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I moduli: che cosa devono contenere e dove si depositano

Una parte del procedimento penale si fa con atti semplici, che l'indagato o la persona offesa possono firmare da soli e che non costano nulla: la nomina del difensore, la dichiarazione di domicilio, la richiesta di sapere se si è iscritti, la querela, l'opposizione al decreto penale. Questa pagina dice per ciascuno che cosa deve contenere per legge, dove si consegna e in quale forma. Non sono modelli da copiare: i contenuti obbligatori sono nella norma citata, la modulistica la trovi negli uffici.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 14 min

In breve

  1. Nessuno di questi atti costa qualcosa: niente marche, niente contributo unificato. Servono carta semplice, data, firma leggibile e una copia del documento d'identità.
  2. Gli atti che le parti compiono personalmente si possono depositare anche su carta, in cancelleria o in segreteria, e la cancelleria deve rilasciare, se lo chiedi, l'attestazione della ricezione (artt. 111-bis, c. 4, e 582, c. 1-bis, c.p.p.). Chi è detenuto consegna l'atto al direttore dell'istituto, chi è ai domiciliari a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123).
  3. Alcuni atti hanno contenuti a pena di inammissibilità: l'opposizione al decreto penale deve indicare «gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso» (art. 461, c. 2); l'istanza di patrocinio deve contenere generalità, codici fiscali dei familiari e l'autocertificazione del reddito (art. 79 DPR 115/2002); l'opposizione all'archiviazione deve indicare «l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» (art. 410).
  4. La querela e la remissione si possono fare anche a voce, a verbale, davanti alla polizia giudiziaria; la remissione ha effetto solo se il querelato non la rifiuta (artt. 152 e 155 c.p.).
  5. Scrivi sempre, se li conosci, il numero del procedimento (R.G.N.R.) e il nome del pubblico ministero: sono sull'atto che hai ricevuto.

Prima di tutto: come si deposita un atto

La regola è il deposito telematico: i difensori depositano «esclusivamente con modalità telematiche» attraverso il portale (art. 111-bis, c. 1, c.p.p.). Per le parti che agiscono da sole la regola è diversa: «gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche» (c. 4). Quindi puoi presentarti allo sportello della procura o della cancelleria del giudice con l'atto firmato, un documento e una copia in più da farti timbrare. Per le impugnazioni e gli atti equiparati (come l'opposizione al decreto penale) l'art. 582, c. 1-bis, aggiunge che la parte privata può presentarli «personalmente, anche a mezzo di incaricato», e che il pubblico ufficiale «rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». Alcuni atti ammettono per legge la raccomandata (la nomina del difensore, la dichiarazione di domicilio con firma autenticata, la querela con sottoscrizione autentica); per gli altri, la raccomandata o la PEC senza firma digitale sono una scommessa sulla prassi dell'ufficio: se non puoi andare di persona, fallo fare al difensore. Chi è detenuto usa l'art. 123: l'atto «ricevuto dal direttore» dell'istituto vale come se fosse depositato in cancelleria, con la data di quel giorno.

Gli atti dell'indagato e dell'imputato

1. Nomina del difensore di fiducia

  • Contenuto: le tue generalità; il procedimento, se lo conosci (numero R.G.N.R., ufficio, pubblico ministero); il nome dell'avvocato, il suo foro e il suo studio; la dichiarazione di nominarlo difensore di fiducia; se vuoi, l'elezione di domicilio presso il suo studio nello stesso atto; data e firma. Puoi nominarne «non più di due» (art. 96, c. 1).
  • Dove e come: «con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata» (art. 96, c. 2). Nella pratica firmi la nomina nello studio dell'avvocato, che la deposita lui. Se sei stato appena fermato o arrestato e non hai ancora provveduto, «un prossimo congiunto» può nominare per te, con le stesse forme (c. 3).
  • Costo: nessuno; l'avvocato ti farà firmare anche il contratto con il preventivo, che è un'altra cosa (Tutti i costi).

Pagina: Difensore di fiducia e d'ufficio.

