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Quanto dura davvero: indagini, processo, prescrizione
La domanda più frequente — «quanto durerà?» — ha due risposte: quella della legge, fatta di termini precisi che però quasi mai chiudono davvero il procedimento, e quella dei numeri, che dicono quanto impiegano in media i tribunali e le corti. In mezzo ci sono gli orologi che corrono da soli: la prescrizione, che estingue il reato, e l'improcedibilità, che ferma appello e Cassazione. Questa pagina mette in fila termini, dati e orologi, fase per fase, e spiega perché un fascicolo può restare fermo per anni senza che nessuno ti avvisi.
In breve
- Le indagini hanno un termine: un anno dall'iscrizione del tuo nome (sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti gravi dell'art. 407, comma 2, lettera a), prorogabile una volta di sei mesi; scaduto, il PM ha tre mesi (nove per i reati gravi) per chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione; se non lo fa, gli atti si depositano e puoi chiedere al giudice di ordinargli di decidere in venti giorni (artt. 405-407-bis, 415-ter). Gli atti compiuti dopo la scadenza sono inutilizzabili, ma il procedimento non si estingue.
- Il processo non ha un termine di durata: né l'udienza preliminare né il dibattimento devono chiudersi entro una data. Hanno orologi esterni: la prescrizione del reato (per i fatti dal 2020 si ferma con la sentenza di primo grado), l'improcedibilità in appello dopo due anni e in Cassazione dopo uno (con proroghe, solo per i fatti dal 1° gennaio 2020), i termini della custodia cautelare se sei detenuto, e la «ragionevole durata» della legge Pinto (tre anni il primo grado, due l'appello, uno la Cassazione), che dà diritto a un indennizzo, non a una chiusura.
- I tempi reali: nel primo semestre 2025 il «disposition time» (pendenti/definiti) era di 313 giorni in tribunale, 476 in appello, 77 in Cassazione; la Cassazione decide in media 93 giorni dopo l'iscrizione. Sono medie di ufficio: un processo per un furto con un solo testimone può chiudersi in un'udienza, un processo con venti imputati dura anni.
- Il tempo morto più lungo è quello che non vedi: il fascicolo in Procura dopo l'iscrizione, o dopo il 415-bis, in attesa che il PM decida; e l'attesa della fissazione dell'udienza. In questi periodi nessun atto ti è notificato e l'unico modo di sapere è la richiesta all'art. 335 e, dopo l'azione penale, il certificato dei carichi pendenti.
- Che cosa puoi fare sul tempo: chiedere la retrodatazione dell'iscrizione tardiva (335-quater), opporti alla proroga (406), attivare il 415-ter alla scadenza, scegliere un rito rapido, non rinunciare mai ai termini senza sapere che orologio stai fermando, e — se il processo è durato oltre il ragionevole — chiedere l'indennizzo Pinto entro sei mesi dalla definizione.
