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La fine delle indagini · Esito

L'archiviazione: come si ottiene, che cosa vale, quando si riapre

L'archiviazione è l'esito più frequente di un procedimento penale e il meno compreso: non è un'assoluzione, non arriva per posta, non chiude per sempre, e non toglie il nome dal registro. Ma dal 2022 ha un metro chiaro — «una ragionevole previsione di condanna» — e una procedura con termini, avvisi e rimedi per entrambe le parti. Questa pagina spiega quando il pubblico ministero deve chiederla, come lo scopri, che cosa possono fare la persona offesa e il giudice, come si riapre, e che cosa significa per il lavoro, il casellario e la reputazione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Il PM chiede l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 408, comma 1, c.p.p., dal 2022), e nei casi dell'art. 411: manca la querela o un'altra condizione di procedibilità, il fatto è di «particolare tenuità», il reato è estinto (prescrizione, remissione, morte), «il fatto non è previsto dalla legge come reato».
  2. Decide il giudice per le indagini preliminari, con decreto se accoglie e nessuno si oppone; altrimenti fissa un'udienza in camera di consiglio «entro tre mesi», con avviso a te e alla persona offesa, e può ordinare nuove indagini o, se ritiene che l'accusa vada formulata, ordinare al PM di formulare l'imputazione «entro dieci giorni» (art. 409).
  3. La persona offesa che ha chiesto di essere informata riceve l'avviso della richiesta e può opporsi «nel termine di venti giorni» (trenta per i reati «con violenza alla persona» e il furto in abitazione), indicando «a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» (artt. 408, commi 2-3-bis; 410). Per la tenuità l'avviso va anche a te, con dieci giorni per opporti.
  4. All'indagato il decreto di archiviazione è notificato solo se ha subito la custodia cautelare (art. 409, comma 1). Altrimenti lo si scopre chiedendo il certificato delle iscrizioni. Il decreto viziato si contesta con reclamo al tribunale entro quindici giorni (art. 410-bis).
  5. L'archiviazione non è un giudicato: le indagini si riaprono «su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni», con decreto del giudice, negato «quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova» (art. 414). Non compare nel casellario né nei carichi pendenti; dà titolo alla deindicizzazione (art. 64-ter disp. att.) e, se c'è stata custodia, alla riparazione.

Il metro: la «ragionevole previsione di condanna»

Fino al 2022 il PM chiedeva l'archiviazione quando la notizia di reato era «infondata» e il giudice dell'udienza preliminare rinviava a giudizio quando le prove non erano «insufficienti o contraddittorie»: due formule che facevano passare al processo procedimenti che il processo non reggeva. La riforma ha unificato il metro: si archivia quando gli elementi «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 408, comma 1), si pronuncia sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare e in quella predibattimentale con la stessa formula (artt. 425, comma 3, e 554-ter, comma 1), e la stessa formula guida la riapertura (art. 414). In pratica: il PM deve chiedersi se, con quegli atti, un giudice condannerebbe; se la risposta ragionevole è no, deve archiviare, anche se «qualcosa c'è». È un metro più favorevole all'indagato di quello precedente, ed è l'argomento centrale delle memorie che si scrivono dopo l'avviso 415-bis: non «non ci sono prove», ma «con questi elementi la condanna non è ragionevolmente prevedibile perché…».

Gli altri casi (art. 411): la condizione di procedibilità che manca (querela non presentata, tardiva, rimessa; istanza; autorizzazione), l'estinzione del reato (prescrizione, morte, amnistia, oblazione, condotte riparatorie), il fatto non previsto come reato (depenalizzazione, errore di qualificazione), la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che ha una procedura propria perché ti «marchia»: l'archiviazione per tenuità è iscritta nel casellario (nelle iscrizioni non visibili ai privati) e presuppone che il fatto ci sia stato. Per questo «il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione» (art. 411, comma 1-bis): l'indagato che ritiene di essere innocente può opporsi e chiedere un'archiviazione «piena», o il processo.

La procedura

  1. La richiesta. Il PM la deposita con il fascicolo (art. 408, comma 1). Per i reati a querela e per quelli in cui la persona offesa ha dichiarato di voler essere informata, notifica l'avviso alla persona offesa; per i «delitti commessi con violenza alla persona» e per il furto in abitazione l'avviso è dovuto «in ogni caso» e il termine è di trenta giorni (comma 3-bis). Se la richiesta è per tenuità, avviso anche a te (art. 411, comma 1-bis). Negli altri casi l'indagato non riceve nulla.
  2. L'opposizione della persona offesa (art. 410): deve indicare «l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova», altrimenti è inammissibile e il giudice archivia con decreto (comma 2). L'opposizione della persona offesa è frequente e spesso generica; quella ammissibile porta all'udienza.
  3. Il giudice: se accoglie senza opposizione, «pronuncia decreto motivato» (art. 409, comma 1); se non accoglie, o se c'è opposizione ammissibile, «entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio», con avviso a te, al PM e alla persona offesa, e gli atti restano in cancelleria per il difensore (comma 2). All'udienza (art. 127) il difensore può discutere e depositare memorie. Dopo l'udienza il giudice archivia, oppure «se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine» (comma 4), oppure «dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione» (comma 5): l'imputazione coatta, che porta all'udienza preliminare fissata dal giudice «entro due giorni».
  4. Il decreto è notificato all'indagato solo «se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare» (art. 409, comma 1); alla persona offesa che ha chiesto l'avviso è comunicato; per gli altri, il certificato dell'art. 335 e la richiesta di copia (art. 116) sono il modo per averlo. Copia del decreto serve per la deindicizzazione, per il datore di lavoro, per l'ordine professionale, per la riparazione.
  5. Il reclamo (art. 410-bis): il decreto è nullo se manca l'avviso dovuto, se è emesso prima della scadenza dei termini per l'opposizione, o se il giudice non decide sull'ammissibilità dell'opposizione; «l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica», con ordinanza non impugnabile; il reclamo inammissibile costa le spese e una somma alla cassa delle ammende. È il rimedio della persona offesa; l'indagato lo usa di rado (per esempio contro un'archiviazione per tenuità senza avviso).