2. Revoca del difensore e nuova nomina

  • Contenuto: generalità, procedimento, il nome del difensore revocato, la dichiarazione di revoca e, nello stesso atto o in uno contestuale, la nomina del nuovo difensore. La revoca da sola «non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio» (art. 107, cc. 3 e 4): senza nuova nomina resti con il vecchio finché il giudice non te ne assegna uno d'ufficio.
  • Dove e come: le stesse forme della nomina. Il difensore revocato, «se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti» e «non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso» (art. 33 codice deontologico forense), che va chiesto a parte.
  • Costo: nessuno. Il compenso del vecchio difensore per il lavoro fatto resta dovuto.

Pagina: L'avvocato che non risponde.

3. Dichiarazione o elezione di domicilio

  • Contenuto: generalità e procedimento; la dichiarazione del luogo in cui vuoi ricevere le notifiche (la tua abitazione, il luogo di lavoro, una PEC o un altro «servizio elettronico di recapito certificato qualificato») oppure l'elezione di domicilio presso una persona o un ufficio, di regola il difensore; l'impegno a comunicare ogni cambiamento. La legge ti avverte che, se non lo fai o il domicilio diventa inidoneo, gli atti ti saranno notificati consegnandoli al difensore (art. 161).
  • Dove e come: nel primo atto a cui partecipi (identificazione in caserma, interrogatorio, perquisizione) la polizia o il magistrato ti chiedono di dichiararlo a verbale; dopo, «con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore», anche «nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova» (art. 162). I mutamenti si comunicano nello stesso modo, e la comunicazione tardiva non ti salva dalla notifica fatta al vecchio domicilio.
  • Costo: nessuno (l'autentica dal notaio, se scegli quella, ha un costo; quella del difensore è gratuita).

Pagina: Notifiche e domicilio digitale.

4. Richiesta di conoscere le iscrizioni (art. 335, c. 3)

  • Contenuto: le tue generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), la richiesta di sapere se risultano iscrizioni nel registro delle notizie di reato a tuo carico o, se sei persona offesa, per un fatto che ti riguarda; se chiedi come persona offesa, gli estremi della denuncia; data, firma, copia del documento. Il difensore può chiedere per te.
  • Dove e come: alla segreteria della procura della Repubblica che ritieni competente (il luogo del fatto o della tua residenza); molte procure hanno un modulo proprio e ricevono la richiesta anche per PEC con documento allegato; la risposta arriva dopo qualche giorno o settimana. Il PM può opporre il segreto sulle iscrizioni «per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile» (c. 3-bis) e non risponde per i reati gravi dell'art. 407, c. 2, lett. a).
  • Costo: nessuno.

Pagina: Sono indagato? Il registro 335.

5. Richiesta di copie e di accesso agli atti (art. 116)

  • Contenuto: generalità e qualità (indagato, imputato, persona offesa, «chiunque vi abbia interesse»), procedimento, l'indicazione degli atti di cui chiedi copia o visione, il supporto (carta, chiavetta, trasmissione telematica), l'eventuale urgenza; data e firma.
  • Dove e come: alla segreteria del PM durante le indagini, alla cancelleria del giudice che procede dopo; «sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice» (c. 2). Prima del 415-bis gli atti sono coperti dal segreto e la risposta è normalmente negativa, salvo gli atti a cui avevi diritto di assistere e quelli depositati.
  • Costo: i diritti di copia (da 1,47 € per 1-4 pagine su carta; 25 € per supporto informatico; 8 € per trasmissione telematica); gratis le copie necessarie alla difesa per chi ha il patrocinio (art. 107 DPR 115/2002).

Pagina: Accesso agli atti e segreto.

6. Memorie, documenti e richiesta di interrogatorio dopo il 415-bis

  • Contenuto: l'indicazione dell'avviso ricevuto e della data di notifica; ciò che chiedi tra le facoltà dell'art. 415-bis, c. 3: presentare memorie, produrre documenti, depositare le investigazioni del difensore, chiedere «il compimento di atti di indagine», presentarti a rendere dichiarazioni o «chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio», che il PM «deve» fare; data e firma. Le memorie di merito sono lavoro del difensore (artt. 121 e 367); la richiesta di interrogatorio la puoi firmare da solo.
  • Dove e come: alla segreteria del PM che ha firmato l'avviso, entro venti giorni dalla notifica; il difensore la deposita sul portale.
  • Costo: nessuno.

