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Indagato, imputato, condannato: le parole e le loro conseguenze

La stampa dice «indagato» per tutti, la gente dice «pregiudicato» per chiunque abbia visto un tribunale, e la lettera del datore di lavoro chiede se hai «procedimenti in corso». Le parole del procedimento penale hanno invece confini precisi, fissati dal codice, e da ognuna dipendono diritti e conseguenze diversi: il momento in cui hai un difensore, quello in cui il tuo nome compare nei carichi pendenti, quello in cui l'ufficio pubblico può sospenderti, quello in cui la condanna «esiste». Questa pagina le mette in fila, dal sospetto alla sentenza irrevocabile.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Sospettato non è una parola del codice: chi è sospettato dalla polizia ma non iscritto nel registro non ha alcuno status e nessuna garanzia specifica, salvo l'art. 63 (se parlando si accusa, l'esame si interrompe). Persona informata sui fatti è il testimone delle indagini, con l'obbligo di rispondere.
  2. Persona sottoposta alle indagini (indagato) lo sei dal momento in cui il PM iscrive il tuo nome nel registro (art. 335, comma 1-bis, c.p.p.), anche se non lo sai; «i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari» (art. 61). Non compari in nessun certificato.
  3. Imputato diventi con l'esercizio dell'azione penale: «richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena…, decreto di citazione diretta a giudizio e… giudizio direttissimo» (art. 60, comma 1), e lo resti «in ogni stato e grado del processo» fino alla sentenza irrevocabile (comma 2). Da qui compari nei carichi pendenti e possono scattare le sospensioni dal lavoro pubblico previste dalla legge.
  4. Condannato sei solo con la sentenza o il decreto penale irrevocabili (art. 648): «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» (art. 27 Cost.), e nessuna autorità pubblica può «indicare pubblicamente come colpevole» l'indagato o l'imputato prima (art. 2 D.Lgs. 188/2021). Da qui il casellario, la recidiva, l'esecuzione.
  5. Prosciolto è chi ha avuto una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; archiviato chi non è mai diventato imputato. «Pregiudicato», «precedenti», «noto alle forze dell'ordine» non sono categorie giuridiche: i «precedenti di polizia» sono le segnalazioni nella banca dati SDI, che restano anche dopo l'archiviazione e non sono un casellario.

La scala, in ordine

ParolaDa quandoFino a quandoChe cosa comporta
Sospettato / segnalatoUn'informativa, un esposto, un controlloFinché il PM iscrive il nome o archivia a mod. 44/45Nulla per il codice; una segnalazione nella banca dati delle forze di polizia (SDI); l'art. 63 ti protegge se ti sentono come «informato» e ti accusi
Persona informata sui fattiLa convocazioneL'attoObbligo di presentarsi al PM e di dire la verità (art. 371-bis c.p.); facoltà di astenersi per i congiunti (art. 199) (La persona informata)
Persona annotata (mod. 45-bis, dal 2026)L'annotazione preliminare per i fatti in evidente legittima difesa o adempimento del dovere (art. 335, comma 1-bis.1)30 o 150 giorni: archiviazione o iscrizione ordinaria (art. 335-quinquies)Gli stessi diritti dell'indagato, senza l'iscrizione a mod. 21
Persona sottoposta alle indagini (indagato)L'iscrizione del nome «non appena risultino… indizi a suo carico» (art. 335, comma 1-bis)Archiviazione o esercizio dell'azione penaleDiritti dell'imputato (art. 61): difensore, silenzio, avvisi, riesame, accesso agli atti nelle finestre, certificato dell'art. 335; termini delle indagini; nessuna iscrizione in casellario né carichi pendenti; per i pubblici dipendenti, obbligo di comunicazione solo se previsto dal contratto o dall'ordinamento (Il lavoro pubblico)
ImputatoL'esercizio dell'azione penale (art. 60, comma 1); per l'imputazione coatta, l'ordine del GIPSentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna, o decreto penale esecutivo (comma 2); si «riassume» in caso di revisione o rescissione (comma 3)Carichi pendenti (art. 27 DPR 313/2002: certificato dei procedimenti «in corso»); trasferimento o sospensione per i dipendenti pubblici rinviati a giudizio per reati contro la PA (art. 3 L. 97/2001); sospensione cautelare facoltativa negli ordinamenti disciplinari; incompatibilità e decadenze per cariche elettive (D.Lgs. 235/2012, solo con condanne, ma sospensione dalla carica con condanna non definitiva per alcuni reati); riti alternativi e prescrizione «bloccata» dopo il primo grado (art. 161-bis c.p.); costituzione di parte civile contro di te
Prosciolto (sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione)La sentenzaLe sentenze di proscioglimento sono iscritte nel casellario ma non compaiono nel certificato richiesto dai privati; cessa il carico pendente; diritto alla deindicizzazione (art. 64-ter disp. att.); riparazione se c'è stata custodia (art. 314); efficacia di giudicato nel disciplinare e nel civile per l'assoluzione irrevocabile «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso» (artt. 652-654)
CondannatoL'irrevocabilità (art. 648): scaduti i termini di impugnazione, o rigettato/inammissibile il ricorso in Cassazione; per il decreto penale, scaduti i quindici giorniRiabilitazione (art. 178 c.p.: tre anni dopo l'esecuzione, con buona condotta), estinzione del reato per sospensione condizionale, patteggiamento o decreto (5/2 anni)Casellario (con le esclusioni dal certificato per i privati: art. 24 DPR 313/2002), recidiva (art. 99 c.p.), esecuzione della pena e delle pene accessorie (art. 656), confisca, decadenze (pubblico impiego, cariche, licenze, porto d'armi), effetti sul permesso di soggiorno, obbligo di dichiarazione nei concorsi e in alcuni contratti (La condanna definitiva)

