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La perquisizione: che cosa possono fare, che cosa puoi fare tu

Alle sei del mattino suonano alla porta agenti in borghese con un foglio: «decreto di perquisizione». In un'ora entrano in casa, nell'auto, nel telefono. Nessun atto del procedimento è vissuto con più angoscia e nessuno si presta di più agli errori delle prime ore. Questa pagina spiega chi può ordinare una perquisizione e quando, che cosa deve esserci scritto nel decreto, quali sono i tuoi diritti durante le operazioni, che cosa succede dopo, e come si contesta.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 12 min

In breve

  1. La perquisizione si può fare «quando vi è fondato motivo di ritenere» che tu nasconda sulla persona, o che in un luogo si trovino, «il corpo del reato o cose pertinenti al reato», oppure che nel luogo si possa arrestare una persona (art. 247 c.p.p.). Dal 2008 vale anche per i sistemi informatici. È disposta «con decreto motivato» dell'autorità giudiziaria: di regola il pubblico ministero, che può delegare ufficiali di polizia giudiziaria.
  2. Senza decreto, la polizia giudiziaria può perquisire di propria iniziativa solo in flagranza di reato o in caso di evasione, quando teme che cose o tracce «possano essere cancellate o disperse», e in pochi altri casi (art. 352). Deve trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore, e il pubblico ministero decide sulla convalida nelle 48 ore successive.
  3. Diritti durante l'atto: ricevere copia del decreto prima di iniziare, farti assistere da una persona di fiducia «prontamente reperibile», rispetto della dignità e del pudore, orario in casa tra le sette e le venti salvo urgenza scritta, verbale con copia, difensore presente se riesce ad arrivare (ma le operazioni non lo aspettano).
  4. Che cosa fare: chiedere e leggere il decreto, non opporsi fisicamente, non parlare del fatto, non consegnare password «per collaborare» senza avere sentito un avvocato, non firmare dichiarazioni che non siano il verbale, annotare tutto, chiamare subito un difensore.
  5. Dopo: se è seguito un sequestro, il rimedio è il riesame entro dieci giorni; se non è stato sequestrato nulla, dal 2022 c'è l'opposizione al giudice entro dieci giorni dall'esecuzione (o dalla conoscenza della convalida, se ha operato la polizia), introdotta dopo la condanna dell'Italia nel caso Brazzi. Le prove ottenute con una perquisizione illegittima non sono automaticamente inutilizzabili, salvo i casi previsti dalla legge, come le perquisizioni negli studi legali.

Chi la può ordinare, e quando

La Costituzione ammette perquisizioni personali e domiciliari solo «per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» (artt. 13 e 14 Cost.). Il codice traduce così: «quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale» (art. 247, comma 1). Per i dispositivi: «quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione» (comma 1-bis). «La perquisizione è disposta con decreto motivato» (comma 2): durante le indagini lo firma il pubblico ministero, che «può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto» (comma 3). Il «corpo del reato» sono «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo» (art. 253, comma 2); le «cose pertinenti al reato» sono una categoria più larga, che comprende tutto ciò che può servire all'accertamento.

Il decreto deve indicare il reato per cui si procede, le ragioni per cui si ritiene che le cose si trovino lì, e che cosa si cerca. Un decreto che si limita a ripetere la formula di legge è un decreto motivato male, e la motivazione è la prima cosa che il difensore esaminerà. L'autorità può anche, «se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata», invitarti a consegnarla: «se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini» (art. 248, comma 1).

La perquisizione senza decreto: la polizia di propria iniziativa

La polizia giudiziaria può perquisire senza decreto «nella flagranza del reato o nel caso di evasione», quando ha «fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo» (art. 352, comma 1); anche sui sistemi informatici, con le stesse cautele tecniche (comma 1-bis); e quando deve eseguire un'ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione per i delitti dell'art. 380, o un fermo, «se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza» (comma 2). In questi casi la perquisizione domiciliare può avvenire anche fuori dagli orari ordinari. Poi: «la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione» (comma 4). Leggi speciali prevedono altri casi di perquisizione di iniziativa: la più usata è l'art. 103 del testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990), che consente alla polizia «il controllo e l'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali» quando ha «fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti», e le perquisizioni «quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato», sempre con verbale al procuratore entro 48 ore e convalida nelle 48 successive; e l'art. 4 della legge 152/1975, che in «casi eccezionali di necessità e di urgenza» durante manifestazioni o operazioni di polizia consente «l'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione». La perquisizione «di iniziativa» è quella in cui le contestazioni sono più frequenti: la flagranza deve esserci davvero, e l'urgenza deve essere concreta.

