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Il sequestro del telefono, del computer e degli account

Il telefono è l'atto d'indagine più invasivo che esista, perché dentro c'è la vita intera: le chat con l'avvocato e con il medico, le foto dei figli, i conti, la posizione di ogni giorno. Il codice lo tratta ancora come una «cosa», con norme scritte per lettere e registri e aggiornate a tratti dal 2008 in poi; i giudici hanno costruito il resto. Questa pagina dice che cosa possono prendere, che cosa possono leggere, che cosa non sei tenuto a dare, e come si ottiene la restituzione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Il telefono e il computer si sequestrano come «cose pertinenti al reato» (art. 253 c.p.p.) o nel corso di una perquisizione informatica (artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1-bis), con l'obbligo di «misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione». Il dispositivo viene di regola copiato con una copia forense (art. 260, comma 2) e l'analisi si fa sulla copia.
  2. I messaggi (e-mail, SMS, WhatsApp e simili) sono «corrispondenza» protetta dall'art. 15 della Costituzione anche dopo essere stati letti (Corte cost. 170/2023): per acquisire le chat serve un decreto del pubblico ministero (Cass. 31878/2025), la polizia non può aprirle di propria iniziativa (art. 254, comma 2), e l'analisi delegata sulla copia forense è legittima se disposta dal pubblico ministero (Cass. 18923/2026).
  3. Non esiste alcun obbligo di rivelare il codice di sblocco o le password; il rifiuto non è reato e non può essere usato come prova di colpevolezza. Ciò che sblocchi o consegni spontaneamente è invece acquisito.
  4. Il sequestro deve essere proporzionato: la Cassazione annulla i sequestri «di tutto» senza indicazione di ciò che si cerca e senza un criterio di selezione dei dati; il difensore chiede la restituzione dell'originale dopo la copia (artt. 258, 262) e la restituzione o la cancellazione dei dati estranei al reato.
  5. I tabulati (chi hai chiamato, quando, da dove) si acquisiscono solo con decreto motivato del giudice, per reati puniti almeno con tre anni nel massimo (art. 132 Codice privacy). Il disegno di legge che introduce un art. 254-ter sul sequestro dei dispositivi, con intervento del giudice e termini per la selezione dei dati, è stato approvato dal Senato il 10 aprile 2024 e alla data di verifica è ancora all'esame della Camera.

Che cosa succede al dispositivo

Il sequestro del telefono avviene quasi sempre in uno di tre modi: durante una perquisizione, con decreto del pubblico ministero che lo indica tra le cose da cercare; per iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza o durante un arresto, con verbale e convalida del pubblico ministero nelle 48 ore successive (artt. 354 e 355, Il sequestro); o con un decreto autonomo, anche verso un terzo o la persona offesa che consegna il proprio telefono «spontaneamente» per farne estrarre le conversazioni. In tutti i casi la legge chiede che la polizia adotti «le misure tecniche o impartisc[a] le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso» e provveda, «ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità» (art. 354, comma 2). Questa è la copia forense: un'immagine integrale della memoria, con un'impronta («hash») che consente di provare che non è stata alterata. L'analisi avviene sulla copia, con programmi che estraggono chat, foto, posizioni, cronologia, file cancellati. Il dispositivo spento e sigillato resta in custodia; dopo la copia, l'originale «può» tornare, e va chiesto (art. 258, comma 1: l'autorità «può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali»; art. 262, comma 1: «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite… anche prima della sentenza»).

Il tempo è il problema pratico più grande. La copia forense di un telefono moderno richiede ore; l'analisi, settimane o mesi, a seconda dei laboratori delle forze di polizia o dei consulenti; la restituzione dell'originale dopo la copia è chiesta dal difensore e concessa dal pubblico ministero con tempi molto variabili. Un dispositivo bloccato da un codice che non viene fornito può restare in sequestro a lungo, in attesa di strumenti in grado di aprirlo.

Che cosa possono leggere

Il codice del 1988 conosce la «corrispondenza» e i «documenti». Per anni la giurisprudenza ha trattato i messaggi già ricevuti e letti come semplici documenti (art. 234), acquisibili senza le garanzie della corrispondenza; la Corte costituzionale ha cambiato quadro con la sentenza 170/2023: i messaggi di posta elettronica, gli SMS e i messaggi delle applicazioni di messaggistica sono corrispondenza tutelata dall'art. 15 della Costituzione «anche dopo la ricezione da parte del destinatario», finché conservano «carattere di attualità in rapporto all'interesse alla riservatezza». Da lì la Cassazione ha tratto le conseguenze: l'acquisizione delle chat dal telefono richiede il decreto del pubblico ministero nelle forme del sequestro di corrispondenza (sezione IV, 31878/2025), la polizia che sequestra non può aprire la corrispondenza né «prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto» (art. 254, comma 2), mentre l'analisi affidata dal pubblico ministero al consulente o alla polizia delegata sulla copia forense è legittima, con «criteri di proporzionalità, pertinenza e tracciabilità» (sezione III, 18923/2026). Le sentenze, però, non sono tutte nella stessa direzione e la materia è in movimento: il difensore verifica caso per caso come i messaggi sono stati acquisiti e da chi.

