Libertà personale · Diritti
Riesame, appello, Cassazione: i rimedi contro le misure cautelari
Contro una misura cautelare non si aspetta il processo: c'è un tribunale apposta, chiamato «della libertà», che decide in dieci giorni, con tutti gli atti sul tavolo, e la cui lentezza libera l'imputato. Il riesame è lo strumento più efficace dell'intera procedura penale e uno dei più tecnici: si vince o si perde sul calcolo dei termini, sulla motivazione dell'ordinanza, sugli elementi nuovi. Questa pagina spiega il riesame, l'appello cautelare, il ricorso per cassazione e la richiesta di revoca, e come si sceglie tra loro.
In breve
- Riesame (art. 309 c.p.p.): «entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva»; il difensore ha dieci giorni dall'avviso di deposito dell'ordinanza (comma 3). Decide «in composizione collegiale» il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello (comma 7): il «tribunale della libertà».
- Tempi perentori: il PM trasmette gli atti «entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno», con «tutti gli elementi sopravvenuti a favore» (comma 5); il tribunale decide «entro dieci giorni dalla ricezione degli atti» (comma 9) e deposita la motivazione entro trenta (quarantacinque nei casi complessi); se uno di questi termini salta, «l'ordinanza… perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata» (comma 10).
- Che cosa può fare il tribunale: annullare, riformare o confermare, «anche per motivi diversi da quelli enunciati» (comma 9); deve annullare «se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione… delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». I motivi si possono enunciare anche in udienza, e l'imputato «può chiedere di comparire personalmente» (comma 6).
- Appello (art. 310): contro le ordinanze diverse da quella che applica la misura (rigetto della revoca, sostituzione, interdittive), e per il PM; venti giorni per decidere, senza perdita di efficacia. Cassazione (art. 311): entro dieci giorni dalla decisione del riesame o dell'appello, o direttamente contro l'ordinanza «per violazione di legge» rinunciando al riesame; decide entro trenta giorni.
- Revoca o sostituzione (art. 299): non è un'impugnazione, si chiede al giudice che procede in ogni momento e si può ripetere; decisa in cinque giorni. La strategia tipica: riesame sull'ordinanza, poi istanze di sostituzione a distanza di tempo con elementi nuovi (domicilio, lavoro, braccialetto, tempo trascorso).
Il riesame, passo per passo
- Il termine. Dieci giorni dall'esecuzione (per la custodia: dalla cattura) o dalla notificazione (per le altre misure) per l'imputato; dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza per il difensore (art. 309, commi 1 e 3): i due termini sono autonomi e il secondo scade di regola dopo. Non si contano i giorni di differimento del colloquio con il difensore (comma 3-bis). La richiesta si deposita nella cancelleria del tribunale del riesame, con le forme dell'art. 582 (oggi per via telematica), anche senza motivi: «con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi» (comma 6), e i motivi nuovi si aggiungono in udienza «prima dell'inizio della discussione».
- Gli atti. Il PM trasmette entro cinque giorni tutto ciò che ha presentato al giudice per la misura, «nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore» e le dichiarazioni dell'interrogatorio preventivo (comma 5). Il difensore li legge e copia in cancelleria fino all'udienza (comma 8): è una delle finestre più ampie sul fascicolo (Che cosa puoi leggere). La difesa può depositare documenti e memorie fino all'udienza, e il tribunale decide «anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza» (comma 9): un contratto di lavoro, un certificato medico, la disponibilità di un domicilio, le dichiarazioni di un testimone raccolte con le investigazioni difensive.
- L'udienza. In camera di consiglio, con avviso «almeno tre giorni prima» (comma 8); l'imputato che lo ha chiesto «ha diritto di comparire personalmente» o a distanza (comma 8-bis); il PM richiedente può partecipare. L'imputato può chiedere personalmente, entro due giorni dall'avviso, un differimento «da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni… se vi siano giustificati motivi», e i termini per decidere si spostano di altrettanto (comma 9-bis): si usa quando servono documenti che non arrivano in tempo, sapendo che si allunga la custodia.
