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Come funziona un procedimento penale, dalla notizia di reato alla sentenza
Un procedimento penale è una sequenza di fasi con regole e termini propri, e quasi tutto ciò che spaventa chi lo subisce dipende dal non sapere in quale fase si trova. Questa pagina è la mappa: che cosa succede prima che tu sappia di essere indagato, quando e come lo scopri, come si chiudono le indagini, quali strade portano al processo o lo evitano, e che cosa viene dopo la sentenza. Le altre pagine del sito partono da qui.
In breve
- Il procedimento comincia con una notizia di reato (denuncia, querela, verbale della polizia, notizia acquisita d'ufficio) che il pubblico ministero iscrive «immediatamente» in un registro (art. 335 c.p.p.). Il nome della persona viene iscritto «non appena risultino… indizi a suo carico». Da quel momento sei «persona sottoposta alle indagini», cioè indagato, anche se nessuno te lo dice.
- Le indagini preliminari sono segrete (art. 329) e dirette dal pubblico ministero con la polizia giudiziaria (art. 327). Durano di regola un anno dall'iscrizione del nome, sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i reati più gravi; una sola proroga fino a sei mesi; durata massima 18 mesi, o due anni (artt. 405-407).
- Lo scopri quando il pubblico ministero compie un atto a cui il tuo difensore ha diritto di assistere (informazione di garanzia, art. 369), quando subisci una perquisizione, un sequestro, un arresto, un interrogatorio, oppure quando arriva l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis). Puoi anche chiederlo tu: la Procura comunica le iscrizioni a chi ne fa richiesta, salvo segreto per non più di tre mesi (art. 335, commi 3 e 3-bis).
- Alla fine delle indagini il pubblico ministero ha due uscite: chiede l'archiviazione quando gli elementi «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 408), oppure esercita l'azione penale. Deve decidere entro tre mesi dalla scadenza dei termini (nove per i reati gravi: art. 407-bis).
- Se esercita l'azione penale diventi imputato (art. 60). Da lì il processo passa per l'udienza preliminare o per l'udienza predibattimentale, oppure per una delle strade brevi (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova, decreto penale, immediato, direttissimo), e arriva a una sentenza di primo grado, appellabile, poi ricorribile in Cassazione. Solo la sentenza irrevocabile fa di te un condannato, e solo allora comincia l'esecuzione della pena.
Prima parte: le indagini, che non vedi
La legge non chiama «processo» tutto il percorso: il processo comincia solo con l'esercizio dell'azione penale. Prima c'è il procedimento, cioè le indagini preliminari, che hanno «la finalità» di raccogliere ciò che serve al pubblico ministero «per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (art. 326 c.p.p.): decidere, cioè, se portarti davanti a un giudice oppure no. In questa fase non c'è un'accusa formale, non c'è un giudice che ti giudica, non c'è un'aula. C'è un ufficio, la Procura della Repubblica, che iscrive il fatto e il tuo nome in un registro e dà ordini alla polizia giudiziaria: acquisire documenti, sentire persone informate sui fatti, disporre perquisizioni e sequestri, chiedere al giudice per le indagini preliminari intercettazioni o misure cautelari.
Il registro è il punto di partenza di tutto. L'art. 335 impone al pubblico ministero di iscrivere «immediatamente» ogni notizia di reato che contenga «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice», e di iscrivere il nome della persona «non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico». La data di iscrizione del nome è importante perché da lì decorrono i termini delle indagini, e per questo dal 2022 esiste un rimedio specifico, la richiesta di retrodatazione (art. 335-quater), per quando il pubblico ministero ha iscritto il nome in ritardo. Dal 2026 esiste anche un registro separato, l'annotazione preliminare (art. 335, comma 1-bis.1, introdotto dal decreto-legge 23/2026, convertito dalla legge 54/2026), per i fatti in cui «appare evidente» che chi ha agito lo ha fatto in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l'adempimento di un dovere: la persona non è iscritta come indagata finché il pubblico ministero non decide, entro termini brevi, se archiviare o iscriverla nel registro ordinario (art. 335-quinquies). La pagina Sono indagato? Il registro e la richiesta all'art. 335 spiega come si chiede il certificato e che cosa contiene.
Le indagini sono segrete: «gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria… sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (art. 329). Il segreto serve a proteggere l'indagine, non a tenere all'oscuro te per sempre: cade atto per atto, quando l'atto ti viene notificato o compiuto in tua presenza, e cade del tutto alla chiusura. Fino ad allora è normale, e non è un segno di colpevolezza né di persecuzione, non sapere nulla (Che cosa puoi leggere e quando).
Quando vieni a saperlo
Non esiste un atto che ti comunica «sei indagato» all'apertura del fascicolo. Vieni a saperlo in uno di questi modi.