Le zone grigie

  • Il patteggiamento: la sentenza «è equiparata a una pronuncia di condanna» (art. 445, comma 1-bis), ma «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi», non compare nel certificato dei privati se la pena non supera due anni, non comporta pene accessorie né spese. Sei «condannato» per il casellario e la recidiva, non per il giudice civile e disciplinare, dopo la riforma del 2022 (Il patteggiamento).
  • Il decreto penale: condanna a tutti gli effetti penali, invisibile ai privati, senza efficacia di giudicato civile e amministrativo, estinta dopo cinque o due anni se pagata (Il decreto penale).
  • La messa alla prova riuscita: il reato è estinto, nessuna condanna, iscrizione nel casellario non visibile ai privati (La messa alla prova).
  • L'archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità: non è condanna, ma è iscritta (invisibile ai privati) e conta per l'«abitualità» futura.
  • La prescrizione: proscioglimento, ma «il fatto» resta accertato o non accertato a seconda della fase; il prescritto può rinunciare alla prescrizione per ottenere l'assoluzione nel merito (art. 157, comma 7, c.p.).
  • La condanna non definitiva: sei imputato, non condannato; ma la legge fa discendere da alcune condanne di primo grado effetti immediati (sospensione dalle cariche elettive per i reati dell'art. 11 D.Lgs. 235/2012; sospensione obbligatoria dal servizio per i dipendenti pubblici condannati anche non definitivamente per alcuni reati contro la PA, art. 4 L. 97/2001; misure cautelari dopo la condanna, art. 275, comma 1-bis).

Chi vede che cosa

FaseCertificato del casellario (privati, art. 24)Carichi pendenti (art. 27)Casellario per le autorità (artt. 21, 28)Banca dati forze di polizia (SDI)
IndagatoNullaNullaNullaSegnalazione
ImputatoNullaIl procedimento, con reato e faseNulla fino alla sentenzaSegnalazione
ProscioltoNullaNullaLa sentenzaSegnalazione, con l'esito se aggiornato
Condannato con patteggiamento fino a 2 anni, decreto penale, sola ammenda, condanna con non menzione, riabilitatoNullaNullaTuttoSegnalazione
Condannato (altri casi)La condannaNulla (definito)TuttoSegnalazione

Il certificato «richiesto dall'interessato» è quello che consegni al datore di lavoro privato o al cliente; le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi acquisiscono d'ufficio il certificato con le iscrizioni rilevanti (art. 28), che vede di più; l'autorità giudiziaria vede tutto (art. 21). I precedenti di polizia (le segnalazioni nella banca dati interforze) non sono accessibili ai privati e non compaiono in alcun certificato, ma orientano le forze dell'ordine nei controlli e le Questure nei procedimenti per porto d'armi, licenze e permessi di soggiorno; si può chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica ai sensi delle norme sulla protezione dei dati (Il casellario, I carichi pendenti).

Le parole con cui parlare di te

Se sei indagato, sei «una persona sottoposta a indagini», non «accusato»: l'accusa formale è l'imputazione. Se sei imputato, sei «imputato», «a processo», «rinviato a giudizio» (se è passata l'udienza preliminare), «citato a giudizio»; «in attesa di giudizio» è la formula corretta anche per chi è in custodia cautelare, che non è «in carcere per aver commesso» il reato. Se sei stato archiviato o assolto, sei «archiviato» o «assolto»: la legge ti dà titolo a chiedere che i giornali aggiornino e i motori di ricerca deindicizzino (Il nome sui giornali). Se un'autorità pubblica ti chiama colpevole prima della condanna definitiva, hai diritto alla rettifica in 48 ore (D.Lgs. 188/2021, art. 2). Se sei condannato, la parola è quella, con il diritto alla riabilitazione dopo tre anni dall'esecuzione (art. 178 c.p.) e alla non menzione nel certificato quando il giudice l'ha concessa (art. 175 c.p.), e con il diritto all'oblio quando la notizia non ha più interesse pubblico.

Fonti

Costituzione, art. 27; codice di procedura penale, artt. 60, 61, 63, 199, 314, 335, 335-quinquies, 445, 648, 652-654, 656 (testo vigente su normattiva.it); disp. att. c.p.p., art. 64-ter; codice penale, artt. 99, 157, 161-bis, 175, 178, 371-bis; D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188; DPR 14 novembre 2002, n. 313, artt. 3, 21, 24, 27, 28; L. 27 marzo 2001, n. 97, artt. 3-4; D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; DL 24 febbraio 2026, n. 23, conv. L. 24 aprile 2026, n. 54. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.