Pagina: L'avviso 415-bis · Memorie e richieste al PM.

7. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • Contenuto, a pena di inammissibilità (art. 79 DPR 115/2002): la richiesta e l'indicazione del processo, se pendente; «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali»; la dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito, «con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile»; l'impegno a comunicare le variazioni rilevanti di reddito. Il cittadino di uno Stato non UE allega per i redditi prodotti all'estero «una certificazione dell'autorità consolare competente», salvo impossibilità documentata. La firma va autenticata dal difensore o accompagnata dalla copia del documento (art. 78).
  • Dove e come: «presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo»; per la Cassazione, al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93). Durante le indagini il magistrato davanti al quale pende il procedimento è il giudice per le indagini preliminari. La decisione arriva «nei dieci giorni successivi» (art. 96). I tribunali hanno un modulo alla cancelleria.
  • Costo: nessuno. Dichiarare un reddito falso è reato, «con la reclusione da uno a cinque anni» (art. 95 DPR 115/2002), e comporta la revoca.

Pagina: Il patrocinio a spese dello Stato.

8. Opposizione al decreto penale di condanna

  • Contenuto, a pena di inammissibilità: «gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso» (art. 461, c. 2); poi, se vuoi, la nomina del difensore e la richiesta di un rito: «il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena» (c. 3); altrimenti si va a giudizio immediato. Data e firma.
  • Dove e come: «nel termine di quindici giorni dalla notificazione», «personalmente o a mezzo del difensore», con le forme dell'art. 582: nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto, oppure «nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente» (art. 461, c. 1). Fuori termine, l'opposizione è inammissibile e il decreto diventa esecutivo (cc. 4-5).
  • Costo: nessuno per l'atto; apre però un giudizio con i suoi costi legali, e la pena in giudizio può essere più alta di quella del decreto.

Pagina: Il decreto penale di condanna.

9. Richiesta di restituzione delle cose sequestrate

  • Contenuto: generalità e qualità (indagato, proprietario, terzo), procedimento, l'indicazione precisa delle cose (dal verbale di sequestro: modello, numero di serie, targa), i motivi per cui il sequestro non serve più o non è mai stato giustificato (le cose non sono corpo del reato né servono alla prova; è stata fatta copia forense; hai bisogno del bene per lavorare), la richiesta di restituzione, anche con cauzione o con prescrizioni; data e firma.
  • Dove e come: durante le indagini al PM, che «provvede con decreto motivato» (art. 263, c. 4); contro il decreto che respinge, «opposizione» al giudice, che decide in camera di consiglio (c. 5, art. 127); dopo la sentenza definitiva, al giudice dell'esecuzione (c. 6). Contro il decreto di sequestro esiste anche il riesame entro dieci giorni (artt. 257 e 324), atto del difensore.
  • Costo: nessuno; la cauzione, se il giudice la chiede, è restituita alla fine.

Pagina: Il sequestro · Telefono e computer sequestrati.

Gli atti della persona offesa

10. Querela

  • Contenuto: la «dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato» (art. 336): i fatti, con date, luoghi, persone, i danni; la frase in cui chiedi che si proceda (senza, è una denuncia o un esposto); i documenti e i testimoni; se lo sai, il nome dell'autore; la richiesta di essere avvisato della richiesta di archiviazione (art. 408, c. 2) e, se il reato è a citazione diretta, dell'avviso di conclusione (art. 415-bis, c. 1); l'eventuale domicilio o PEC per gli avvisi; data e firma. Per una società, «la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza» (art. 337, c. 3).
  • Dove e come: «alle autorità alle quali può essere presentata denuncia», cioè il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale), anche oralmente, a verbale; «ovvero a un agente consolare all'estero»; «con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato» (art. 337). Chi la riceve attesta data e luogo, ti identifica e trasmette al PM (c. 4). Il termine è di tre mesi dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.), dodici per la violenza sessuale e sei per gli atti persecutori (artt. 609-septies e 612-bis c.p.).
  • Costo: nessuno; non serve l'avvocato. La querela online e la denuncia via web, dove disponibili, vanno poi confermate con la firma di persona.

