Difendersi nelle indagini · Guida
L'incidente probatorio
Di regola la prova si forma in dibattimento, davanti al giudice che decide, con esame e controesame. L'incidente probatorio è l'eccezione: una prova assunta durante le indagini, davanti al GIP, con le forme del dibattimento, perché non può aspettare — il testimone rischia di non poter più deporre o di essere minacciato, la perizia richiederebbe mesi, la vittima è un minore o una persona vulnerabile che non deve ripetere il racconto. Per l'indagato è un momento decisivo: la prova formata lì vale nel processo, e vale contro di lui solo se il suo difensore ha potuto partecipare.
In breve
- «Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio» (art. 392, comma 1, c.p.p.) nei casi elencati: il testimone che «non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento» (lettera a); il testimone «esposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro» (lettera b); l'esame dell'indagato su fatti altrui e degli imputati in procedimenti connessi (c-d); il confronto (e); la perizia o l'esperimento su cose «il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile» (f); la ricognizione urgente (g); e la perizia che in dibattimento sospenderebbe il processo per oltre sessanta giorni o che richiede prelievi coattivi (comma 2).
- Per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti, stalking, prostituzione e pornografia minorile, tratta, il PM «anche su richiesta della persona offesa» o l'indagato possono chiedere la testimonianza «di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; e «in ogni caso» la testimonianza dell'offeso «in condizione di particolare vulnerabilità» (comma 1-bis): la vittima racconta una volta, protetta, e non torna in aula.
- La procedura è rapida: richiesta con la prova, i fatti, le persone e le ragioni di non rinviabilità, «a pena di inammissibilità» (393); deduzioni dell'altra parte entro due giorni (396); ordinanza del GIP entro due giorni e udienza «non oltre dieci giorni» (398); avviso due giorni prima, con la facoltà di leggere e copiare le dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare (398, comma 3) e, nei casi del comma 1-bis, tutti gli atti d'indagine depositati dal PM (393, comma 2-bis; 398, comma 3-bis).
- L'udienza è in camera di consiglio «con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini»; il difensore dell'offeso ha diritto di partecipare; indagato e offeso assistono all'esame dei testimoni (401). «Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento»: esame e controesame, verbale e registrazione.
- Nel dibattimento «le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione» (403): chi è indagato dopo non le subisce, salvo che la ripetizione sia divenuta impossibile (403, comma 1-bis). Per l'indagato che vuole evitare un accertamento tecnico irripetibile del PM, la riserva di incidente probatorio ex art. 360 sposta l'accertamento davanti al giudice.
I casi, e chi li usa
| Caso (392) | Chi lo chiede di solito | Perché conta per l'indagato |
|---|---|---|
| Testimone che non potrà deporre (infermità, grave impedimento, partenza definitiva) — lettera a | PM; ma anche la difesa, per un teste a favore anziano o malato | Unica occasione di controesame: senza incidente, le dichiarazioni rese al PM entrerebbero per lettura (512) senza contraddittorio |
| Testimone minacciato o pagato — lettera b | PM | «Blinda» la testimonianza contro ritrattazioni; la difesa deve controesaminare subito, spesso senza conoscere tutto il fascicolo |
| Esame dell'indagato su fatti altrui, coimputati e imputati connessi (210) — lettere c-d | PM | Le dichiarazioni del «pentito» o del coindagato accusatore vengono cristallizzate; il tuo difensore lo interroga davanti al giudice |
| Confronto tra dichiarazioni discordanti — lettera e | PM o difesa | Solo se ricorrono a) o b) |
| Perizia o esperimento su cosa o luogo che cambia; alimento deteriorabile — lettera f | PM o difesa | È la via per un accertamento tecnico con perito terzo invece del consulente del PM (Consulenti e perizie) |
| Ricognizione urgente — lettera g | PM | La ricognizione di persona (213-214) fatta in incidente vale come prova; il difensore vigila sulle regole (persone somiglianti, avvertimenti) |
| Minori e vittime nei reati sessuali e di violenza; offeso vulnerabile — comma 1-bis | PM, anche su richiesta dell'offeso; o l'indagato | La vittima è sentita una volta con modalità protette (398, comma 5-bis: luogo, tempo, esperto, vetro specchio, registrazione); l'indagato ha tutti gli atti (393, comma 2-bis) e il controesame passa dal giudice o dall'esperto |
| Perizia lunga (oltre 60 giorni di sospensione) o coattiva (224-bis) — comma 2 | PM o difesa | Il prelievo coattivo di DNA su di te avviene in incidente probatorio con le garanzie dell'art. 224-bis |
La procedura, passo per passo
- Richiesta al GIP «entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente» (393, comma 1), con prova, fatti, persone, ragioni; il PM indica i difensori e l'offeso; per il comma 1-bis deposita «tutti gli atti di indagine compiuti» (2-bis). La richiesta può accompagnarsi a una domanda di proroga delle indagini per il tempo necessario (393, comma 4).
