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Le misure cautelari personali: dalla firma in caserma al carcere

Una misura cautelare è una limitazione della libertà imposta a chi non è stato ancora giudicato, e per questo la legge la circonda di condizioni: indizi «gravi», un pericolo «concreto e attuale», la misura «meno afflittiva» adeguata, un limite di pena, un giudice, un interrogatorio, un rimedio in dieci giorni, una durata massima. Questa pagina è la mappa delle misure — dalle interdittive alla custodia in carcere — con le regole che valgono per tutte e i rinvii alle pagine dedicate.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Tre condizioni, tutte necessarie: «gravi indizi di colpevolezza» (art. 273 c.p.p.); almeno un pericolo «concreto e attuale» tra inquinamento delle prove, fuga e reiterazione di gravi reati (art. 274), che non può essere dedotto dal silenzio né «esclusivamente dalla gravità del titolo di reato»; la scelta della misura «proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione» e la regola che il carcere si applica «soltanto quando le altre misure… risultino inadeguate» (art. 275).
  2. Limiti di pena: misure coercitive solo per delitti con «reclusione superiore nel massimo a tre anni» (art. 280, comma 1); custodia in carcere solo con massimo «non inferiore a cinque anni» (comma 2); niente carcere né domiciliari se è prevedibile la sospensione condizionale, niente carcere se la pena prevedibile non supera tre anni, con eccezioni per violenza domestica, stalking, furto in casa, incendio boschivo e altri (art. 275, comma 2-bis).
  3. Le misure, in scala: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia («firma»), allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento (almeno mille metri, con braccialetto), divieto od obbligo di dimora, arresti domiciliari (con braccialetto), custodia in carcere o in luogo di cura; e le interdittive: sospensione dalla responsabilità genitoriale, da un pubblico ufficio, divieto di contrattare con la PA, divieto di esercitare professioni o imprese.
  4. Le dispone il giudice su richiesta del PM, con ordinanza motivata «a pena di nullità» (art. 292), di regola dopo averti interrogato (interrogatorio preventivo, dal 2024) o entro cinque o dieci giorni dopo (interrogatorio di garanzia). Ti vengono consegnati l'ordinanza e l'elenco scritto dei diritti (art. 293).
  5. Rimedi: riesame entro dieci giorni al tribunale della libertà (art. 309), appello contro le altre ordinanze (art. 310), richiesta di revoca o sostituzione in ogni momento, decisa in cinque giorni (art. 299). Le misure hanno termini massimi di durata per fase (art. 303) e cadono se non sei interrogato in tempo (art. 302). La custodia ingiusta è indennizzata (art. 314).

Le tre condizioni

Gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1): più della «ragionevole previsione di condanna» che basta per il rinvio a giudizio, meno della prova; gli indizi si valutano con le regole delle prove (chiamate in correità da riscontrare, testimoni indiretti, confidenti non utilizzabili, intercettazioni illegittime escluse: comma 1-bis), e «nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato» (comma 2). Esigenze cautelari (art. 274): il pericolo per «l'acquisizione o la genuinità della prova», che deve essere fondato «su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità» e non può essere «individuato nel rifiuto… di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti» (lettera a); la fuga, «sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni», non desumibile «esclusivamente dalla gravità del titolo di reato» (lettera b); il «concreto e attuale pericolo» di «gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede», desunto da «comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali», con soglie di pena per la custodia (quattro anni; cinque per il carcere) e ancora non dalla sola gravità del reato (lettera c). Adeguatezza e proporzionalità (art. 275): la misura deve essere quella idonea al «grado delle esigenze» e «proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione»; il carcere è residuale e il giudice «deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea… la misura degli arresti domiciliari» con il braccialetto (comma 3-bis); per mafia e terrorismo vale la presunzione di carcere, per altri reati gravi una presunzione relativa (comma 3), e dal dicembre 2025 per i reati di violenza domestica e di genere aggravati «sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere» salvo che altre misure bastino, anche considerando «il pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa» (comma 3.1, L. 181/2025). Le donne incinte e le madri di figli fino a sei anni, i padri soli, gli ultrasettantenni, i malati gravi non possono di regola stare in carcere (comma 4 e seguenti).

