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Quanto dura davvero: indagini, processo, prescrizione

La domanda più frequente — «quanto durerà?» — ha due risposte: quella della legge, fatta di termini precisi che però quasi mai chiudono davvero il procedimento, e quella dei numeri, che dicono quanto impiegano in media i tribunali e le corti. In mezzo ci sono gli orologi che corrono da soli: la prescrizione, che estingue il reato, e l'improcedibilità, che ferma appello e Cassazione. Questa pagina mette in fila termini, dati e orologi, fase per fase, e spiega perché un fascicolo può restare fermo per anni senza che nessuno ti avvisi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Le indagini hanno un termine: un anno dall'iscrizione del tuo nome (sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti gravi dell'art. 407, comma 2, lettera a), prorogabile una volta di sei mesi; scaduto, il PM ha tre mesi (nove per i reati gravi) per chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione; se non lo fa, gli atti si depositano e puoi chiedere al giudice di ordinargli di decidere in venti giorni (artt. 405-407-bis, 415-ter). Gli atti compiuti dopo la scadenza sono inutilizzabili, ma il procedimento non si estingue.
  2. Il processo non ha un termine di durata: né l'udienza preliminare né il dibattimento devono chiudersi entro una data. Hanno orologi esterni: la prescrizione del reato (per i fatti dal 2020 si ferma con la sentenza di primo grado), l'improcedibilità in appello dopo due anni e in Cassazione dopo uno (con proroghe, solo per i fatti dal 1° gennaio 2020), i termini della custodia cautelare se sei detenuto, e la «ragionevole durata» della legge Pinto (tre anni il primo grado, due l'appello, uno la Cassazione), che dà diritto a un indennizzo, non a una chiusura.
  3. I tempi reali: nel primo semestre 2025 il «disposition time» (pendenti/definiti) era di 313 giorni in tribunale, 476 in appello, 77 in Cassazione; la Cassazione decide in media 93 giorni dopo l'iscrizione. Sono medie di ufficio: un processo per un furto con un solo testimone può chiudersi in un'udienza, un processo con venti imputati dura anni.
  4. Il tempo morto più lungo è quello che non vedi: il fascicolo in Procura dopo l'iscrizione, o dopo il 415-bis, in attesa che il PM decida; e l'attesa della fissazione dell'udienza. In questi periodi nessun atto ti è notificato e l'unico modo di sapere è la richiesta all'art. 335 e, dopo l'azione penale, il certificato dei carichi pendenti.
  5. Che cosa puoi fare sul tempo: chiedere la retrodatazione dell'iscrizione tardiva (335-quater), opporti alla proroga (406), attivare il 415-ter alla scadenza, scegliere un rito rapido, non rinunciare mai ai termini senza sapere che orologio stai fermando, e — se il processo è durato oltre il ragionevole — chiedere l'indennizzo Pinto entro sei mesi dalla definizione.