- La decisione. Dispositivo entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, motivazione entro trenta (fino a quarantacinque «per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni»); annullamento, riforma (per esempio dal carcere ai domiciliari), conferma. Il tribunale «può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione» (comma 9): il potere di «integrare» la motivazione del GIP è il limite più criticato del riesame, temperato dall'obbligo di annullare quando la motivazione «manca o non contiene l'autonoma valutazione» richiesta dall'art. 292 (introdotto dalla legge 47/2015 contro le ordinanze «copia e incolla» della richiesta del PM).
- L'inefficacia. Se gli atti non arrivano in cinque giorni, se la decisione non è presa in dieci, se la motivazione non è depositata in trenta (o quarantacinque), l'ordinanza «perde efficacia» e la misura «non può essere rinnovata» salvo «eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate» (comma 10). Il difensore controlla le date sui timbri: è il modo in cui si esce dal carcere più spesso di quanto si creda.
- Dopo. Contro l'ordinanza del riesame, ricorso per cassazione entro dieci giorni «dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito» (art. 311, comma 1); la Cassazione decide entro trenta giorni; se annulla con rinvio, il tribunale decide di nuovo entro dieci giorni e deposita in trenta, pena inefficacia (comma 5-bis).
Che cosa si discute nel riesame
- Gli indizi: «gravi indizi di colpevolezza» valutati con le regole dell'art. 273, comma 1-bis: le dichiarazioni dei coimputati senza riscontri, le intercettazioni inutilizzabili, le fonti anonime non contano; la qualificazione del fatto può essere diversa (una rapina che è un furto con strappo, uno spaccio che è uso personale, un'associazione che è un concorso).
- Le esigenze: il pericolo deve essere «concreto e attuale», fondato su fatti indicati nell'ordinanza, non sulla gravità del reato né sul silenzio; il «tempo trascorso dalla commissione del reato» (art. 292, comma 2, lettera c) pesa: una misura eseguita due anni dopo il fatto per una persona che nel frattempo ha vissuto regolarmente ha un'attualità da dimostrare.
- L'adeguatezza e la proporzionalità: perché il carcere e non i domiciliari con il braccialetto (art. 275, comma 3-bis); la pena prevedibile e la sospensione condizionale (comma 2-bis); le condizioni personali (età, salute, figli).
- I vizi: motivazione mancante o «per relationem» alla richiesta del PM; mancato interrogatorio preventivo quando era dovuto (art. 292, comma 3-bis); mancata valutazione degli elementi a favore (comma 2-ter); incompetenza; termini della convalida.
Il riesame non serve a discutere la colpevolezza nel merito come in un processo: il tribunale non sente testimoni e non valuta prove piene. Serve a verificare che la misura stia in piedi con gli atti che ci sono. Nella pratica, l'esito più frequente di un riesame ben fatto non è l'annullamento ma la riforma: dal carcere ai domiciliari, dai domiciliari all'obbligo di firma.
Riesame, appello, Cassazione, revoca: quale strumento
| Strumento | Contro che cosa | Termine | Chi decide, in quanto | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| Riesame (art. 309) | L'ordinanza che dispone una misura coercitiva (carcere, domiciliari, obblighi, divieti), salvo quella emessa su appello del PM; e i sequestri (artt. 257, 322, 324) | 10 giorni | Tribunale della libertà, in 10 giorni, motivazione in 30 | «Anche nel merito»; effetto devolutivo pieno; inefficacia se i termini saltano |
| Appello (art. 310) | Le altre ordinanze: rigetto o accoglimento parziale della revoca o sostituzione, misure interdittive, ordinanze su richiesta del PM; il PM lo usa contro i rigetti e le sostituzioni | 10 giorni | Stesso tribunale, in 20 giorni, motivazione in 30 | Limitato ai motivi enunciati; nessuna perdita di efficacia; la misura disposta in appello del PM è sospesa fino alla definitività (comma 3) |
