Il primo segnale · Atto ricevuto
Convocato come persona informata sui fatti
«Persona informata sui fatti» è la qualifica di chi non è indagato ma sa qualcosa: il collega, il vicino, il fornitore, la moglie, il testimone dell'incidente. La convocazione arriva con un invito della polizia o un decreto di citazione del pubblico ministero e non spiega quasi nulla. Questa pagina dice se devi andare, che cosa sei obbligato a dire, quando puoi non rispondere, che cosa rischi se menti, e che cosa succede se, parlando, ti accusi da solo.
In breve
- La «persona informata sui fatti» è chi può «riferire circostanze utili ai fini delle indagini» senza essere indagato (artt. 351 e 362 c.p.p.). È il testimone della fase delle indagini. La convocazione non ti dice che cosa vogliono sapere: spesso lo capisci solo seduto davanti a chi ti sente.
- Se ti convoca il pubblico ministero con decreto di citazione (art. 377) devi presentarti, altrimenti può disporre l'accompagnamento coattivo (art. 133); e devi rispondere secondo verità: chi «rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa» è punito «con la reclusione fino a quattro anni» (art. 371-bis c.p.). Se ti convoca la polizia giudiziaria per «sommarie informazioni» (art. 351), le false dichiarazioni non sono punite dall'art. 371-bis, ma aiutare qualcuno «a eludere le investigazioni» è favoreggiamento (art. 378 c.p.).
- Puoi non rispondere solo nei casi previsti: i prossimi congiunti dell'indagato «non sono obbligati a deporre» e devono essere avvisati della facoltà di astenersi (art. 199); nessuno «può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale» (art. 198, comma 2); i professionisti tenuti al segreto possono opporlo (art. 200).
- Se dalle tue risposte «emergono indizi di reità a tuo carico», chi ti sente deve interrompere, avvertirti e invitarti a nominare un difensore; le dichiarazioni precedenti «non possono essere utilizzate» contro di te, e se dovevi essere sentito fin dall'inizio come indagato non sono utilizzabili affatto (art. 63).
- Puoi farti accompagnare da un avvocato? La legge non prevede la sua presenza per la persona informata; alcuni uffici lo tollerano fuori dalla stanza. Puoi chiedere che le dichiarazioni siano registrate (artt. 351, comma 1-quater, e 362, comma 1-quater) e hai il diritto di rileggere il verbale prima di firmarlo. Anche il difensore dell'indagato può chiederti di parlare (art. 391-bis): con lui hai la facoltà di non rispondere.
Chi ti convoca e con quale atto
| Chi | Atto | Devi andare? | Devi dire la verità? |
|---|---|---|---|
| Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, polizia locale) | Invito a presentarsi per «sommarie informazioni» (art. 351), spesso telefonico o consegnato a mano | Non c'è un potere autonomo di accompagnamento coattivo per la polizia; ma se non vai, la polizia riferisce al pubblico ministero, che può citarti con l'accompagnamento. Andare è di regola la scelta ragionevole. | L'art. 371-bis punisce le false informazioni rese al pubblico ministero; per quelle rese alla polizia non c'è un reato specifico, ma mentire per aiutare qualcuno a eludere le indagini è favoreggiamento (art. 378 c.p.), e le dichiarazioni false o reticenti possono comunque ritorcersi contro chi le rende quando viene poi sentito dal pubblico ministero o in dibattimento. |
| Pubblico ministero | Decreto di citazione (art. 377): generalità, giorno, ora, luogo, «avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre… l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento» | Sì; con legittimo impedimento documentato si chiede il rinvio | Sì: art. 371-bis c.p., fino a quattro anni; il procedimento per false informazioni resta sospeso fino alla sentenza di primo grado del processo principale, «ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni» |
| Polizia delegata dal pubblico ministero | Come sopra, con l'indicazione della delega | Sì, con le stesse conseguenze | La giurisprudenza considera le dichiarazioni rese alla polizia delegata come rese al pubblico ministero ai fini dell'art. 371-bis in alcune decisioni e non in altre: il difensore lo sa, il cittadino deve dare per scontato che valga la regola più severa |
| Difensore dell'indagato (o della persona offesa), investigatore privato, consulente | Richiesta di colloquio, di dichiarazione scritta o di informazioni documentate (art. 391-bis), con gli avvisi obbligatori | No: hai «la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione» (comma 3, lettera d); se rifiuti, il difensore può chiedere al pubblico ministero di sentirti entro sette giorni, o l'incidente probatorio | Sì, se rispondi: l'art. 371-bis si applica anche alle informazioni richieste dal difensore (comma 3) |
| Giudice (incidente probatorio, dibattimento) | Citazione come testimone | Sì, accompagnamento coattivo e sanzione pecuniaria (art. 133) | Sì: falsa testimonianza, «reclusione da due a sei anni» (art. 372 c.p.) |
Che cosa succede nella stanza
Ti chiedono le generalità, ti dicono per quale procedimento sei sentito (non sempre con precisione), e ti fanno domande. La polizia verbalizza «in forma riassuntiva»: non le tue parole, ma un riassunto scritto dall'operante, spesso in prima persona come se lo avessi dettato tu. Dal 2022 hai diritto a chiedere che le dichiarazioni siano «documentate mediante riproduzione fonografica» (artt. 351, comma 1-quater, e 362, comma 1-quater), e l'avviso di questo diritto ti «è sempre dato»; se lo chiedi e non ci sono strumenti, resta il verbale riassuntivo. Rileggi il verbale prima di firmarlo, riga per riga, e fai correggere tutto ciò che non corrisponde a quello che hai detto: quel foglio ti sarà letto in aula, anni dopo, per contestarti ogni differenza. Se non ricordi, dillo: «non ricordo» è una risposta vera, mentre una risposta inventata per compiacere è una falsa informazione. Non firmare dichiarazioni predisposte che non hai reso. Se sei sentito dal pubblico ministero, le regole degli artt. 197-203 sui testimoni si applicano: incompatibilità, facoltà dei congiunti, segreto professionale, segreto d'ufficio.
