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Persona offesa e testimone · Situazione

Il testimone convocato: obblighi, diritti, rischi

La citazione a testimoniare arriva a chi non ha chiesto nulla: il vicino, il collega, il familiare, il passante. È un obbligo — presentarsi e dire la verità — con conseguenze penali serie per chi mente o tace, e con diritti precisi: astenersi se sei parente stretto dell'imputato, non rispondere su fatti che potrebbero incriminarti, essere protetto se hai paura, essere rimborsato. Questa pagina spiega che cosa succede dalla citazione all'uscita dall'aula, che cosa puoi rifiutare, come si risponde, e che cosa cambia se durante le indagini ti hanno sentito come persona informata.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. «Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte» (art. 198, comma 1, c.p.p.). Chi «regolarmente citato» non compare «senza un legittimo impedimento» può essere accompagnato «coattivamente» dalla polizia e condannato a una somma da 51 a 516 euro più le spese (133); chi, deponendo, «afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa» risponde di falsa testimonianza: reclusione da due a sei anni (372 c.p.).
  2. Due limiti valgono per tutti: «il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale» (198, comma 2), e non è punibile chi ha mentito o taciuto «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore» (384 c.p.; per le Sezioni Unite dal 2021 anche il convivente). E chi non doveva essere sentito come testimone (perché coinvolto) o non è stato avvisato della facoltà di astenersi non è punibile per le false dichiarazioni (384, comma 2).
  3. I prossimi congiunti dell'imputato (ascendenti, discendenti, coniuge, parte dell'unione civile, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti: 307 c.p.) «non sono obbligati a deporre», salvo che abbiano presentato denuncia o querela o siano offesi dal reato (199); il giudice «a pena di nullità» deve avvisarli della facoltà e chiedere se se ne avvalgono; lo stesso vale per il convivente, il coniuge separato e l'ex, «limitatamente ai fatti verificatisi o appresi… durante la convivenza». Chi si avvale non depone affatto; chi rinuncia deve dire la verità.
  4. Il segreto: avvocati, investigatori privati, consulenti, notai, ministri di culto, medici e sanitari «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione» (200), i pubblici ufficiali sul segreto d'ufficio (201); il giornalista sui nomi delle fonti, con il potere del giudice di ordinare comunque la deposizione se indispensabile (200, comma 3). Chi è stato imputato in un procedimento connesso e ha una sentenza definitiva depone come «testimone assistito» dal difensore e non è obbligato sui fatti della propria condanna (197-bis).
  5. In aula non c'è più il giuramento ma l'impegno: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza» (497); esame e controesame delle parti; il giudice vieta «le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte» e quelle suggestive a chi ha chiesto il teste (499); le tue dichiarazioni precedenti (alla polizia, al PM) possono esserti contestate se dici cose diverse (500). Hai diritto all'indennità e ai rimborsi (DPR 115/2002: 0,36 euro al giorno se residente; viaggio in seconda classe, vitto e alloggio per i non residenti), da chiedere alla cancelleria con la citazione. Il datore di lavoro deve concedere il permesso: la citazione è un obbligo di legge.

Dalla citazione all'aula

  1. La citazione: dal PM (per il dibattimento, le liste testi sono depositate sette giorni prima), dal difensore dell'imputato o della parte civile (a loro spese, con ufficiale giudiziario), dal giudice; indica processo, data, ora, aula; per i procedimenti davanti al giudice di pace può essere anche orale nel direttissimo. Conservala: è il titolo per il permesso dal lavoro e per il rimborso.
  2. Impedimento: malattia, impegni inderogabili documentati, distanza: comunica prima alla cancelleria o alla parte che ti ha citato; il giudice rinvia o autorizza l'esame a distanza; non presentarsi senza avviso espone all'accompagnamento e alla sanzione. Se sei il querelante e non compari senza motivo, la tua assenza vale remissione tacita (152 c.p.) e non c'è accompagnamento (133, comma 1-bis).
  3. L'attesa: i testimoni non possono assistere al processo prima di deporre (149 disp. att.); le udienze slittano; portati documenti che ti aiutino a ricordare (appunti personali sono consultabili «in aiuto della memoria» con autorizzazione, 499, comma 5).
  4. L'esame: generalità, avviso sulla facoltà di astenersi se sei prossimo congiunto (199), impegno (497), domande della parte che ti ha citato, controesame dell'altra, domande del giudice; rispondi solo a ciò che sai direttamente («l'ho visto», «me lo ha detto X»: la testimonianza indiretta è ammessa ma il giudice può chiamare la fonte, 195); «non ricordo» è lecito se vero; «non lo so» anche; la ricostruzione inventata è il rischio.
  5. Dopo: la liquidazione dell'indennità con la ricevuta; il verbale è agli atti; potresti essere richiamato; se hai detto il falso, il PM può iscriverti per falsa testimonianza — il giudice trasmette gli atti (207) — ma «il testimone non è punibile» se ritratta il falso «non oltre la chiusura del dibattimento» nel processo in cui ha deposto (376 c.p.).

