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Condotte riparatorie e giustizia riparativa

Riparare non è solo pagare. Il codice premia chi ripara il danno con l'estinzione del reato (per quelli a querela), con un'attenuante (per tutti), con la sospensione condizionale, con la messa alla prova; e dal 2022 esiste una strada diversa dal processo, la giustizia riparativa: un percorso volontario e confidenziale tra chi ha commesso il fatto e chi lo ha subito, gestito da mediatori, il cui esito il giudice deve valutare. Questa pagina spiega i tre livelli — riparare per estinguere, riparare per attenuare, incontrare per riparare — con i presupposti, i tempi e gli effetti di ciascuno.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Estinzione per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». Il risarcimento vale anche se la vittima lo rifiuta, con «offerta reale» che il giudice ritenga congrua; se non hai potuto pagare per fatto non tuo, puoi chiedere fino a sei mesi, anche a rate, con il processo e la prescrizione sospesi. Escluso per lo stalking (612-bis).
  2. Attenuante (art. 62, n. 6): per qualunque reato, «l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno» o l'essersi «adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze»: pena ridotta fino a un terzo. E il risarcimento è il presupposto tipico della sospensione condizionale subordinata (165), delle pene sostitutive con prescrizioni, della messa alla prova (168-bis: il programma prevede «condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose» e, «ove possibile», il risarcimento).
  3. Giustizia riparativa (D.Lgs. 150/2022, artt. 42-67): programmi «accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità», «in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva… dopo l'esecuzione» e anche prima della querela (art. 44), su invio del giudice o del PM (129-bis c.p.p.) o su richiesta, con il consenso «personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta», «sempre revocabile» (art. 48); mediazione autore-vittima, dialogo riparativo, altri programmi, nei Centri per la giustizia riparativa degli enti locali (art. 63).
  4. Tutto ciò che si dice nel programma è coperto da riservatezza (art. 50) e «non può essere utilizzato nel procedimento penale» (art. 51); il mediatore non può essere obbligato a testimoniare (art. 52). All'autorità arriva solo una relazione con le attività e l'esito (art. 57). L'esito riparativo può essere simbolico (scuse, impegni, accordi sulla frequentazione di luoghi) o materiale (risarcimento, restituzioni, eliminazione delle conseguenze) (art. 56).
  5. Gli effetti: il giudice «valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo» (art. 58); l'esito riparativo è remissione tacita della querela (152 c.p.), può fondare l'attenuante e la sospensione con condizioni; ma «la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli» (art. 58, comma 2). Nei reati a querela rimettibile il processo può essere sospeso fino a centottanta giorni per il programma (129-bis, comma 4).

I tre livelli a confronto

Condotte riparatorie (162-ter)Risarcimento come attenuante e condizione (62 n. 6, 165, 168-bis)Giustizia riparativa (D.Lgs. 150/2022)
ReatiSolo a querela rimettibile (escluso 612-bis)TuttiTutti, senza limiti di gravità
Serve il consenso della vittima?No: basta l'offerta reale congruaNoSì, di entrambi, scritto e revocabile; la vittima può non partecipare
QuandoEntro l'apertura del dibattimento di primo grado; termine fino a 6 mesi se non hai potuto«Prima del giudizio» per l'attenuante; entro il termine fissato per la sospensioneIn ogni fase, anche dopo la sentenza e in esecuzione, anche prima della querela
Che cosa serveRiparazione «integrale»: danno patrimoniale e non patrimoniale, restituzioni, eliminazione delle conseguenzeRiparazione integrale o attività spontanea ed efficace per attenuareUn percorso con i mediatori; l'esito può essere anche solo simbolico
EffettoEstinzione del reato; nessuna iscrizione nel casellarioPena ridotta fino a un terzo; sospensione condizionale; messa alla prova che estingueValutazione ai fini della pena; remissione tacita; attenuante; nessun effetto negativo se fallisce
Chi decideIl giudice, sentite le parti e la persona offesaIl giudiceIl giudice o il PM per l'invio; i partecipanti per l'esito; il giudice per gli effetti
CostiLa somma del risarcimento; le spese del processo restano regolate dalla sentenzaLa sommaL'accesso ai programmi «è gratuito» (art. 43, comma 3); l'eventuale esito materiale è a carico dell'autore

