Il primo segnale · Situazione
L'avviso ai familiari e le prime ore dopo un arresto
La telefonata arriva dalla persona arrestata, da un agente o da nessuno. Le prime quarantotto ore sono quelle in cui la famiglia può fare le poche cose che contano — nominare un difensore, sapere dove si trova la persona, far arrivare vestiti e medicine — e in cui è più facile fare quelle che non servono o danneggiano. Questa pagina è scritta per i familiari: che cosa dice la legge sull'avviso, quali sono i loro poteri, quali i tempi, che cosa aspettarsi dal carcere.
In breve
- La polizia «con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata» (art. 387 c.p.p.). Se la persona non consente, nessuno avvisa: il silenzio di un familiare non significa che non sia stato arrestato. L'arrestato riceve per iscritto, in una lingua che comprende, l'elenco dei suoi diritti, tra cui «il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia» (art. 386, comma 1, lettera f).
- La cosa più utile che un familiare può fare è nominare un difensore di fiducia: «la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto» (art. 96, comma 3), con dichiarazione all'autorità che procede, consegnata dal difensore o inviata per raccomandata. Prossimi congiunti sono ascendenti, discendenti, coniuge, parte dell'unione civile, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti (art. 307, comma 4, c.p.): non il convivente non sposato né il fidanzato, che possono però indicare al difensore d'ufficio la situazione e far sì che l'arrestato lo nomini.
- L'arrestato «ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto» (art. 104, comma 2); la dilazione fino a cinque giorni è possibile solo per i delitti di mafia e terrorismo (comma 3). Il difensore è la sola persona che può vederlo e parlargli nelle prime ore: i familiari no.
- I tempi: entro ventiquattro ore la polizia lo mette a disposizione del PM e trasmette il verbale (art. 386, comma 3); il PM entro quarantotto ore dall'arresto chiede la convalida o lo libera; il giudice fissa l'udienza «al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive» (art. 390). Al massimo novantasei ore dopo l'arresto c'è stata un'udienza e una decisione: libertà, o misura cautelare (La convalida).
- Dove si trova: di regola nella «casa circondariale… del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito» (art. 386, comma 4), salvo che il PM disponga la custodia in casa o in un altro istituto (comma 5), o la direttissima (art. 558) con custodia in camera di sicurezza. Lo si sa dal difensore, o chiedendo all'ufficio di polizia che ha eseguito l'arresto; all'ingresso in carcere il detenuto è messo in grado di «informare immediatamente i congiunti» (art. 29 O.P.) con lettera o telegramma a sue spese (art. 62 DPR 230/2000).
Le prime quarantotto ore, in ordine
- Accertare il fatto. Chi ha chiamato, da dove, con quale accusa. Se la notizia viene da terzi, si chiama l'ufficio di polizia o carabinieri del luogo: confermano l'arresto e l'istituto di destinazione, non i dettagli dell'indagine.
- Nominare il difensore (art. 96, comma 3), oppure — se la persona ne ha uno di fiducia — avvisarlo. Se non si conosce nessuno, la persona arrestata ha già un difensore d'ufficio designato dal PM (art. 386, comma 2, e 97): il suo nome si ottiene dalla polizia o dal PM; funziona come uno di fiducia e può essere sostituito in qualunque momento. Come si sceglie: Difensore di fiducia e d'ufficio. Se i redditi lo consentono, il patrocinio a spese dello Stato: la domanda può prepararla il difensore.
- Dare al difensore le informazioni che servono: malattie e farmaci (l'arrestato ha «diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza», art. 386, comma 1, lettera g; il carcere fa la visita medica «non oltre il giorno successivo», art. 23 DPR 230), lavoro, figli a carico, la casa dove potrebbe scontare eventuali domiciliari e chi ci vive, la disponibilità a un impiego. Sono gli elementi con cui, in convalida, il difensore chiede la libertà o una misura meno grave.
- Non parlare del fatto: con la persona (che nelle prime ore non potete comunque sentire), con la polizia, con i giornalisti, con la controparte. Ciò che un familiare dice alla polizia può essere verbalizzato come sommarie informazioni (art. 351) e i prossimi congiunti hanno facoltà di astenersi dal testimoniare (art. 199), facoltà che si perde raccontando.
- Preparare ciò che il carcere accetta: ogni istituto ha un elenco (vestiario in quantità limitate, biancheria, prodotti per l'igiene, occhiali, denaro versato sul conto corrente interno, non contanti in mano); il pacco si consegna in portineria negli orari e nei giorni fissati o al primo colloquio; i telefoni, i farmaci senza prescrizione visitata dal medico dell'istituto e il cibo esterno di regola no. Le regole cambiano da istituto a istituto: informarsi prima di muoversi.
