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I reati frequenti · Scheda reato

Diffamazione, anche su internet

Un post, una recensione, un messaggio in un gruppo, un articolo: la diffamazione è il reato più democratico dell'era digitale, perché chiunque ha un «mezzo di pubblicità» in tasca. Le regole sono vecchie — l'art. 595 del 1930 — ma la giurisprudenza le ha adattate: i social sono «altro mezzo di pubblicità», la critica è lecita se vera nel nucleo, pertinente e continente, il carcere per i giornalisti è quasi sparito. Questa scheda spiega quando un'affermazione è reato, quando è cronaca o critica, che cosa rischia chi scrive e che cosa può fare chi è offeso, dalla querela alla rettifica.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. «Chiunque… comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa» (art. 595, comma 1, c.p.); «se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato», fino a due anni (comma 2); «se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico», reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro (comma 3). Per la Cassazione i social network, i siti, i forum e i gruppi aperti sono «altro mezzo di pubblicità»: un post pubblico è diffamazione aggravata. L'offesa detta in faccia alla persona (ingiuria, ex art. 594) non è più reato dal 2016: è illecito civile con sanzione pecuniaria.
  2. Serve la querela entro tre mesi da quando l'offeso ha avuto conoscenza del fatto (124; 597); la diffamazione semplice (commi 1 e 2) è di competenza del giudice di pace, con pene pecuniarie, permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità al posto della reclusione (D.Lgs. 274/2000, artt. 4 e 52); quella aggravata dal mezzo di pubblicità va davanti al tribunale, di regola con decreto penale o citazione diretta.
  3. Non è punibile chi esercita il diritto di cronaca o di critica (art. 51 c.p., esercizio di un diritto, con l'art. 21 Cost.): per la giurisprudenza servono la verità del fatto (anche putativa, se verificata con diligenza), l'interesse pubblico alla notizia (pertinenza) e la correttezza dell'espressione (continenza); la critica ammette giudizi anche aspri ma non l'insulto gratuito né l'attribuzione di fatti falsi; la satira ha margini più ampi ma non può attribuire fatti; l'esercizio del diritto di difesa negli atti giudiziari è coperto (598). L'art. 596 esclude di regola la «prova della verità», ammessa però se l'offeso è un pubblico ufficiale per fatti dell'ufficio, se c'è un procedimento penale sul fatto, o se il querelante la chiede.
  4. Chi scrive nello «stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso» non è punibile (599: provocazione); chi diffama in una lite privata via chat a due non commette diffamazione (manca la comunicazione «con più persone») ma può rispondere di altro (minaccia, molestie); i gruppi WhatsApp chiusi sono «più persone» ma non «mezzo di pubblicità» secondo l'orientamento prevalente, salvo gruppi ampi. Il responsabile è l'autore; il direttore del giornale risponde per omesso controllo (57); il gestore di un sito o di un profilo non risponde dei commenti altrui se non li conosce e non li mantiene consapevolmente.
  5. La Corte costituzionale (sent. 150/2021) ha dichiarato illegittimo l'art. 13 della legge sulla stampa che imponeva il carcere da uno a sei anni per la diffamazione a mezzo stampa con fatto determinato: oggi la pena è quella dell'art. 595, comma 3, e la reclusione resta possibile solo in casi di eccezionale gravità (campagne d'odio, falsità consapevoli); un disegno di legge di riforma con sole pene pecuniarie e la non punibilità in caso di rettifica è in discussione da anni: alla data di verifica il testo vigente è quello riportato. Per l'offeso: querela, risarcimento (in sede civile o come parte civile), rettifica (art. 8 L. 47/1948: entro due giorni sui quotidiani), rimozione e deindicizzazione (GDPR art. 17) (Social, stampa e oblio).

Quale reato, in quale caso

SituazioneQualificazionePenaGiudice
Offesa detta o scritta direttamente alla persona, senza altri presentiIngiuria: illecito civile (D.Lgs. 7/2016)Sanzione pecuniaria civile 100-8.000 € + risarcimentoGiudice civile
Offesa detta a terzi, in assenza dell'offeso, senza fatto determinato (es. «è un incapace»)595, comma 1Fino a 1 anno o multa; davanti al giudice di pace pena pecuniaria 258-2.582 € o permanenza domiciliare o LPUGiudice di pace
Attribuzione a terzi di un fatto preciso («ha rubato in cassa»)595, comma 2Fino a 2 anni o multa; giudice di paceGiudice di pace
Post pubblico su social, articolo, sito, video, volantino, recensione online595, comma 3 (mezzo di pubblicità)6 mesi-3 anni o multa ≥ 516 €; di regola decreto penale o pena pecuniariaTribunale monocratico
Offesa in un atto pubblico (esposto, denuncia, atto giudiziario)595, comma 3; ma 598 per gli scritti difensivi; calunnia se accusi di un reato sapendo l'innocenza (368)Come sopra; calunnia 2-6 anniTribunale
Offesa a un'istituzione (Comune, tribunale, Parlamento)595, comma 4 (aumento)AumentataTribunale
Gruppo WhatsApp chiuso di pochi595, comma 1 o 2 (più persone, non pubblicità) secondo l'orientamento prevalenteGiudice di paceGiudice di pace
E-mail a più destinatari, lista di distribuzione aziendale595 (comma 3 se la diffusione è ampia)
Recensione negativa vera e continente; critica a un politico su fatti pubbliciEsercizio del diritto (51): non punibile

