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DNA, prelievi, tabulati e celle: la difesa sugli accertamenti

Due categorie di prova pesano sempre di più: quella che viene dal corpo (il DNA, le impronte) e quella che viene dai dati (chi hai chiamato, dove era il tuo telefono). Entrambe hanno una fama di infallibilità che la loro tecnica non merita: un profilo genetico misto, una cella che copre chilometri, un tabulato letto male hanno prodotto errori giudiziari. Questa pagina spiega le regole per acquisirle — chi decide, con quali soglie, con quali garanzie — e dove si concentra la difesa tecnica.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Il DNA per la prova si preleva con il consenso o coattivamente: dal giudice con ordinanza motivata per delitti non colposi con pena massima oltre tre anni (o omicidio e lesioni stradali), se «assolutamente indispensabile», con avviso tre giorni prima, facoltà di farsi assistere e difensore presente a pena di nullità (art. 224-bis c.p.p.); dal PM in urgenza con decreto convalidato dal GIP entro quarantotto ore più quarantotto (art. 359-bis); dalla polizia, per la sola identificazione, con autorizzazione del PM (art. 349, comma 2-bis).
  2. Il DNA per la banca dati (L. 85/2009, art. 9) si preleva ai soggetti in custodia cautelare o ai domiciliari, arrestati e fermati «dopo la convalida», condannati detenuti, in misura alternativa o di sicurezza, solo per delitti non colposi con arresto facoltativo in flagranza e con esclusioni (reati tributari, societari, fallimentari, contro l'amministrazione della giustizia salvo eccezioni, finanziari). Si cancella d'ufficio con l'assoluzione definitiva per quattro formule o se il prelievo era illegittimo (art. 13); altrimenti resta trenta anni (quaranta per certe condanne definitive), il campione venti (DPR 87/2016).
  3. I tabulati (chi, quando, quanto, con quale cella; non il contenuto) sono conservati dagli operatori ventiquattro mesi per il traffico telefonico, dodici per il telematico, trenta giorni per le chiamate senza risposta, settantadue mesi per terrorismo e reati dell'art. 407, comma 2, lettera a) (art. 132 D.Lgs. 196/2003; art. 24 L. 167/2017). Si acquisiscono «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato» se ci sono «sufficienti indizi» di reati con pena massima non inferiore a tre anni o di minacce e molestie telefoniche gravi, «ove rilevanti» (comma 3); in urgenza il PM dispone e il giudice convalida in 48 + 48 ore (3-bis). Anche il difensore può chiederli al giudice.
  4. Il PM può ordinare agli operatori di congelare i dati per novanta giorni, prorogabili fino a sei mesi (comma 3-bis.1); i dati degli abbonati (chi è il titolare di un numero, indirizzo, tipo di contratto) si acquisiscono senza giudice, dal PM o dalla polizia (3-bis.2 e 3-bis.3).
  5. La difesa tecnica non contesta la scienza ma il metodo: per il DNA, la qualità della traccia, i profili misti, la contaminazione, la catena di custodia, la statistica; per i dati, la copertura reale della cella, l'orario (fusi, ora legale), l'attribuzione del telefono alla persona, l'intestazione fittizia, la lettura di tabulati su fogli di calcolo. Il consulente di parte è indispensabile e, con il patrocinio, è pagato dallo Stato.

Gli accertamenti sul corpo

AttoChi lo decidePresuppostiGaranzieDestino del dato
Impronte, foto, misure (fotosegnalamento)Polizia giudiziaria (349, comma 2); pubblica sicurezza (art. 4 TULPS); carcere (art. 23 DPR 230/2000)Identificazione dell'indagato; sempre per non UE e apolidiNessun consenso; tempo strettamente necessarioArchivi di polizia (AFIS); cancellazione su richiesta, con il Garante come rimedio (D.Lgs. 51/2018)
Saliva o capelli per identificarePolizia con autorizzazione scritta o orale confermata del PM (349, comma 2-bis)IdentificazioneRispetto della dignità; coattivoConfronto con le tracce; non entra nella banca dati
Prelievo per perizia (mucosa orale, capelli, peli; accertamenti medici)Giudice (224-bis), anche in incidente probatorio (392, comma 2)Delitto non colposo, pena massima > 3 anni o 589-bis/590-bis o casi espressi; assoluta indispensabilità; no consensoOrdinanza con contenuti a pena di nullità; notifica 3 giorni prima; difensore o persona di fiducia; accompagnamento coattivo; tecniche meno invasive; nullità senza difensoreFascicolo; campioni conservati per il processo
Prelievo urgente del PMPM con decreto, convalida del GIP entro 48 + 48 ore (359-bis)Grave e irreparabile pregiudizio dal ritardoStessi contenuti; nullità e inutilizzabilità se violati; avviso al difensoreCome sopra
Prelievo dopo rifiuto stradalePM anche oralmente (359-bis, comma 3-bis)Omicidio o lesioni stradali con rifiuto degli accertamentiAccompagnamento in ospedale; difensore avvisato, può assistere; convalida 48 + 48Come sopra
Prelievo per la banca datiPolizia addestrata o sanitari (art. 9 L. 85/2009)Custodia, domiciliari, arresto o fermo convalidati, condanna detentiva o alternativa, misura di sicurezza; delitti non colposi con arresto facoltativo; esclusioniVerbale; dignità e riservatezza; mucosa oraleLaboratorio centrale; profilo in banca dati 30/40 anni, campione 20; cancellazione d'ufficio con assoluzione piena (art. 13)

