Persona offesa e testimone · Situazione
Mediazione e giustizia riparativa: che cosa offre alla vittima
Dal 2023 la vittima di un reato — di qualunque reato, in qualunque fase — può chiedere di incontrare chi lo ha commesso, in un luogo protetto, con due mediatori, per dire ciò che il processo non le permette di dire e per ottenere ciò che il processo non le dà: una risposta, delle scuse, un impegno, un risarcimento concordato. È la giustizia riparativa, volontaria e riservata, che non sostituisce il processo e non lo ferma se lei non vuole. Questa pagina spiega come funziona vista dalla parte offesa: come si accede, che cosa succede, che cosa produce sul processo dell'autore, e quando è meglio dire di no.
In breve
- La giustizia riparativa è «accessibile senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità», «in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva… dopo l'esecuzione» e anche «all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere» per prescrizione o improcedibilità, e per i reati a querela «anche prima che la stessa sia stata proposta» (art. 44 D.Lgs. 150/2022). L'accesso «è gratuito» (43, comma 3). Partecipano la vittima, la persona indicata come autore, e possono partecipare familiari, persone di supporto, rappresentanti della comunità (45).
- Si entra con il consenso «personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta», «sempre revocabile anche per fatti concludenti» (48): nessuno può obbligarti, e puoi uscire in qualunque momento senza conseguenze. L'invio al Centro lo dispone il giudice o il PM, anche d'ufficio o su tua richiesta, «qualora reputi che lo svolgimento… possa essere utile… e non comporti un pericolo concreto per gli interessati» (129-bis c.p.p.); l'autorità deve informarti della facoltà «senza ritardo» in ogni fase (47), e la trovi scritta negli avvisi che ricevi.
- Il percorso: colloqui preliminari separati con i mediatori (54), in cui puoi farti assistere dal tuo avvocato; poi, se entrambi accettate, gli incontri (55) in luoghi riservati, con persone di supporto, e con l'interprete gratuito se serve (49); i programmi sono la mediazione tra vittima e autore, anche «estesa ai gruppi parentali», la mediazione con la vittima di un reato diverso (se non vuoi incontrare il tuo aggressore ma vuoi essere ascoltata, o viceversa), il dialogo riparativo, altri programmi dialogici (53). Il mediatore è imparziale («equiprossimo») e non decide nulla.
- Tutto è riservato: i mediatori sono tenuti al segreto (50), le dichiarazioni «non possono essere utilizzate nel procedimento penale» (51), il mediatore «non può essere obbligato a deporre», nei luoghi del programma non si sequestra né si intercetta (52); anche tu sei tenuta a non divulgare quanto detto fino alla fine del processo (50, comma 2). All'autorità arriva solo la relazione con le attività e l'esito (57). Ciò che l'autore ammette nella stanza non è una prova per il tuo processo; ciò che tu dici non sarà usato contro di te.
- L'esito riparativo può essere «simbolico» (dichiarazioni, scuse formali, impegni di comportamento, accordi sulla frequentazione di luoghi) o «materiale» (risarcimento, restituzioni, eliminazione delle conseguenze), con i difensori che possono assistere per gli accordi materiali (56). I suoi effetti sul processo dell'autore: il giudice lo valuta per la pena (58; 133 c.p.); se hai presentato querela e il programma si conclude con esito riparativo, la querela «si intende rimessa» quando gli impegni sono rispettati (152 c.p.); può fondare l'attenuante del risarcimento, la sospensione condizionale breve, le condizioni della messa alla prova, e in esecuzione i benefici. Se il programma fallisce, nessuna conseguenza negativa per l'autore (58, comma 2) e nessuna per te.
Che cosa è, che cosa non è
| È | Non è |
|---|---|
| Un percorso volontario, gratuito, riservato, in un Centro pubblico con mediatori formati | Un obbligo: il rifiuto non ha effetti sul processo né sui tuoi diritti; nessuno può farti pressione (il giudice, il PM, l'avvocato dell'altro) |
| Un'occasione per dire, chiedere, ottenere risposte e impegni | Un patteggiamento della vittima: non decidi la pena, non «perdoni» giuridicamente, non rinunci alla parte civile né al risarcimento (salvo accordo materiale che lo includa) |
| Un fatto che il giudice valuta per la pena e che può chiudere i reati a querela (remissione tacita) | Un'archiviazione automatica: per i reati d'ufficio il processo continua; per quelli a querela la remissione tacita opera solo con l'esito riparativo e gli impegni rispettati |
| Accessibile anche dopo la sentenza, in esecuzione, e per reati prescritti | Una via per sostituire la denuncia: puoi farla prima, dopo, o mai |
| Riservata per legge: dichiarazioni inutilizzabili, mediatore non testimone | Una sede per raccogliere prove: ciò che senti non serve al processo |
| Adatta a molte situazioni: reati tra conoscenti, liti, danni, furti, lesioni, ma anche reati gravi quando la vittima lo vuole | Adatta a tutte: nei casi di violenza domestica e di genere la valutazione del «pericolo concreto» è stringente e i centri antiviolenza sconsigliano gli incontri diretti nelle fasi acute |
Come si accede, passo per passo
- Informati: gli avvisi che ricevi (informazione di garanzia, 415-bis se dovuto, avviso dell'udienza, decreto di citazione) contengono l'informazione sulla facoltà; il PM, la polizia, i servizi, i centri antiviolenza devono informarti (47); il Centro per la giustizia riparativa del tuo distretto (istituito presso gli enti locali, 63) risponde alle domande.