Che cosa vale, e che cosa no

AspettoArchiviazioneAssoluzione
Chi decideGIP, su richiesta del PM, senza processoGiudice del dibattimento (o GUP nell'abbreviato), dopo il processo
EffettoChiude le indagini; riapribili con autorizzazione e nuove fonti di prova (art. 414); nessun «ne bis in idem»Giudicato, irrevocabile; il fatto non può essere giudicato di nuovo (art. 649), salvo revisione in peius che in Italia non esiste
CasellarioNon iscritta (salvo la tenuità, in forma non visibile ai privati)Le sentenze di proscioglimento non sono iscritte nel certificato richiesto dai privati; sono nel casellario per l'autorità giudiziaria
Carichi pendentiNessuno (non c'è mai stata azione penale)Cessano
MotivazioneIl decreto è motivato, spesso in poche righe; non «dichiara innocente»Formula: il fatto non sussiste, non lo ha commesso, non costituisce reato, non è previsto come reato, non punibile; oppure per insufficienza o contraddittorietà della prova (art. 530, comma 2), con lo stesso valore di assoluzione piena
Riparazione per custodiaSì, «alle medesime condizioni» dell'assoluzione (art. 314, comma 3)Sì (art. 314, commi 1-2)
Spese legaliA tuo carico, salvo patrocinioA tuo carico, salvo patrocinio e condanna del querelante o della parte civile
Procedimento disciplinare, licenziamento, ordine professionaleNon vincola: l'ente può valutare i fatti autonomamente, ma l'archiviazione «per insussistenza» pesa; quella per tenuità o prescrizione pesa menoLa sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o non è stato commesso «ha efficacia di giudicato» nel giudizio disciplinare e civile per gli stessi fatti (artt. 652-654)
OblioTitolo per la deindicizzazione (art. 64-ter disp. att.)Idem

L'archiviazione «chiude» ma non «pulisce»: sul registro della Procura la tua iscrizione resta, con l'annotazione dell'archiviazione, e nelle informative di polizia il tuo nome può ricomparire come «già segnalato». Per un'assoluzione piena bisogna passare dal processo, ed è la ragione per cui alcuni indagati, potendo, rifiutano la remissione della querela o l'archiviazione per tenuità e chiedono di essere giudicati. Nella maggior parte dei casi, però, l'archiviazione è l'esito migliore possibile, e va cercato con la memoria dopo il 415-bis o prima (Le memorie al PM).

La riapertura

«Dopo il provvedimento di archiviazione…, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale» (art. 414, comma 1); con la riapertura c'è una nuova iscrizione e i termini ripartono (comma 2); «gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili» (comma 2-bis). La riapertura è rara e richiede davvero qualcosa di nuovo: una nuova denuncia, un testimone, un documento emerso in un altro procedimento; il PM non può riaprire perché ha cambiato idea. Diverso è il caso di un fatto diverso, anche connesso, che dà luogo a un nuovo procedimento senza riapertura.

Casi frequenti

  • «Come faccio a sapere se è stato archiviato?» Certificato dell'art. 335 (indica lo stato) o richiesta del difensore in cancelleria del GIP; poi copia del decreto (art. 116).
  • «Il decreto dice "per particolare tenuità": posso oppormi?» Solo prima, nei dieci giorni dall'avviso della richiesta (art. 411, comma 1-bis); dopo il decreto, il reclamo se l'avviso è mancato. L'archiviazione per tenuità comporta l'iscrizione nel casellario per l'autorità giudiziaria e vale come precedente per l'«abitualità».
  • «La persona offesa si è opposta.» Udienza in camera di consiglio; il difensore deposita memoria e partecipa; gli esiti possibili sono l'archiviazione, le nuove indagini, l'imputazione coatta.
  • «Il GIP ha ordinato l'imputazione coatta.» Il PM formula l'imputazione entro dieci giorni e si va all'udienza preliminare (o, per i reati a citazione diretta, al decreto di citazione); i riti alternativi restano disponibili.
  • «Sono stato archiviato ma il giornale non lo ha scritto.» Diritto all'aggiornamento della notizia e deindicizzazione con il decreto annotato dalla cancelleria (Dopo l'archiviazione).
  • «Ho subito la custodia cautelare e poi l'archiviazione.» Riparazione per ingiusta detenzione entro due anni dalla notifica del decreto (art. 315) (L'ingiusta detenzione).

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 116, 127, 314, 315, 335, 405-415 (in particolare 408, 409, 410, 410-bis, 411, 414), 425, 530, 554-ter, 649, 652-654 (testo vigente su normattiva.it); disp. att. c.p.p., art. 64-ter; codice penale, art. 131-bis; DPR 14 novembre 2002, n. 313 (casellario), artt. 3, 24, 25; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Verificato il 20 settembre 2026.

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  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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