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Difendersi nelle indagini · Guida

Consulenti tecnici, perizie, accertamenti non ripetibili

Molti processi si decidono su una relazione tecnica: il contenuto di un telefono, la quantità di sostanza, il tasso alcolemico, la compatibilità di un DNA, la ricostruzione di un incidente, i conti di una società. Il codice distingue chi fa l'accertamento (il consulente del PM, il perito del giudice, il consulente della difesa), quando lo fa (ripetibile o no) e con quali garanzie per chi lo subisce. Sapere quale atto hai davanti decide se puoi partecipare, contestare, chiedere che sia rifatto davanti a un giudice, o se il risultato è già una prova.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Il PM «può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera» per «accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze» (art. 359 c.p.p.). È un atto di parte: non ha bisogno di avvisarti, e il risultato è un atto d'indagine, non una prova, se l'accertamento è ripetibile.
  2. Se invece riguarda «persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione» — l'accertamento non ripetibile (art. 360) — il PM «avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici», che possono assistere, partecipare e «formulare osservazioni e riserve» (commi 1 e 3), anche a distanza (3-bis). Il risultato entra nel fascicolo del dibattimento come prova.
  3. Prima del conferimento puoi formulare riserva di incidente probatorio: il PM «dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti» (comma 4); devi poi chiedere l'incidente probatorio entro dieci giorni (4-bis); se il PM procede lo stesso senza urgenza, «i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento» (comma 5).
  4. La perizia è l'accertamento del giudice (art. 220 e ss.): perito nominato con ordinanza, giuramento, quesiti formulati sentite le parti, risposta entro novanta giorni prorogabili fino a sei mesi (227), consulenti delle parti in numero pari ai periti (225) che partecipano alle operazioni e fanno mettere a verbale osservazioni e riserve (230). Si fa in dibattimento o, se non può aspettare, in incidente probatorio (392, comma 2). «Non sono ammesse perizie per stabilire… il carattere e la personalità dell'imputato» (220, comma 2).
  5. Il consulente della difesa esiste anche senza perizia (art. 233): fino a due, presentano memorie al giudice, possono essere autorizzati a esaminare le cose sequestrate e a intervenire alle ispezioni (1-bis); chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto a un consulente pagato dallo Stato (225, comma 2; art. 102 DPR 115/2002).

Chi fa che cosa

FiguraNominaQuandoLe tue garanzieValore del risultato
Consulente del PM (359)PM, con decreto; obbligo di accettareIndaginiNessun avviso se l'atto è ripetibile; può assistere agli atti d'indagineAtto d'indagine: utilizzabile per misure cautelari e nei riti sugli atti; in dibattimento il consulente va sentito come tale (501) e l'accertamento può essere rifatto in perizia
Accertamento non ripetibile (360)PM con consulenteIndagini, quando la cosa cambierà (analisi che consuma il campione, autopsia, esame di un dispositivo che ne altera i dati, ricostruzione di un incidente prima della rimozione)Avviso a te, alla persona offesa e ai difensori; nomina di consulenti; partecipazione; osservazioni e riserve; riserva di incidente probatorioProva: verbale nel fascicolo del dibattimento (431, comma 1, lettera c)
Consulente di parte senza perizia (233)Difensore (o PM), fino a dueQualunque faseMemorie al giudice; esame delle cose sequestrate e ispezioni su autorizzazione (PM nelle indagini, con opposizione al giudice se la nega)Parere: va sostenuto in udienza dal consulente sentito come testimone tecnico
Perito (220-232)Giudice, anche d'ufficio, con ordinanzaDibattimento; udienza preliminare; incidente probatorio; esecuzioneConsulenti di parte in numero pari; quesiti in contraddittorio; partecipazione alle operazioni; esame del perito in udienzaProva del giudice; il perito è «terzo» e non può essere stato consulente nello stesso procedimento (222, lettera e)
Perizia in incidente probatorio (392, comma 2)GIP su richiesta del PM o dell'indagatoIndagini, se in dibattimento la perizia causerebbe una sospensione oltre sessanta giorni o comporta prelievi coattivi (224-bis)Le stesse del dibattimento; udienza in camera di consiglio con difensoriProva utilizzabile in dibattimento (403)
Polizia giudiziaria (348, 354)Di iniziativaSul posto: rilievi, sequestri, accertamenti urgenti; può avvalersi di «persone idonee» (348, comma 4)Avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore per gli atti dell'art. 356 (114 disp. att.)Verbali di atti irripetibili nel fascicolo del dibattimento; il resto come atto d'indagine