- Chiedi: con richiesta al giudice o al PM, «personalmente o per mezzo di procuratore speciale» (129-bis, comma 2), oppure segnala al PM la disponibilità; anche l'autore può chiedere; il giudice sente le parti e, se lo ritiene, dispone l'invio con ordinanza (nelle indagini, decreto del PM).
- I colloqui preliminari: separati, con i mediatori, per capire di che cosa si tratta, verificare la fattibilità e raccogliere il consenso; il tuo avvocato può intervenire su tua richiesta (54, comma 2); nessun contatto con l'autore se non lo vuoi.
- Gli incontri: personali, con persone di supporto; i tempi «adeguati alle necessità del caso»; puoi interrompere quando vuoi; per i reati a querela il processo può essere sospeso fino a 180 giorni (129-bis, comma 4).
- L'esito e la relazione: se c'è un accordo, viene scritto (con i difensori per la parte materiale); il mediatore trasmette la relazione all'autorità con la descrizione delle attività e dell'esito (57); il giudice ne tiene conto; se non c'è esito, comunica il mancato raggiungimento senza altro.
Quando può aiutare, quando no
- Aiuta quando vuoi risposte (perché a me?), riconoscimento, scuse credibili, un accordo concreto e rapido, la fine di un conflitto che continuerà (vicini, familiari, colleghi, ex partner senza violenza), o un risarcimento che il processo darebbe tra anni; e quando il reato è a querela e vuoi chiuderlo a condizioni tue.
- Non aiuta quando l'incontro riattiva il trauma senza controllo, quando l'autore lo usa per ottenere sconti mostrando un pentimento di facciata (il mediatore lo intercetta, ma non sempre), quando il rapporto di potere è tale che non puoi dire di no: nei casi di violenza di genere le linee guida internazionali raccomandano cautela e la legge richiede la valutazione del pericolo concreto; il centro antiviolenza e il tuo avvocato devono essere coinvolti prima.
- Il risarcimento può essere parte dell'esito materiale, con assistenza dei difensori; ma se preferisci la parte civile o la causa civile, la giustizia riparativa non le esclude e l'accordo può regolarle.
- Il tempo: la giustizia riparativa può svolgersi in parallelo al processo; per i reati d'ufficio non lo ferma; per quelli a querela lo sospende su richiesta dell'imputato; la prescrizione resta sospesa nel frattempo.
Casi frequenti
- «Il PM mi ha scritto che posso accedere a un programma di giustizia riparativa: è un modo per farmi ritirare la querela?» No: è un'informazione dovuta per legge (47); la remissione avviene solo se il programma si conclude con un esito riparativo che tu accetti e l'autore rispetta; puoi ignorare l'avviso senza effetti.
- «Voglio incontrare il ragazzo che ha investito mio figlio.» È possibile anche per i reati colposi gravi e anche dopo la sentenza; la mediazione con i familiari della vittima è prevista (53); la richiesta va al giudice che procede o, in esecuzione, al magistrato di sorveglianza.
- «L'aggressore ha chiesto la mediazione e io non voglio.» Non parteciperai; il giudice non può disporre nulla senza il tuo consenso; il rifiuto non produce effetti sfavorevoli per l'autore (58, comma 2) e nessuno per te; la sua richiesta non sospende il processo.
- «Nell'incontro ha ammesso tutto: posso farlo mettere a verbale?» No: le dichiarazioni rese nel programma sono inutilizzabili (51) e il mediatore non testimonia (52); resta la relazione sull'esito; se vuoi un'ammissione utilizzabile, la sede è il processo o un accordo scritto con i difensori fuori dal programma.
- «Siamo vicini di casa e ci siamo denunciati a vicenda.» Caso tipico: mediazione con esito che regola i comportamenti futuri, rinunce reciproche e remissione tacita di entrambe le querele quando gli impegni sono rispettati (152 c.p.); il giudice di pace lo favorisce (Liti di vicinato).
Fonti
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 42-67; codice di procedura penale, artt. 90-bis, 129-bis, 419, 429, 552; codice penale, artt. 62, 133, 152, 163, 165; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 15-bis (testi vigenti su normattiva.it); direttiva 2012/29/UE, art. 12. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.