Il primo segnale · Situazione
Dal controllo stradale all'indagine: alcol e droga
Un controllo di routine alle due di notte diventa in venti minuti una notizia di reato: pretest, etilometro, ritiro della patente, veicolo sequestrato, verbale. È la porta d'ingresso più comune al procedimento penale per chi non ha mai avuto a che fare con un tribunale. Questa pagina segue la sequenza sul posto — che cosa la polizia può fare, che cosa deve dirti, che cosa succede se rifiuti — e ciò che arriva nelle settimane successive; le pene e le vie d'uscita sono nelle schede sulla guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti.
In breve
- La polizia stradale può sottoporre chiunque guidi ad «accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili» (art. 186, comma 3, CdS; art. 187, comma 2): il pretest. Se è positivo, in ogni caso di incidente, o se c'è comunque «motivo di ritenere» lo stato di alterazione, segue l'etilometro, «anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando» (186, comma 4), o, per le droghe, il prelievo di «campioni di fluido del cavo orale» analizzati da «laboratori certificati» (187, comma 2-bis).
- L'etilometro fa fede solo con «almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti» (art. 379, comma 2, DPR 495/1992), con scontrini stampati; sopra 0,5 g/l sei «considerato in stato di ebbrezza» (186, comma 6). Se sei coinvolto in un incidente e curato, il prelievo lo fa la struttura sanitaria su richiesta della polizia (186, comma 5; 187, comma 4).
- Prima dell'etilometro la polizia deve avvertirti che hai «facoltà di farti assistere dal difensore di fiducia» (art. 114 disp. att. c.p.p., per gli accertamenti urgenti dell'art. 354): se l'avviso manca, l'accertamento è nullo, ma la nullità va eccepita per tempo, «fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado» (Cass. SU 29 gennaio 2015, n. 5396). Il difensore non deve arrivare: la polizia non aspetta, ma tu puoi chiamarlo.
- Rifiutare il pretest, l'etilometro o il prelievo è un reato autonomo, punito «con le pene di cui al comma 2, lettera c)» — le stesse della fascia più alta — con sospensione della patente da sei mesi a due anni e confisca del veicolo (186, comma 7; 187, comma 8). Per omicidio o lesioni stradali il rifiuto non ferma nulla: il PM ordina anche oralmente il prelievo coattivo e la polizia ti accompagna «presso il più vicino presidio ospedaliero» (art. 359-bis, comma 3-bis, c.p.p.).
- Sul posto: la patente è ritirata «immediatamente» e trasmessa in dieci giorni al prefetto, che dispone la sospensione provvisoria «fino ad un massimo di due anni» (art. 223); il veicolo, se la confisca è prevista (oltre 1,5 g/l, droga, rifiuto), è sequestrato (art. 224-ter) e altrimenti affidato a un'altra persona idonea o portato in autorimessa a tue spese; per la droga, in attesa dell'esito del laboratorio, la patente può essere ritirata fino a dieci giorni (187, comma 5-bis). Poi arrivano a casa il verbale, l'ordinanza del prefetto, e — mesi dopo — il decreto penale o la citazione.
La sequenza sul posto
- Fermo del veicolo e documenti. È un controllo amministrativo: patente, libretto, assicurazione. Le domande «ha bevuto?», «da dove viene?» non hanno una risposta obbligatoria; la generalità sì. L'ammissione «due birre» finisce nel verbale come circostanza sintomatica.
- Il pretest (precursore, test salivare rapido): non fa prova, serve a «motivare l'obbligo di sottoposizione» all'accertamento vero; puoi rifiutarlo, ma il rifiuto è già il reato del comma 7. Positivo, negativo o rifiutato, la polizia annota anche gli indici sintomatici: alito, occhi, andatura, eloquio, condotta di guida (art. 379, comma 3, reg.), che valgono come prova in mancanza dell'apparecchio.
- L'avviso dell'art. 114: «ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia»; deve essere dato prima dell'etilometro e deve risultare a verbale. Se non lo senti, chiedilo; se non risulta, il difensore lo eccepirà. Non è dovuto per il pretest.
- L'etilometro: due soffi a cinque minuti, due scontrini con valore, data, ora, numero di serie; chiedi copia degli scontrini (di regola sono allegati al verbale). Le difese più frequenti riguardano omologazione e taratura dell'apparecchio, l'intervallo tra le prove, il tempo trascorso dalla guida, le condizioni (rigurgito, collutori): tutte da sollevare con il difensore, non discutendo sul posto.
- Per la droga: dal 2024 il prelievo di fluido orale sul posto, con analisi in laboratorio, è l'accertamento ordinario; se non è possibile o lo rifiuti, l'accompagnamento in ospedale per sangue o urine (187, comma 3). L'esito non è immediato: la patente può essere ritirata fino a dieci giorni (5-bis) o ti viene impedito di guidare (5-ter); l'ospedale rilascia un referto, la cui copia positiva va al prefetto (comma 5). La Corte costituzionale (sent. 10/2026) ha stabilito che il reato dell'art. 187 richiede quantità di sostanza «scientificamente idonee» ad alterare la guida, non la mera positività: l'analisi quantitativa è decisiva (Guida sotto stupefacenti).