Come si svolge: i tuoi diritti

MomentoRegolaNorma
Prima di iniziareCopia del decreto consegnata a te, se presente, e «a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo»; se non ci siete, «a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere». Per la perquisizione personale, copia consegnata «all'interessato».artt. 249, comma 1; 250, commi 1-2
Persona di fiduciaAvviso «della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea». Può essere un vicino, un parente, un collega: serve un testimone. Non sospende le operazioni.artt. 249, 250
DifensoreHa «facoltà di assistere al compimento dell'atto», senza diritto al preavviso; il pubblico ministero, se sei presente e non hai un difensore, ne designa uno d'ufficio. Nella pratica, il difensore chiamato al telefono arriva se può; gli agenti non sono tenuti ad aspettarlo.art. 365
Orario in casa«Non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti», salvo che «nei casi urgenti l'autorità giudiziaria» disponga «per iscritto» di procedere fuori orario.art. 251
DignitàLa perquisizione personale «è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore».art. 249, comma 2
Altre persone presentiPossono essere perquisite solo con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, se si ritiene che nascondano cose pertinenti; l'autorità può ordinare, indicando i motivi nel verbale, che qualcuno non si allontani.art. 250, comma 3
VerbaleDelle operazioni si redige verbale, con l'elenco di ciò che è stato trovato e sequestrato; hai diritto alla copia. Le tue osservazioni possono essere messe a verbale.artt. 252, 259, 260; 355 per il sequestro della polizia
Studio legalePerquisizioni consentite solo se il difensore è imputato o per cercare cose «specificamente predeterminate»; avviso al Consiglio dell'ordine a pena di nullità; procede il giudice o il pubblico ministero autorizzato dal giudice; i risultati ottenuti in violazione «non possono essere utilizzati».art. 103

Un chiarimento sul consenso. Se apri la porta e «autorizzi» la perquisizione, la giurisprudenza considera la perquisizione consentita come legittima anche senza decreto, e ciò che viene trovato resta utilizzabile. Non hai l'obbligo di consentire una perquisizione priva di titolo; hai invece l'obbligo di non opporti con violenza o minaccia a una perquisizione disposta dall'autorità (artt. 336-337 c.p.). La condotta corretta è chiedere il decreto, farne annotare l'assenza a verbale se manca, dichiarare che non si acconsente, e non ostacolare fisicamente le operazioni.

Il telefono, il computer, le password

La perquisizione informatica è la parte più delicata, perché nel dispositivo c'è tutto. La legge chiede che si adottino «misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione» (artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1-bis), e nella pratica il dispositivo viene sequestrato per la copia forense più che «perquisito» sul posto. Non hai l'obbligo di rivelare il codice di sblocco: nessuna norma lo impone e il principio per cui nessuno è tenuto a collaborare alla propria incriminazione copre anche questo; la polizia può però cercare di accedere con mezzi propri, e il rifiuto non può esserti addebitato come reato. Quello che consegni «spontaneamente» dopo un invito informale è invece acquisito e utilizzabile. Per la messaggistica, la Corte costituzionale ha chiarito che messaggi di posta elettronica, SMS e chat sono «corrispondenza» tutelata dall'art. 15 della Costituzione anche dopo la ricezione (sentenza 170/2023), e la Cassazione richiede un decreto del pubblico ministero per l'acquisizione delle chat (sentenza 31878/2025, sezione IV), mentre ammette l'analisi sulla copia forense disposta dal pubblico ministero (sentenza 18923/2026, sezione III). Il disegno di legge che introduce un art. 254-ter sul sequestro dei dispositivi, approvato dal Senato il 10 aprile 2024, alla data di verifica non è ancora legge. Il tema è trattato nella pagina Il sequestro del telefono e del computer.