- Il colloquio con la persona non è immediato: per gli imputati «fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede» (art. 37, comma 2, DPR 230), che prima dell'esercizio dell'azione penale è il giudice per le indagini preliminari (art. 11, comma 4, O.P.). Il difensore chiede il permesso, spesso nella stessa udienza di convalida; poi sei colloqui al mese di un'ora (art. 37, commi 8 e 10) e telefonate di dieci minuti, sei al mese, su autorizzazione (art. 39). Le persone diverse da congiunti e conviventi sono ammesse «quando ricorrono ragionevoli motivi».
Chi viene avvisato, per legge
| Situazione | Avviso dovuto | Norma |
|---|---|---|
| Arresto o fermo di un adulto | Familiari o persona indicata, «con il consenso» dell'arrestato, «senza ritardo»; il difensore «immediatamente» | Artt. 387 e 386, comma 2, c.p.p. |
| Straniero | Diritto di informare le autorità consolari; l'ingresso in carcere è comunicato al consolato «nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente» | Art. 386, comma 1, lettera f; art. 62, comma 3, DPR 230/2000; art. 36 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963) |
| Minorenne | «Immediata notizia» al PM, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'affidatario; servizi minorili informati «tempestivamente»; se l'interesse del minore lo richiede, altra persona idonea maggiorenne; conduzione in un centro di prima accoglienza o comunità, o a casa a disposizione del PM | Art. 18 DPR 448/1988 |
| Esecuzione di una misura cautelare (non arresto in flagranza) | Stessi diritti scritti dell'arrestato, tra cui l'avviso a un familiare; il difensore informato immediatamente | Art. 293 c.p.p. |
| Ingresso in carcere | Il detenuto è «posto in grado d'informare immediatamente i congiunti»; lettera o telegramma a sue spese (a carico dell'amministrazione se privo di fondi) | Art. 29 O.P.; art. 62 DPR 230/2000 |
| Trasferimento, malattia grave, decesso | Notizia ai congiunti «tempestiva» | Art. 29 O.P. |
| Accompagnamento per identificazione fino a 24 ore | Facoltà di chiedere che sia avvisato un familiare o convivente | Art. 349, comma 4, c.p.p. |
Che cosa i familiari non possono fare
- Vedere o sentire la persona prima del permesso: non in caserma, non in tribunale (in aula, in convalida, sì se l'udienza è pubblica; ma la convalida si tiene in camera di consiglio, art. 391, comma 1: partecipano il difensore e, se compare, il PM).
- Portare documenti o oggetti «da far avere» direttamente: passano dal difensore, che li valuta, o dal carcere secondo le regole dell'istituto; consegnare alla polizia il telefono o le carte della persona per «aiutare» significa consegnare potenziale prova.
- Contattare la persona offesa o i testimoni per «chiarire»: può essere letto come intralcio e pesa sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento della prova, art. 274, lettera a).
- Pagare qualcuno per «sbloccare»: nessuna somma, a nessun titolo, accelera la convalida; chi lo propone truffa.
- Parlare con la stampa: il nome della persona può già circolare; ciò che la famiglia dice diventa parte del racconto e non del processo (Il nome sui giornali).
Che cosa il carcere dà, e non dà
- Dà: la visita medica entro il giorno successivo, un colloquio con un esperto all'ingresso, la carta dei diritti e dei doveri, la possibilità di informare i congiunti, il vestiario e i generi di prima necessità a chi ne è privo, l'assistenza di un interprete ove necessario, la corrispondenza (art. 23 e seguenti DPR 230/2000; artt. 18 e 29 O.P.).
- Non dà: informazioni sul procedimento ai familiari (le hanno il difensore e, dopo il deposito, gli atti), colloqui senza permesso, telefonate su richiesta della famiglia (le chiede il detenuto), notizie sanitarie di dettaglio a chi non è indicato dal detenuto, salvo i casi di grave infermità.
- I Garanti dei detenuti (nazionale, regionali, comunali) ricevono segnalazioni dai familiari sulle condizioni di detenzione e hanno diritto di colloquio con i detenuti (art. 18 O.P.); non intervengono sul processo.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 96, 97, 104, 199, 274, 293, 349, 351, 386, 387, 390, 391, 558 (testo vigente su normattiva.it); codice penale, art. 307; DPR 22 settembre 1988, n. 448, art. 18; L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 11, 18, 29; DPR 30 giugno 2000, n. 230, artt. 23, 37, 39, 62; Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, art. 36. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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