Fase per fase: legge e realtà

FaseTermine di leggeChe cosa succede se scadeTempi osservati
Dalla notizia all'iscrizione«Immediatamente» (335, comma 1); il nome «non appena» risultano indizi (335, comma 1-bis)Retrodatazione su richiesta (335-quater): i termini si contano da quando dovevi essere iscrittoNon misurato dalle statistiche; nei fascicoli complessi l'iscrizione tardiva è frequente
Indagini preliminari1 anno / 6 mesi / 18 mesi dall'iscrizione del nome; una proroga fino a 6 mesi; massimi 18 mesi / 1 anno / 2 anniAtti successivi inutilizzabili (407, comma 3); il PM deve decidere in 3 o 9 mesi (407-bis); poi deposito e richiesta al GIP (415-ter); avocazione del procuratore generale (412)Il Ministero non pubblica la durata media per indagato; le proroghe sono concesse nella grande maggioranza dei casi
Dal 415-bis alla richiestaVenti giorni per la difesa; il PM decide nei termini del 407-bis415-terMesi, a volte anni nelle Procure più cariche, soprattutto per la fissazione dell'udienza
Udienza preliminareIl GUP fissa l'udienza con decreto entro 5 giorni dalla richiesta e «tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni» (418); avviso almeno 10 giorni prima (419); nessun termine di durata dell'udienzaIl termine dei trenta giorni non è a pena di nullità e nella pratica non è rispettato; la prescrizione correDa pochi mesi a oltre un anno tra richiesta e decisione, secondo la sede
Primo gradoNessun termine di durata; motivazione della sentenza entro 15 giorni, o 90 se complessa (544)Prescrizione (per i fatti dal 2020 si ferma con la sentenza); legge Pinto: ragionevole 3 anniDisposition time tribunali 313 giorni (I sem 2025); i processi monocratici con pochi testi si chiudono in 2-4 udienze distribuite su 1-2 anni
AppelloNessun termine; improcedibilità a 2 anni dal novantesimo giorno dopo il termine per la motivazione, prorogabile di 1 anno (o senza limiti per i reati gravi) (344-bis)Improcedibilità (fatti dal 2020) o prescrizione (fatti anteriori): la sentenza di primo grado cadeDisposition time 476 giorni (I sem 2025), in forte calo; una definizione su cinque è prescrizione
CassazioneNessun termine; improcedibilità a 1 anno, prorogabile di 6 mesiImprocedibilità93 giorni medi dall'iscrizione all'udienza (2025); pendenze in aumento nel 2025
EsecuzioneOrdine di esecuzione dopo l'irrevocabilità; sospensione di 30 giorni per chiedere le misure alternative (656, comma 5); la pena si prescrive in un tempo pari al doppio della pena inflitta, minimo 10 anni, massimo 30 (172 c.p.)Decorso il termine dell'art. 172, la pena non si esegue piùTra sentenza irrevocabile e decisione del tribunale di sorveglianza passano di regola mesi; il condannato libero resta libero nell'attesa

I tre orologi

  1. La prescrizione del reato (artt. 157-161-bis c.p.): decorre dal fatto; dura quanto il massimo della pena, e comunque almeno sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni; si interrompe con gli atti elencati (interrogatorio, misura cautelare, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione…) ma non oltre un quarto in più (metà o più in casi speciali); si sospende nei casi elencati dall'art. 159 (autorizzazione a procedere, questione deferita ad altro giudizio, impedimento dell'imputato o del difensore, rogatorie all'estero, sentenza per mancata conoscenza del processo). Per i fatti dal 1° gennaio 2020, cessa con la sentenza di primo grado (161-bis): dopo, il tempo non estingue più il reato (Prescrizione e improcedibilità).
  2. L'improcedibilità (344-bis c.p.p.): per gli stessi fatti dal 2020, sostituisce la prescrizione nelle impugnazioni: appello entro due anni, Cassazione entro uno, con proroghe motivate per complessità (fino a un anno e sei mesi) e senza limite per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata e altri; l'imputato può rinunciarvi; in caso di improcedibilità, se c'era una condanna al risarcimento, il giudice rinvia la parte civile al giudice civile (578, comma 1-bis); decorre dal novantesimo giorno dopo la scadenza del termine per il deposito della motivazione.
  3. I termini della custodia (303 c.p.p.): se sei in carcere o ai domiciliari, ogni fase ha un tempo massimo (dai tre mesi ai sei anni secondo la pena e la fase), con termini complessivi; scaduti, la misura perde efficacia e sei liberato, anche se il processo continua (I termini di durata della custodia).