Il momento decisivo: l'avviso ex art. 360

  1. Leggilo: data, ora e luogo del conferimento dell'incarico, oggetto dell'accertamento, nome del consulente del PM, avvertimento sulla facoltà di nominare consulenti. Spesso è il primo atto con cui scopri di essere indagato (arriva con l'informazione di garanzia, art. 369).
  2. Trova un consulente nella materia (informatico forense, tossicologo, medico legale, ingegnere, commercialista) prima della data: ha diritto di assistere al conferimento, partecipare alle operazioni e far verbalizzare osservazioni e riserve. Se non c'è tempo, il difensore partecipa e fa mettere a verbale la riserva di nominarlo.
  3. Valuta la riserva di incidente probatorio: conviene quando l'accertamento è decisivo, la sua esecuzione può attendere e vuoi che lo faccia un perito del giudice con un vero contraddittorio (quesiti, tecniche, campioni di controllo). Non conviene quando l'urgenza è reale (la sostanza si degrada, il corpo va restituito) perché il PM procederebbe comunque; né quando preferisci non «scoprire» il tuo interesse per quell'accertamento.
  4. Entro dieci giorni dalla riserva, la richiesta di incidente probatorio deve essere depositata, altrimenti la riserva perde efficacia (360, comma 4-bis).
  5. Durante le operazioni: chiedi copie dei dati grezzi (immagini forensi, cromatogrammi, referti, fotografie), la catena di custodia dei reperti, i metodi e le loro incertezze; fai verbalizzare tutto ciò che il consulente del PM rifiuta.
  6. Dopo: la relazione del consulente del PM è depositata; il tuo consulente prepara la relazione di parte; nel processo, entrambi vengono sentiti e il giudice può disporre la perizia.

Le materie che ricorrono

  • Informatica forense: copia forense di telefoni e computer (acquisizione con hash), estrazione di chat e immagini, geolocalizzazione, metadati; l'esame di un dispositivo sequestrato è di regola ripetibile sulla copia, ma l'acquisizione può alterare il dispositivo: la giurisprudenza discute caso per caso se serve l'art. 360; le regole di conservazione dei dati sono nell'art. 254-bis e nella L. 48/2008 (Sequestro di telefono e computer).
  • Tossicologia: analisi quantitativa e qualitativa di sostanze (principio attivo e dosi, art. 73 DPR 309/1990), alcol e droghe nel sangue, nelle urine e nella saliva (artt. 186-187 CdS): l'analisi che consuma il campione è tipicamente irripetibile; la conservazione delle controanalisi è la garanzia da pretendere (Stupefacenti, Guida sotto stupefacenti).
  • Genetica forense: profilo del DNA da tracce e da prelievo, confronto, statistica della compatibilità; il prelievo coattivo è nell'art. 224-bis (DNA, prelievi e banca dati).
  • Medicina legale: autopsia (sempre irripetibile), lesioni e prognosi, compatibilità con dinamiche, capacità di intendere e di volere (perizia psichiatrica: ammessa perché riguarda «cause patologiche», 220, comma 2).
  • Cinematica degli incidenti: rilievi dell'incidente, velocità, tempi di reazione, scatola nera del veicolo (Omicidio e lesioni stradali).
  • Contabilità e bilanci: ricostruzione di flussi, imposte evase, distrazioni, falso in bilancio: quasi sempre ripetibile sui documenti, dunque consulenza del PM senza avviso e consulenza di parte in risposta (La verifica fiscale).
  • Balistica, grafologia, fonica (trascrizione delle intercettazioni: perizia trascrittiva, art. 268, comma 7), ingegneria (crolli, incendi, sicurezza sul lavoro).

Costi

Periti e consulenti del PM sono pagati dallo Stato con le vacazioni e le tariffe delle spese di giustizia (DPR 115/2002, artt. 49-50 e tabelle), e le spese sono recuperate dal condannato con la sentenza. Il consulente della difesa lo paghi tu, a tariffa professionale: per un esame informatico o una consulenza medico-legale complessa la spesa può superare quella dell'avvocato. Con il patrocinio a spese dello Stato il consulente di parte è a carico dello Stato (art. 225, comma 2; art. 102 DPR 115: scelto nel distretto, altrimenti senza trasferte) con compenso liquidato dal giudice. Una regola pratica: il consulente che leggi i dati grezzi e trova un errore di metodo vale più di quello che scrive un parere contrario.

Casi frequenti

  • «Hanno analizzato la sostanza senza avvisarmi.» Se l'analisi ha consumato il campione o ne ha modificato lo stato, era un atto ex art. 360 e l'omesso avviso rende il risultato inutilizzabile in dibattimento; se resta materiale per la controanalisi, la giurisprudenza tende a considerarlo ripetibile. Il difensore chiede il verbale e la quantità residua.
  • «Il consulente del PM ha scritto che il DNA è compatibile.» «Compatibile» non è «identico»: chiedi il rapporto di verosimiglianza, la qualità della traccia (mista, degradata), la catena di custodia; è il terreno del consulente di parte.
  • «La perizia in dibattimento durerà mesi.» Se supera sessanta giorni di sospensione, poteva essere chiesta in incidente probatorio; in dibattimento il termine è novanta giorni prorogabili fino a sei mesi (227).
  • «Il perito è lo stesso che aveva lavorato per la Procura.» È incompatibile a pena di nullità (222, lettera e): il difensore lo eccepisce.
  • «Vogliono farmi una perizia psichiatrica.» È ammessa solo per accertare infermità e capacità (cause patologiche); non per il «carattere»; hai diritto a un consulente e, se in incidente probatorio, alle garanzie dell'art. 224-bis per gli atti che incidono sulla libertà.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 114 disp. att., 220, 222, 224, 224-bis, 225, 226, 227, 230, 233, 254-bis, 268, 348, 354, 356, 359, 360, 369, 392, 403, 431, 501 (testo vigente su normattiva.it); Corte costituzionale, sent. 30 gennaio 2026, n. 12 (art. 225, comma 2); DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 49-50, 102; L. 18 marzo 2008, n. 48. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

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Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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