Pagina: La querela · Denunciare o no.

11. Remissione della querela e accettazione

  • Contenuto: la dichiarazione di rimettere la querela presentata il giorno tale contro la persona tale per il fatto tale; l'eventuale accordo sulle spese (per legge «le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto», art. 340, c. 4); dall'altra parte, la dichiarazione di accettare, perché la remissione «non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata» (art. 155 c.p.). Non può essere sottoposta a termini o condizioni (art. 152 c.p.): l'accordo sul risarcimento si scrive in un atto separato e si esegue prima.
  • Dove e come: «con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente» (art. 340, c. 1), quindi in udienza, in cancelleria o in caserma; oppure fuori dal processo, con le forme della rinuncia espressa alla querela (c. 2, art. 339): «dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante», o a verbale davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, che poi si porta al giudice. Fino alla sentenza definitiva.
  • Costo: nessuno.

Pagina: Remissione di querela e accordi.

12. Opposizione alla richiesta di archiviazione

  • Contenuto, a pena di inammissibilità: «l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» (art. 410, c. 1): non basta dire che non sei d'accordo; devi indicare quali atti di indagine chiedi (sentire la persona tale, acquisire il documento tale, disporre l'accertamento tale) e perché possono cambiare l'esito. Data e firma; il difensore non è obbligatorio, ma è l'atto più tecnico di questa pagina.
  • Dove e come: nella segreteria del PM che ha chiesto l'archiviazione, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso (art. 408, c. 3; trenta per i delitti con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo, c. 3-bis); prima puoi «prendere visione degli atti». Il GIP decide in camera di consiglio.
  • Costo: nessuno.

Pagina: La persona offesa nella chiusura delle indagini · L'archiviazione.

Verso l'avvocato: l'esposto al Consiglio dell'Ordine

  • Contenuto: i tuoi dati e quelli dell'avvocato; il rapporto (nomina, data, procedimento); i fatti, in ordine di data, con i documenti (messaggi senza risposta, ricevute, atti non depositati, il verbale che mostra l'assenza); che cosa chiedi (non un risarcimento: quello si chiede al giudice civile). Il Consiglio non decide: «deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina» (art. 50, c. 4, L. 247/2012).
  • Dove e come: al Consiglio dell'Ordine del foro in cui l'avvocato è iscritto (è scritto sulla carta intestata e nell'albo pubblico), a mano, per raccomandata o per PEC. Puoi presentarlo anche mentre il procedimento è in corso; non sospende nulla e non sostituisce la revoca del mandato.
  • Costo: nessuno.

Pagina: L'avvocato che non risponde.

Tre regole che valgono per tutti gli atti

  1. Una copia timbrata. Porta due copie e fatti restituire la seconda con il timbro di deposito, o chiedi l'«attestazione della ricezione»: è l'unica prova della data, e in questa materia le date decidono (Il calendario dei termini).
  2. Il numero del procedimento. R.G.N.R. (registro generale delle notizie di reato) e, se c'è, R.G. GIP: senza, l'atto può finire in un fascicolo sbagliato. Sono sull'informazione di garanzia, sul verbale di perquisizione, sull'avviso 415-bis.
  3. Solo ciò che serve. In una richiesta di copie o in una dichiarazione di domicilio non si spiega la propria versione dei fatti: tutto ciò che scrivi entra nel fascicolo e può essere usato (La facoltà di non rispondere).

Fonti

Codice di procedura penale, artt. 96, 97, 107, 111-bis, 116, 121, 123, 127, 161, 162, 257, 263, 324, 339, 335, 336, 337, 340, 367, 407, 408, 410, 415-bis, 461, 582; codice penale, artt. 124, 152, 155, 609-septies, 612-bis; DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76, 78, 79, 93, 95, 96, 107, 267-270 e allegato 8; L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 50; codice deontologico forense, art. 33. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.