La «ragionevole durata» e l'indennizzo

La Costituzione (art. 111) e la CEDU (art. 6) garantiscono un processo in tempo ragionevole. La legge 24 marzo 2001, n. 89 («legge Pinto») fissa la misura: è ragionevole il processo che non supera tre anni in primo grado, due in appello, uno in Cassazione, e comunque sei anni in tutto; il superamento dà diritto a un'equa riparazione tra 400 e 800 euro per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) di eccedenza, ridotta in vari casi (imputato che ha beneficiato della prescrizione, domanda temeraria, mancato uso dei «rimedi preventivi»: per il penale, l'istanza di accelerazione depositata almeno sei mesi prima che i termini scadano). La domanda si presenta alla Corte d'appello del distretto competente entro sei mesi dalla definitività del processo, con avvocato; il procedimento è monocratico e cartolare. Non accelera il processo: risarcisce l'attesa. Per l'imputato assolto o prosciolto dopo un processo lungo è spesso l'unico ristoro; per il condannato la riparazione è ridotta e, se la lunghezza gli ha giovato con la prescrizione, esclusa.

Perché il tempo passa senza avvisi

  • Il segreto: durante le indagini nessuno è tenuto a informarti, salvo gli atti garantiti; l'informazione di garanzia arriva solo in quei casi (L'informazione di garanzia).
  • Le proroghe: la richiesta di proroga ti è notificata (406, comma 3) solo se non c'è il segreto imposto dal PM per i reati gravi; hai cinque giorni per una memoria; il GIP decide di regola senza udienza.
  • Il 415-bis arriva quando il PM ha deciso di procedere, non alla scadenza: tra la fine delle indagini e l'avviso possono passare mesi.
  • La fissazione delle udienze dipende dai ruoli del giudice: la citazione a giudizio è notificata almeno sessanta giorni prima (552, comma 3), ma l'udienza può essere fissata a un anno di distanza.
  • I rinvii: assenza di testimoni, legittimo impedimento del difensore o dell'imputato, sciopero, mutamento del giudice (le prove già assunte si rifanno solo se una parte lo chiede e non sono videoregistrate, art. 495, comma 4-ter), sono le cause ordinarie; ognuno sposta di mesi.
  • La sentenza per mancata conoscenza del processo (420-quater): se non sei rintracciabile e non risulta che tu sappia del processo, il giudice pronuncia una sentenza di non doversi procedere, dispone le ricerche e la prescrizione resta sospesa finché sei rintracciato, «ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione» (159 c.p., ultimo comma); quando ti trovano, il processo riparte davanti allo stesso giudice, nell'udienza del primo giorno non festivo di ottobre o di marzo indicata nella sentenza.

Che cosa puoi fare sul tempo

  • Sapere: richiesta all'art. 335 (ogni pochi mesi, se hai motivo di temere), certificato dei carichi pendenti dopo l'azione penale, controllo del domicilio digitale e del difensore (Sono indagato?, I carichi pendenti).
  • Contestare i tempi delle indagini: memoria contro la proroga; istanza di retrodatazione; 415-ter alla scadenza; eccezione di inutilizzabilità degli atti tardivi (I termini delle indagini).
  • Accelerare: la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento chiude il processo in una o due udienze; la messa alla prova sospende il processo ma lo conclude con l'estinzione; l'istanza di accelerazione ex legge Pinto conserva il diritto all'indennizzo.
  • Rallentare: non è un obiettivo legittimo in sé, ma la scelta di non rinunciare alla prescrizione, di non accettare la contestazione suppletiva senza termini a difesa, di far valere ogni nullità, è difesa; il difensore la calibra sull'orologio applicabile al tuo fatto (prima del 2020: prescrizione anche in appello; dopo: improcedibilità).
  • Dopo: la riparazione Pinto entro sei mesi; la riparazione per ingiusta detenzione entro due anni dall'irrevocabilità (315) (L'ingiusta detenzione).

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 303, 335, 335-quater, 344-bis, 405, 406, 407, 407-bis, 412, 415-bis, 415-ter, 418, 419, 420-quater, 495, 544, 552, 578, 656 (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 157-161-bis, 172; Costituzione, art. 111; L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 4; Ministero della Giustizia, «Monitoraggio PNRR – I semestre 2025»; Corte di cassazione, Annuario statistico penale 2025. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.