La scala delle misure

MisuraChe cosa imponeNormaNote
Divieto di espatrioNon uscire dall'Italia senza autorizzazione; ritiro del passaportoart. 281Si aggiunge automaticamente a ogni altra coercitiva (comma 2-bis)
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaPresentarsi in un ufficio nei giorni e nelle ore fissati «tenendo conto dell'attività lavorativa»art. 282La «firma»; una, tre, sette volte a settimana
Allontanamento dalla casa familiareLasciare subito la casa e non rientrarvi; eventuale divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa; assegno di mantenimento ai conviventiart. 282-bisPer i reati in famiglia anche sotto i limiti di pena, con braccialetto e distanza di almeno mille metri (comma 6)
Divieto di avvicinamentoNon avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e mantenere una distanza «comunque non inferiore a mille metri», con braccialetto; possibile divieto di comunicare «attraverso qualsiasi mezzo»art. 282-terSe rifiuti il braccialetto, misura più grave; se il braccialetto non è tecnicamente fattibile, ulteriori misure anche più gravi (L. 168/2023, L. 181/2025)
Divieto di dimoraNon dimorare e non accedere in un determinato luogoart. 283, comma 1
Obbligo di dimoraNon allontanarsi dal comune (o frazione, o comune vicino) senza autorizzazione; possibile obbligo di restare a casa in alcune oreart. 283, commi 2-5Il giudice «considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza»
Arresti domiciliariNon allontanarsi dall'abitazione, da altra privata dimora, da un luogo di cura o da una casa famiglia protetta; possibili limiti alle comunicazioni; autorizzazione a uscire per lavoro o «indispensabili esigenze di vita»art. 284Equivalgono a custodia cautelare (comma 5); con braccialetto salvo che il giudice lo ritenga non necessario (art. 275-bis); non in immobili occupati abusivamente; non a chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti, salvo lieve entità
Custodia cautelare in carcereCattura e conduzione «in un istituto di custodia»art. 285Residuale; presunzioni per alcuni reati; termini massimi (303); dal 28 febbraio 2027 la decide un collegio di tre giudici (La custodia in carcere)
Custodia in luogo di curaRicovero in struttura psichiatrica o REMS per chi ha infermità di menteart. 286
Interdittive: sospensione dalla responsabilità genitoriale, da un pubblico ufficio o servizio, divieto di contrattare con la PA, divieto di esercitare professioni, imprese, uffici direttiviPerdita temporanea, «in tutto o in parte», dei poteri o delle attivitàartt. 287-290Per delitti con massimo superiore a tre anni, con deroghe per i reati contro la PA e in famiglia; per la sospensione dal pubblico ufficio il giudice deve interrogare prima (art. 289, comma 2); durata massima dodici mesi (art. 308) (Le misure interdittive)

Le misure possono essere cumulate («anche se applicate cumulativamente», art. 275, comma 3) e trasformate: «in caso di trasgressione alle prescrizioni… il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave» (art. 276, comma 1); e chi «si allontana» dai domiciliari o manomette il braccialetto subisce la sostituzione con il carcere «salvo che il fatto sia di lieve entità» (comma 1-ter), oltre al reato di evasione (art. 385 c.p.). Le pagine Arresti domiciliari e braccialetto e Obblighi, divieti, firma descrivono la vita quotidiana sotto misura.

Come nasce l'ordinanza, e che cosa ti spetta

  1. Richiesta del PM al giudice (GIP nelle indagini), «con gli elementi su cui la richiesta si fonda… nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato» (art. 291, comma 1).
  2. Interrogatorio preventivo, dal 25 agosto 2024: «prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio» salvo pericolo per le prove o di fuga, e salvo il pericolo di reiterazione per i reati gravi, di violenza domestica o «commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» (comma 1-quater); invito con cinque giorni di preavviso e deposito degli atti (L'interrogatorio).
  3. Ordinanza con, «a pena di nullità», «la descrizione sommaria del fatto», «l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi», «tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato», i motivi per cui gli elementi della difesa sono irrilevanti e, per il carcere, «le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze… non possono essere soddisfatte con altre misure» (art. 292, comma 2); nulla se non valuta gli elementi a favore e ciò che hai detto nell'interrogatorio preventivo (comma 2-ter).
  4. Esecuzione: consegna dell'ordinanza e di «una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa» dei diritti: difensore e patrocinio, informazioni sull'accusa, interprete, silenzio, accesso agli atti, consolato e familiari, assistenza medica, interrogatorio entro cinque o dieci giorni, impugnazione, revoca, giustizia riparativa (art. 293, comma 1); il difensore è informato «immediatamente»; l'ordinanza e gli atti sono depositati in cancelleria con avviso al difensore, che li copia (comma 3). Per le misure non custodiali, notifica (comma 2). Il braccialetto si accetta o si rifiuta con dichiarazione all'ufficiale (art. 275-bis, comma 2).
  5. Interrogatorio di garanzia, se non c'è stato quello preventivo: entro cinque giorni dall'inizio della custodia in carcere, dieci per le altre misure; la custodia «perde immediatamente efficacia» se il termine non è rispettato (artt. 294, 302).
  6. Riesame entro dieci giorni al «tribunale della libertà» (art. 309), che decide in dieci giorni dalla ricezione degli atti e deposita la motivazione in trenta, pena inefficacia; appello contro le ordinanze successive (art. 310); Cassazione (art. 311) (Riesame e appello).
  7. Revoca o sostituzione in ogni momento: «le misure… sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni» (art. 299, comma 1), sostituite con una meno grave quando le esigenze «risultano attenuate» (comma 2); il giudice decide «entro cinque giorni», sentito il PM; nei reati con violenza alla persona la richiesta va notificata anche alla persona offesa, a pena di inammissibilità (comma 3) (Revoca e sostituzione).
  8. Termini massimi di custodia per fase, che dipendono dalla pena prevista (da tre mesi a un anno nelle indagini, e complessivamente da due a sei anni), con sospensioni e proroghe (art. 303 e seguenti) (I termini di durata).

