La fine delle indagini · Diritti
Prescrizione e improcedibilità: quanto tempo ha lo Stato per giudicarti
La prescrizione è la regola per cui il reato si estingue se lo Stato non lo giudica entro un tempo; è anche l'istituto più riformato degli ultimi vent'anni, tanto che oggi il calcolo dipende dalla data del fatto e cambia tre volte tra il 2017 e il 2020. Dal 2020 la prescrizione si ferma per sempre con la sentenza di primo grado, e al suo posto in appello e in Cassazione c'è l'improcedibilità: due anni e un anno, prorogabili. Questa pagina spiega i termini, come si contano, che cosa li ferma, e perché la riforma annunciata nel 2024 non è ancora legge.
In breve
- Termine base: «il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione» (art. 157 c.p.), senza contare le attenuanti e le aggravanti comuni, ma contando le aggravanti «ad effetto speciale»; tre anni per i reati con pene diverse; raddoppiato per omicidio colposo aggravato, incendio, maltrattamenti, reati sessuali, mafia e terrorismo; mai per i reati con l'ergastolo.
- Da quando: dal giorno del reato, o della fine della permanenza o della continuazione (art. 158); per i reati sessuali su minori, dai diciotto anni della vittima. Interruzione: ogni atto dell'elenco dell'art. 160 (interrogatorio, invito, misura cautelare, rinvio a giudizio, citazione, decreto penale…) fa ripartire il termine, ma il totale non può superare il termine base aumentato di un quarto (della metà per corruzione e recidivi aggravati) (art. 161). Sospensione per impedimenti chiesti dalla difesa, rogatorie, autorizzazioni, assenza (art. 159).
- Dal 2020: «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado» (art. 161-bis), di condanna o di assoluzione; riprende solo se il processo regredisce. In appello e Cassazione vale l'improcedibilità: «la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni» e «di cassazione entro il termine di un anno» estingue l'azione (art. 344-bis c.p.p.), con proroghe fino a un anno e sei mesi per i processi complessi, di più per mafia, terrorismo e reati sessuali gravi, e mai per i reati con l'ergastolo; l'imputato può rinunciarvi.
- Per i fatti precedenti valgono le regole del tempo: prima del 3 agosto 2017 la prescrizione corre fino alla Cassazione (con l'aumento di un quarto); per i fatti dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, sospensione di un anno e sei mesi dopo la condanna di primo grado e altrettanto dopo l'appello (L. 103/2017). La data del fatto decide il regime.
- La rinuncia alla prescrizione è sempre possibile, per ottenere l'assoluzione nel merito (art. 157, comma 7); la prescrizione dichiarata non è un'assoluzione e lascia aperte le conseguenze civili (art. 578 c.p.p.) e disciplinari. Il disegno di legge che abroga l'improcedibilità e reintroduce la prescrizione sospesa dopo la condanna (24 mesi + 12) è stato approvato dalla Camera il 16 gennaio 2024 e alla data di verifica è ancora all'esame del Senato.
Come si calcola
- Trova il massimo della pena del reato consumato o tentato, «senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti», salvo le aggravanti «per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa» e quelle «ad effetto speciale» (aumento superiore a un terzo), per cui «si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante» (art. 157, commi 1-2). Il bilanciamento dell'art. 69 non si applica. Per le pene congiunte o alternative conta solo la detentiva (comma 4); tre anni se la pena non è né detentiva né pecuniaria (comma 5).
- Applica i minimi: sei anni per i delitti, quattro per le contravvenzioni, «ancorché puniti con la sola pena pecuniaria». Una truffa semplice (massimo tre anni) si prescrive in sei; un furto aggravato (massimo sei o dieci anni) in sei o dieci; una contravvenzione edilizia in quattro.
- Raddoppia per i reati dell'art. 157, comma 6: omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione o sul lavoro (art. 589, commi 2-3) e stradale (589-bis), incendio e disastri colposi (art. 449), falsa perizia aggravata, reati ambientali (titolo VI-bis), maltrattamenti (572), reati sessuali (609-bis e seguenti, salvo le attenuanti), mafia e terrorismo (art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.).
- Trova la decorrenza (art. 158): dalla consumazione; dalla cessazione della permanenza o della continuazione per i reati permanenti e continuati; dal verificarsi della condizione di punibilità; per i reati a querela «dal giorno del commesso reato», non dalla querela; per i reati sessuali e di maltrattamento sui minori, «dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa».
- Aggiungi l'interruzione: ogni atto interruttivo (art. 160: ordinanza cautelare, convalida, interrogatorio davanti al PM o al giudice o alla polizia delegata, invito a presentarsi, fissazione dell'udienza sull'archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, decreti di fissazione e di giudizio, citazione, decreto penale) fa decorrere di nuovo il termine, «ma in nessun caso i termini… possono essere prolungati oltre» il termine base aumentato «di più di un quarto» (art. 161, comma 2): la truffa si prescrive al massimo in sette anni e sei mesi; della metà per corruzione e truffa aggravata per fondi pubblici e per i recidivi aggravati, di due terzi e del doppio per i recidivi reiterati e i delinquenti abituali; senza limite per mafia e terrorismo.
