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Libertà personale · Situazione

Obbligo di firma, divieto di dimora, divieto di espatrio, allontanamento

Non tutte le misure cautelari tolgono la libertà: alcune la limitano — presentarsi in caserma a giorni fissi, non lasciare il comune, non uscire dall'Italia, non tornare a casa, non avvicinarsi a una persona. Sono meno afflittive del carcere ma durano a lungo, hanno regole che si violano per distrazione e conseguenze pesanti quando si violano: l'aggravamento fino al carcere e, per l'allontanamento e il divieto di avvicinamento, un reato autonomo. Questa pagina spiega ciascuna misura, che cosa comporta nella vita di ogni giorno, come si chiede una modifica e quanto dura.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Le misure coercitive «minori» si applicano solo per delitti con pena massima superiore a tre anni (art. 280, comma 1, c.p.p.), su richiesta del PM e con ordinanza del giudice, con gli stessi presupposti del carcere: gravi indizi (273) e almeno un'esigenza tra inquinamento della prova, fuga, reiterazione (274). Sono, dalla meno alla più grave: divieto di espatrio (281), obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (282), allontanamento dalla casa familiare (282-bis), divieto di avvicinamento alla persona offesa (282-ter), divieto e obbligo di dimora (283).
  2. L'obbligo di firma: presentarti «a un determinato ufficio di polizia giudiziaria» nei giorni e nelle ore fissati «tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione» (282). L'obbligo di dimora: non allontanarti «senza l'autorizzazione del giudice» dal territorio del comune (o di una frazione, o di un comune vicino), presentarti alla polizia indicata e dichiarare dove abiti, con possibili orari di reperibilità e il divieto di uscire di casa «in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro» (283, commi 2-4). Il divieto di dimora: non abitare e non accedere a un luogo (283, comma 1).
  3. Il divieto di espatrio: non uscire dall'Italia senza autorizzazione, con il blocco del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio (281); dal 2015 è disposto «in ogni caso» insieme a ogni altra misura coercitiva (comma 2-bis). Per gli spostamenti nell'Unione basta la carta d'identità: il divieto la rende inutilizzabile per l'espatrio, e il controllo è alle frontiere esterne e nei voli.
  4. L'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento sono le misure dei reati di violenza domestica e di genere: lasciare la casa e non rientrarvi senza autorizzazione, con eventuale assegno ai conviventi rimasti senza mezzi (282-bis); non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o mantenere «una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri» da quei luoghi e dalla persona, con il braccialetto elettronico e la misura più grave se lo rifiuti o se non è fattibile, e con il possibile divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (282-ter); per i reati elencati (maltrattamenti, stalking, lesioni, violenza sessuale…) anche sotto i limiti di pena dell'art. 280 (282-bis, comma 6).
  5. Violare le prescrizioni porta alla sostituzione o al cumulo con una misura più grave (276, comma 1) e, per l'allontanamento e il divieto di avvicinamento, è un reato autonomo (art. 387-bis c.p.: reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, con arresto in flagranza anche differita) oltre al carcere per manomissione del braccialetto (276, comma 1-ter). La durata massima è il doppio dei termini della custodia (308, comma 1): per un reato con pena fino a sei anni, sei mesi nelle indagini, un anno dopo il rinvio a giudizio, e così via; la revoca o l'attenuazione si chiedono in ogni momento (299).