Che cosa puoi rifiutare, che cosa no

SituazionePuoi rifiutare?Norma
Sei fratello, figlio, coniuge, convivente dell'imputatoSì, di deporre del tutto (salvo che tu sia denunciante o offeso); il giudice deve avvisarti199; 307 c.p.
La domanda riguarda un fatto che ti esporrebbe a un'accusaSì, su quel fatto; il giudice ti avverte e, se emergono indizi, interrompe e sospende (63)198 c. 2; 63
Sei l'avvocato, il medico, il consulente di una delle partiSì, su ciò che sai per la professione, salvo l'obbligo di riferire (referto, denuncia)200
Sei un dipendente pubblico e la domanda tocca il segreto d'ufficioSì, con le stesse verifiche del giudice201
Sei un giornalista e chiedono la fonteSì, ma il giudice può ordinare di rivelarla se indispensabile alla prova200 c. 3
Hai paura di ritorsioniNo, ma puoi chiedere l'esame a distanza o con schermi, e nei casi gravi le misure di protezione; il timore di ritorsioni non giustifica il silenzio (372 c.p.)147-bis disp. att.; L. 82/1991 per i testimoni di giustizia
Non ricordiDillo: il «non ricordo» vero è lecito; quello falso è reticenza372 c.p.
Ti chiedono opinioni o valutazioni («secondo lei era ubriaco?»)Le valutazioni personali non sono ammesse salvo che inscindibili dal fatto (194 c. 3): puoi limitarti a ciò che hai percepito194
Ti chiedono della vita privata dell'imputato o della vittimaSono vietate le domande sulla moralità non pertinenti; per la vittima di reati sessuali, sulla vita sessuale (472 c. 3-bis)194; 472

Il testimone che ha paura, il testimone vulnerabile

  • Esame protetto: la persona offesa vulnerabile (90-quater) e i minori sono sentiti con modalità protette (498, comma 4-ter: vetro specchio, esperto, incidente probatorio); la presidente evita domande e contestazioni che espongano la vittima a vittimizzazione secondaria (499, comma 6-bis, dal 2025).
  • A distanza (147-bis disp. att.): per i testimoni ammessi a programmi di protezione e, con decisione motivata, quando ci sono ragioni di sicurezza o di tutela; l'identità può essere protetta con schermi.
  • Minacce: minacciare un testimone è intralcio alla giustizia (377 c.p.) e intimidazione (377-bis); denuncialo subito; l'incidente probatorio blinda la testimonianza (392, comma 1, lettera b).
  • Testimoni di giustizia (L. 6/2018): per chi rende dichiarazioni decisive in processi di criminalità organizzata, misure di protezione e assistenza economica.

Il testimone che diventa indagato

Se durante la deposizione (o le sommarie informazioni) emergono «indizi di reità» a tuo carico, l'autorità deve interrompere l'esame, avvertirti e invitarti a nominare un difensore: le dichiarazioni precedenti «non possono essere utilizzate contro» di te, e se dovevi essere sentito come indagato fin dall'inizio non sono utilizzabili affatto (63 c.p.p.). Il falso detto quando non potevi essere obbligato a rispondere non è punibile (384, comma 2, e Corte cost. 75/2009 per le informazioni alla polizia). Da quel momento vale la facoltà di non rispondere; ma la testimonianza già resa su fatti altrui resta agli atti e potrà esserti contestata se, come coimputato, racconterai altro.

Casi frequenti

  • «Mi hanno citato come testimone della difesa del mio ex datore di lavoro: devo andare?» Sì, anche se citato dalla difesa; l'obbligo è lo stesso; le spese di viaggio le anticipa chi ti cita; puoi dire solo ciò che sai.
  • «Sono la moglie dell'imputato e ho fatto io la denuncia; posso astenermi?» No: chi ha presentato denuncia o querela o è offeso dal reato deve deporre (199, comma 1); ma non compare = remissione tacita se il reato è a querela e non sei vulnerabile.
  • «Alla polizia ho detto una cosa, ora ricordo diversamente.» Di' la verità come la ricordi ora; il PM ti contesterà il verbale (500) e il giudice valuterà; correggere è lecito, mantenere il falso per coerenza è falsa testimonianza; la ritrattazione prima della chiusura del dibattimento è non punibile (376 c.p.).
  • «Il mio datore non mi dà il permesso per l'udienza.» La citazione è un obbligo di legge: l'assenza dal lavoro è giustificata; chiedi alla cancelleria l'attestazione di presenza; molti CCNL prevedono il permesso retribuito per testimonianza.
  • «Ho ricevuto 0,36 euro di indennità.» È la cifra di legge per i residenti (DPR 115/2002, art. 45); per i non residenti spettano viaggio in seconda classe, 0,72 euro per giorno di viaggio, 1,29 per giorno di soggiorno, più vitto e alloggio se documentati: chiedi la liquidazione con i giustificativi alla cancelleria prima di uscire.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 63, 90-quater, 133, 194, 195, 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 472, 497, 498, 499, 500; disp. att., artt. 147-bis, 149; codice penale, artt. 152, 307, 372, 376, 377, 377-bis, 384; DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 45, 46, 47; L. 11 gennaio 2018, n. 6 (testi vigenti su normattiva.it); Cass. pen., Sez. Un., 17 marzo 2021, n. 10381; Corte costituzionale, sent. 20 marzo 2009, n. 75. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.