- Sottrai le sospensioni (art. 159): autorizzazione a procedere, questioni deferite ad altro giudizio, «sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore» (i rinvii chiesti dalla difesa, con il limite dei sessanta giorni oltre la cessazione dell'impedimento), rogatorie (fino a sei mesi), la sentenza di «non doversi procedere» per assenza dell'imputato irreperibile (art. 420-quater c.p.p., fino al doppio del termine), la messa alla prova, la sospensione per condotte riparatorie e gli altri casi «imposti da una particolare disposizione di legge».
- Fermati alla sentenza di primo grado, per i fatti dal 1° gennaio 2020: «cessa definitivamente» (art. 161-bis). Da lì, l'improcedibilità.
I tre regimi, per data del fatto
| Fatto commesso | Regola dopo la sentenza di primo grado | Fonte |
|---|---|---|
| Fino al 2 agosto 2017 | La prescrizione continua a correre in appello e in Cassazione, con il tetto dell'aumento di un quarto (metà, due terzi, doppio nei casi indicati) e le sospensioni ordinarie: il processo può prescriversi in ogni grado | L. 251/2005 (ex Cirielli); art. 161 c.p. |
| Dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 | Sospensione della prescrizione «dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado… fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi», e altrettanto dopo la condanna in appello; nessuna sospensione dopo le assoluzioni; recupero se poi assolto | L. 103/2017 (riforma Orlando), art. 159, commi 2-4, nel testo allora vigente |
| Dal 1° gennaio 2020 | La prescrizione «cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado», di condanna o di proscioglimento; in appello e Cassazione, improcedibilità per superamento dei termini (art. 344-bis c.p.p.) | L. 3/2019 (blocco dal primo grado) come sostituita dalla L. 134/2021 (riforma Cartabia), art. 161-bis c.p. |
La legge 134/2021 ha anche una fase transitoria per l'improcedibilità: per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024 i termini erano di tre anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione; dal 1° gennaio 2025 valgono i due anni e l'anno. Per i processi con imputati e fatti di epoche diverse, il calcolo va fatto reato per reato.
L'improcedibilità, in pratica
«La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale»; in Cassazione, un anno (art. 344-bis, commi 1-2). I termini «decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine» per il deposito della motivazione della sentenza impugnata (comma 3), sono prorogabili «con ordinanza motivata» fino a un anno in appello e sei mesi in Cassazione «quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso», con ulteriori proroghe per terrorismo, mafia, associazioni, violenza sessuale aggravata, traffico di stupefacenti in associazione (fino a tre anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione per i reati con l'aggravante mafiosa) (comma 4); contro la proroga c'è ricorso per cassazione in cinque giorni (comma 5); i termini sono sospesi nei casi dell'art. 159 c.p. e per la rinnovazione dell'istruzione in appello (comma 6). «La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo» (comma 7): chi vuole l'assoluzione nel merito può rinunciare. Non si applica ai reati con l'ergastolo (comma 9). L'improcedibilità estingue l'azione penale, non il reato: la sentenza di primo grado non diventa definitiva, non c'è condanna, ma le statuizioni civili possono essere trasferite al giudice civile (art. 578, comma 1-bis, c.p.p.), e la confisca disposta in primo grado può sopravvivere nei casi previsti (art. 578-ter).
Che cosa significa «prescritto»
- Non è un'assoluzione: la sentenza dichiara «non doversi procedere» per estinzione del reato; nel casellario per i privati non compare, ma per le autorità sì; nel giudizio civile e disciplinare non fa stato, ma i fatti possono essere valutati; il giudice penale che dichiara la prescrizione in appello dopo una condanna di primo grado con parte civile decide comunque sul risarcimento (art. 578).
- Si può rinunciare: «la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato» (art. 157, comma 7), con dichiarazione personale o procura speciale; si rinuncia quando si ha una difesa nel merito e si vuole la formula piena, o quando la prescrizione lascerebbe in piedi conseguenze civili o professionali.
- Prevale l'assoluzione evidente: il giudice che deve dichiarare la prescrizione pronuncia invece l'assoluzione se «risulta evidente» che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato (art. 129, comma 2, c.p.p.).
- In indagini: la prescrizione maturata è causa di archiviazione (art. 411); l'indagato che vuole l'archiviazione nel merito può chiederla con memoria, ma il PM archivia per prescrizione, che è la formula più rapida.
La riforma che non c'è ancora
Il disegno di legge del Governo sulla prescrizione, approvato dalla Camera il 16 gennaio 2024, abroga l'improcedibilità e l'art. 161-bis, e reintroduce una prescrizione «sostanziale» che corre fino alla sentenza irrevocabile ma resta sospesa per due anni dopo la condanna di primo grado e per un anno dopo la conferma in appello, con recupero dei periodi se poi si è assolti. Al Senato l'esame è ripartito nella commissione Giustizia nella primavera del 2026 e alla data di verifica il testo non è stato approvato. Se e quando lo sarà, si aprirà un quarto regime, e il calcolo dipenderà, ancora una volta, dalla data del fatto e dalle norme transitorie.
Fonti
Codice penale, artt. 69, 99, 157, 158, 159, 160, 161, 161-bis; codice di procedura penale, artt. 129, 344-bis, 411, 420-quater, 578, 578-ter (testo vigente su normattiva.it); L. 5 dicembre 2005, n. 251; L. 23 giugno 2017, n. 103; L. 9 gennaio 2019, n. 3; L. 27 settembre 2021, n. 134, art. 2 (disposizioni transitorie); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Camera dei deputati, disegno di legge sulla prescrizione approvato il 16 gennaio 2024 e trasmesso al Senato. Verificato il 20 settembre 2026.
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