Le misure, una per una

MisuraChe cosa prescriveNella vita quotidianaChe cosa chiedere al giudice
Divieto di espatrio (281)Non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione; passaporto e documenti per l'espatrio bloccatiNiente viaggi all'estero, neanche di lavoro o per la famiglia, senza autorizzazione; la carta d'identità resta valida in ItaliaAutorizzazione per singoli viaggi documentati (lavoro, salute, familiari), con date e itinerario; restituzione del passaporto a fine misura
Obbligo di presentazione alla PG (282)Firmare a un ufficio di polizia nei giorni e nelle ore fissatiDa una volta a settimana a tutti i giorni; incompatibilità con turni, trasferte, malattie da comunicare primaModifica di giorni e ore per il lavoro; ufficio diverso se cambi abitazione; sospensione per ferie o cure documentate
Allontanamento dalla casa familiare (282-bis)Lasciare subito la casa e non rientrarvi né accedervi senza autorizzazione; eventuale divieto di avvicinarsi ai luoghi dell'offeso e dei congiunti; assegno periodico ai conviventi privi di mezzi, anche con prelievo dallo stipendioTrovare un altro alloggio; niente ritorno per prendere le proprie cose senza autorizzazione (che può fissare modalità e presenza della polizia); i figli si vedono secondo le modalità di visita eventualmente prescritte o decise dal giudice civileAutorizzazione per recuperare beni con la polizia; modalità di visita ai figli; modifica dell'assegno se cambiano i redditi; revoca se la convivenza riprende (comma 5)
Divieto di avvicinamento (282-ter)Non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (casa, lavoro, scuola dei figli, famiglia d'origine) o mantenere almeno mille metri da quei luoghi e dalla persona; braccialetto; possibile divieto di comunicare «attraverso qualsiasi mezzo»La distanza vale ovunque la persona si trovi, anche per caso: se la incontri, ti allontani subito; nessun messaggio, chiamata, social, nemmeno tramite terzi; il braccialetto segnala l'avvicinamento; per lavoro o abitazione il giudice fissa modalità (comma 4)Deroghe per luoghi di lavoro o esigenze abitative; canale per le comunicazioni indispensabili sui figli (tramite avvocati o servizi); distacco temporaneo del dispositivo per esami medici (autorizzato e comunicato all'offeso, 299, comma 2-bis)
Divieto di dimora (283, comma 1)Non dimorare in un luogo (comune, quartiere) e non accedervi senza autorizzazioneVivere altrove; niente passaggi «di corsa» nel luogo vietatoAccessi autorizzati per lavoro, udienze, familiari
Obbligo di dimora (283, commi 2-5)Non lasciare il territorio del comune (o frazione, o comune vicino) senza autorizzazione; presentarsi alla polizia indicata e dichiarare l'abitazione; eventuali orari e luoghi di reperibilità e divieto di uscire di casa in alcune oreLavoro fuori comune solo con autorizzazione; il giudice deve considerare «esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza» (comma 5) e i programmi terapeuticiEstensione a un comune vicino per il lavoro; autorizzazioni per spostamenti ricorrenti; modifica degli orari

Che cosa succede se sbagli

  1. La segnalazione: la polizia che accerta la trasgressione (firma mancata, allontanamento, avvicinamento, allarme del braccialetto) redige una relazione al PM e al giudice.
  2. L'aggravamento (276, comma 1): il giudice «può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione». Non è automatico: una firma saltata per un ricovero documentato non porta ai domiciliari; una serie di assenze senza spiegazioni sì. Il difensore deposita subito la spiegazione con i documenti, prima che il PM chieda.
  3. L'automatismo (276, comma 1-ter): solo per l'allontanamento dai domiciliari e per la manomissione o le condotte «gravi o reiterate» contro il braccialetto, anche nel divieto di avvicinamento: carcere, «salvo che il fatto sia di lieve entità».
  4. Il reato (387-bis c.p.): chi viola l'allontanamento o il divieto di avvicinamento (o l'ordine di protezione civile) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi; è previsto l'arresto in flagranza anche differita (382-bis) e la misura può essere applicata anche fuori dai limiti di pena (391, comma 5). Un avvicinamento «per parlare» apre un secondo procedimento.
  5. La difesa: contro l'ordinanza di aggravamento, appello al tribunale del riesame entro dieci giorni (310); nel merito, la prova del giustificato motivo, della lieve entità, dell'assenza di intenzione (l'incontro casuale con la persona offesa in un luogo non vietato non è violazione se ti allontani).

Durata, modifica, fine

  • Durata massima (308, comma 1): il doppio dei termini di fase dell'art. 303: per esempio, con pena massima fino a sei anni, sei mesi nelle indagini, un anno dal rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado, un anno e mezzo per l'appello; scaduti, la misura perde efficacia e il giudice ne dispone la cessazione (306, comma 2). Il divieto di espatrio accessorio segue la misura principale.
  • Revoca e sostituzione (299): richiesta al giudice, che decide entro cinque giorni; nei reati di violenza la richiesta va notificata alla persona offesa, che ha due giorni per una memoria (Revoca e sostituzione). Un programma di prevenzione della violenza seguito con esito positivo è comunicato al giudice ai fini della revoca (282-quater, comma 1).
  • Con la sentenza: l'assoluzione fa cessare le misure; la condanna le lascia in vita fino ai termini o alla sostituzione; la sospensione condizionale non le estingue automaticamente ma il giudice di regola le revoca.
  • Il passaporto torna con la revoca del divieto: chiedi al giudice l'ordine di restituzione e il nulla osta alla Questura (Passaporto, espatrio e viaggi).
  • Il casellario: le misure cautelari non vi sono iscritte; restano negli atti del procedimento e nel certificato dei carichi pendenti finché pende.

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 276, 280, 281, 282, 282-bis, 282-ter, 282-quater, 283, 299, 303, 306, 308, 310, 382-bis, 391 (testo vigente su normattiva.it, con le modifiche della L. 168/2023, del DL 178/2024 e della L. 181/2025); codice penale, art. 387-bis. Verificato il 20 settembre 2026.

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  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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