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Difendersi nelle indagini · Guida

L'avvocato che non risponde, che non compare, che chiede troppo

Il rapporto con il difensore è il punto più fragile della difesa: un avvocato che non richiama, che non spiega, che manda un sostituto sconosciuto alle udienze, che chiede acconti senza preventivo, o — peggio — un «consulente» che avvocato non è. Il codice e le regole forensi danno strumenti precisi: la revoca e la nuova nomina in qualunque momento, il diritto a copia degli atti e alla restituzione dei documenti, il preventivo scritto obbligatorio, l'esposto disciplinare, la conciliazione sul compenso. Questa pagina spiega come usarli senza danneggiare la propria posizione, e come controllare chi si ha davanti.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Puoi cambiare difensore in qualunque momento, senza motivare: nomini il nuovo (art. 96 c.p.p.: dichiarazione all'autorità, o consegnata dal difensore, o raccomandata) e revochi il vecchio; la revoca «non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore» (art. 107, commi 3-4), così non resti mai senza. Il nuovo difensore ha diritto a un termine per studiare gli atti (art. 108). Il difensore d'ufficio «cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia» (97, comma 6).
  2. Il difensore che non compare all'udienza è sostituito sul momento da un altro «immediatamente reperibile» (97, comma 4); se è d'ufficio e non ti risponde mai, puoi chiedere al giudice o al PM la sostituzione «per giustificato motivo» (97, comma 5) o, più semplicemente, nominarne uno di fiducia; il difensore d'ufficio non è gratuito: va pagato salvo patrocinio (art. 103 DPR 115/2002 ti deve essere spiegato).
  3. L'avvocato ha doveri scritti: informarti «chiaramente» all'inizio delle caratteristiche dell'incarico, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, della durata e degli oneri prevedibili; comunicare per iscritto «la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso» (art. 13, comma 5, L. 247/2012: è un obbligo, non una cortesia); informarti «ogni qualvolta ne venga richiesto» sullo svolgimento del mandato e darti copia di tutti gli atti (Codice deontologico forense, art. 27, comma 6); avvisarti degli atti necessari a evitare decadenze (27, comma 7); restituire «senza ritardo» i documenti e non subordinarne la restituzione al pagamento (art. 33).
  4. Il compenso: se non è stato pattuito per iscritto si applicano i parametri ministeriali (DM 55/2014 e aggiornamenti) per fasi; l'avvocato può chiedere acconti «commisurati» e deve tenere la contabilità e darti la nota dettagliata a richiesta (CDF, art. 29); in caso di disaccordo ciascuno può chiedere al Consiglio dell'ordine un tentativo di conciliazione e l'avvocato un parere di congruità (art. 13, comma 9, L. 247/2012); la causa sul compenso segue il rito dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011 davanti al tribunale.
  5. Per le violazioni c'è l'esposto al Consiglio dell'ordine, che lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina, organo terzo (art. 50 L. 247/2012); prima, però, l'urgenza è la tua difesa: cambia avvocato, poi fai l'esposto. E controlla sempre che chi ti assiste sia iscritto all'albo: l'albo unico nazionale è consultabile sul sito del Consiglio nazionale forense e ogni Ordine pubblica il proprio; il «consulente legale» che non è avvocato non può difenderti in un procedimento penale, e se lo fa commette esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).

I problemi, e la mossa giusta

ProblemaLa regolaChe cosa fare
Non risponde a telefonate e messaggi per settimaneDovere di informazione a richiesta (CDF 27, comma 6); censura disciplinareUna richiesta scritta (e-mail o PEC) di aggiornamento e di copia degli atti, con termine; se il silenzio continua, nuova nomina e revoca; esposto se il silenzio ha causato danni
Non ti ha spiegato che cosa rischi né che cosa faràInformazione all'assunzione dell'incarico su caratteristiche, iniziative, soluzioni, durata e oneri (CDF 27, commi 1-2)Chiedi un incontro con l'elenco delle domande: qual è l'accusa esatta, quali atti abbiamo, quali scelte (riti, memorie, investigazioni) e quando; se non le ottieni, valuta un secondo parere
All'udienza è venuto un sostituto che non sapeva nullaLa sostituzione tra colleghi è lecita (art. 102 c.p.p.; CDF 45: il sostituto deve avere istruzioni); il difensore resta responsabileChiedi chi verrà alle udienze e che sia preparato; nei momenti decisivi (convalida, udienza preliminare, esame) pretendi il titolare o un sostituto istruito
Non si è presentato e il giudice ha nominato un sostituto d'ufficio97, comma 4; per il d'ufficio, dovere di comunicare l'impedimento o di farsi sostituire (CDF 26, comma 4)Verifica se l'assenza era giustificata (legittimo impedimento comunicato); se ripetuta, cambia difensore ed esponi
Ha lasciato scadere un termine (opposizione, impugnazione, riesame)Mancato o ritardato compimento di atti per «non scusabile e rilevante trascuratezza» (CDF 26, comma 3); responsabilità civileSubito un nuovo difensore per valutare rimedi (restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore, art. 175 c.p.p., in casi limitati); poi esposto e richiesta di risarcimento (l'avvocato ha l'assicurazione obbligatoria, art. 12 L. 247/2012, e deve darti gli estremi della polizza, CDF 27, comma 5)
Chiede acconti continui senza preventivoPreventivo scritto obbligatorio (13, comma 5, L. 247/2012); acconti «commisurati», nota dettagliata a richiesta, documento fiscale per ogni pagamento (CDF 29)Chiedi per iscritto il preventivo e il rendiconto; paga solo con fattura; se sproporzionato, conciliazione all'Ordine
Ti chiede soldi pur essendo tu ammesso al patrocinioDivieto assoluto (CDF 29, comma 8: sospensione da sei mesi a un anno; art. 85 DPR 115/2002)Rifiuta, documenta, esposto; il compenso lo liquida il giudice e lo paga lo Stato
Non restituisce i documenti finché non paghiVietato (CDF 33, comma 2: censura)Richiesta scritta; esposto; il nuovo difensore può ottenere copia degli atti dalla cancelleria
Ha rinunciato all'incarico all'improvvisoRinuncia con «congruo preavviso» e informazioni per non pregiudicare la difesa (CDF 32); la rinuncia non ha effetto finché non hai un nuovo difensore (107, comma 3)Nomina subito il nuovo; chiedi la consegna del fascicolo e l'elenco delle scadenze
Ti propone di «sistemare» con il giudice o il PM, o garantisce il risultatoIllecito grave; nessun avvocato può garantire esitiAllontanati; se chiede denaro per corrompere è reato (traffico di influenze, corruzione): parla con un altro avvocato prima di ogni passo
«Consulente legale», «esperto», «studio» senza avvocatiSolo l'avvocato iscritto all'albo può assisterti nel penale; esercizio abusivo (348 c.p.: reclusione da sei mesi a tre anni e multa)Verifica sull'albo prima di pagare; denuncia

