Libertà personale · Situazione
Gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico
I domiciliari sono custodia cautelare a casa: stesse regole di durata, stesso computo nella pena, ma con la libertà di stare tra le proprie cose e, a volte, di lavorare. Sono anche la misura più facile da perdere: un'uscita per comprare il pane, un vicino incontrato sul pianerottolo, un braccialetto scarico possono trasformarsi in un'accusa di evasione e nel carcere. Questa pagina spiega che cosa si può e non si può fare, come funziona il braccialetto, che cosa succede se si sbaglia, e come si vive la misura con chi abita con te.
In breve
- «Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta» (art. 284, comma 1, c.p.p.). Il luogo lo indica il giudice, «in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa» (1-bis); mai «presso un immobile occupato abusivamente» (1-ter). Puoi proporre un'abitazione diversa dalla tua (di parenti, amici, una comunità): serve la disponibilità documentata di chi la offre.
- «Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono» (comma 2): senza questo divieto puoi ricevere visite e telefonare; con il divieto, no — e il telefono, internet e i social sono «comunicazione». Leggi l'ordinanza: la prescrizione è scritta lì.
- Le uscite: «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata… per il tempo strettamente necessario… ovvero per esercitare una attività lavorativa» (comma 3). L'autorizzazione è del giudice, scritta, con orari e percorsi; chi non ce l'ha non esce, nemmeno per il medico (salvo emergenza documentata, con avviso alla polizia). La polizia «può controllare in ogni momento» (comma 4), anche di notte.
- L'allontanamento non autorizzato è evasione (art. 385 c.p.: reclusione da uno a tre anni, anche per pochi minuti e pochi metri, con la giurisprudenza che discute solo i casi di forza maggiore) e comporta, per legge, la sostituzione con il carcere «salvo che il fatto sia di lieve entità» (art. 276, comma 1-ter); lo stesso vale per la manomissione o le condotte «gravi o reiterate» che ostacolano il braccialetto. Chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti di regola non ottiene i domiciliari (284, comma 5-bis).
- Il braccialetto (art. 275-bis) è la regola: il giudice lo prescrive «salvo che le ritenga non necessarie», dopo l'accertamento della «fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa» da parte della polizia; devi dare il consenso all'installazione con dichiarazione all'agente che esegue l'ordinanza, e «qualora l'imputato neghi il consenso» si applica la custodia in carcere già prevista nell'ordinanza (comma 1). Se i dispositivi mancano o l'installazione non è fattibile, la Cassazione richiede al giudice di valutare se i domiciliari senza controllo bastino o se serva il carcere: la mancanza del braccialetto non può da sola tenere in carcere chi meriterebbe i domiciliari.
Che cosa si può e non si può fare
| Situazione | Regola | Come si fa |
|---|---|---|
| Uscire (spesa, farmacia, banca, ufficio postale) | Solo con autorizzazione del giudice per «indispensabili esigenze di vita» se nessun altro può provvedere (284, comma 3) | Istanza del difensore con l'indicazione di che cosa, dove, quando, e perché nessun convivente può farlo; il giudice fissa giorni e ore |
| Lavorare | Autorizzazione per «esercitare una attività lavorativa» (comma 3), con orari e tragitto | Documenti del datore di lavoro, orari, sede; per il lavoro autonomo, la prova dell'attività; lo smart working da casa non richiede autorizzazione ma il divieto di comunicare può impedirlo |
| Medico, ospedale, esami | Autorizzazione preventiva; in emergenza si va e si avvisa subito la polizia (stato di necessità) | Certificato o prenotazione allegati all'istanza; per le terapie continuative, autorizzazione periodica |
| Udienze, interrogatori, difensore | La traduzione la organizza la polizia o il giudice autorizza; il colloquio con il difensore è sempre garantito (104), a casa o nello studio se autorizzato | Il difensore chiede l'autorizzazione o la traduzione |
| Visite di parenti e amici | Libere se l'ordinanza non impone il divieto di comunicare; vietate con il divieto, salvo conviventi e chi ti assiste | Chi convive è indicato nell'istanza iniziale; i nuovi conviventi vanno comunicati |
| Telefono, internet, social | Sono comunicazione: con il divieto sono vietati (salvo le chiamate al difensore e quelle autorizzate); senza divieto sono liberi | Chiedi al difensore di far precisare nell'ordinanza le comunicazioni consentite (figli, lavoro) |
| Il giardino, il cortile, il pianerottolo, il balcone | L'abitazione comprende le pertinenze esclusive; le parti comuni del condominio no, secondo la giurisprudenza prevalente | Nel dubbio, chiedi che l'ordinanza definisca i confini |
| Cambiare casa | Solo con provvedimento del giudice che modifica il luogo (299 o istanza) | Disponibilità scritta del nuovo ospitante, verifica della polizia sul luogo |
| Votare, matrimonio, funerale | Autorizzazioni caso per caso | Istanza con anticipo; per i funerali di stretti congiunti i giudici autorizzano di regola con scorta o senza |
Il braccialetto elettronico
- Che cos'è: una cavigliera che dialoga con una centralina installata a casa; segnala l'allontanamento dal raggio e la manomissione alla centrale operativa, che avvisa la polizia. Per il divieto di avvicinamento (282-ter) esiste il dispositivo «bidirezionale» che avvisa anche la vittima quando l'indagato si avvicina.
