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Le intercettazioni: per quali reati, come, quanto durano, che cosa puoi fare
Scopri di essere stato intercettato quasi sempre dopo: leggendo un'ordinanza cautelare o l'avviso di conclusione delle indagini in cui le tue telefonate sono trascritte per pagine. Le intercettazioni sono lo strumento più potente dell'accusa e quello con le regole più cambiate negli ultimi anni: la riforma del 2017-2020, il trojan, il limite di quarantacinque giorni del 2025, il divieto di pubblicazione. Questa pagina spiega quando sono ammesse, chi le autorizza, per quanto, che cosa finisce nel fascicolo e che cosa no, e quali sono le contestazioni possibili.
In breve
- Si può intercettare solo nei procedimenti per i reati dell'art. 266 c.p.p.: delitti puniti con più di cinque anni nel massimo, reati contro la pubblica amministrazione da cinque anni in su, droga, armi, contrabbando, e un elenco che comprende minaccia, usura, molestie telefoniche, stalking, pedopornografia, contraffazione, e i reati «commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche» per le comunicazioni telematiche (art. 266-bis).
- Autorizza il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, «con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini» (art. 267, comma 1); in urgenza il PM dispone e il giudice convalida entro 48 ore, altrimenti i risultati non si possono usare (comma 2).
- Durata: quindici giorni, prorogabili «per periodi successivi di quindici giorni»; dal 24 aprile 2025 «le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni», salvo che una durata maggiore sia «giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti», con motivazione espressa; il tetto non vale per criminalità organizzata e terrorismo, per lo stalking e i reati di violenza domestica aggravati, per il femminicidio (comma 3).
- Le conversazioni irrilevanti «non sono trascritte neppure sommariamente»; tutto resta nell'archivio riservato della Procura (artt. 268, 269); il difensore ascolta al deposito o dopo l'avviso 415-bis, chiede copia delle rilevanti e partecipa allo «stralcio». Le intercettazioni del difensore con l'assistito sono vietate e vanno interrotte (art. 103).
- Sono inutilizzabili se eseguite «fuori dei casi consentiti» o senza rispettare gli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 (art. 271), e non si possono usare in altri procedimenti se non per reati con arresto obbligatorio in flagranza (art. 270). La stampa non può pubblicarne il contenuto (art. 114, comma 2-bis).
Quando sono ammesse
L'art. 15 della Costituzione ammette limitazioni alla libertà e segretezza delle comunicazioni «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Il codice fissa tre condizioni. La prima è il reato: l'elenco dell'art. 266 (per le telefoniche e le «altre forme di telecomunicazione») e l'art. 266-bis (per i flussi informatici e telematici, che si estende ai reati «commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche»). Una truffa semplice, una lesione lieve, una diffamazione, un furto non aggravato non si intercettano; una minaccia sì (lettera f), e questo spiega perché molte intercettazioni nei conflitti tra privati partono da una querela per minacce. La seconda è la soglia indiziaria: «gravi indizi di reato», che riguardano il fatto, non la persona (si può intercettare chi non è indagato, se è utile), valutati con la regola dell'art. 203 sulle fonti confidenziali (comma 1-bis). La terza è l'indispensabilità: «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini», cioè non un mezzo comodo ma l'unico. Il decreto del giudice deve motivare su tutte e tre, e per il trojan sulle «specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità» (comma 1).
Le ambientali («tra presenti») seguono le stesse regole, con un limite in più: nel domicilio e nei luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.) «l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» (art. 266, comma 2). Il captatore informatico (il trojan installato sul telefono, che trasforma il microfono in una cimice mobile) è «sempre consentito» per mafia e terrorismo, e per i reati contro la pubblica amministrazione da cinque anni in su anche nel domicilio con indicazione delle ragioni (comma 2-bis); per gli altri reati il decreto deve indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono» (art. 267, comma 1), e i dati acquisiti fuori da quei limiti «non sono in ogni caso utilizzabili» (art. 271, comma 1-bis). Il trojan non può essere usato, con il decreto di intercettazione, per perquisire il telefono o copiarne la memoria: quella è un'altra attività, con altre regole (Il sequestro del telefono).
Quanto durano
| Regola | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Periodo base | «Tale durata non può superare i quindici giorni» | art. 267, comma 3 |
| Proroghe | «Per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti», con decreto motivato del giudice | art. 267, comma 3 |
| Tetto (dal 24 aprile 2025) | «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione» | art. 267, comma 3, terzo periodo (L. 31 marzo 2025, n. 47) |
| Esclusi dal tetto | I casi «specificamente previsti dalla legge» (criminalità organizzata e terrorismo, art. 13 DL 152/1991), e i procedimenti per femminicidio (art. 577-bis c.p.) e per maltrattamenti, lesioni, stalking e revenge porn nelle forme aggravate indicate | art. 267, comma 3, quarto periodo |
| Urgenza | Il PM dispone con decreto motivato, comunicato al giudice «non oltre le ventiquattro ore»; il giudice «entro quarantotto ore» convalida; senza convalida «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati» | art. 267, comma 2 |
| Registro | Ogni decreto e ogni inizio e fine delle operazioni sono annotati in un registro riservato sotto la sorveglianza del procuratore | art. 267, comma 5 |
Il tetto di quarantacinque giorni è la novità che più incide sulle indagini ordinarie: dopo un mese e mezzo, per continuare, il pubblico ministero deve indicare «elementi specifici e concreti» emersi, e il giudice deve motivarli. La legge non dice che cosa succede alle intercettazioni prorogate senza quella motivazione: la difesa sostiene l'inutilizzabilità per violazione dell'art. 267 (richiamato dall'art. 271), e la giurisprudenza si sta formando. Il difensore controlla, decreto per decreto, le date, i giorni complessivi e la motivazione delle proroghe.