Cambiare difensore senza danni

  1. Prima il nuovo, poi il vecchio: la nomina del nuovo difensore (dichiarazione depositata o trasmessa all'autorità che procede, con l'elezione di domicilio se cambia) rende efficace la revoca; comunica la revoca anche al vecchio difensore, per iscritto.
  2. Il fascicolo: chiedi al vecchio difensore la restituzione dei documenti e copia degli atti (CDF 33); il nuovo può comunque estrarre copia di tutto ciò che è depositato in cancelleria o in segreteria (artt. 116, 366, 415-bis, 433).
  3. Le scadenze: il nuovo difensore verifica subito termini pendenti (impugnazioni, opposizioni, riesame, 415-bis) e, se nominato a ridosso di un'udienza, chiede il termine a difesa (108: non inferiore a sette giorni).
  4. Il compenso pregresso: il vecchio difensore ha diritto al compenso per l'attività svolta (pattuito o parametri); contestazioni e conciliazione all'Ordine non bloccano il passaggio.
  5. Due difensori: puoi averne fino a due (96, comma 1); aggiungere un secondo, per un periodo, è a volte più utile che sostituire.

L'esposto disciplinare

Si presenta per iscritto al Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto, con i fatti, le date e i documenti (messaggi senza risposta, ricevute, atti scaduti); il Consiglio ne dà notizia all'avvocato, che ha venti giorni per le deduzioni, e trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, «competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto» (art. 50, comma 4, L. 247/2012). Il procedimento è regolato dal regolamento del CNF; le sanzioni vanno dall'avvertimento alla censura, alla sospensione, alla radiazione; contro le decisioni si ricorre al CNF e poi alle Sezioni Unite civili della Cassazione. L'esposto non ti fa ottenere il risarcimento (che si chiede al giudice civile) né il rifacimento degli atti; serve alla correttezza della professione e, spesso, a far arrivare risposte e documenti. Non presentare esposti come leva negoziale sul compenso: l'Ordine li distingue.

Come verificare chi hai davanti

  • Albo: il Consiglio nazionale forense pubblica l'albo unico nazionale degli avvocati (ricerca per nome e Ordine); ogni Consiglio dell'ordine pubblica il proprio albo con la data di iscrizione e l'eventuale sospensione. «Dottore in legge», «giurista», «consulente» non sono titoli per difendere.
  • Cassazionista: per il ricorso per cassazione serve l'iscrizione all'albo speciale (art. 22 L. 247/2012); chiedi se il tuo difensore lo è o chi firmerà il ricorso.
  • Difensore d'ufficio: è iscritto nell'elenco nazionale (art. 29 disp. att.) con requisiti di esperienza e formazione; non è «di serie B» per legge, ma puoi sostituirlo con uno di fiducia in ogni momento.
  • Patrocinio a spese dello Stato: l'avvocato deve essere iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine (art. 81 DPR 115/2002); chiedi conferma prima della domanda.
  • Specializzazioni: il titolo di «specialista in diritto penale» esiste (DM 144/2015) ed è riportato nell'albo; non è indispensabile, ma la pratica penale continuativa lo è: chiedi quanti procedimenti come il tuo ha seguito.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 96, 97, 102, 107, 108, 116, 175, 366, 415-bis, 433; disp. att., art. 29; codice penale, art. 348; L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 12, 13, 22, 50; Codice deontologico forense (CNF, 31 gennaio 2014, con le modifiche successive), artt. 23, 26, 27, 29, 32, 33, 45; DM 10 marzo 2014, n. 55; DM 12 agosto 2015, n. 144; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 81, 85, 103. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.