- Il verbale di contestazione e il verbale di accertamento urgente (art. 354 c.p.p.): leggi prima di firmare; la firma non è ammissione; chiedi la copia. In caso di rifiuto della firma, lo annotano.
- Il veicolo e la patente: ritiro della patente con ricevuta; sequestro del veicolo con verbale e affidamento in custodia (al proprietario, a un custode-acquirente); se non c'è confisca, il veicolo può essere guidato via da un'altra persona idonea presente o reperibile, altrimenti carro attrezzi a tue spese (186, comma 2-quinquies).
- Vai a casa: per questi reati non c'è arresto (l'arresto in flagranza non è previsto per le contravvenzioni); se c'è un incidente con feriti gravi o un morto, la scena cambia (Omicidio e lesioni stradali).
Che cosa arriva dopo, e da chi
| Quando | Che cosa | Da chi | Che cosa fare |
|---|---|---|---|
| Sul posto o entro pochi giorni | Verbale di contestazione; ricevuta del ritiro patente; verbale di sequestro del veicolo | Organo accertatore | Conservare tutto; nominare il difensore; per il sequestro, opposizione ai sensi dell'art. 205 (art. 6 D.Lgs. 150/2011: davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica) |
| Settimane | Ordinanza di sospensione provvisoria della patente (fino a 2 anni; fino a 3 con incidente e responsabilità evidente; fino a 5 per omicidio e lesioni stradali) e ordine di visita medica (art. 223; 186, comma 8) | Prefetto | Opposizione ex art. 205 (art. 223, comma 4) davanti al giudice di pace entro 30 giorni; prenotare la visita in commissione medica entro 60 giorni |
| Fascia a) alcol (0,5-0,8) | Verbale di sanzione amministrativa (543-2.170 €) e sospensione 3-6 mesi: nessun procedimento penale | Organo accertatore e prefetto | Pagamento ridotto o ricorso; niente casellario |
| Mesi | Iscrizione nel registro delle notizie di reato; informazione di garanzia se ci sono atti garantiti; spesso direttamente il decreto penale di condanna, o la citazione a giudizio (rito monocratico, art. 550) | Procura; GIP; Tribunale | Con il difensore: opposizione al decreto (15 giorni) con richiesta di lavoro di pubblica utilità, patteggiamento o messa alla prova; oppure accettazione (Il decreto penale) |
| A fine processo | Sospensione definitiva (con lo scomputo di quella provvisoria), confisca o restituzione del veicolo, eventuale revoca, alcolock per chi è condannato sopra 0,8 g/l | Giudice penale e prefetto | Lavoro di pubblica utilità positivo: reato estinto, sospensione dimezzata, confisca revocata (186, comma 9-bis; 187, comma 8-bis) |
Casi frequenti
- «Ho rifiutato l'etilometro pensando di cavarmela.» Il rifiuto è punito come la fascia più grave, con confisca; l'unico caso in cui il rifiuto evita qualcosa è la fascia a) amministrativa, ma non puoi saperlo prima. Anche per il rifiuto la pena può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, e l'aggravante dell'incidente, che lo escluderebbe, non si applica al reato di rifiuto (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 46625).
- «Hanno fatto un solo soffio.» Una sola misurazione non basta per il reato (art. 379, comma 2); ma gli indici sintomatici possono sostenere la fascia b) senza etilometro se il verbale li descrive. È una difesa da far valere, non un'assoluzione garantita.
- «L'etilometro ha dato 0,83 e 0,79.» La legge chiede due determinazioni «concordanti» (art. 379, comma 2); il verbale deve riportare entrambi i valori e il difensore fa valere il più basso e la non concordanza: con 0,79 la fascia sarebbe amministrativa.
- «Mi hanno fatto il test della saliva e sono andato a casa senza patente.» Ritiro fino a dieci giorni in attesa del laboratorio; se il quantitativo è sotto la soglia di alterazione, il fatto non è reato; il prefetto può comunque ordinare la visita medica.
- «Il veicolo è di mio padre / della società / in leasing.» Se appartiene a «persona estranea al reato» non è confiscato ma la sospensione della patente è raddoppiata (186, comma 2, lettera c); il proprietario chiede il dissequestro documentando l'estraneità.
- «Sono straniero con patente estera.» Ritiro e sospensione operano come inibizione alla guida sul territorio nazionale annotata all'anagrafe (223, comma 2-bis, per i casi più gravi); il procedimento penale segue le regole ordinarie, con interprete e traduzione degli atti fondamentali.
Fonti
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, 186-bis, 187, 205, 213, 214-bis, 223, 224-ter (testo vigente su normattiva.it, con le modifiche della L. 25 novembre 2024, n. 177); DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379; disp. att. c.p.p., art. 114; c.p.p., artt. 180, 182, 354, 359-bis, 459, 550; Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 5396 e 29 ottobre 2015, n. 46625; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 6; Corte costituzionale, sent. 29 gennaio 2026, n. 10. Verificato il 20 settembre 2026.
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
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