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Libertà personale · Guida

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Una misura cautelare non è una pena: si applica per esigenze del momento e deve cadere o alleggerirsi quando quelle esigenze si attenuano. L'art. 299 è lo strumento — la richiesta al giudice, in ogni fase, senza limiti di numero — e insieme la ragione per cui la strategia cautelare non finisce con il riesame: tempo, fatti nuovi, comportamento, salute, lavoro, risarcimento cambiano il quadro. Questa pagina spiega quando si chiede, che cosa allegare, come si svolge il procedimento (compresa la notifica alla vittima nei reati di violenza) e come si impugna un rigetto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. «Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274» (art. 299, comma 1, c.p.p.). E «quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose» (comma 2).
  2. La richiesta la fa il PM o l'imputato (con il difensore) «al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito» (comma 3); il giudice sente il PM, che ha due giorni per il parere (3-bis); può interrogarti e deve farlo «se l'istanza… è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati» e tu lo chiedi (3-ter). Il giudice è quello che procede: il GIP nelle indagini, il GUP, il tribunale in dibattimento.
  3. Nei procedimenti «aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona», la richiesta di revoca o sostituzione di allontanamento, divieto di avvicinamento, obbligo di dimora, domiciliari, custodia, se non è fatta nell'interrogatorio di garanzia, «deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza… alla persona offesa» che ha eletto domicilio; lei ha due giorni per memorie (comma 3 e 4-bis); i provvedimenti di revoca e sostituzione, e anche i distacchi temporanei del braccialetto, le sono comunicati (2-bis).
  4. Che cosa cambia il quadro: il tempo trascorso (le esigenze «attenuate»), il risarcimento e la remissione di querela, la cessazione del ruolo (dimissioni, chiusura dell'attività), un lavoro e una casa disponibili, il comportamento durante la misura, la salute (con accertamenti che il giudice dispone «anche di ufficio» entro quindici giorni, 4-ter), l'esito delle indagini (archiviazione parziale, riqualificazione, 415-bis senza aggravanti), la prospettiva della pena (sospensione condizionale probabile: la custodia non è proporzionata), un programma terapeutico o di prevenzione della violenza seguito (282-quater).
  5. Contro il rigetto c'è l'appello al tribunale del riesame entro dieci giorni (310), che decide in venti; la richiesta si può ripresentare senza limiti, ma una richiesta uguale a una già respinta viene respinta con le stesse parole: si torna dal giudice con elementi nuovi. Il PM, dal canto suo, può chiedere l'aggravamento quando le esigenze «risultano aggravate» (comma 4).

Revoca, sostituzione, modalità: che cosa chiedere

RichiestaPresuppostoEsempi
Revoca (comma 1)Mancano gravi indizi, condizioni della misura (limiti di pena, incompatibilità) o esigenze cautelari, anche per fatti nuoviRiqualificazione del fatto sotto i limiti; prova d'alibi emersa; testimoni già sentiti (inquinamento impossibile); remissione di querela; incompatibilità con la salute (275, comma 4-bis)
Sostituzione con misura meno grave (comma 2)Esigenze attenuate o misura sproporzionata al fatto e alla pena prevedibileDal carcere ai domiciliari dopo mesi; dai domiciliari all'obbligo di firma dopo la chiusura delle indagini; dal divieto di dimora al divieto di avvicinamento
Modalità meno gravose (comma 2)Stessa misura, prescrizioni più leggereAutorizzazione al lavoro nei domiciliari; firma settimanale invece che giornaliera; deroghe al divieto di avvicinamento per il lavoro; rimozione del divieto di comunicare
Distacco temporaneo del braccialettoEsigenza specifica (esami medici, ricovero)Autorizzazione comunicata alla persona offesa (2-bis)
Accertamenti sulla salute (4-ter)Il giudice non può decidere allo stato degli attiPerizia o visita fiscale entro 15 giorni; per le condizioni dell'art. 275, comma 4-bis (malattia grave incompatibile), perizia obbligatoria e decisione tempestiva
Aggravamento (comma 4, su richiesta del PM)Esigenze aggravateNuove condotte, contatti con testimoni, violazioni; per il carcere, dal 28 febbraio 2027 decide il collegio (328, comma 1-quinquies)