- Quando: di regola con i domiciliari, «anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere», e obbligatoriamente con l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento nei reati di violenza domestica, salvo non necessità motivata (275-bis; 282-bis, comma 6; 282-ter).
- Il consenso: lo dai o lo neghi «con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza» (275-bis, comma 2); negarlo significa carcere; accettarlo obbliga ad «agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni» (comma 3): tenere carica la centralina, non coprire il dispositivo, non uscire dal raggio.
- L'indisponibilità: i dispositivi sono forniti in convenzione e a volte mancano o l'installazione ritarda. La legge oggi chiede l'accertamento preventivo della fattibilità «tecnica e operativa» (DL 178/2024): se non è fattibile, il giudice decide se i domiciliari semplici bastino; per il divieto di avvicinamento la non fattibilità impone «ulteriori misure cautelari anche più gravi» (282-ter, comma 1). Nel frattempo, la persona resta in carcere solo se il giudice lo motiva sulle esigenze, non sulla mancanza del dispositivo.
- Manomissione e malfunzionamenti: la manomissione e le condotte «gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento» portano al carcere (276, comma 1-ter); un malfunzionamento tecnico non imputabile no, ma va provato: al primo allarme falso chiama subito la centrale e la polizia e fai annotare. Il Tribunale di Napoli ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare l'automatismo dell'aggravamento per manomissione e condotte elusive (ordinanza del 26 novembre 2025, reg. ord. n. 16/2026, discussa in camera di consiglio il 6 luglio 2026): alla data di verifica non risulta pubblicata la decisione. La Corte aveva invece già ritenuto legittimi il braccialetto obbligatorio e la distanza minima nei reati di genere (sent. 4 novembre 2024, n. 173).
I familiari e la casa
- Chi convive non è sottoposto alla misura ma la subisce: controlli della polizia in ogni momento, anche notturni; con il divieto di comunicare, non può ricevere ospiti in tua presenza. Il giudice tiene conto delle esigenze dei figli minori quando fissa le prescrizioni.
- Chi ospita deve dichiarare la disponibilità e conoscere le regole; non risponde della tua evasione, salvo che la agevoli (favoreggiamento).
- Il lavoro a casa (telelavoro, attività artigianali) è compatibile se l'ordinanza non lo esclude; ricevere clienti a casa è comunicazione con terzi.
- Le spese: i domiciliari non costano nulla allo Stato e nulla a te per il braccialetto; ma senza lavoro autorizzato il reddito si ferma: chiedi l'autorizzazione al lavoro subito, con i documenti.
Domiciliari e carcere: passaggi e computo
- Dal carcere ai domiciliari: con la richiesta di sostituzione (299, comma 2) quando le esigenze si attenuano o la misura non è più proporzionata; il giudice decide in cinque giorni; nei reati di violenza la richiesta va notificata alla persona offesa (Revoca e sostituzione).
- Dai domiciliari al carcere: per trasgressione (276), per aggravamento delle esigenze (299, comma 4), per evasione.
- I termini: i domiciliari sono custodia cautelare (284, comma 5): valgono i termini di fase e complessivi dell'art. 303 e la scarcerazione automatica alla scadenza (I termini di durata).
- Il computo: ogni giorno di domiciliari è un giorno di pena scontata (657 c.p.p.); la custodia sofferta e poi non seguita da condanna dà diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, domiciliari compresi (314).
- Dopo la condanna: i domiciliari cautelari non diventano automaticamente detenzione domiciliare; il difensore chiede al giudice della cognizione le pene sostitutive o, in esecuzione, la misura alternativa (Le pene sostitutive).
Fonti
Codice di procedura penale, artt. 104, 275-bis, 276, 282-bis, 282-ter, 284, 299, 303, 314, 657 (testo vigente su normattiva.it, con le modifiche del DL 29 novembre 2024, n. 178, conv. L. 4/2025, e della L. 2 dicembre 2025, n. 181); codice penale, art. 385; Corte costituzionale, sent. 4 novembre 2024, n. 173; Tribunale di Napoli, ord. 26 novembre 2025 (reg. ord. Corte cost. n. 16/2026, pendente). Verificato il 20 settembre 2026.
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- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
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