Libertà personale · Atto subito
Fermato, identificato, accompagnato: i poteri della polizia senza un giudice
Tra il controllo per strada e l'arresto c'è una zona in cui la polizia può molto e il cittadino sa poco: chiedere i documenti, portarti in caserma «per identificazione», prenderti le impronte e la saliva, perquisirti sul posto, invitarti in Questura, fermarti alla guida e farti soffiare. Sono poteri diversi, con fonti diverse — il codice di procedura penale, le leggi di pubblica sicurezza, il codice della strada — e con limiti precisi di tempo e di scopo. Questa pagina li distingue, dice quanto durano, che cosa puoi rifiutare e quando il rifiuto è reato.
In breve
- Identificazione: la polizia giudiziaria identifica l'indagato e chi può riferire sui fatti (art. 349 c.p.p.), e la polizia di sicurezza può chiedere le generalità a chiunque; rifiutarle è reato (art. 651 c.p.), darle false è un delitto (art. 495). Chi rifiuta o esibisce documenti sospetti può essere «accompagnato» in ufficio «per il tempo strettamente necessario… e comunque non oltre le dodici ore», o 24 con avviso al PM «nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa» (art. 349, comma 4), con diritto di avvisare un familiare; l'art. 11 del DL 59/1978 consente 24 ore a chi rifiuta le generalità; il PM avvisato «ordina il rilascio» se non ricorrono le condizioni.
- Rilievi: impronte, foto e misure sull'indagato «ove occorra», sempre per gli stranieri non UE (art. 349, comma 2); il prelievo di capelli o saliva senza consenso richiede l'autorizzazione del PM (comma 2-bis); l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare «rilievi segnaletici» alle «persone pericolose o sospette» e a chi non prova l'identità (art. 4 TULPS).
- Perquisizione sul posto: senza decreto, in flagranza (art. 352 c.p.p.), per armi ed esplosivi in «casi eccezionali di necessità e di urgenza» durante operazioni di polizia (art. 4 L. 152/1975), per droga con controllo di mezzi, bagagli ed effetti personali e perquisizione «per motivi di particolare necessità ed urgenza» (art. 103 DPR 309/1990); sempre con verbale al PM entro 48 ore e copia a te.
- Accompagnamento coattivo davanti al giudice o al PM, «con decreto motivato», per l'indagato che non si presenta e per i testimoni citati: «non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore» (artt. 132-133); l'autorità di pubblica sicurezza può invitarti a comparire e, se non vai, disporre l'accompagnamento (art. 15 TULPS).
- Sulla strada: obbligo di fermarsi, di esibire patente e documenti, di sottoporsi all'alcoltest e agli accertamenti per le droghe; il rifiuto è reato punito come la guida in stato di ebbrezza (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, CdS). Tutto ciò che dici durante questi atti, se sei o diventi indagato, segue la regola del silenzio: le generalità sì, il resto no senza difensore.
Due polizie, due titoli
Lo stesso agente agisce come polizia giudiziaria quando c'è un reato, sotto la direzione del pubblico ministero e con le regole del codice di procedura penale, e come polizia di sicurezza quando previene, sotto l'autorità del questore e del prefetto, con le regole del testo unico di pubblica sicurezza del 1931 e delle leggi speciali. La domanda «a quale titolo?» non è retorica: decide i limiti di tempo, la verbalizzazione, il controllo del PM, i rimedi. Un controllo di polizia di sicurezza (documenti, «rilievi segnaletici», invito in Questura, foglio di via, avviso orale, DASPO urbano) non presuppone un'indagine e non ti rende indagato; ma se durante il controllo emerge un reato, la polizia diventa giudiziaria e scattano le garanzie del codice, dall'art. 63 in poi. Il difensore, dopo, ricostruisce dal verbale a quale titolo ogni atto è stato compiuto.
Identificazione e accompagnamento
| Potere | Chi e quando | Limite | Norma |
|---|---|---|---|
| Richiesta delle generalità | Chiunque, da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria | Rifiuto: art. 651 c.p. (arresto fino a un mese o ammenda); false generalità: art. 495 (reclusione da uno a sei anni) e 496 | artt. 651, 495, 496 c.p. |
| Accompagnamento per identificazione (polizia giudiziaria) | Indagato o persona informata che «rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti… in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità» | «Non oltre le dodici ore»; fino a 24 «previo avviso anche orale al pubblico ministero» se l'identificazione è «particolarmente complessa» o serve il consolato o un interprete, con «facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente»; il PM informato «ordina il rilascio» se le condizioni mancano | art. 349, commi 4-6, c.p.p. |
| Accompagnamento per identificazione (polizia di sicurezza) | «Chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità» o su cui vi sono «sufficienti indizi» di falsità | «Per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore», con notizia immediata al procuratore della Repubblica, che può ordinare il rilascio | art. 11 DL 59/1978, conv. L. 191/1978 |
| Rilievi foto-dattiloscopici e antropometrici | Sull'indagato «ove occorra», sempre sugli stranieri non UE, gli apolidi e i cittadini UE senza codice fiscale o con doppia cittadinanza extra-UE | Nessun consenso richiesto; cartellino trasmesso al PM | art. 349, comma 2 |
| Prelievo di capelli o saliva (DNA) | Sull'indagato, per l'identificazione | Senza consenso solo «previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero», «nel rispetto della dignità personale»; per la prova serve la perizia coattiva del giudice (art. 224-bis) o l'accertamento del PM in urgenza (art. 359-bis) | art. 349, comma 2-bis; artt. 224-bis, 359-bis; L. 85/2009 (banca dati) |
| Rilievi segnaletici di pubblica sicurezza | «Persone pericolose o sospette» e chi «non è in grado o si rifiuta di provare» l'identità | Su ordine dell'autorità di pubblica sicurezza | art. 4 TULPS |
| Dichiarazione o elezione di domicilio | All'indagato, durante l'identificazione: domicilio per le notifiche, recapiti, telefono, e-mail | Obbligatoria per le notifiche future; dal 2023 preceduta dagli avvertimenti dell'art. 64 (Corte cost. 111/2023) | art. 349, comma 3; art. 161 |
L'accompagnamento «per identificazione» è la forma di privazione della libertà più frequente e meno controllata: dodici ore in cui non sei arrestato, non hai diritto a un difensore (la legge non lo prevede per l'identificazione), non puoi essere interrogato sul fatto senza le garanzie, e a cui non segue nessuna convalida. Ciò che puoi fare è chiedere che sia annotata l'ora di inizio, chiedere di avvisare un familiare quando la legge lo consente, non rispondere a domande sul fatto, e pretendere il rilascio allo scadere del termine. Se dall'identificazione si passa alle sommarie informazioni o all'arresto, cambiano le regole (Le sommarie informazioni, L'arresto).