Il procedimento, passo per passo

  1. L'istanza: scritta, con i fatti nuovi documentati (contratto di lavoro, disponibilità di un'abitazione, certificati, quietanze del risarcimento, attestazioni del programma terapeutico, relazioni dei servizi), l'indicazione della misura chiesta e delle modalità; se vuoi essere interrogato sugli elementi nuovi, chiedilo espressamente (3-ter).
  2. La notifica alla persona offesa nei reati di violenza alla persona (3 e 4-bis): a cura del richiedente, presso il difensore dell'offeso o, in mancanza, all'offeso che ha eletto domicilio; senza, l'istanza è inammissibile. La vittima può depositare memorie nei due giorni successivi; il giudice le legge ma decide sulle esigenze cautelari, non sul consenso della vittima.
  3. Il parere del PM (3-bis): due giorni; il silenzio non blocca. Dopo la chiusura delle indagini, il PM «formula le proprie richieste» (4-bis).
  4. L'interrogatorio (3-ter): facoltativo; obbligatorio se l'istanza si fonda su elementi nuovi e tu lo hai chiesto; è l'occasione per far verbalizzare la nuova situazione.
  5. La decisione: ordinanza «entro cinque giorni dal deposito della richiesta» (termine ordinatorio, spesso superato); notificata; eseguita subito (scarcerazione, traduzione ai domiciliari, comunicazioni alla polizia e all'offeso).
  6. Il rigetto: appello al tribunale del riesame entro dieci giorni (310, che richiama i termini e le forme del 309), con motivi contestuali; il tribunale decide in venti giorni dalla ricezione degli atti; ricorso per cassazione contro la decisione. Senza elementi nuovi, meglio attendere e ripresentare.

Che cosa convince, e che cosa no

  • Convince: il tempo con un comportamento ineccepibile; gli atti d'indagine compiuti (testimoni sentiti, perquisizioni fatte: l'inquinamento della prova si esaurisce); un'attività lavorativa reale con orari; una residenza stabile diversa dai luoghi del reato; la riparazione del danno; il percorso terapeutico o di prevenzione (282-quater) documentato dai servizi; la prognosi di pena bassa (sospensione condizionale o pene sostitutive: la custodia diventa sproporzionata, 275, comma 2-bis); i fatti che riducono la gravità (riqualificazione, attenuanti emerse).
  • Non convince: le sole promesse; la lettera di scuse alla vittima inviata violando il divieto di comunicare; le certificazioni mediche generiche; la richiesta identica a quella già respinta; il matrimonio o la nascita di un figlio annunciati senza documenti.
  • Le presunzioni: per i reati con presunzione di adeguatezza del carcere (275, comma 3) e per i reati di violenza di genere aggravati (comma 3.1) la sostituzione richiede che «risulti» l'assenza di esigenze o che altre misure bastino anche considerando il pericolo per la vittima: la motivazione dell'istanza deve essere specifica.
  • Il rischio: un'istanza con elementi nuovi porta il PM a rileggere il fascicolo; nei casi limite può indurre una richiesta di aggravamento. Il difensore lo valuta.

Casi frequenti

  • «Ho ricevuto la notifica di una richiesta di revoca fatta dall'indagato: che cosa devo fare?» Se sei la persona offesa, hai due giorni per una memoria con il tuo difensore: fatti concreti (contatti, minacce, paure documentate); non serve opporsi «a prescindere». Anche la decisione ti sarà comunicata.
  • «Il giudice non decide da tre settimane.» I cinque giorni sono ordinatori; il difensore sollecita per iscritto; per la custodia in carcere, l'inerzia può essere segnalata al presidente del tribunale; l'appello è contro il rigetto, non contro il silenzio.
  • «Sono ai domiciliari da otto mesi senza processo.» Oltre alla sostituzione per attenuazione delle esigenze, controlla i termini di fase (303): per molti reati sono già scaduti (I termini di durata).
  • «Ho un tumore e sono in carcere.» Art. 275, comma 4-bis: la custodia in carcere non può essere mantenuta se la malattia è «particolarmente grave» e incompatibile con lo stato di detenzione o non consente cure adeguate; il giudice deve disporre gli accertamenti (299, 4-ter) e sostituire con domiciliari in luogo di cura, salvo esigenze eccezionali.
  • «Mi hanno respinto la richiesta perché il reato ha la presunzione.» Per la presunzione relativa (275, comma 3, secondo periodo e comma 3.1) occorre provare che le esigenze mancano o che altre misure bastano: elementi concreti, non argomenti generali; l'appello è la sede.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275, 276, 282-quater, 299, 303, 309, 310, 328 (testo vigente su normattiva.it, con le modifiche della L. 168/2023, della L. 114/2024 e della L. 181/2025). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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