- L'informazione di garanzia (art. 369): il pubblico ministero la notifica «quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere», per esempio un interrogatorio, un'ispezione, un accertamento tecnico non ripetibile. Contiene «la descrizione sommaria del fatto», le norme che si assumono violate, data e luogo, e l'invito a nominare un difensore di fiducia. L'informazione di garanzia.
- Un atto a sorpresa: perquisizione (art. 247 e seguenti), sequestro (art. 253), arresto in flagranza (art. 380 e seguenti), fermo, misura cautelare (art. 272 e seguenti). In questi casi l'atto stesso, con il suo verbale o la sua ordinanza, ti dice per quale reato si procede. La perquisizione, L'arresto in flagranza, Le misure cautelari.
- Una convocazione: l'invito a presentarsi per l'interrogatorio (art. 375), che deve indicare il fatto e la norma, oppure la convocazione della polizia giudiziaria per «sommarie informazioni» (art. 350), che vale solo se sei già indagato e con il difensore presente. L'invito a comparire, L'interrogatorio.
- L'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis): per molti indagati è il primo atto in assoluto, perché il pubblico ministero non ha compiuto prima alcun atto «garantito». L'avviso 415-bis.
- La richiesta tua: l'art. 335, comma 3, dà a chiunque il diritto di chiedere alla Procura se ci sono iscrizioni a suo carico, tranne che per i reati di criminalità organizzata e terrorismo dell'art. 407, comma 2, lettera a). Il pubblico ministero può opporre il segreto «per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile» (comma 3-bis).
Seconda parte: la chiusura delle indagini
Le indagini hanno un termine. L'art. 405, comma 2, fissa la regola: «il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2». La proroga si chiede al giudice «per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi» (art. 406, comma 2) e ti viene notificata, con cinque giorni per presentare memorie. La durata massima è di diciotto mesi, un anno per le contravvenzioni, due anni per l'elenco dell'art. 407, comma 2 (mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, traffico di stupefacenti aggravato, reati sessuali aggravati e alcuni altri, oltre alle indagini «particolarmente complesse» e a quelle con atti all'estero). Gli atti compiuti dopo la scadenza «non possono essere utilizzati» (art. 407, comma 3), con l'eccezione degli atti chiesti dall'indagato dopo l'avviso 415-bis. I termini delle indagini.
Scaduto il termine, il pubblico ministero non può semplicemente lasciare il fascicolo in un cassetto. Dal 2022 l'art. 407-bis, comma 2, gli impone di esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione «entro tre mesi dalla scadenza del termine» delle indagini (nove mesi per i reati dell'art. 407, comma 2), e l'art. 415-ter prevede che, se non lo fa, gli atti vengano depositati e tu possa chiedere al giudice di ordinargli di decidere entro venti giorni. Questi termini di «stasi» sono nuovi e la loro applicazione nelle Procure non è uniforme; la loro esistenza, però, è la prima cosa da sapere quando un fascicolo sembra fermo da anni (Quanto dura davvero).
Le uscite sono due.
- Archiviazione. Il pubblico ministero la chiede al giudice per le indagini preliminari quando «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 408, comma 1), oppure quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto, il fatto non è reato, o il fatto è di particolare tenuità (art. 411). La persona offesa che lo ha chiesto viene avvisata e può opporsi entro venti giorni (trenta per i reati con violenza alla persona); il giudice decide con decreto oppure, se non è d'accordo, fissa un'udienza e può ordinare nuove indagini o l'imputazione «coatta» (artt. 409-410). L'archiviazione non è una sentenza e il procedimento può essere riaperto con autorizzazione del giudice (art. 414), ma è l'esito con cui si chiude una parte molto grande dei procedimenti. L'archiviazione.
- Esercizio dell'azione penale. Per i reati che prevedono l'udienza preliminare il pubblico ministero deve prima notificarti l'avviso 415-bis, con venti giorni per leggere gli atti, presentare memorie, chiedere di essere interrogato; poi deposita la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416), «nulla se non è preceduta dall'avviso». Per le contravvenzioni e i delitti puniti fino a quattro anni (e per un elenco di reati indicati nell'art. 550, comma 2) l'azione si esercita invece con la citazione diretta: un decreto che fissa un'udienza di comparizione «predibattimentale» davanti al tribunale monocratico, notificato almeno sessanta giorni prima (art. 552). Esistono poi il giudizio immediato, il decreto penale di condanna e il giudizio direttissimo, che saltano l'udienza preliminare, e il patteggiamento chiesto già durante le indagini. Con qualsiasi di questi atti «assume la qualità di imputato» (art. 60).