Fase per fase: legge e realtà
| Fase | Termine di legge | Che cosa succede se scade | Tempi osservati |
|---|---|---|---|
| Dalla notizia all'iscrizione | «Immediatamente» (335, comma 1); il nome «non appena» risultano indizi (335, comma 1-bis) | Retrodatazione su richiesta (335-quater): i termini si contano da quando dovevi essere iscritto | Non misurato dalle statistiche; nei fascicoli complessi l'iscrizione tardiva è frequente |
| Indagini preliminari | 1 anno / 6 mesi / 18 mesi dall'iscrizione del nome; una proroga fino a 6 mesi; massimi 18 mesi / 1 anno / 2 anni | Atti successivi inutilizzabili (407, comma 3); il PM deve decidere in 3 o 9 mesi (407-bis); poi deposito e richiesta al GIP (415-ter); avocazione del procuratore generale (412) | Il Ministero non pubblica la durata media per indagato; le proroghe sono concesse nella grande maggioranza dei casi |
| Dal 415-bis alla richiesta | Venti giorni per la difesa; il PM decide nei termini del 407-bis | 415-ter | Mesi, a volte anni nelle Procure più cariche, soprattutto per la fissazione dell'udienza |
| Udienza preliminare | Il GUP fissa l'udienza con decreto entro 5 giorni dalla richiesta e «tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni» (418); avviso almeno 10 giorni prima (419); nessun termine di durata dell'udienza | Il termine dei trenta giorni non è a pena di nullità e nella pratica non è rispettato; la prescrizione corre | Da pochi mesi a oltre un anno tra richiesta e decisione, secondo la sede |
| Primo grado | Nessun termine di durata; motivazione della sentenza entro 15 giorni, o 90 se complessa (544) | Prescrizione (per i fatti dal 2020 si ferma con la sentenza); legge Pinto: ragionevole 3 anni | Disposition time tribunali 313 giorni (I sem 2025); i processi monocratici con pochi testi si chiudono in 2-4 udienze distribuite su 1-2 anni |
| Appello | Nessun termine; improcedibilità a 2 anni dal novantesimo giorno dopo il termine per la motivazione, prorogabile di 1 anno (o senza limiti per i reati gravi) (344-bis) | Improcedibilità (fatti dal 2020) o prescrizione (fatti anteriori): la sentenza di primo grado cade | Disposition time 476 giorni (I sem 2025), in forte calo; una definizione su cinque è prescrizione |
| Cassazione | Nessun termine; improcedibilità a 1 anno, prorogabile di 6 mesi | Improcedibilità | 93 giorni medi dall'iscrizione all'udienza (2025); pendenze in aumento nel 2025 |
| Esecuzione | Ordine di esecuzione dopo l'irrevocabilità; sospensione di 30 giorni per chiedere le misure alternative (656, comma 5); la pena si prescrive in un tempo pari al doppio della pena inflitta, minimo 10 anni, massimo 30 (172 c.p.) | Decorso il termine dell'art. 172, la pena non si esegue più | Tra sentenza irrevocabile e decisione del tribunale di sorveglianza passano di regola mesi; il condannato libero resta libero nell'attesa |
I tre orologi
- La prescrizione del reato (artt. 157-161-bis c.p.): decorre dal fatto; dura quanto il massimo della pena, e comunque almeno sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni; si interrompe con gli atti elencati (interrogatorio, misura cautelare, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione…) ma non oltre un quarto in più (metà o più in casi speciali); si sospende nei casi elencati dall'art. 159 (autorizzazione a procedere, questione deferita ad altro giudizio, impedimento dell'imputato o del difensore, rogatorie all'estero, sentenza per mancata conoscenza del processo). Per i fatti dal 1° gennaio 2020, cessa con la sentenza di primo grado (161-bis): dopo, il tempo non estingue più il reato (Prescrizione e improcedibilità).
- L'improcedibilità (344-bis c.p.p.): per gli stessi fatti dal 2020, sostituisce la prescrizione nelle impugnazioni: appello entro due anni, Cassazione entro uno, con proroghe motivate per complessità (fino a un anno e sei mesi) e senza limite per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata e altri; l'imputato può rinunciarvi; in caso di improcedibilità, se c'era una condanna al risarcimento, il giudice rinvia la parte civile al giudice civile (578, comma 1-bis); decorre dal novantesimo giorno dopo la scadenza del termine per il deposito della motivazione.
- I termini della custodia (303 c.p.p.): se sei in carcere o ai domiciliari, ogni fase ha un tempo massimo (dai tre mesi ai sei anni secondo la pena e la fase), con termini complessivi; scaduti, la misura perde efficacia e sei liberato, anche se il processo continua (I termini di durata della custodia).