Che cosa fare durante

  1. Chiedi il decreto e leggilo: reato, ragioni, oggetto della ricerca, chi lo firma. Se non c'è, chiedi che venga messo a verbale che la perquisizione avviene senza decreto e che non presti consenso.
  2. Chiama un difensore subito, o fai chiamare una persona di fiducia che sia sul posto entro poco. Le operazioni non aspettano, ma un testimone cambia la ricostruzione di ciò che è successo.
  3. Non parlare del fatto. Ogni frase pronunciata è annotabile; le dichiarazioni «spontanee» rese alla polizia, anche senza difensore, hanno usi che ti sfuggono (La facoltà di non rispondere). Rispondi alle domande sull'identità, che sono obbligatorie; per il resto, «mi riservo di parlare con il mio avvocato».
  4. Non consegnare password e non sbloccare dispositivi «per fare prima», prima di aver parlato con il difensore. Se sei la persona offesa o un terzo che vuole collaborare, la scelta può essere diversa, ma va fatta sapendo che è irreversibile.
  5. Osserva e annota: orario di inizio e fine, nomi e reparto degli operanti, stanze perquisite, cose prese, eventuali danni. Chiedi che le tue osservazioni siano verbalizzate.
  6. Firma solo il verbale, dopo averlo letto, e chiedi la copia. Se contiene cose non vere, non rifiutare la firma: fai scrivere «firma con riserva» e le tue contestazioni.
  7. Non toccare ciò che è stato sequestrato e sigillato: la rimozione dei sigilli è reato (art. 349 c.p.).

Dopo: convalida, opposizione, riesame

Se la perquisizione è stata fatta dalla polizia di iniziativa, il pubblico ministero la convalida con decreto motivato nelle 48 ore successive alla ricezione del verbale. Se è seguito un sequestro, il rimedio è la richiesta di riesame al tribunale del capoluogo entro dieci giorni «dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro» (art. 355, comma 3; art. 324), che può portare alla restituzione delle cose (Il sequestro). Se non è seguito alcun sequestro, per decenni non esisteva alcun rimedio: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia nel caso Brazzi (2018) proprio per questo, e la riforma del 2022 ha introdotto l'opposizione: «salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127» (art. 352, comma 4-bis, per le perquisizioni della polizia; per quelle disposte dal pubblico ministero l'art. 252-bis fissa il termine di dieci giorni «dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione»). Il giudice «accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge» (art. 252-bis, comma 3): non «cancella» l'atto, ma la decisione pesa sulle richieste di risarcimento e sulla valutazione degli elementi raccolti.

Sull'inutilizzabilità: la giurisprudenza prevalente ritiene che una perquisizione illegittima non renda automaticamente inutilizzabile il sequestro del corpo del reato che ne è seguito («male captum, bene retentum»), salvo i divieti espressi, come quello dell'art. 103 per gli studi legali, e la regola generale dell'art. 191 per le prove acquisite «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge», che vale per i casi in cui la legge vieta l'atto, non per quelli in cui l'atto è solo compiuto male. Il difensore valuta caso per caso; la regola pratica è che il vizio va eccepito subito e documentato.

Casi frequenti

  • «Hanno perquisito anche l'auto e il garage.» Il decreto indica i luoghi; luoghi «nella disponibilità» della persona (auto, box, ufficio) possono essere compresi se il decreto lo dice. Se non lo dice, la perquisizione di un luogo diverso è un'estensione da contestare.
  • «Sono venuti per mio figlio, ma hanno preso il mio computer.» Le cose «pertinenti al reato» possono appartenere a terzi; il terzo ha diritto al verbale e può chiedere il riesame o la restituzione (art. 263), e il pubblico ministero deve restituire ciò che non serve alla prova (art. 262).
  • «Mi hanno perquisito per strada senza dirmi perché.» Le forze di polizia hanno anche poteri di pubblica sicurezza (perquisizione sul posto per armi ed esplosivi, art. 4 legge 152/1975) distinti da quelli del codice: chiedi sempre a quale titolo, e se vengono trovate cose che portano a un procedimento penale, il difensore verificherà il titolo usato.
  • «Non ho ricevuto nessuna informazione di garanzia.» È normale: la perquisizione è un atto a sorpresa (art. 365); il verbale e il decreto sono la tua informazione, e il difensore chiederà il certificato del 335 (Il registro).
  • «La perquisizione è finita senza sequestro: significa che è finita anche l'indagine?» No. Significa solo che non hanno trovato ciò che cercavano in quel luogo; il procedimento prosegue con i suoi termini (I termini). Puoi però proporre opposizione entro dieci giorni.

Fonti

Costituzione, artt. 13, 14, 15; codice di procedura penale, artt. 103, 191, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 252-bis, 253, 262, 263, 324, 352, 355, 365 (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 336, 337, 349; DPR 309/1990, art. 103; L. 152/1975, art. 4; L. 48/2008 (perquisizioni informatiche); D.Lgs. 150/2022 (opposizione al decreto di perquisizione); Corte EDU, Brazzi c. Italia, 27 settembre 2018; Corte cost. 170/2023; Cass. pen., sez. IV, 31878/2025; Cass. pen., sez. III, 18923/2026. Verificato il 20 settembre 2026.

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  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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