Libertà personale · Situazione
Obbligo di firma, divieto di dimora, divieto di espatrio, allontanamento
Non tutte le misure cautelari tolgono la libertà: alcune la limitano — presentarsi in caserma a giorni fissi, non lasciare il comune, non uscire dall'Italia, non tornare a casa, non avvicinarsi a una persona. Sono meno afflittive del carcere ma durano a lungo, hanno regole che si violano per distrazione e conseguenze pesanti quando si violano: l'aggravamento fino al carcere e, per l'allontanamento e il divieto di avvicinamento, un reato autonomo. Questa pagina spiega ciascuna misura, che cosa comporta nella vita di ogni giorno, come si chiede una modifica e quanto dura.
In breve
- Le misure coercitive «minori» si applicano solo per delitti con pena massima superiore a tre anni (art. 280, comma 1, c.p.p.), su richiesta del PM e con ordinanza del giudice, con gli stessi presupposti del carcere: gravi indizi (273) e almeno un'esigenza tra inquinamento della prova, fuga, reiterazione (274). Sono, dalla meno alla più grave: divieto di espatrio (281), obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (282), allontanamento dalla casa familiare (282-bis), divieto di avvicinamento alla persona offesa (282-ter), divieto e obbligo di dimora (283).
- L'obbligo di firma: presentarti «a un determinato ufficio di polizia giudiziaria» nei giorni e nelle ore fissati «tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione» (282). L'obbligo di dimora: non allontanarti «senza l'autorizzazione del giudice» dal territorio del comune (o di una frazione, o di un comune vicino), presentarti alla polizia indicata e dichiarare dove abiti, con possibili orari di reperibilità e il divieto di uscire di casa «in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro» (283, commi 2-4). Il divieto di dimora: non abitare e non accedere a un luogo (283, comma 1).
- Il divieto di espatrio: non uscire dall'Italia senza autorizzazione, con il blocco del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio (281); dal 2015 è disposto «in ogni caso» insieme a ogni altra misura coercitiva (comma 2-bis). Per gli spostamenti nell'Unione basta la carta d'identità: il divieto la rende inutilizzabile per l'espatrio, e il controllo è alle frontiere esterne e nei voli.
- L'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento sono le misure dei reati di violenza domestica e di genere: lasciare la casa e non rientrarvi senza autorizzazione, con eventuale assegno ai conviventi rimasti senza mezzi (282-bis); non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o mantenere «una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri» da quei luoghi e dalla persona, con il braccialetto elettronico e la misura più grave se lo rifiuti o se non è fattibile, e con il possibile divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (282-ter); per i reati elencati (maltrattamenti, stalking, lesioni, violenza sessuale…) anche sotto i limiti di pena dell'art. 280 (282-bis, comma 6).
- Violare le prescrizioni porta alla sostituzione o al cumulo con una misura più grave (276, comma 1) e, per l'allontanamento e il divieto di avvicinamento, è un reato autonomo (art. 387-bis c.p.: reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, con arresto in flagranza anche differita) oltre al carcere per manomissione del braccialetto (276, comma 1-ter). La durata massima è il doppio dei termini della custodia (308, comma 1): per un reato con pena fino a sei anni, sei mesi nelle indagini, un anno dopo il rinvio a giudizio, e così via; la revoca o l'attenuazione si chiedono in ogni momento (299).