Alle persone «già sentite dal difensore» non possono essere chieste informazioni «sulle domande formulate e sulle risposte date» (art. 362, comma 1): se un avvocato ti ha già sentito, puoi rifiutare di riferire che cosa ti ha chiesto.
Quando puoi tacere, e quando devi
- Prossimi congiunti dell'indagato (coniuge, parte dell'unione civile, ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti, adottanti e adottati; il convivente e l'ex coniuge per i fatti della convivenza): «non sono obbligati a deporre» e devono essere avvisati «a pena di nullità» della facoltà di astenersi (art. 199). L'eccezione: devono deporre «quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato». Chi si avvale della facoltà non commette alcun reato; chi decide di rispondere deve dire la verità. La scelta è tua, non del familiare.
- Fatti che ti accusano: «il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale» (art. 198, comma 2). Se lo dici prima di rispondere, l'esame su quei fatti si ferma; e la legge non punisce chi ha mentito o taciuto «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore» (art. 384 c.p.), né chi «avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi» e non lo è stato.
- Segreto professionale: avvocati, consulenti, medici, farmacisti, ostetriche, ministri di culto, giornalisti (per le fonti), e le altre categorie dell'art. 200 possono astenersi «su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione»; il segreto d'ufficio dei pubblici dipendenti (art. 201) e il segreto di Stato (art. 202) seguono regole proprie.
- Tutti gli altri: devono rispondere. Il «non voglio essere coinvolto» non è una facoltà; il rifiuto di rispondere al pubblico ministero è «immediatamente procedibile» come reato.
Se parlando ti accusi
La regola dell'art. 63 è la rete di protezione: «se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese». E il comma 2: «se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate», contro nessuno, secondo l'interpretazione prevalente della Cassazione. È la ragione per cui la convocazione «come persona informata» di chi è in realtà il sospettato principale è una scelta che gli uffici evitano: le dichiarazioni raccolte così sarebbero perse. Se hai il dubbio di essere in quella posizione (sei il titolare della ditta, il conducente, il firmatario, la persona che la denuncia descrive), la mossa giusta è parlare con un avvocato prima di andare e, nella stanza, chiedere in quale qualità sei sentito; se emergono domande sul tuo comportamento, chiedere che sia dato atto a verbale e non proseguire senza difensore. Le stesse garanzie valgono con il difensore dell'indagato che ti sente (art. 391-bis, comma 9).
Errori frequenti
- Andare a «chiarire» per conto di un altro. Chi si presenta per scagionare un amico con una versione concordata rischia il favoreggiamento e, davanti al pubblico ministero, le false informazioni. Chi ti chiede di farlo, o ti offre denaro o altro per farlo, commette intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) anche se rifiuti.
- Parlare con l'indagato prima e dopo. Non è vietato, ma ogni contatto sarà letto come possibile accordo, e se l'indagato ha un divieto di avvicinamento o di comunicazione con te, lui lo viola.
- Portare documenti «per aiutare». Ciò che consegni viene acquisito; se contiene cose che riguardano te, valuta prima.
- Firmare senza rileggere. Il verbale riassuntivo della polizia è l'atto che ti verrà contestato in aula; le correzioni si fanno prima della firma, non dopo.
- Non andare. Al pubblico ministero si va; alla polizia conviene andare, o far sapere per iscritto i motivi dell'impedimento e chiedere un'altra data.
- Chiedere «cosa hanno detto gli altri». Non te lo diranno, e il tentativo verrà annotato.
Se sei tu l'indagato e senti che i tuoi familiari sono stati convocati
I familiari hanno la facoltà di astenersi e devono essere avvisati; il tuo difensore può informarli dei loro diritti ma non concordare con loro il contenuto delle dichiarazioni, che sarebbe subornazione; le investigazioni difensive (art. 391-bis) consentono al difensore di sentirli con le forme di legge. La pagina L'avviso ai familiari tratta il caso dell'arresto; Le investigazioni difensive spiega che cosa può fare il difensore.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 63, 133, 197-203, 351, 362, 377, 391-bis (testo vigente su normattiva.it); codice penale, artt. 371-bis, 372, 377, 378, 384; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (diritto alla registrazione fonografica delle dichiarazioni). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.