La «ragionevole durata» e l'indennizzo
La Costituzione (art. 111) e la CEDU (art. 6) garantiscono un processo in tempo ragionevole. La legge 24 marzo 2001, n. 89 («legge Pinto») fissa la misura: è ragionevole il processo che non supera tre anni in primo grado, due in appello, uno in Cassazione, e comunque sei anni in tutto; il superamento dà diritto a un'equa riparazione tra 400 e 800 euro per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) di eccedenza, ridotta in vari casi (imputato che ha beneficiato della prescrizione, domanda temeraria, mancato uso dei «rimedi preventivi»: per il penale, l'istanza di accelerazione depositata almeno sei mesi prima che i termini scadano). La domanda si presenta alla Corte d'appello del distretto competente entro sei mesi dalla definitività del processo, con avvocato; il procedimento è monocratico e cartolare. Non accelera il processo: risarcisce l'attesa. Per l'imputato assolto o prosciolto dopo un processo lungo è spesso l'unico ristoro; per il condannato la riparazione è ridotta e, se la lunghezza gli ha giovato con la prescrizione, esclusa.
Perché il tempo passa senza avvisi
- Il segreto: durante le indagini nessuno è tenuto a informarti, salvo gli atti garantiti; l'informazione di garanzia arriva solo in quei casi (L'informazione di garanzia).
- Le proroghe: la richiesta di proroga ti è notificata (406, comma 3) solo se non c'è il segreto imposto dal PM per i reati gravi; hai cinque giorni per una memoria; il GIP decide di regola senza udienza.
- Il 415-bis arriva quando il PM ha deciso di procedere, non alla scadenza: tra la fine delle indagini e l'avviso possono passare mesi.
- La fissazione delle udienze dipende dai ruoli del giudice: la citazione a giudizio è notificata almeno sessanta giorni prima (552, comma 3), ma l'udienza può essere fissata a un anno di distanza.
- I rinvii: assenza di testimoni, legittimo impedimento del difensore o dell'imputato, sciopero, mutamento del giudice (le prove già assunte si rifanno solo se una parte lo chiede e non sono videoregistrate, art. 495, comma 4-ter), sono le cause ordinarie; ognuno sposta di mesi.
- La sentenza per mancata conoscenza del processo (420-quater): se non sei rintracciabile e non risulta che tu sappia del processo, il giudice pronuncia una sentenza di non doversi procedere, dispone le ricerche e la prescrizione resta sospesa finché sei rintracciato, «ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione» (159 c.p., ultimo comma); quando ti trovano, il processo riparte davanti allo stesso giudice, nell'udienza del primo giorno non festivo di ottobre o di marzo indicata nella sentenza.
Che cosa puoi fare sul tempo
- Sapere: richiesta all'art. 335 (ogni pochi mesi, se hai motivo di temere), certificato dei carichi pendenti dopo l'azione penale, controllo del domicilio digitale e del difensore (Sono indagato?, I carichi pendenti).
- Contestare i tempi delle indagini: memoria contro la proroga; istanza di retrodatazione; 415-ter alla scadenza; eccezione di inutilizzabilità degli atti tardivi (I termini delle indagini).
- Accelerare: la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento chiude il processo in una o due udienze; la messa alla prova sospende il processo ma lo conclude con l'estinzione; l'istanza di accelerazione ex legge Pinto conserva il diritto all'indennizzo.
- Rallentare: non è un obiettivo legittimo in sé, ma la scelta di non rinunciare alla prescrizione, di non accettare la contestazione suppletiva senza termini a difesa, di far valere ogni nullità, è difesa; il difensore la calibra sull'orologio applicabile al tuo fatto (prima del 2020: prescrizione anche in appello; dopo: improcedibilità).
- Dopo: la riparazione Pinto entro sei mesi; la riparazione per ingiusta detenzione entro due anni dall'irrevocabilità (315) (L'ingiusta detenzione).
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 303, 335, 335-quater, 344-bis, 405, 406, 407, 407-bis, 412, 415-bis, 415-ter, 418, 419, 420-quater, 495, 544, 552, 578, 656 (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 157-161-bis, 172; Costituzione, art. 111; L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 4; Ministero della Giustizia, «Monitoraggio PNRR – I semestre 2025»; Corte di cassazione, Annuario statistico penale 2025. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.