Perquisizione sul posto e controlli
- Flagranza: perquisizione personale e locale senza decreto quando c'è «fondato motivo di ritenere» che cose o tracce «possano essere cancellate o disperse» (art. 352 c.p.p.), convalida del PM in 48 + 48 ore, opposizione in dieci giorni se non c'è sequestro (La perquisizione).
- Armi: «in casi eccezionali di necessità e di urgenza», durante manifestazioni o «operazioni di polizia», perquisizione «sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione» di persone che appaiono «un pericolo attuale» per la sicurezza, estensibile al veicolo, con verbale al procuratore entro 48 ore e consegna a te (art. 4 L. 152/1975).
- Droga: «controllo e… ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti», e perquisizioni «quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza», con verbale al procuratore entro 48 ore e convalida nelle 48 successive; copia del verbale «immediatamente all'interessato» (art. 103 DPR 309/1990).
- Strada: obbligo di fermarsi all'alt e di esibire patente e documenti del veicolo; ispezione del veicolo; alcoltest con etilometro e accertamenti per le droghe (test salivare, prelievi in ospedale); il rifiuto è punito con le pene della guida in stato di ebbrezza più grave e con la sospensione della patente (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, CdS); il ritiro della patente sul posto; la Corte costituzionale ha chiarito che la guida «dopo aver assunto» droghe è punibile solo se la sostanza poteva incidere sulla guida (sentenza 10/2026) (Il controllo stradale).
- Manifestazioni e stadi: identificazione, perquisizione per armi, DASPO e misure del questore; l'arresto in flagranza differita per le violenze.
Convocazioni e accompagnamento coattivo
L'invito a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza (Questura, commissariato) è previsto dall'art. 15 TULPS: chi «non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo» subisce una sanzione amministrativa, e l'autorità «può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica». Serve per l'avviso orale, il foglio di via, le misure di prevenzione, le pratiche di armi e passaporto, e talvolta per «informazioni» che in realtà sono atti di polizia giudiziaria: chiedi a quale titolo, e se c'è un procedimento penale, vale il resto del sito. L'accompagnamento coattivo del codice è un atto del giudice o del PM: «disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato», per l'indagato che non si presenta all'interrogatorio senza legittimo impedimento (art. 375, comma 2, lettera d) e per i testimoni e i consulenti che non compaiono (art. 133); «la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore» (art. 132, comma 2) e «non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto». Il fermo di indiziato di delitto (art. 384) è tutt'altra cosa: una privazione della libertà disposta dal PM, o dalla polizia in urgenza, per chi è gravemente indiziato di reati gravi e rischia di fuggire, con la convalida come per l'arresto (Il fermo).
Che cosa puoi rifiutare, e che cosa no
| Richiesta | Puoi rifiutare? | Conseguenza del rifiuto |
|---|---|---|
| Generalità e documento | No | Reato (art. 651 c.p.); accompagnamento fino a 12-24 ore |
| Rispondere a domande sul fatto | Sì | Nessuna; se sei indagato le domande senza difensore non sono ammesse (art. 350) |
| Impronte e foto (polizia giudiziaria, indagato) | No | Rilievi eseguiti comunque; per gli stranieri non UE sempre |
| Saliva o capelli | Sì, fino all'autorizzazione del PM | Prelievo coattivo autorizzato «nel rispetto della dignità» |
| Sbloccare il telefono, dare password | Sì | Nessuna; il dispositivo può essere sequestrato (Il sequestro del telefono) |
| Perquisizione senza decreto e senza flagranza né urgenza | Puoi non consentire; non puoi opporti con la forza | Se procedono comunque, il vizio si contesta dopo; resistenza e violenza sono reati (artt. 336-337 c.p.) |
| Alcoltest, test per le droghe | No | Reato e sospensione della patente (artt. 186, comma 7; 187, comma 8, CdS) |
| Seguire gli agenti in ufficio | Solo se c'è un titolo (identificazione, arresto, accompagnamento, invito con accompagnamento) | Chiedi il titolo e fallo annotare; non opporti fisicamente |
| Firmare un verbale | Sì | Nessuna: il verbale dà atto del rifiuto; meglio firmare «con riserva» indicando le contestazioni |
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 63, 64, 66, 132, 133, 161, 224-bis, 349, 350, 352, 359-bis, 375, 384 (testo vigente su normattiva.it); DL 21 marzo 1978, n. 59, art. 11, conv. L. 18 maggio 1978, n. 191; L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 4; DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103; RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 4, 15; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, 187; codice penale, artt. 336, 337, 495, 496, 651; L. 30 giugno 2009, n. 85; Corte cost. 111/2023, 10/2026. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.