indagato.com

Le conseguenze fuori dal tribunale · Conseguenze

Social, stampa e oblio: pulire il proprio nome dopo il procedimento

Il procedimento è finito bene, ma il tuo nome cercato su un motore di ricerca restituisce ancora l'articolo della perquisizione, il post con la foto, il commento del vicino. Il diritto all'oblio non è il diritto a riscrivere il passato: è il diritto a non essere identificato per sempre con un fatto che non ha più interesse pubblico, ed è fatto di strumenti concreti — un'annotazione della cancelleria, un modulo dei motori di ricerca, una lettera al direttore, un reclamo al Garante, una causa — con esiti diversi per ogni tipo di contenuto. Questa pagina li mette in ordine, dal più facile al più difficile, e dice che cosa non si ottiene.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Il titolo: «la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento» (art. 64-ter disp. att. c.p.p., dal 2022). La cancelleria appone sul provvedimento un'annotazione che «costituisce titolo per ottenere… un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».
  2. I motori di ricerca: con o senza l'annotazione, l'art. 17 del regolamento europeo e la sentenza Google Spain (2014) obbligano il motore a rimuovere dai risultati per il tuo nome i collegamenti a contenuti «inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti, o eccessivi», bilanciando con l'interesse pubblico; per i dati giudiziari la Corte di giustizia (GC e altri, 2019) impone di privilegiare le pagine che riflettono la situazione attuale del procedimento. Si usa il modulo del motore; in caso di rifiuto, reclamo al Garante o ricorso al tribunale.
  3. I giornali: l'articolo resta nell'archivio, ma hai diritto all'aggiornamento (una nota con l'esito) e, per i fatti non più di interesse pubblico e per chi non ha ruolo pubblico, alla deindicizzazione dell'articolo o all'anonimizzazione del nome (Cass. civ., Sezioni Unite, 19681/2019 sulla rievocazione storica). La cancellazione integrale è rara. Si chiede al direttore e al responsabile della protezione dei dati; poi Garante o giudice.
  4. I social: la richiesta di rimozione alle piattaforme per violazione delle regole (dati personali, immagini, contenuti diffamatori), il reclamo al Garante per i contenuti che ti riguardano, e la querela per diffamazione (tre mesi) quando il contenuto è falso o offensivo. I profili altrui che ti nominano sono il terreno più difficile.
  5. Che cosa non si ottiene: la rimozione della notizia vera e di interesse pubblico mentre il procedimento è in corso; la cancellazione della memoria storica per chi ha ruolo pubblico o per fatti gravi; la deindicizzazione da ricerche che non partono dal tuo nome; la rimozione da siti esteri fuori dalla portata del diritto europeo, salvo la deindicizzazione dai motori sulle versioni europee. E per il condannato il bilanciamento è più severo, ma il tempo trascorso, la pena espiata e la riabilitazione contano.

Passo per passo

  1. Procurati il titolo. Copia del decreto di archiviazione, della sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento (art. 116 c.p.p.) e, contestualmente, istanza alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento perché apponga l'annotazione dell'art. 64-ter: «preclusa l'indicizzazione» se il provvedimento non è ancora in rete (tipico per le sentenze pubblicate), oppure «titolo per ottenere… un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione… di contenuti relativi al procedimento penale» per i contenuti già esistenti. Non serve avvocato, ma il difensore lo fa in giornata. L'annotazione riguarda «ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante».
  2. Inventario dei contenuti. Cerca il tuo nome (con virgolette, con la città, con la professione) su più motori e sui social; salva gli indirizzi, le date, gli screenshot. Distingui: articoli di testate registrate; siti e blog; social (post altrui, gruppi, commenti); risultati dei motori; copie cache e aggregatori; siti esteri.
  3. I motori di ricerca. Compila il modulo di rimozione ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati di ciascun motore (nome, URL da deindicizzare, motivazione, documento), allegando il provvedimento annotato. Motivazione tipo: «procedimento penale concluso con archiviazione/assoluzione irrevocabile il …; contenuto non aggiornato e non più pertinente; nessun ruolo pubblico; art. 17 GDPR; art. 64-ter disp. att. c.p.p.». Il motore risponde in settimane; se rifiuta o non risponde, reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (gratuito, decide in mesi, può ordinare la deindicizzazione anche dalle versioni extra-UE del motore quando è necessario) oppure ricorso al tribunale civile (art. 152 Codice privacy, con il rito dell'art. 10 D.Lgs. 150/2011), anche in via d'urgenza. La deindicizzazione toglie il collegamento dai risultati per il tuo nome: il contenuto resta al suo posto e resta raggiungibile con altre ricerche.
  4. I giornali. Lettera al direttore e al responsabile della protezione dei dati (le testate lo hanno) con tre richieste in ordine: (a) aggiornamento: aggiungere in testa all'articolo l'esito («il procedimento è stato archiviato il…», «assolto il…»), che la giurisprudenza riconosce come diritto quando l'articolo resta in rete; (b) deindicizzazione dell'articolo dai motori esterni e dal motore interno del sito (le testate lo fanno con il «noindex»), per i fatti che hanno perso interesse pubblico; (c) anonimizzazione del nome nell'archivio, per i fatti minori e le persone senza ruolo pubblico; la cancellazione integrale come ultima richiesta, che le testate rifiutano quasi sempre e i giudici concedono di rado. Le regole deontologiche dei giornalisti (Garante, 2018) e la Carta di Treviso per i minori sono il riferimento; il termine ragionevole per la risposta è trenta giorni. In caso di rifiuto: Garante, Ordine dei giornalisti, giudice civile.
  5. I social. Per i contenuti pubblicati da altri: segnalazione alla piattaforma con gli strumenti interni (violazione della privacy, immagini non consensuali, molestie, diffamazione), che decide in base alle sue regole; richiesta ai sensi dell'art. 17 GDPR al titolare (la piattaforma) per i dati personali che ti riguardano; per la diffamazione, querela entro tre mesi (art. 595 c.p.) e richiesta al giudice di ordinare la rimozione. Per i propri profili: cancellare i post sul procedimento non è ostacolo alla giustizia se il procedimento è concluso, ma se è in corso non cancellare contenuti che potrebbero essere prova (art. 374 c.p., frode processuale).
  6. Le copie. Aggregatori, siti che ripubblicano, archivi automatici: richieste ai gestori quando identificabili; deindicizzazione dai motori per gli altri. I siti fuori dall'Unione europea rispondono raramente: la deindicizzazione dai motori sulle versioni europee è spesso il massimo ottenibile (la Corte di giustizia, Google c. CNIL, 2019, non impone la deindicizzazione mondiale, ma non la vieta).
  7. Il tempo e la ripetizione. La deindicizzazione va verificata e ripetuta per nuovi indirizzi; i contenuti riemergono con nuove copie; tieni un dossier con le richieste e le risposte, che serve nelle eventuali cause e nei reclami.