Gli accertamenti sui dati

DatoChi lo detiene e per quantoChi lo può acquisire e comeChe cosa prova, e che cosa no
Tabulati telefonici (chiamate, SMS: numeri, orari, durate, celle)Operatori, 24 mesi; 72 per terrorismo e reati 407 c. 2 a)Giudice con decreto motivato su richiesta del PM o del difensore, per reati con massimo ≥ 3 anni o minacce e molestie gravi; urgenza del PM con convalida (132, commi 3, 3-bis)Contatti e posizione approssimativa dell'apparato; non il contenuto, non chi teneva il telefono
Tabulati telematici (connessioni, IP, log)Operatori, 12 mesiStesse regoleAccessi e indirizzi; le chat sono contenuto e seguono le regole del sequestro o dell'intercettazione
Chiamate senza risposta30 giorniStesse regoleTentativi di contatto
Dati degli abbonati (titolare, indirizzo, contratto)OperatoriPM o polizia giudiziaria senza giudice (132, commi 3-bis.2 e 3-bis.3)Chi ha sottoscritto il contratto; le SIM intestate a terzi sono la regola nelle indagini
Ordine di conservazionePM: 90 giorni prorogabili fino a 6 mesi (3-bis.1)Impedisce la cancellazione in attesa del decreto
Celle e posizionamento (localizzazione storica dell'apparato)Negli stessi tabulatiCome i tabulatiLa cella «agganciata» ha un raggio da decine di metri a chilometri, e non è sempre la più vicina: la difesa chiede le mappe di copertura e le misure sul campo
GPS e pedinamento elettronico (localizzatore sull'auto)Polizia/PMLa giurisprudenza lo considera un atto atipico d'indagine disposto dal PM, non un'intercettazione; il trojan che localizza segue invece l'art. 266 (Le intercettazioni)Posizione dell'oggetto, non della persona
Dati sul dispositivo (chat, foto, posizioni salvate)Sul telefono o nel cloudSequestro e copia forense (Sequestro di telefono e computer); per le chat la Cassazione richiede il decreto del PM (sez. IV, 31878/2025)Contenuto; l'attribuzione dei messaggi resta da provare

Dove lavora la difesa

  1. Legittimità dell'acquisizione: c'era il decreto del giudice? La soglia di pena era rispettata (contando le aggravanti secondo l'art. 4)? Gli «indizi sufficienti» erano motivati? La convalida è arrivata in tempo? I dati erano ancora nei termini di conservazione? Un tabulato acquisito senza decreto è inutilizzabile (la Corte di giustizia, con la sentenza H.K. del 2 marzo 2021, C-746/18, ha imposto il giudice terzo e la soglia di gravità, da cui il DL 132/2021).
  2. Attribuzione: il numero è intestato a chi? Il telefono era in mano a chi? Le celle indicano l'apparato. Servono altri elementi (testimoni, pagamenti, uso abituale).
  3. Lettura tecnica: fusi orari e ora legale nei log, celle e settori (azimut), coperture reali, «ping» di rete senza comunicazione, roaming. Il consulente chiede all'operatore la documentazione di copertura del periodo e verifica sul campo.
  4. Per il DNA: traccia singola o mista, quantità (LCN), degradazione, contaminazione in laboratorio o sulla scena, trasferimento secondario (il DNA viaggia per contatto indiretto), catena di custodia, statistica (il rapporto di verosimiglianza, non «compatibilità»), possibilità di ripetere l'analisi sul residuo. Chiedi sempre i dati grezzi (elettroferogrammi) e il verbale di repertamento.
  5. Il momento: per gli accertamenti irripetibili del PM, l'avviso ex art. 360 e la riserva di incidente probatorio; per la perizia coattiva, l'udienza dell'incidente probatorio; per i tabulati, la memoria al GIP prima della decisione o l'eccezione in udienza (Consulenti, perizie e accertamenti).

Casi frequenti

  • «Il mio DNA è sulla scena, ma io ci sono stato una settimana prima.» La presenza di DNA non dice quando: la difesa lavora sulla datazione impossibile e sul trasferimento; è un argomento che i giudici conoscono.
  • «Il telefono agganciava una cella vicino al luogo.» La cella prova la presenza dell'apparato nell'area di copertura, che può essere ampia; il difensore chiede la mappa e verifica se altre celle più vicine erano sature o schermate.
  • «Hanno i tabulati di due anni fa.» Sono nel termine (24 mesi) per il telefonico; per il telematico il termine è 12, salvo i reati gravi (72); verifica la data del decreto rispetto alla conservazione.
  • «Mi hanno arrestato, poi archiviato: il DNA è nella banca dati?» Se il prelievo è avvenuto dopo la convalida, sì; l'archiviazione non è tra le formule dell'art. 13, comma 1: si chiede la cancellazione motivando, senza garanzia di successo (Identificazione, impronte e DNA).
  • «Voglio i tabulati della persona offesa per dimostrare che mi cercava lei.» Il difensore può chiederli al giudice (132, comma 3, «su istanza del difensore»), con la stessa soglia di reato e la rilevanza motivata; la richiesta va fatta prima che i dati scadano, con eventuale ordine di conservazione chiesto al PM.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 4, 224-bis, 266, 349, 359-bis, 360, 392 (testo vigente su normattiva.it); L. 30 giugno 2009, n. 85, artt. 9 e 13; DPR 7 aprile 2016, n. 87; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132; L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 24; DL 30 settembre 2021, n. 132, conv. L. 178/2021; D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51; Corte di giustizia UE, 2 marzo 2021, C-746/18, H.K.; Cass. pen., sez. IV, n. 31878/2025. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.