Restano fermi tre limiti. Le comunicazioni con il difensore non possono essere sequestrate né acquisite «in ogni forma», salvo che siano corpo del reato (art. 103, commi 6 e 6-bis); quando emergono nell'analisi, non possono essere trascritte. I dati coperti da segreto professionale (medici, giornalisti per le fonti, avvocati) seguono l'art. 256. E le conversazioni in corso, cioè quelle future, non si acquisiscono con un sequestro ma solo con un'intercettazione autorizzata dal giudice (Le intercettazioni): il telefono sequestrato è una fotografia, non un microfono.

Il diritto dell'Unione aggiunge un vincolo: la Corte di giustizia (Grande sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21, Landeck) ha stabilito che l'accesso della polizia ai dati contenuti in un telefono deve essere subordinato a un controllo preventivo di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente, salvo urgenza debitamente giustificata, e che non è limitato ai reati gravi ma deve rispettare la proporzionalità. In Italia il controllo preventivo del giudice non è previsto dal codice per il sequestro probatorio: è uno dei punti su cui interviene il disegno di legge sull'art. 254-ter, che alla data di verifica non è legge.

Il codice di sblocco

Nessuna norma ti obbliga a rivelare il codice, l'impronta o il volto per sbloccare il dispositivo. Il principio per cui nessuno è tenuto a fornire elementi contro se stesso («nemo tenetur se detegere»), il diritto al silenzio dell'art. 64 e la facoltà di non rispondere valgono anche qui: il rifiuto non integra alcun reato (non è favoreggiamento, non è resistenza) e non può essere valutato come indizio. La polizia può tentare l'accesso con strumenti propri, e spesso ci riesce; non può usare coercizione fisica per farti appoggiare il dito. Il consiglio pratico che i difensori danno è uniforme: non fornire il codice prima di avere parlato con l'avvocato, perché il vantaggio della «collaborazione» in questa fase è di regola inesistente e il costo è irreversibile. Chi non è indagato ma persona offesa o testimone, e vuole che i propri messaggi siano acquisiti, può invece consegnarli e farne verbalizzare la provenienza: la produzione spontanea di screenshot o di esportazioni delle chat è ammessa come documento, e il suo valore probatorio dipende dalla possibilità di verificarne l'integrità.

Proporzionalità e selezione dei dati

La giurisprudenza più recente ha spostato il centro della questione dal «se» al «quanto». Un decreto che sequestra «tutti i dispositivi» e ne dispone la copia integrale senza dire quali dati si cercano, per quale reato, in quale periodo, è un decreto sproporzionato, e la Cassazione lo annulla nei riesami; alcune sentenze richiedono che il decreto indichi anche i criteri e i tempi per la selezione dei dati rilevanti, con la restituzione o la cancellazione degli altri. Alcune Procure, tra cui quella di Roma nel 2025, hanno adottato linee guida interne sul sequestro dei dispositivi e sulla selezione dei dati; il loro contenuto varia da ufficio a ufficio e il difensore può chiederne l'applicazione. Nel riesame (dieci giorni dall'esecuzione) il difensore chiede: l'annullamento per mancanza di motivazione sul nesso tra i dati e il reato; in subordine la limitazione a determinati periodi e applicazioni; la restituzione immediata dell'originale; l'obbligo di distruggere le copie dei dati estranei. Il rimedio vale anche per il terzo a cui appartiene il dispositivo (artt. 257, 355, 324).

Gli account, il cloud, i tabulati

Che cosaCome si acquisisceNorma
Dati «relativi agli abbonati» (intestatario di un numero, di un IP, di un account; indirizzo, dati di fatturazione)Richiesta del pubblico ministero o della polizia ai fornitori, senza giudiceart. 132, commi 3-bis.2 e 3-bis.3, D.Lgs. 196/2003
Tabulati telefonici e telematici (chi, quando, quanto, da quale cella; non il contenuto)Decreto motivato del giudice, «se sussistono sufficienti indizi di reati» puniti con l'ergastolo o con reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o per minacce e molestie telefoniche gravi; in urgenza decreto del pubblico ministero convalidato dal giudice in 48 ore; conservati 24 mesi (telefonici) e 12 (telematici); anche su istanza del difensoreart. 132, commi 1, 3, 3-bis, 3-quater
Dati presso i fornitori (posta, cloud, social)Sequestro presso il fornitore con copia conforme e immodificabile; ordine di conservare gli originali; per i fornitori esteri, cooperazione e ordini europei di produzioneart. 254-bis c.p.p.
Contenuto delle comunicazioni futureSolo intercettazione autorizzata dal giudice, anche con «captatore informatico» (trojan) nei casi previstiartt. 266-271 c.p.p.
Posizione GPS, celle, tracciamentoTabulati (posizione storica) o pedinamento elettronico disposto dal pubblico ministero (posizione futura, secondo la giurisprudenza, senza le forme delle intercettazioni)art. 132 Codice privacy; art. 189 c.p.p.