Il bilanciamento

Nessuna delle norme sopra dà un diritto assoluto. L'art. 17 GDPR non si applica quando il trattamento è necessario «per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione» (paragrafo 3), e la Corte di giustizia chiede di bilanciare il diritto della persona con l'interesse del pubblico a trovare l'informazione, in base alla natura del dato, alla sensibilità per la vita privata, al ruolo della persona nella vita pubblica, al tempo trascorso; per i dati «relativi a condanne penali e a reati» il motore deve valutare, e «in ogni caso» sistemare i risultati in modo che la situazione attuale emerga (GC e altri, C-136/17). La Cassazione italiana, per gli archivi dei giornali, ha distinto la cronaca (lecita quando il fatto accade), la conservazione in archivio (lecita, con il diritto all'aggiornamento) e la rievocazione (lecita solo se c'è un interesse pubblico attuale, e con il nome solo se la persona ha un ruolo pubblico) (Sezioni Unite 19681/2019). Dal lato pratico: per l'archiviato e l'assolto senza ruolo pubblico, la deindicizzazione dai motori per il nome e l'aggiornamento dell'articolo si ottengono nella maggior parte dei casi; l'anonimizzazione dipende dalla testata e dal tempo; per il condannato, il tempo trascorso e la riabilitazione spostano il bilanciamento, ma i fatti gravi e le persone con ruolo pubblico restano cercabili a lungo.

Che cosa non fare

  • Non rispondere nei commenti, non litigare con chi ha scritto, non pubblicare la sentenza sul proprio profilo con i nomi degli altri: ogni interazione rilancia il contenuto e può creare nuove responsabilità (la sentenza contiene dati di terzi).
  • Non pagare servizi «di reputazione» che promettono cancellazioni: i più seri fanno ciò che è descritto qui, a pagamento; altri producono contenuti artificiali per «spingere giù» l'articolo, con risultati fragili e, talvolta, illeciti.
  • Non minacciare azioni legali a chi ha scritto il vero e nei limiti: la lettera del difensore ha effetto quando è fondata; quella pretestuosa produce un secondo articolo.
  • Non chiedere la cancellazione a chi non può darla: il motore non cancella l'articolo, il giornale non cancella il risultato del motore, il Garante non ordina alle testate straniere.

Casi frequenti

  • «Sono stato archiviato ma il giornale ha scritto solo dell'indagine.» Chiedi l'aggiornamento con la copia del decreto; è la richiesta con la percentuale più alta di accoglimento. Nello stesso tempo la deindicizzazione dai motori con l'annotazione dell'art. 64-ter.
  • «Il fatto è di dodici anni fa e sono stato condannato con pena sospesa, poi riabilitato.» Il tempo, la riabilitazione e l'assenza di ruolo pubblico sono gli argomenti; la deindicizzazione dai motori è spesso ottenuta, l'anonimizzazione nell'archivio dipende dal caso.
  • «Un gruppo Facebook del paese continua a parlarne.» Segnalazione alla piattaforma; querela per diffamazione per i contenuti falsi o offensivi, con richiesta di rimozione; reclamo al Garante per i dati personali; la persona che gestisce il gruppo è responsabile dei contenuti che mantiene dopo la segnalazione.
  • «Il mio nome compare in una sentenza pubblicata online.» Le sentenze pubblicate nelle banche dati e sui siti devono essere anonimizzate quando l'interessato lo chiede o quando riguardano dati sensibili (art. 52 Codice privacy): richiesta alla cancelleria prima del deposito e al gestore della banca dati dopo.
  • «Sono la persona offesa e il mio nome è ovunque.» La vittima ha una tutela più forte: il divieto di pubblicare le generalità nei reati sessuali e per i minori, le regole deontologiche, e la deindicizzazione per i dati che riguardano la vittima, senza bisogno di alcun titolo giudiziario.

Fonti

Regolamento (UE) 2016/679, artt. 17, 21, 79; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 52, 152; disp. att. c.p.p., art. 64-ter (D.Lgs. 150/2022); codice di procedura penale, art. 116; codice penale, artt. 374, 595; L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8; Corte di giustizia UE, Google Spain, C-131/12, 13 maggio 2014; GC e altri c. CNIL, C-136/17, e Google c. CNIL, C-507/17, 24 settembre 2019; Cass. civ., Sezioni Unite, 22 luglio 2019, n. 19681; Garante per la protezione dei dati personali, regole deontologiche per l'attività giornalistica (2018) e provvedimenti in materia di deindicizzazione. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.