Le condotte riparatorie, passo per passo

  1. Quantifica il danno con il difensore: valore della cosa, spese mediche, danno morale in misura proporzionata; nel dubbio, la somma deve essere quella che un giudice civile riconoscerebbe: il giudice penale valuta la «congruità».
  2. Offri per iscritto alla persona offesa, tramite il difensore, la somma e le restituzioni, con un termine per accettare; se accetta, pagamento contro quietanza (e magari remissione della querela: Remissione e accordi).
  3. Se rifiuta: offerta reale «ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile» (tramite notaio o ufficiale giudiziario, con deposito della somma), che il giudice può riconoscere come risarcimento se congrua.
  4. Elimina le conseguenze «ove possibile»: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione di contenuti diffamatori, restituzione dei beni.
  5. Chiedi la declaratoria di estinzione prima dell'apertura del dibattimento (in udienza predibattimentale o preliminare, o all'inizio del dibattimento); se non hai potuto adempiere «per fatto a lui non addebitabile», chiedi il termine (fino a sei mesi, anche rateale) con la sospensione del processo; alla scadenza il giudice verifica e dichiara.
  6. Effetti: reato estinto; se c'è una confisca obbligatoria si applica comunque (162-ter richiama l'art. 240, secondo comma); nessuna iscrizione nel casellario; il pagamento è definitivo (non si recupera se poi la vittima cambia idea).

La giustizia riparativa, in pratica

  • L'accesso: chiedi al giudice o al PM l'invio al Centro (129-bis: «personalmente o per mezzo di procuratore speciale»); l'autorità dispone «qualora reputi che lo svolgimento… possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto… e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti». Anche la vittima può chiederlo; anche il giudice d'ufficio. L'informazione sulla facoltà deve esserti data «senza ritardo» in ogni fase (art. 47) e compare negli avvisi (419, 429, 386, 293).
  • Il Centro: strutture pubbliche degli enti locali, per distretto (art. 63), con mediatori formati (art. 59); il primo contatto è separato, poi, se entrambi accettano, gli incontri; i programmi sono la mediazione autore-vittima, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso, il dialogo riparativo e altri programmi dialogici, svolti «da almeno due mediatori» (art. 53).
  • Le garanzie: consenso scritto e revocabile anche «per fatti concludenti» (art. 48); riservatezza e inutilizzabilità (artt. 50-52): non è un interrogatorio mascherato; il mediatore non testimonia, né si possono sequestrare le sue carte o intercettare gli incontri.
  • Il rapporto con il processo: il processo non si ferma automaticamente; nei reati a querela rimettibile il giudice può sospenderlo fino a 180 giorni (129-bis, comma 4); la prescrizione resta sospesa nel frattempo (159 c.p.: sospensione del processo imposta da legge).
  • L'esito: la relazione del mediatore va all'autorità; l'esito riparativo pesa sulla pena (133 c.p.), vale come remissione tacita se il querelante ha partecipato e gli impegni sono rispettati (152 c.p.), può sostenere l'attenuante (62 n. 6) e la sospensione condizionale, che il giudice può subordinare alle restituzioni, al risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze (165), la messa alla prova, le pene sostitutive; in esecuzione, la partecipazione e l'esito «sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative» (art. 15-bis O.P.). Il fallimento non nuoce.

Casi frequenti

  • «Ho risarcito tutto e la vittima non vuole rimettere la querela.» Chiedi l'estinzione per condotte riparatorie (162-ter): il giudice la dichiara anche contro la sua volontà se la riparazione è integrale e congrua; se il reato è d'ufficio, resta l'attenuante e la sospensione condizionale.
  • «Non ho i soldi per risarcire subito.» Termine fino a sei mesi con rate (162-ter, comma 3), se l'impossibilità non dipende da te; oppure la messa alla prova con un programma calibrato sulle tue possibilità.
  • «La vittima vuole incontrarmi e chiedermi perché.» È la mediazione: chiedete entrambi l'invio al Centro; ciò che dirai non è utilizzabile; l'esito può chiudere il conflitto e il processo (remissione tacita).
  • «Il PM ha rifiutato l'invio alla giustizia riparativa.» Il decreto è motivato; la richiesta si può ripresentare al giudice nella fase successiva; il rifiuto non produce effetti negativi.
  • «Sono la vittima: partecipare mi impedisce di chiedere il risarcimento?» No: la giustizia riparativa non sostituisce l'azione civile né la parte civile; l'accordo materiale può includere il risarcimento; senza accordo, i diritti restano intatti.

Fonti

Codice penale, artt. 62, 133, 152, 159, 162-ter, 165, 168-bis, 240; codice di procedura penale, artt. 129-bis, 293, 386, 419, 429 (testo vigente su normattiva.it); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 42-67; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 15-bis; codice civile, artt. 1208 e seguenti. Verificato il 20 settembre 2026.

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  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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