I dati «acquisiti in violazione» delle regole sui tabulati «non possono essere utilizzati» (art. 132, comma 3-quater): una sanzione espressa che per il sequestro dei dispositivi manca, e che spiega perché sui telefoni la partita si gioca sulla proporzionalità e sulla restituzione più che sull'inutilizzabilità.

Che cosa fare

  1. Durante il sequestro: chiedi che il verbale indichi marca, modello, IMEI o numero di serie, stato del dispositivo (acceso, spento, bloccato) e la modalità di sigillatura; non fornire codici; fai verbalizzare che il dispositivo contiene corrispondenza con il difensore, se è così.
  2. Entro dieci giorni: valutare il riesame (artt. 257, 355), con i motivi della proporzionalità e della motivazione.
  3. Subito: istanza al pubblico ministero per la restituzione dell'originale dopo la copia forense (artt. 258, 262, 263, comma 4), e per la partecipazione del consulente della difesa alle operazioni di copia e di selezione se sono accertamenti non ripetibili (art. 360).
  4. Dopo la copia: chiedere copia dei dati estratti e dei verbali delle operazioni; il difensore e il consulente verificano l'hash e la catena di custodia. I verbali degli atti a cui il difensore aveva diritto di assistere sono depositati entro tre giorni (art. 366).
  5. Per la vita quotidiana: cambia le password degli account il cui accesso può essere stato compromesso, dopo aver parlato con il difensore (non è ostacolo alle indagini cambiare la password di un account di cui sei titolare, ma cancellare dati che sanno essere oggetto di indagine può integrare reati); recupera dal cloud ciò che ti serve per lavorare.
  6. Se non sei indagato (terzo, persona offesa): puoi consegnare copia dei dati invece del dispositivo, e chiedere che il sequestro sia limitato; hai gli stessi rimedi per la restituzione.

Casi frequenti

  • «Hanno preso il telefono a me, ma l'indagato è un altro.» Il sequestro presso terzi è possibile per le cose pertinenti al reato; il terzo ha diritto al riesame e alla restituzione (artt. 257, 263), e nella pratica la richiesta di restituzione dopo la copia è accolta più facilmente.
  • «Il telefono è aziendale.» Il datore di lavoro è il proprietario e può chiedere la restituzione; i dati personali contenuti restano protetti come corrispondenza.
  • «Mi hanno chiesto di sbloccarlo davanti a loro e l'ho fatto.» La consegna consapevole del codice rende legittimo l'accesso; il difensore può contestare le modalità (pressioni, mancato avviso) ma la giurisprudenza raramente esclude i dati. Da qui in avanti, il resto delle regole vale comunque: proporzionalità, selezione, restituzione.
  • «Hanno letto le chat in strada, senza decreto.» Se la polizia ha aperto la messaggistica sul posto, senza decreto del pubblico ministero, la lettura è avvenuta fuori dalle forme dell'art. 254 e il difensore ne contesta l'utilizzabilità; l'esito dipende dalla ricostruzione di chi ha fatto che cosa, e per questo il verbale conta.
  • «Dopo un anno non me lo hanno restituito.» Istanza di restituzione al pubblico ministero, opposizione al giudice in caso di rigetto o silenzio (art. 263, comma 5); se il procedimento è stato archiviato o definito, la restituzione è dovuta salvo confisca.

Fonti

Costituzione, art. 15; codice di procedura penale, artt. 64, 103, 189, 234, 247, 253, 254, 254-bis, 256, 257, 258, 260, 262, 263, 266-271, 324, 352, 354, 355, 360, 366 (testo vigente su normattiva.it); D.Lgs. 196/2003, art. 132 (come modificato dal DL 132/2021, conv. L. 178/2021); L. 48/2008 (ratifica della Convenzione di Budapest); Corte cost. 170/2023; Corte di giustizia UE, Grande sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21; Cass. pen., sez. IV, 31878/2025; Cass. pen., sez. III, 18923/2026; Senato, DDL AS 806 (art. 254-ter), approvato il 10 aprile 2024, all'esame della Camera. Verificato il 20 settembre 2026.

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  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.