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Le sommarie informazioni dall'indagato e le dichiarazioni «spontanee»
La polizia giudiziaria può sentirti, ma se sei indagato solo con il tuo difensore presente: è la regola dell'art. 350, e la sua eccezione — le dichiarazioni «spontanee», che non possono essere usate in dibattimento ma servono a tutto il resto — è la trappola in cui cadono più persone nelle prime ore. Questa pagina spiega quando la polizia può sentirti e come, che cosa vale ciò che dici nei diversi contesti, e come si legge un verbale di sommarie informazioni.
In breve
- «Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini» che non sia arrestata o fermata (art. 350, comma 1, c.p.p.): con gli avvertimenti, e «con la necessaria assistenza del difensore», che «ha l'obbligo di presenziare» (comma 3), dopo l'invito a nominarne uno di fiducia e, in mancanza, con quello d'ufficio (comma 2). Con il consenso tuo e del difensore, l'atto può svolgersi a distanza (comma 4-bis).
- «Sul luogo o nell'immediatezza del fatto» la polizia può «assumere notizie e indicazioni» anche senza difensore, solo per evitare un pericolo per una persona o «una grave compromissione delle indagini», ma di quelle notizie «è vietata ogni documentazione e utilizzazione» (commi 5-6).
- Le dichiarazioni spontanee (comma 7): la polizia «può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3» (le contestazioni se poi rendi l'esame). Sono utilizzabili nelle indagini, nelle misure cautelari, nel riesame, nei riti sugli atti (abbreviato): tutto tranne il dibattimento.
- Se ti sentono come «persona informata» (art. 351, senza difensore) e dalle risposte «emergono indizi di reità» a tuo carico, devono interrompere e invitarti a nominare un difensore; le dichiarazioni precedenti «non possono essere utilizzate contro» di te, e se dovevi essere sentito come indagato fin dall'inizio non sono utilizzabili affatto (art. 63).
- Il verbale è «riassuntivo»: leggilo riga per riga, fai correggere, chiedi che siano annotati orario, presenza o assenza del difensore, avvertimenti; dal 2022 hai diritto a chiedere la registrazione (art. 351, comma 1-quater, per le persone informate; per l'indagato, le regole dell'interrogatorio).
Le situazioni, e che cosa vale
| Situazione | Regole | Utilizzabilità di ciò che dici |
|---|---|---|
| Sommarie informazioni dall'indagato (350, commi 1-4) | Avvertimenti dell'art. 64; difensore presente (di fiducia o d'ufficio); verbale; possibile a distanza | Utilizzabili nelle indagini e contro di te in tutte le fasi, dibattimento compreso, con le regole delle letture (art. 513) |
| Notizie sul luogo o nell'immediatezza (350, commi 5-6) | Senza difensore, solo per necessità di evitare pericoli o grave compromissione delle indagini | «È vietata ogni documentazione e utilizzazione»: servono a indirizzare le ricerche, non a provare |
| Dichiarazioni spontanee (350, comma 7) | Non sollecitate da domande; senza difensore; verbalizzate | Non utilizzabili in dibattimento (salvo per le contestazioni se rendi l'esame); utilizzabili per le misure cautelari, nel riesame, nell'abbreviato, nel patteggiamento, per la ricerca di altre prove |
| Persona informata sui fatti (351) | Senza difensore; obbligo di rispondere; registrazione a richiesta | Utilizzabili per le contestazioni al testimone in dibattimento; se sei poi indagato, art. 63 |
| Arrestato o fermato | La polizia non può assumere sommarie informazioni (350, comma 1, esclude arrestati e fermati); solo il PM può interrogare (388), e il giudice in convalida (391) | Le «spontanee» dell'arrestato seguono il comma 7 |
| Interrogatorio delegato dal PM | Le regole dell'interrogatorio (64-65), con la delega scritta e il difensore avvisato | Come l'interrogatorio del PM |
Perché le «spontanee» sono il problema
Le dichiarazioni spontanee nascono come garanzia: l'indagato che vuole parlare può farlo, e ciò che dice non sarà usato in dibattimento perché reso senza difensore. Nella pratica sono diventate lo strumento con cui la polizia raccoglie, nelle prime ore, la versione dell'indagato senza avvertimenti: «spontaneamente dichiara che…» è la formula che apre paragrafi interi di verbali redatti in caserma dopo un'ora di conversazione. La giurisprudenza distingue la dichiarazione davvero spontanea (non sollecitata, non risposta a domande) da quella provocata, e considera inutilizzabili anche per le misure cautelari le dichiarazioni «provocate» rese senza le garanzie; ma la prova che c'erano domande la dà il verbale, scritto dalla stessa polizia. Il rimedio non è processuale ma comportamentale: non rilasciare dichiarazioni sul fatto senza il difensore, nemmeno «spontaneamente», nemmeno per negare, nemmeno per «chiarire». La frase «mi riservo di rendere dichiarazioni alla presenza del mio difensore» è legittima, non è un indizio, e chiude la conversazione.
Come si legge il verbale
- L'intestazione: «verbale di sommarie informazioni rese da persona sottoposta a indagini (art. 350)» o «da persona informata sui fatti (art. 351)» o «di dichiarazioni spontanee (art. 350, comma 7)». La qualifica decide le regole; se è sbagliata (ti hanno sentito come informato quando eri già indagato), le dichiarazioni sono inutilizzabili (art. 63, comma 2).
- Gli avvertimenti: il verbale deve dare atto degli avvisi dell'art. 64 (utilizzabilità, facoltà di non rispondere, ufficio di testimone sui fatti altrui) e dell'invito a nominare il difensore; se mancano, inutilizzabilità (art. 64, comma 3-bis).
- Il difensore: nome, ora dell'avviso, presenza; se «non reperito» o «non comparso», la polizia doveva chiedere un sostituto al PM (comma 4).
- Il testo: è un riassunto in prima persona scritto dall'operante; le parole non sono tue; fai correggere prima di firmare; se rifiuti la firma, ne è fatta menzione e il verbale vale comunque.
- Orari: inizio e fine; se l'atto è durato ore, la spontaneità delle «spontanee» è discutibile.
Casi frequenti
- «Mi hanno detto che se parlavo mi lasciavano andare.» Le promesse non hanno alcun valore processuale e le dichiarazioni rese sotto promessa possono essere contestate (art. 64, comma 2, vieta i metodi che influiscono sulla libertà di autodeterminazione); ma sono nel verbale. Riferisci l'episodio al difensore con precisione.
- «Hanno scritto cose che non ho detto e ho firmato.» La firma attesta la lettura; la contestazione successiva è possibile ma debole. Chiedi al difensore di far verbalizzare, alla prima occasione, la tua versione sulle modalità dell'atto.
- «Mi hanno sentito come persona informata e poi sono stato iscritto.» Se gli indizi c'erano già, le dichiarazioni non sono utilizzabili (art. 63, comma 2); il difensore lo eccepisce; è un vizio che i giudici riconoscono.
- «Il difensore d'ufficio non è arrivato e mi hanno sentito lo stesso.» L'atto è nullo se compiuto senza difensore: le dichiarazioni sono inutilizzabili; fai annotare l'assenza.
- «Voglio rendere dichiarazioni per scagionarmi subito.» Fallo con il difensore, come sommarie informazioni ex art. 350 o meglio con una memoria scritta al PM (art. 367), che dice ciò che vuoi dire senza domande.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 63, 64, 133-ter, 350, 351, 356, 367, 388, 391, 503, 513 (testo vigente su normattiva.it); disp. att. c.p.p., art. 114; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Verificato il 20 settembre 2026.
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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