Difendersi nelle indagini · Guida
L'avvocato che non risponde, che non compare, che chiede troppo
Il rapporto con il difensore è il punto più fragile della difesa: un avvocato che non richiama, che non spiega, che manda un sostituto sconosciuto alle udienze, che chiede acconti senza preventivo, o — peggio — un «consulente» che avvocato non è. Il codice e le regole forensi danno strumenti precisi: la revoca e la nuova nomina in qualunque momento, il diritto a copia degli atti e alla restituzione dei documenti, il preventivo scritto obbligatorio, l'esposto disciplinare, la conciliazione sul compenso. Questa pagina spiega come usarli senza danneggiare la propria posizione, e come controllare chi si ha davanti.
In breve
- Puoi cambiare difensore in qualunque momento, senza motivare: nomini il nuovo (art. 96 c.p.p.: dichiarazione all'autorità, o consegnata dal difensore, o raccomandata) e revochi il vecchio; la revoca «non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore» (art. 107, commi 3-4), così non resti mai senza. Il nuovo difensore ha diritto a un termine per studiare gli atti (art. 108). Il difensore d'ufficio «cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia» (97, comma 6).
- Il difensore che non compare all'udienza è sostituito sul momento da un altro «immediatamente reperibile» (97, comma 4); se è d'ufficio e non ti risponde mai, puoi chiedere al giudice o al PM la sostituzione «per giustificato motivo» (97, comma 5) o, più semplicemente, nominarne uno di fiducia; il difensore d'ufficio non è gratuito: va pagato salvo patrocinio (art. 103 DPR 115/2002 ti deve essere spiegato).
- L'avvocato ha doveri scritti: informarti «chiaramente» all'inizio delle caratteristiche dell'incarico, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, della durata e degli oneri prevedibili; comunicare per iscritto «la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso» (art. 13, comma 5, L. 247/2012: è un obbligo, non una cortesia); informarti «ogni qualvolta ne venga richiesto» sullo svolgimento del mandato e darti copia di tutti gli atti (Codice deontologico forense, art. 27, comma 6); avvisarti degli atti necessari a evitare decadenze (27, comma 7); restituire «senza ritardo» i documenti e non subordinarne la restituzione al pagamento (art. 33).
- Il compenso: se non è stato pattuito per iscritto si applicano i parametri ministeriali (DM 55/2014 e aggiornamenti) per fasi; l'avvocato può chiedere acconti «commisurati» e deve tenere la contabilità e darti la nota dettagliata a richiesta (CDF, art. 29); in caso di disaccordo ciascuno può chiedere al Consiglio dell'ordine un tentativo di conciliazione e l'avvocato un parere di congruità (art. 13, comma 9, L. 247/2012); la causa sul compenso segue il rito dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011 davanti al tribunale.
- Per le violazioni c'è l'esposto al Consiglio dell'ordine, che lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina, organo terzo (art. 50 L. 247/2012); prima, però, l'urgenza è la tua difesa: cambia avvocato, poi fai l'esposto. E controlla sempre che chi ti assiste sia iscritto all'albo: l'albo unico nazionale è consultabile sul sito del Consiglio nazionale forense e ogni Ordine pubblica il proprio; il «consulente legale» che non è avvocato non può difenderti in un procedimento penale, e se lo fa commette esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
I problemi, e la mossa giusta
| Problema | La regola | Che cosa fare |
|---|---|---|
| Non risponde a telefonate e messaggi per settimane | Dovere di informazione a richiesta (CDF 27, comma 6); censura disciplinare | Una richiesta scritta (e-mail o PEC) di aggiornamento e di copia degli atti, con termine; se il silenzio continua, nuova nomina e revoca; esposto se il silenzio ha causato danni |
| Non ti ha spiegato che cosa rischi né che cosa farà | Informazione all'assunzione dell'incarico su caratteristiche, iniziative, soluzioni, durata e oneri (CDF 27, commi 1-2) | Chiedi un incontro con l'elenco delle domande: qual è l'accusa esatta, quali atti abbiamo, quali scelte (riti, memorie, investigazioni) e quando; se non le ottieni, valuta un secondo parere |
| All'udienza è venuto un sostituto che non sapeva nulla | La sostituzione tra colleghi è lecita (art. 102 c.p.p.; CDF 45: il sostituto deve avere istruzioni); il difensore resta responsabile | Chiedi chi verrà alle udienze e che sia preparato; nei momenti decisivi (convalida, udienza preliminare, esame) pretendi il titolare o un sostituto istruito |
| Non si è presentato e il giudice ha nominato un sostituto d'ufficio | 97, comma 4; per il d'ufficio, dovere di comunicare l'impedimento o di farsi sostituire (CDF 26, comma 4) | Verifica se l'assenza era giustificata (legittimo impedimento comunicato); se ripetuta, cambia difensore ed esponi |
| Ha lasciato scadere un termine (opposizione, impugnazione, riesame) | Mancato o ritardato compimento di atti per «non scusabile e rilevante trascuratezza» (CDF 26, comma 3); responsabilità civile | Subito un nuovo difensore per valutare rimedi (restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore, art. 175 c.p.p., in casi limitati); poi esposto e richiesta di risarcimento (l'avvocato ha l'assicurazione obbligatoria, art. 12 L. 247/2012, e deve darti gli estremi della polizza, CDF 27, comma 5) |