- Notifica della richiesta alle persone interessate e al PM (395); deduzioni entro due giorni: ammissibilità, fondatezza, altri fatti e altre persone da includere, documenti (396).
- Ordinanza del GIP entro due giorni: accoglie (fissando oggetto, persone e data, entro dieci giorni), dichiara inammissibile o rigetta (398, commi 1-2). L'ordinanza negativa non è impugnabile; la richiesta si può riproporre se cambiano le circostanze.
- Avviso a indagato, offeso e difensori almeno due giorni prima, con l'avvertimento che nei due giorni precedenti possono «prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare» (398, comma 3) e, nei casi del comma 1-bis, copia di tutti gli atti depositati (3-bis). Per i minori, modalità particolari: luogo diverso dal tribunale, strutture specializzate, videoregistrazione (5-bis).
- Udienza in camera di consiglio: PM e difensore dell'indagato necessari (se il difensore non compare, il giudice ne designa uno d'ufficio); difensore dell'offeso ammesso; indagato e offeso presenti all'esame di testimoni (401). Prove con le forme del dibattimento; il difensore dell'offeso può chiedere al giudice di rivolgere domande. Divieto di estendere la prova a fatti di persone i cui difensori non partecipano (401, comma 6), salvo l'estensione chiesta e autorizzata (402).
- Dopo: verbale e documenti al PM; i difensori possono copiarli (401, comma 8); il verbale va nel fascicolo del dibattimento (431, comma 1, lettera e).
Che cosa può fare l'indagato
- Chiederlo: per un teste a favore che rischia di sparire (anziano, malato, straniero in partenza), per una perizia terza su un dato tecnico decisivo, per un confronto, in alternativa all'audizione dal PM di una persona che ha rifiutato di parlare con il difensore (391-bis, comma 11).
- Opporsi con le deduzioni: manca il presupposto (il teste può deporre in dibattimento; la cosa non cambia; non c'è urgenza), la richiesta è generica, il termine delle indagini è scaduto.
- Prepararsi: le dichiarazioni già rese sono leggibili nei due giorni prima; nei casi del comma 1-bis tutto il fascicolo; il controesame va costruito su quelle.
- Assistere: hai diritto di essere presente all'esame dei testimoni e, con autorizzazione, agli altri atti; nei casi protetti la tua presenza è filtrata.
- Tacere: se sei tu l'esaminato (lettera c, su fatti altrui), hai le garanzie dell'art. 210 e la facoltà di non rispondere; sui fatti propri non puoi essere sentito in incidente probatorio.
- Riservarti l'incidente quando ricevi un avviso ex art. 360: il PM deve fermarsi salvo urgenza, e la richiesta va depositata entro dieci giorni (Consulenti, perizie e accertamenti).
Casi frequenti
- «La persona offesa sarà sentita in incidente probatorio e io non potrò farle domande.» Le domande le fa il tuo difensore, nei reati del comma 1-bis di regola attraverso il giudice o l'esperto e con modalità protette; ma hai tutti gli atti prima, il che nel dibattimento non sarebbe così. La testimonianza vale poi nel processo e la vittima di regola non viene risentita (190-bis).
- «Sono stato indagato dopo l'incidente probatorio su un coindagato.» Le prove non sono utilizzabili contro di te se il tuo difensore non c'era, salvo che gli indizi siano emersi quando ripetere l'atto era già impossibile (403, comma 1-bis).
- «Il GIP ha rigettato la mia richiesta.» Non c'è impugnazione; in dibattimento potrai chiedere la prova ordinaria; se il teste nel frattempo non è più esaminabile, le sue dichiarazioni al PM potrebbero entrare per lettura (512) e la tua richiesta rigettata è un argomento contro.
- «Il termine delle indagini scade tra una settimana.» La richiesta di incidente probatorio consente la proroga «per il tempo indispensabile all'assunzione della prova» se non poteva essere fatta prima (393, comma 4).
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 190-bis, 210, 213, 214, 224-bis, 360, 391-bis, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 401, 402, 403, 431, 512 (testo vigente su normattiva.it). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
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