Che cosa finisce nel fascicolo
La riforma entrata a regime nel 2020 ha separato ciò che si ascolta da ciò che si scrive. La polizia registra tutto, ma «nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata» (art. 268, comma 2); il PM vigila che nei verbali non compaiano «espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori» né i dati che identificano i terzi (comma 2-bis). Verbali e registrazioni vanno nell'archivio riservato, «gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica» (art. 269, comma 1). Entro cinque giorni dalla fine delle operazioni sono depositati con i decreti, e ai difensori è dato avviso che «per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni» (art. 268, commi 4 e 6); ma «se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (comma 5), ed è ciò che accade quasi sempre: l'ascolto avviene dopo l'ordinanza cautelare (art. 293, comma 3) o dopo l'avviso 415-bis (comma 2-bis: venti giorni per indicare le «ulteriori registrazioni ritenute rilevanti» di cui si chiede copia). Poi lo stralcio: il giudice «dispone l'acquisizione delle conversazioni… indicate dalle parti, che non appaiano irrilevanti», ed espunge quelle inutilizzabili e quelle su «categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti» (comma 6); solo le acquisite vengono trascritte con perizia (comma 7) ed entrano nel fascicolo per il dibattimento. Nelle richieste cautelari e nelle ordinanze si riproducono «soltanto i brani essenziali» (artt. 291, comma 1-ter; 292, comma 2-quater). Le registrazioni «sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione», ma «gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza» (art. 269, comma 2).
Le contestazioni possibili
- Il reato non consente l'intercettazione, o la qualificazione è stata «gonfiata» per intercettare (per esempio una minaccia contestata per rendere intercettabile un conflitto): art. 271, comma 1, «fuori dei casi consentiti dalla legge».
- Motivazione assente o apparente del decreto autorizzativo o delle proroghe, in particolare sull'indispensabilità e, dal 2025, sugli «elementi specifici e concreti» oltre i 45 giorni.
- Urgenza senza convalida nei termini, o senza le «ragioni di urgenza».
- Impianti: le operazioni si fanno «esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura», salvo motivazione su insufficienza e urgenza (art. 268, comma 3): è una delle inutilizzabilità espresse dell'art. 271.
- Trojan fuori dai limiti di tempo e luogo del decreto, o dati «acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento» (art. 271, comma 1-bis).
- Conversazioni con il difensore, il consulente, l'investigatore (art. 103, commi 5-7): vietate, da interrompere, non trascrivibili.
- Segreto professionale: le conversazioni di medici, avvocati, ministri di culto e degli altri dell'art. 200 sui fatti conosciuti per la professione non sono utilizzabili (art. 271, comma 2).
- Altro procedimento: i risultati «non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270, comma 1); le Sezioni Unite hanno chiarito che il «diverso procedimento» comprende anche i reati diversi emersi nello stesso fascicolo quando non sono connessi a quello autorizzato (sentenza 51/2020, «Cavallo»). Per il trojan, uso esteso ai reati dell'art. 266, comma 2-bis (comma 1-bis).
- Interpretazione: la trascrizione della polizia è un «brogliaccio»; la prova è la registrazione, e la perizia di trascrizione in dibattimento è il momento per contestare parole, attribuzioni delle voci, contesto. Le «interpretazioni» degli operanti («intende la droga») non sono prova.
Casi frequenti
- «Mi hanno intercettato ma non sono indagato.» Possibile: si intercettano le utenze utili, non solo quelle dell'indagato; se emergono elementi a tuo carico, sarai iscritto (e allora l'eventuale ritardo nell'iscrizione è materia di retrodatazione).
- «Ho registrato io una conversazione con l'altro.» La registrazione fatta da un partecipante alla conversazione non è un'intercettazione ed è utilizzabile come documento (la giurisprudenza è costante); la registrazione di conversazioni altrui a cui non partecipi è invece reato (art. 617 c.p.) e la sua diffusione può integrare altri reati.
- «Le mie telefonate sono sui giornali.» È vietato pubblicarne il contenuto salvo che sia nel provvedimento del giudice o nel dibattimento (art. 114, comma 2-bis); e nell'ordinanza vanno riprodotti solo i brani essenziali. La fuga di notizie è quasi impossibile da accertare; la rettifica e l'oblio sono descritti in Il nome sui giornali.
- «Ci sono conversazioni private che non c'entrano.» Non devono essere trascritte; se lo sono, il difensore chiede lo stralcio (art. 268, comma 6) e, a fine procedimento, la distruzione (art. 269, comma 2).
- «Il decreto parla di 416-bis ma sono accusato di un reato comune.» Le regole speciali per la criminalità organizzata (DL 152/1991, art. 13: «sufficienti indizi», «necessaria», 40 giorni + 20, nessun tetto) valgono se il procedimento riguarda quei reati; la contestazione strumentale è un tema da riesame e da dibattimento.
Fonti
Costituzione, art. 15; codice di procedura penale, artt. 103, 114, 200, 203, 266, 266-bis, 267, 268, 269, 270, 271, 291, 292, 293, 415-bis (testo vigente su normattiva.it); DL 13 maggio 1991, n. 152, art. 13; D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e DL 30 dicembre 2019, n. 161, conv. L. 28 febbraio 2020, n. 7 (riforma delle intercettazioni, archivio riservato); L. 31 marzo 2025, n. 47 (durata massima di 45 giorni, in vigore dal 24 aprile 2025); Cass. pen., Sezioni Unite, 51/2020; codice penale, artt. 577-bis, 614, 617. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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