| Chiede acconti continui senza preventivo | Preventivo scritto obbligatorio (13, comma 5, L. 247/2012); acconti «commisurati», nota dettagliata a richiesta, documento fiscale per ogni pagamento (CDF 29) | Chiedi per iscritto il preventivo e il rendiconto; paga solo con fattura; se sproporzionato, conciliazione all'Ordine |
| Ti chiede soldi pur essendo tu ammesso al patrocinio | Divieto assoluto (CDF 29, comma 8: sospensione da sei mesi a un anno; art. 85 DPR 115/2002) | Rifiuta, documenta, esposto; il compenso lo liquida il giudice e lo paga lo Stato |
| Non restituisce i documenti finché non paghi | Vietato (CDF 33, comma 2: censura) | Richiesta scritta; esposto; il nuovo difensore può ottenere copia degli atti dalla cancelleria |
| Ha rinunciato all'incarico all'improvviso | Rinuncia con «congruo preavviso» e informazioni per non pregiudicare la difesa (CDF 32); la rinuncia non ha effetto finché non hai un nuovo difensore (107, comma 3) | Nomina subito il nuovo; chiedi la consegna del fascicolo e l'elenco delle scadenze |
| Ti propone di «sistemare» con il giudice o il PM, o garantisce il risultato | Illecito grave; nessun avvocato può garantire esiti | Allontanati; se chiede denaro per corrompere è reato (traffico di influenze, corruzione): parla con un altro avvocato prima di ogni passo |
| «Consulente legale», «esperto», «studio» senza avvocati | Solo l'avvocato iscritto all'albo può assisterti nel penale; esercizio abusivo (348 c.p.: reclusione da sei mesi a tre anni e multa) | Verifica sull'albo prima di pagare; denuncia |
Cambiare difensore senza danni
- Prima il nuovo, poi il vecchio: la nomina del nuovo difensore (dichiarazione depositata o trasmessa all'autorità che procede, con l'elezione di domicilio se cambia) rende efficace la revoca; comunica la revoca anche al vecchio difensore, per iscritto.
- Il fascicolo: chiedi al vecchio difensore la restituzione dei documenti e copia degli atti (CDF 33); il nuovo può comunque estrarre copia di tutto ciò che è depositato in cancelleria o in segreteria (artt. 116, 366, 415-bis, 433).
- Le scadenze: il nuovo difensore verifica subito termini pendenti (impugnazioni, opposizioni, riesame, 415-bis) e, se nominato a ridosso di un'udienza, chiede il termine a difesa (108: non inferiore a sette giorni).
- Il compenso pregresso: il vecchio difensore ha diritto al compenso per l'attività svolta (pattuito o parametri); contestazioni e conciliazione all'Ordine non bloccano il passaggio.
- Due difensori: puoi averne fino a due (96, comma 1); aggiungere un secondo, per un periodo, è a volte più utile che sostituire.
L'esposto disciplinare
Si presenta per iscritto al Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto, con i fatti, le date e i documenti (messaggi senza risposta, ricevute, atti scaduti); il Consiglio ne dà notizia all'avvocato, che ha venti giorni per le deduzioni, e trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, «competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto» (art. 50, comma 4, L. 247/2012). Il procedimento è regolato dal regolamento del CNF; le sanzioni vanno dall'avvertimento alla censura, alla sospensione, alla radiazione; contro le decisioni si ricorre al CNF e poi alle Sezioni Unite civili della Cassazione. L'esposto non ti fa ottenere il risarcimento (che si chiede al giudice civile) né il rifacimento degli atti; serve alla correttezza della professione e, spesso, a far arrivare risposte e documenti. Non presentare esposti come leva negoziale sul compenso: l'Ordine li distingue.
Come verificare chi hai davanti
- Albo: il Consiglio nazionale forense pubblica l'albo unico nazionale degli avvocati (ricerca per nome e Ordine); ogni Consiglio dell'ordine pubblica il proprio albo con la data di iscrizione e l'eventuale sospensione. «Dottore in legge», «giurista», «consulente» non sono titoli per difendere.
- Cassazionista: per il ricorso per cassazione serve l'iscrizione all'albo speciale (art. 22 L. 247/2012); chiedi se il tuo difensore lo è o chi firmerà il ricorso.
- Difensore d'ufficio: è iscritto nell'elenco nazionale (art. 29 disp. att.) con requisiti di esperienza e formazione; non è «di serie B» per legge, ma puoi sostituirlo con uno di fiducia in ogni momento.
- Patrocinio a spese dello Stato: l'avvocato deve essere iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine (art. 81 DPR 115/2002); chiedi conferma prima della domanda.
- Specializzazioni: il titolo di «specialista in diritto penale» esiste (DM 144/2015) ed è riportato nell'albo; non è indispensabile, ma la pratica penale continuativa lo è: chiedi quanti procedimenti come il tuo ha seguito.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 96, 97, 102, 107, 108, 116, 175, 366, 415-bis, 433; disp. att., art. 29; codice penale, art. 348; L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 12, 13, 22, 50; Codice deontologico forense (CNF, 31 gennaio 2014, con le modifiche successive), artt. 23, 26, 27, 29, 32, 33, 45; DM 10 marzo 2014, n. 55; DM 12 agosto 2015, n. 144; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 81, 85, 103. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.