Pena aumentata da un terzo a due terzi, minimo cinque anni (omicidio) e tre (lesioni); reati autonomi dell'art. 189 CdSArresto in flagranza per la fuga
Concorso di colpa della vittima o di terziPena «diminuita fino alla metà»
Più vittimePena più grave aumentata fino al triplo; massimo 18 anni (morte) e 7 (lesioni)

La «colpa» è la violazione di una regola di circolazione, e la causa: il consulente ricostruttore (cinematica, velocità, tempi di reazione, visibilità) e il medico legale (cause della morte, nesso) sono i protagonisti del processo, spesso già nell'incidente probatorio o negli accertamenti tecnici non ripetibili sui veicoli (art. 360). Il «concorso di colpa» della vittima (il pedone fuori dalle strisce, il ciclista senza luci, l'altro conducente) non esclude il reato ma dimezza la pena; la responsabilità esclusiva della vittima lo esclude. La differenza tra un'assoluzione e otto anni sta spesso in un'analisi tossicologica fatta in ospedale con procedure discutibili, o in una ricostruzione della velocità con margini di errore: sono contestazioni tecniche, non morali.

Dalle prime ore alla sentenza

  1. Sul posto e in ospedale: gli obblighi di fermarsi e prestare soccorso (art. 189 CdS); i rilievi della polizia; il prelievo di sangue e urine «su richiesta» della polizia, con le garanzie dell'art. 114 disp. att. (avviso del diritto al difensore) quando l'accertamento è a fini penali; il sequestro dei veicoli; il ritiro della patente. Non rilasciare dichiarazioni sulla dinamica: la ricostruzione la farà il consulente, e la versione data sotto shock è quella che resta.
  2. L'arresto e la misura: obbligatorio per l'omicidio aggravato dei commi 2 e 3; in convalida spesso i domiciliari o l'obbligo di firma, il carcere quando c'è la fuga o l'ebbrezza grave; per l'omicidio base, di regola nessuna misura.
  3. Le indagini: la consulenza cinematica del PM (spesso irripetibile, con avviso alla difesa che nomina il proprio consulente), l'autopsia (art. 360: la difesa partecipa con il medico legale), le testimonianze, i tabulati per l'uso del telefono, la scatola nera; termini di indagine ordinari (un anno), ma la prescrizione è raddoppiata (dodici anni base, quattordici per l'omicidio base, di più per le aggravate).
  4. La chiusura: udienza preliminare per l'omicidio stradale e per le lesioni aggravate; citazione diretta per le lesioni non aggravate (art. 550, comma 2); il patteggiamento è frequente per l'omicidio base (pena entro cinque anni dopo lo sconto, spesso con sospensione condizionale se sotto i due anni e senza precedenti), e comporta comunque la revoca della patente (222, comma 2, «ovvero all'applicazione della pena su richiesta»), ridotta fino a un terzo nella sospensione (222, comma 2-bis); l'abbreviato quando la responsabilità è contestata sui consulenti; la messa alla prova solo per le lesioni non aggravate; il dibattimento con i periti quando la dinamica è la partita.
  5. La pena e la patente: la pena detentiva fino a quattro anni si esegue con le misure alternative o le pene sostitutive; la revoca della patente è disposta dal Prefetto sulla base della sentenza irrevocabile trasmessa dal cancelliere entro quindici giorni (222, comma 2), con i divieti di conseguirne una nuova per cinque, dieci, quindici, venti o trenta anni; per i titolari di patente estera, l'inibizione alla guida in Italia (comma 3-quater).

Le vittime, l'assicurazione, il risarcimento

I familiari della vittima e i feriti si costituiscono parte civile o agiscono in sede civile contro il conducente, il proprietario e l'assicurazione (art. 2054 c.c.; codice delle assicurazioni, art. 144, azione diretta); l'assicurazione risarcisce nei limiti del massimale e, in caso di ebbrezza o droga, esercita la rivalsa sul conducente se la polizza lo prevede; in mancanza di assicurazione paga il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che poi si rivale. Il risarcimento «integrale» prima del giudizio è l'attenuante dell'art. 62, n. 6, e pesa sulla pena e sulla sospensione condizionale; le transazioni con le parti civili chiudono la partita civile ma non quella penale (i reati sono d'ufficio, salvo le lesioni non aggravate, dove la remissione della querela estingue). Per l'imputato, la copertura assicurativa della responsabilità civile non copre la difesa penale, salvo le polizze di tutela legale (Risarcimento, fondi, assicurazioni).

Casi frequenti

  • «Ho investito un pedone che ha attraversato all'improvviso, io ero sobrio e a velocità normale.» Omicidio stradale base (2-7 anni) se c'è una tua colpa (distanza, attenzione, velocità non adeguata); con il concorso di colpa del pedone, pena dimezzabile; senza colpa, assoluzione. La perizia cinematica decide; il patteggiamento con sospensione condizionale è l'esito più frequente quando la colpa c'è ma è lieve. La patente è revocata comunque, con cinque anni di divieto.
  • «Avevo bevuto, tasso 1,1, e il passeggero è morto.» Omicidio stradale aggravato del comma 4 (5-10 anni); arresto obbligatorio; il patteggiamento è possibile solo se la pena concordata resta entro cinque anni; la patente revocata con dieci anni di divieto.
  • «Sono scappato per paura e mi sono presentato il giorno dopo.» La fuga è reato (189 CdS) e aggravante che porta il minimo a cinque anni e il divieto di patente a trent'anni; presentarsi spontaneamente attenua, non cancella. È il caso in cui la difesa deve lavorare sulla ricostruzione della condotta successiva.
  • «Le lesioni erano gravi (45 giorni) ma nessuno ha sporto querela.» Senza aggravanti, il reato è a querela: senza querela nei tre mesi, non si procede. L'assicurazione risarcisce comunque in sede civile.
  • «Il prelievo in ospedale è stato fatto per cure, non su richiesta della polizia.» La giurisprudenza ammette l'uso del referto sanitario se il prelievo era necessario alle cure, ma discute le garanzie; è una contestazione tecnica che il difensore valuta sui verbali.

Fonti

Codice penale, artt. 62, 157, 589-bis, 589-ter, 590, 590-bis, 590-ter; codice della strada (D.Lgs. 285/1992), artt. 186, 186-bis, 187, 189, 222, 223; codice di procedura penale, artt. 360, 380, 381, 550; disp. att. c.p.p., art. 114; L. 23 marzo 2016, n. 41 (omicidio stradale); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (procedibilità a querela delle lesioni stradali non aggravate); codice civile, art. 2054; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 144, 283 e seguenti (Fondo di garanzia). Verificato il 20 settembre 2026.

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  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
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