Le misure, una per una
| Misura | Che cosa prescrive | Nella vita quotidiana | Che cosa chiedere al giudice |
|---|---|---|---|
| Divieto di espatrio (281) | Non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione; passaporto e documenti per l'espatrio bloccati | Niente viaggi all'estero, neanche di lavoro o per la famiglia, senza autorizzazione; la carta d'identità resta valida in Italia | Autorizzazione per singoli viaggi documentati (lavoro, salute, familiari), con date e itinerario; restituzione del passaporto a fine misura |
| Obbligo di presentazione alla PG (282) | Firmare a un ufficio di polizia nei giorni e nelle ore fissati | Da una volta a settimana a tutti i giorni; incompatibilità con turni, trasferte, malattie da comunicare prima | Modifica di giorni e ore per il lavoro; ufficio diverso se cambi abitazione; sospensione per ferie o cure documentate |
| Allontanamento dalla casa familiare (282-bis) | Lasciare subito la casa e non rientrarvi né accedervi senza autorizzazione; eventuale divieto di avvicinarsi ai luoghi dell'offeso e dei congiunti; assegno periodico ai conviventi privi di mezzi, anche con prelievo dallo stipendio | Trovare un altro alloggio; niente ritorno per prendere le proprie cose senza autorizzazione (che può fissare modalità e presenza della polizia); i figli si vedono secondo le modalità di visita eventualmente prescritte o decise dal giudice civile | Autorizzazione per recuperare beni con la polizia; modalità di visita ai figli; modifica dell'assegno se cambiano i redditi; revoca se la convivenza riprende (comma 5) |
| Divieto di avvicinamento (282-ter) | Non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (casa, lavoro, scuola dei figli, famiglia d'origine) o mantenere almeno mille metri da quei luoghi e dalla persona; braccialetto; possibile divieto di comunicare «attraverso qualsiasi mezzo» | La distanza vale ovunque la persona si trovi, anche per caso: se la incontri, ti allontani subito; nessun messaggio, chiamata, social, nemmeno tramite terzi; il braccialetto segnala l'avvicinamento; per lavoro o abitazione il giudice fissa modalità (comma 4) | Deroghe per luoghi di lavoro o esigenze abitative; canale per le comunicazioni indispensabili sui figli (tramite avvocati o servizi); distacco temporaneo del dispositivo per esami medici (autorizzato e comunicato all'offeso, 299, comma 2-bis) |
| Divieto di dimora (283, comma 1) | Non dimorare in un luogo (comune, quartiere) e non accedervi senza autorizzazione | Vivere altrove; niente passaggi «di corsa» nel luogo vietato | Accessi autorizzati per lavoro, udienze, familiari |
| Obbligo di dimora (283, commi 2-5) | Non lasciare il territorio del comune (o frazione, o comune vicino) senza autorizzazione; presentarsi alla polizia indicata e dichiarare l'abitazione; eventuali orari e luoghi di reperibilità e divieto di uscire di casa in alcune ore | Lavoro fuori comune solo con autorizzazione; il giudice deve considerare «esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza» (comma 5) e i programmi terapeutici | Estensione a un comune vicino per il lavoro; autorizzazioni per spostamenti ricorrenti; modifica degli orari |
Che cosa succede se sbagli
- La segnalazione: la polizia che accerta la trasgressione (firma mancata, allontanamento, avvicinamento, allarme del braccialetto) redige una relazione al PM e al giudice.
- L'aggravamento (276, comma 1): il giudice «può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione». Non è automatico: una firma saltata per un ricovero documentato non porta ai domiciliari; una serie di assenze senza spiegazioni sì. Il difensore deposita subito la spiegazione con i documenti, prima che il PM chieda.
- L'automatismo (276, comma 1-ter): solo per l'allontanamento dai domiciliari e per la manomissione o le condotte «gravi o reiterate» contro il braccialetto, anche nel divieto di avvicinamento: carcere, «salvo che il fatto sia di lieve entità».
- Il reato (387-bis c.p.): chi viola l'allontanamento o il divieto di avvicinamento (o l'ordine di protezione civile) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi; è previsto l'arresto in flagranza anche differita (382-bis) e la misura può essere applicata anche fuori dai limiti di pena (391, comma 5). Un avvicinamento «per parlare» apre un secondo procedimento.
- La difesa: contro l'ordinanza di aggravamento, appello al tribunale del riesame entro dieci giorni (310); nel merito, la prova del giustificato motivo, della lieve entità, dell'assenza di intenzione (l'incontro casuale con la persona offesa in un luogo non vietato non è violazione se ti allontani).
Durata, modifica, fine
- Durata massima (308, comma 1): il doppio dei termini di fase dell'art. 303: per esempio, con pena massima fino a sei anni, sei mesi nelle indagini, un anno dal rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado, un anno e mezzo per l'appello; scaduti, la misura perde efficacia e il giudice ne dispone la cessazione (306, comma 2). Il divieto di espatrio accessorio segue la misura principale.
- Revoca e sostituzione (299): richiesta al giudice, che decide entro cinque giorni; nei reati di violenza la richiesta va notificata alla persona offesa, che ha due giorni per una memoria (Revoca e sostituzione). Un programma di prevenzione della violenza seguito con esito positivo è comunicato al giudice ai fini della revoca (282-quater, comma 1).
- Con la sentenza: l'assoluzione fa cessare le misure; la condanna le lascia in vita fino ai termini o alla sostituzione; la sospensione condizionale non le estingue automaticamente ma il giudice di regola le revoca.
- Il passaporto torna con la revoca del divieto: chiedi al giudice l'ordine di restituzione e il nulla osta alla Questura (Passaporto, espatrio e viaggi).
- Il casellario: le misure cautelari non vi sono iscritte; restano negli atti del procedimento e nel certificato dei carichi pendenti finché pende.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 276, 280, 281, 282, 282-bis, 282-ter, 282-quater, 283, 299, 303, 306, 308, 310, 382-bis, 391 (testo vigente su normattiva.it, con le modifiche della L. 168/2023, del DL 178/2024 e della L. 181/2025); codice penale, art. 387-bis. Verificato il 20 settembre 2026.
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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