Terza parte: il processo
| Fase | Chi decide | Che cosa può succedere |
|---|---|---|
| Udienza preliminare (artt. 416-433), per i reati più gravi | Giudice dell'udienza preliminare (GUP) | Sentenza di non luogo a procedere, anche quando gli elementi «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 425, comma 3); oppure decreto che dispone il giudizio (art. 429). Qui si chiedono, a pena di decadenza, abbreviato, patteggiamento e messa alla prova. |
| Udienza predibattimentale (artt. 554-bis e seguenti), per i reati a citazione diretta | Tribunale monocratico (un giudice diverso da quello del dibattimento) | Verifica delle notifiche, tentativo di remissione della querela, sentenza di non luogo a procedere con lo stesso metro dell'art. 425, oppure rinvio al dibattimento con almeno venti giorni di distanza. Anche qui i riti alternativi e l'oblazione si chiedono prima della decisione (art. 554-ter, comma 2). |
| Dibattimento di primo grado | Tribunale monocratico o collegiale, corte d'assise per i reati più gravi, giudice di pace per alcuni reati minori | Le prove si formano in aula, davanti al giudice, con esame e controesame; l'imputato può non rispondere e può fare dichiarazioni spontanee. Sentenza di assoluzione o di condanna; con la condanna, dal 2022, il giudice può sostituire le pene detentive brevi con pene sostitutive. |
| Appello | Corte d'appello | Riesame nei limiti dei motivi; il pubblico ministero non può appellare le assoluzioni per i reati a citazione diretta; per l'improcedibilità in appello e in Cassazione valgono i termini della legge 134/2021, ancora in vigore alla data di verifica. |
| Cassazione | Corte di cassazione | Solo questioni di diritto e vizi di motivazione; con il rigetto la sentenza diventa irrevocabile. |
| Esecuzione | Pubblico ministero, magistrato e tribunale di sorveglianza | Con la sentenza irrevocabile: ordine di esecuzione, sospensione per le pene fino a quattro anni con richiesta di misure alternative, iscrizione nel casellario, eventuali pene accessorie e confische. |
I riti speciali sono trattati nella sezione Riti alternativi; la pagina Quale rito conviene mette in fila che cosa dà e che cosa costa ciascuno, con i momenti entro cui va chiesto.
I termini che decidono tutto
| Termine | Da quando | Norma |
|---|---|---|
| 6 mesi / 1 anno / 18 mesi | Indagini: contravvenzioni / delitti / delitti dell'art. 407, comma 2, dall'iscrizione del nome | art. 405, comma 2 |
| + 6 mesi, una sola volta | Proroga delle indagini «complesse» | art. 406, comma 2 |
| 18 mesi / 1 anno / 2 anni | Durata massima delle indagini | art. 407, commi 1 e 2 |
| 3 mesi (9 per l'art. 407, comma 2) | Per esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione, dalla scadenza delle indagini o dei termini dell'avviso 415-bis | art. 407-bis, comma 2 |
| 20 giorni | Dall'avviso di conclusione delle indagini, per memorie, documenti, richiesta di interrogatorio | art. 415-bis, comma 3 |
| 20 giorni (30 se violenza alla persona) | Per l'opposizione della persona offesa all'archiviazione | art. 408, commi 3 e 3-bis |
| 20 giorni | Per chiedere la retrodatazione dell'iscrizione, da quando hai potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo | art. 335-quater, comma 3 |
| 3 mesi, non rinnovabili | Segreto massimo sulle iscrizioni opposto alla tua richiesta | art. 335, comma 3-bis |
| 10 giorni / 60 giorni / 20 giorni | Preavviso minimo dell'udienza preliminare / della citazione diretta / tra decreto e dibattimento | artt. 419, comma 4; 552, comma 3; 429, comma 3 |
Il calendario dei termini raccoglie tutti i termini del sito, comprese quelli della fase cautelare, che sono di ore e di giorni.
Che cosa non è il procedimento
Non è una condanna. La Costituzione stabilisce che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» (art. 27, comma 2), e il decreto legislativo 188/2021 vieta alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole una persona indagata o imputata prima della sentenza irrevocabile. Non è nemmeno, nella maggior parte dei casi, un evento che finisce in carcere: la custodia cautelare richiede «gravi indizi di colpevolezza» ed esigenze concrete e attuali, e si applica solo quando ogni altra misura è inadeguata (artt. 273-275). E non è una cosa che si può ignorare: molti degli errori più costosi, per l'esito e per il portafoglio, si commettono nei primi giorni, quando la persona parla senza difensore, consegna dispositivi e password senza sapere che cosa sta firmando, non nomina un difensore di fiducia e non chiede il certificato delle iscrizioni. Le pagine della sezione Il primo segnale sono scritte per quei giorni.
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 60, 61, 326, 327, 329, 335, 335-quater, 335-quinquies, 369, 375, 405, 406, 407, 407-bis, 408-411, 414, 415-bis, 415-ter, 416, 417, 419, 425, 429, 550, 552, 554-bis, 554-ter (testo vigente su normattiva.it); Costituzione, art. 27; D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (presunzione di innocenza); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) e D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (correttivo); L. 9 agosto 2024, n. 114; DL 24 febbraio 2026, n. 23, art. 12, conv. L. 24 aprile 2026, n. 54 (annotazione preliminare); L. 27 settembre 2021, n. 134 (improcedibilità). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.