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Difendersi nelle indagini · Diritti

Il segreto delle indagini: che cosa puoi leggere, e quando

La prima domanda di chi riceve un atto è «che cosa hanno in mano?», e la prima risposta è che non lo puoi sapere: gli atti delle indagini sono segreti fino a quando l'indagato «non ne possa avere conoscenza» e comunque fino alla chiusura. Ma il segreto ha buchi previsti dalla legge, e conoscerli cambia la strategia: ogni atto garantito, ogni richiesta di proroga, ogni misura cautelare e, dal 2024, ogni interrogatorio preventivo aprono una finestra sul fascicolo. Questa pagina elenca le finestre, dice come si chiedono le copie e quanto costano, e che cosa resta chiuso fino al processo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. «Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (art. 329, comma 1, c.p.p.). Il segreto cade atto per atto, non tutto insieme.
  2. Le finestre durante le indagini: i verbali degli atti a cui il difensore aveva diritto di assistere, depositati «entro il terzo giorno successivo» con cinque giorni per copiarli (art. 366); la richiesta di proroga delle indagini (art. 406); l'ordinanza cautelare con la richiesta del PM e gli atti allegati (art. 293, comma 3); l'invito all'interrogatorio preventivo con tutti gli atti della richiesta cautelare (art. 291, comma 1-octies); gli atti trasmessi al tribunale del riesame (art. 309, comma 8); il certificato delle iscrizioni (art. 335, comma 3).
  3. La finestra intera: l'avviso di conclusione delle indagini deposita «la documentazione relativa alle indagini espletate» con «facoltà di prenderne visione ed estrarne copia» (art. 415-bis, comma 2); lo stesso vale con il decreto penale, la citazione diretta e il giudizio immediato. Da lì in poi il fascicolo del PM è leggibile per intero, compreso ciò che è a tuo favore, che il PM ha l'obbligo di raccogliere (art. 358).
  4. Le intercettazioni restano nell'archivio riservato della Procura; si ascoltano al deposito (art. 268, comma 6) o dopo il 415-bis, e si può chiedere copia delle registrazioni rilevanti; quelle irrilevanti non sono trascritte e non escono.
  5. Le copie si chiedono «a proprie spese» (art. 116) al PM o al giudice; i diritti di copia sono fissati dal testo unico spese di giustizia e sono ridotti per le copie senza certificazione e per quelle telematiche; il patrocinio a spese dello Stato le copre. Il difensore usa il Portale deposito atti penali per depositare e, dove attivo, per consultare.

La regola e la sua logica

Il segreto investigativo non è un privilegio dell'accusa ma una condizione delle indagini: un'intercettazione nota all'intercettato non serve, una perquisizione annunciata non trova nulla, un testimone che sa che cosa hanno detto gli altri si adegua. Per questo la legge lo lega alla conoscibilità: l'atto è segreto «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza», cioè fino a quando un atto ti viene notificato, compiuto in tua presenza o depositato con avviso, e «comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari». Il pubblico ministero può fare di più in entrambi i sensi: «quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini» può «consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti» (comma 2), e, anche dopo che il segreto è caduto, può disporre «l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone» e «il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti» (comma 3). Distinto dal segreto è il divieto di pubblicazione a mezzo stampa (art. 114), che riguarda i giornali e non te (Il nome sui giornali).

Conseguenza pratica: durante le indagini non esiste un diritto generale di «vedere il fascicolo». Il difensore che chiede al pubblico ministero «di poter esaminare gli atti» riceve, di regola, un no fondato sull'art. 329. Ciò che si può fare è usare le finestre.

Le finestre, in ordine di probabilità

FinestraChe cosa si vedeCome e quandoNorma
Certificato delle iscrizioniReati, date di iscrizione, numero del procedimento, magistrato; non gli attiRichiesta alla Procura, in ogni momento; segreto opponibile per tre mesiart. 335, commi 3 e 3-bis
Verbali degli atti garantitiI verbali degli atti a cui il difensore aveva diritto di assistere (interrogatorio, ispezione, confronto, accertamento tecnico non ripetibile, perquisizione, sequestro); le cose sequestrate, con copia dei documentiDepositati «entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto», esame e copia «nei cinque giorni successivi»; se non c'è stato avviso, avviso di deposito notificato al difensore; il PM può ritardare il deposito «per gravi motivi» fino a trenta giorni, con opposizione al giudiceart. 366
Richiesta di proroga delle indaginiLa richiesta, con «l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano»; non gli attiNotificata dal giudice, con cinque giorni per memorie; non per i reati di mafia e terrorismoart. 406, commi 1 e 3
Interrogatorio preventivo«La richiesta di applicazione della misura cautelare» e «gli atti presentati» dal PM, «ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate», con copia e trasposizione delle registrazioniCon l'invito, almeno cinque giorni prima dell'interrogatorio (dal 25 agosto 2024)art. 291, comma 1-octies
Misura cautelare eseguitaL'ordinanza, la richiesta del PM e gli atti presentati con essa, cioè tutto ciò su cui si fonda la misura, compresi gli elementi a favore che il PM è tenuto a presentare (art. 291, comma 1); verbali delle intercettazioni rilevanti con diritto di copia delle registrazioniDeposito in cancelleria dopo l'esecuzione o la notifica, con avviso al difensoreart. 293, comma 3
RiesameGli atti trasmessi dal PM al tribunale, «compresi gli elementi sopravvenuti a favore»Depositati in cancelleria fino all'udienza del riesame; il difensore li esamina e copiaart. 309, commi 5 e 8
Incidente probatorioGli atti depositati dal PM con la richiesta o in vista dell'udienzaAlmeno due giorni prima dell'udienzaartt. 393, 398
IntercettazioniVerbali e registrazioni, per via telematica, nell'archivio riservato; poi copia di quelle acquisiteAll'avviso di deposito «entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni», salvo differimento autorizzato dal giudice «non oltre la chiusura delle indagini»; quindi con l'avviso 415-bisartt. 268, commi 4-6 e 8; 269; 415-bis, comma 2-bis
Avviso di conclusione delle indaginiTutto il fascicolo del PM: «la documentazione relativa alle indagini espletate»Deposito in segreteria con l'avviso; venti giorni per memorie, richieste, interrogatorioart. 415-bis, commi 2-3
Decreto penale, citazione diretta, giudizio immediatoIl fascicolo, depositato in cancelleria del giudiceCon la notifica del decreto (avviso del deposito nell'atto)artt. 460, 552, comma 1, lettera g), 456
ArchiviazioneLa richiesta e gli atti, se il giudice fissa l'udienza (o per la persona offesa che si oppone)Avviso della richiesta alla persona offesa; atti in cancelleria fino all'udienzaartt. 408-410