| Ricorso per cassazione (art. 311) | Le decisioni del riesame e dell'appello; oppure, «per saltum», direttamente l'ordinanza, «per violazione di legge», rinunciando al riesame | 10 giorni | Corte di cassazione, in 30 giorni | Solo violazione di legge e vizi di motivazione; il per saltum si usa quando il vizio è puramente giuridico e si vuole un precedente, a costo di perdere il riesame |
| Revoca o sostituzione (art. 299) | Qualsiasi misura, per «fatti sopravvenuti» o attenuazione delle esigenze | Sempre, ripetibile | Il giudice che procede, in 5 giorni, sentito il PM (2 giorni) | Non è un'impugnazione: nuovi elementi, anche solo il tempo; il rigetto è appellabile (310); nei reati con violenza alla persona la richiesta va notificata alla persona offesa a pena di inammissibilità |
| Ricorso contro la convalida (art. 391, comma 4) | L'ordinanza di convalida dell'arresto (non la misura) | 15 giorni | Corte di cassazione | Raro; non incide sulla misura né sul processo |
Strategia, costi, rischi
Il riesame si propone quasi sempre quando la misura è la custodia in carcere o i domiciliari; per le misure leggere (firma, divieto di avvicinamento) si valuta, perché il riesame costa (il difensore va pagato: è un procedimento a sé, senza spese di giustizia) e perché una conferma del tribunale della libertà «cristallizza» la valutazione degli indizi per le istanze successive, che dovranno fondarsi su elementi nuovi. Il rischio della «reformatio in peius» non esiste: il tribunale non può aggravare la misura nel riesame dell'imputato. Il PM può però proporre a sua volta appello contro una misura più lieve di quella richiesta, e i due procedimenti corrono in parallelo. La scelta tra riesame e ricorso per saltum è del difensore: il per saltum «rende inammissibile la richiesta di riesame» (art. 311, comma 2). La revoca si chiede quando c'è qualcosa di nuovo: un domicilio disponibile per i domiciliari, il braccialetto, un lavoro, la chiusura delle indagini, l'archiviazione parziale, la remissione della querela della persona offesa, il risarcimento, il tempo. Il giudice «provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare» (art. 299, comma 3): l'interrogatorio di garanzia è la prima istanza di sostituzione, e l'ultimo comma dell'art. 299 impone al giudice di interrogare di nuovo l'imputato che lo chiede quando l'istanza si fonda su elementi nuovi.
Casi frequenti
- «Il tribunale ha deciso all'undicesimo giorno.» Se il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti è superato, l'ordinanza perde efficacia: il difensore chiede al giudice che procede la declaratoria di inefficacia e la liberazione. Attenzione al computo: dalla ricezione degli atti, non dal deposito della richiesta, e con il differimento chiesto dall'imputato i termini si allungano.
- «Il riesame ha confermato e ora sono passati quattro mesi.» Istanza di sostituzione (art. 299) con elementi nuovi e il tempo trascorso; in caso di rigetto, appello (art. 310).
- «Posso rinunciare al riesame per patteggiare?» Sì; il patteggiamento chiude la fase e la misura cade o si converte nella pena. Ma la rinuncia va valutata: il riesame pendente può ottenere la libertà prima.
- «Hanno riformato dal carcere ai domiciliari senza braccialetto disponibile.» I domiciliari «semplici» sono possibili; la mancanza del dispositivo non può da sola riportare in carcere (Sezioni Unite 20769/2016), ma le leggi del 2023 e del 2025 consentono al giudice misure «anche più gravi» quando il controllo elettronico non è fattibile: il difensore insiste sull'adeguatezza dei domiciliari senza dispositivo.
- «Sono la persona offesa: mi avviseranno?» Nei reati con violenza alla persona, i provvedimenti che non confermano la misura sono comunicati «immediatamente» a te e al tuo difensore (art. 309, comma 10-bis; 310, comma 2-bis), e la richiesta di revoca ti è notificata (art. 299, comma 3).
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 127, 257, 273, 275, 292, 294, 299, 309, 310, 311, 322, 324, 391, 582 (testo vigente su normattiva.it); L. 16 aprile 2015, n. 47 (autonoma valutazione, termini di deposito, inefficacia); L. 24 novembre 2023, n. 168; L. 2 dicembre 2025, n. 181; Cass. pen., Sezioni Unite, 20769/2016 (braccialetto elettronico). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.