Le novità del 2024-2026

  • Legge 114/2024: interrogatorio preventivo; per la custodia in carcere, decisione collegiale di tre giudici, in vigore dal 28 febbraio 2027 dopo il rinvio del decreto-legge 100/2026; il pericolo di fuga e di reiterazione non desumibili «esclusivamente dalla gravità del titolo di reato».
  • Legge 168/2023 (codice rosso rafforzato) e legge 181/2025 (femminicidio): distanza minima di mille metri per allontanamento e divieto di avvicinamento; braccialetto obbligatorio con misura più grave in caso di rifiuto o di infattibilità; presunzione di domiciliari o carcere per i reati di violenza domestica e di genere aggravati; comunicazioni alla persona offesa di ogni revoca o sostituzione e del distacco del braccialetto (art. 299, comma 2-bis); prefetto informato per la vigilanza (comma 2-quater).
  • Decreto-legge 48/2025: domiciliari non eseguibili in immobili occupati abusivamente (art. 284, comma 1-ter); flagranza differita estesa.
  • D.Lgs. 198/2024: divieto di pubblicare le ordinanze cautelari fino alla chiusura delle indagini (art. 114, comma 6-ter).

Casi frequenti

  • «Mi hanno messo la firma tre volte a settimana e lavoro in un'altra città.» Il giudice deve tener conto del lavoro (art. 282, comma 2); si chiede la modifica delle modalità (art. 299, comma 2: «applicazione con modalità meno gravose»).
  • «Il braccialetto non è disponibile e mi tengono in carcere.» La legge prevede che, se il controllo elettronico non è fattibile, il giudice imponga misure «anche più gravi»; ma la Cassazione ha chiarito che la mancanza del dispositivo non può da sola giustificare il carcere quando i domiciliari semplici sarebbero adeguati: il difensore chiede la sostituzione o il riesame.
  • «Ho violato l'obbligo di dimora per una visita medica.» La trasgressione può portare a una misura più grave «tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze» (art. 276, comma 1); documenta subito il motivo e informa il difensore prima che lo faccia la polizia.
  • «Sono agli arresti domiciliari da otto mesi e il processo non inizia.» I domiciliari sono custodia (art. 284, comma 5): valgono i termini massimi di fase (art. 303) e la richiesta di sostituzione per attenuazione delle esigenze con il passare del tempo, che la giurisprudenza considera un fattore rilevante insieme al «tempo trascorso dalla commissione del reato» (art. 292, comma 2, lettera c).
  • «Sono stato assolto dopo la custodia.» Riparazione per ingiusta detenzione entro due anni dall'irrevocabilità, fino a 516.456,90 euro (artt. 314-315) (L'ingiusta detenzione).

Fonti

Costituzione, artt. 13 e 27; codice di procedura penale, artt. 272-315 (in particolare 273, 274, 275, 275-bis, 276, 280-290, 291, 292, 293, 294, 299, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 314, 315) (testo vigente su normattiva.it); codice penale, art. 385; L. 16 aprile 2015, n. 47; L. 24 novembre 2023, n. 168; L. 9 agosto 2024, n. 114; D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198; DL 11 aprile 2025, n. 48, conv. L. 9 giugno 2025, n. 80; L. 2 dicembre 2025, n. 181; DL 12 giugno 2026, n. 100, art. 3. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

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  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

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