Ogni finestra è parziale per definizione: quando leggi gli atti della misura cautelare vedi ciò che il pubblico ministero ha scelto di presentare al giudice per quella richiesta, non l'intero fascicolo, anche se «tutti gli elementi a favore dell'imputato» devono esserci (art. 291, comma 1) e l'ordinanza «è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore» (art. 292, comma 2-ter). Le indagini possono continuare dopo, e gli atti successivi restano segreti fino alla finestra seguente.

Le copie

«Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti» (art. 116, comma 1); decide «il pubblico ministero o il giudice che procede» (comma 2), e il rilascio «non fa venire meno il divieto di pubblicazione» (comma 3). Per gli atti depositati nelle finestre, la copia è un diritto, non una concessione: il difensore la chiede alla segreteria o alla cancelleria, oggi di regola in formato digitale tramite il Portale deposito atti penali o la posta certificata, e paga i diritti di copia previsti dal testo unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002, parte VII), calcolati per pagina o per supporto, con importi ridotti per le copie non autenticate e per quelle su supporto informatico, e maggiorati se chiesti con urgenza; per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono prenotati a debito. Le registrazioni delle intercettazioni si ottengono con «la trasposizione della registrazione su idoneo supporto» (art. 268, comma 8), che le Procure rilasciano su supporto fornito o a pagamento. Il fascicolo di un processo medio, con intercettazioni, può costare centinaia di euro di copie: è una voce da mettere nel preventivo (Quanto costa).

Che cosa non vedrai, o vedrai tardi

  • Gli atti su altri indagati: il PM può mantenere il segreto sugli atti la cui conoscenza «può ostacolare le indagini riguardanti altre persone» (art. 329, comma 3, lettera a), e stralciare le posizioni.
  • Le intercettazioni irrilevanti: non sono trascritte «neppure sommariamente» e restano nell'archivio; si ascoltano dopo il deposito, ma non si può chiedere copia di ciò che il giudice non ha acquisito, salvo per usarlo in altro procedimento (art. 116, comma 1).
  • Le annotazioni interne della polizia, gli appunti, i «brogliacci» che non sono atti del procedimento: non sono nel fascicolo.
  • Le fonti confidenziali: la polizia non è tenuta a rivelarle (art. 203); le informazioni dei confidenti non sono utilizzabili se non vengono esaminati come testimoni.
  • Gli atti coperti da segreto di Stato e, in senso diverso, quelli dei servizi di informazione.
  • Il fascicolo del pubblico ministero in dibattimento: dopo il rinvio a giudizio si formano due fascicoli, quello «per il dibattimento» (art. 431: corpo del reato, atti irripetibili, verbali di incidente probatorio, certificati) e quello del PM (art. 433), che le parti possono consultare ma il giudice no; ciò che è nel fascicolo del PM non è prova finché non viene acquisito in aula.

Che cosa fare

  1. Chiedi il certificato delle iscrizioni appena hai un difensore (Il registro).
  2. Ad ogni atto ricevuto, verifica con il difensore quale finestra apre e i suoi termini: tre giorni più cinque per i verbali (art. 366), venti giorni per l'avviso 415-bis, dieci per il riesame.
  3. Chiedi le copie subito, in formato digitale, e conserva l'attestazione della richiesta: le cancellerie hanno tempi propri, e i termini decorrono comunque.
  4. Leggi gli atti con il difensore, non da solo, e in particolare cerca gli elementi a favore, che il PM deve avere raccolto (art. 358) e che spesso sono nel fascicolo senza che nessuno li abbia valorizzati.
  5. Non chiedere agli amici in Procura o in polizia «come sta andando»: oltre a non funzionare, espone loro (art. 326 c.p., rivelazione di segreto d'ufficio) e te.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 116, 203, 268, 269, 291, 292, 293, 309, 329, 335, 358, 366, 393, 398, 406, 408-410, 415-bis, 431, 433, 456, 460, 552 (testo vigente su normattiva.it); DPR 30 maggio 2002, n. 115 (diritti di copia); codice penale, art. 326; L. 9 agosto 2024, n. 114 (interrogatorio preventivo e deposito degli atti). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.