Le esimenti, con i criteri della giurisprudenza

  • Cronaca: verità del fatto (oggettiva, o putativa per chi ha verificato le fonti con diligenza professionale: la «verità putativa» vale per i giornalisti e, con minor rigore, per il privato che riporta fatti); interesse pubblico (pertinenza: il fatto riguarda la comunità, non la curiosità); continenza (forma misurata, niente insinuazioni gratuite). I tre criteri risalgono alla Cassazione civile del 1984 («decalogo del giornalista») e sono applicati costantemente.
  • Critica: opinione su fatti veri o notori, anche dura, purché non degeneri nell'attacco personale slegato dai fatti; la critica politica e sindacale ha spazi più ampi; l'uso di espressioni volgari non è di per sé reato se funzionale alla critica, secondo alcune decisioni, ma è il terreno più incerto.
  • Satira: paradosso, deformazione, ironia su personaggi pubblici: lecita se è riconoscibile come tale e non attribuisce fatti falsi presentati come veri.
  • Diritto di difesa (598): le offese negli scritti e nei discorsi davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa non sono punibili se attengono all'oggetto della causa; l'offesa gratuita resta.
  • Provocazione (599): reazione immediata a un fatto ingiusto altrui: la risposta a un insulto sui social nello stesso thread può rientrarvi; dopo giorni, no.
  • Verità del fatto (596): non è una difesa generale; è ammessa per i pubblici ufficiali sui fatti dell'ufficio, se sul fatto c'è un procedimento penale, o se il querelante la chiede; provata la verità, l'autore non è punibile «salvo che i modi usati» non integrino l'offesa in sé.

Dal lato dell'indagato: le fasi

  1. La querela arriva come informazione di garanzia, invito o direttamente decreto penale; per la diffamazione online la polizia postale identifica l'autore tramite il provider (i tabulati per la diffamazione non sono acquisibili sotto la soglia di pena, ma i dati degli abbonati sì); i profili «anonimi» sono identificati nella grande maggioranza dei casi.
  2. Le prime mosse: rimuovere il contenuto (non cancella il reato ma è condotta riparatoria e attenuante), non replicare, non «spiegare» pubblicamente, conservare i propri screenshot (contesto, provocazione, verità), valutare le scuse e la rettifica tramite il difensore.
  3. Le uscite: remissione di querela con risarcimento (le somme sono in genere contenute, salvo danni gravi alla reputazione professionale); condotte riparatorie (162-ter) anche senza consenso dell'offeso, con risarcimento congruo; tenuità del fatto per le offese modeste e occasionali; oblazione no (delitto); decreto penale con pena pecuniaria, opponibile; messa alla prova.
  4. Il processo: la prova della verità e delle esimenti è a carico della difesa nella pratica; i testimoni del contesto, le fonti consultate, la qualità pubblica dell'offeso, la misura dell'espressione; per i giornalisti, la diligenza nella verifica.
  5. Dopo: una condanna per diffamazione aggravata è iscritta nel casellario (di regola con pena pecuniaria e non menzione), incide sull'Ordine dei giornalisti, e la sentenza civile o penale fonda la richiesta di rimozione e deindicizzazione.

Casi frequenti

  • «Ho scritto su Facebook che un commerciante è un truffatore perché mi ha venduto un prodotto difettoso.» «Truffatore» attribuisce un reato: se il fatto è vero (una condanna) la critica può reggere; se è un'opinione su un disservizio, la parola è eccessiva (continenza) e il post pubblico è diffamazione aggravata; una recensione che racconta i fatti veri con toni misurati è lecita.
  • «Mi hanno querelato per un commento in un gruppo WhatsApp di 15 persone.» Comunicazione con più persone: 595, comma 1 o 2, giudice di pace, pene pecuniarie; il gruppo chiuso non è mezzo di pubblicità per l'orientamento prevalente; la remissione con scuse è la strada corta.
  • «Sono un giornalista e ho riportato un'accusa poi rivelatasi falsa.» Verità putativa: se hai verificato con le fonti disponibili al momento e riportato con continenza, l'esimente della cronaca regge; l'aggiornamento e la rettifica (art. 8) sono dovuti quando emerge la falsità.
  • «La persona che mi ha diffamato è un profilo anonimo.» Querela contro ignoti con gli screenshot e gli URL; la polizia postale chiede al provider i dati; se l'identificazione fallisce, resta la richiesta di rimozione alla piattaforma e la tutela civile.
  • «Ho ricevuto un decreto penale con 1.500 euro di multa per un post.» Valuta con il difensore: opposizione con richiesta di giudizio (rischio di pena maggiore ma possibilità di esimenti), o accettazione (condanna iscritta ma senza pene accessorie e con lo sconto); la remissione della querela nel frattempo estingue tutto.

Fonti

Codice penale, artt. 51, 57, 124, 162-ter, 368, 595, 596, 596-bis, 597, 598, 599; D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (ingiuria); D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 4, 52; L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 8, 11, 13 (testi vigenti su normattiva.it); Corte costituzionale, sent. 12 luglio 2021, n. 150; Costituzione, art. 21; regolamento (UE) 2016/679, art. 17. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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