Libertà personale · Che cosa fare se
Il primo giorno in carcere: che cosa succede, che cosa ti spetta
Per chi entra in carcere per la prima volta, e per chi lo aspetta fuori, le prime ventiquattro ore sono fatte di procedure che nessuno spiega: la perquisizione, le impronte, la matricola, la visita medica, il colloquio con l'esperto, la «sezione nuovi giunti», un foglio con i diritti che pochi leggono. Questa pagina racconta quella sequenza con le norme dell'ordinamento penitenziario e del regolamento, e dice che cosa spetta subito all'imputato in custodia cautelare — difensore, familiari, colloqui, telefonate, soldi, cure — e a chi rivolgersi se qualcosa non funziona.
In breve
- All'ingresso: perquisizione personale, impronte digitali, deposito degli oggetti con verbale, «visita medica non oltre il giorno successivo», colloquio con «un esperto dell'osservazione e trattamento» per verificare come affronti la restrizione, colloquio con il direttore o un operatore per le iscrizioni e per consegnarti «la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti», con la richiesta del consenso al braccialetto elettronico (art. 23 DPR 230/2000). Di regola i primi giorni si passano in una sezione di «nuovi giunti».
- Gli imputati sono tenuti separati dai condannati (art. 14 L. 354/1975); hai diritto a un istituto «quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia»; le madri possono tenere con sé i figli fino a tre anni.
- Il difensore: «i detenuti… hanno diritto di conferire con il difensore… sin dall'inizio dell'esecuzione della misura» (art. 18 O.P.; art. 104 c.p.p.), senza limiti di numero, in locali riservati, senza ascolto. Nomina di fiducia o d'ufficio; il familiare può nominarlo per te.
- I familiari: avviso dell'arresto con il tuo consenso (art. 387 c.p.p.); poi sei colloqui al mese di un'ora, fino a tre persone, e sei telefonate al mese di dieci minuti, ma per l'imputato «fino alla pronuncia della sentenza di primo grado» servono i permessi «dell'autorità giudiziaria che procede» (art. 18 O.P.; artt. 37 e 39 reg.), che il difensore chiede subito; corrispondenza libera salvo visto di controllo disposto dal giudice.
- Soldi, cose, cure: il denaro va sul «conto corrente» del detenuto (peculio) e serve per il sopravvitto e le telefonate; i pacchi dai familiari sono ammessi nei limiti del regolamento; la sanità è del Servizio sanitario nazionale, con diritto alle cure e ai farmaci; per ogni violazione dei diritti c'è il reclamo al magistrato di sorveglianza (art. 35-bis O.P.) e il Garante dei detenuti, nazionale e locale, con cui hai diritto a colloqui e corrispondenza.
L'ingresso, passo per passo
- Traduzione e accettazione. Dalla camera di sicurezza o dal tribunale la polizia ti consegna all'ufficio matricola con l'ordinanza o il verbale di arresto. La matricola registra i dati, il titolo detentivo, l'autorità che procede.
- Perquisizione, impronte, fotografia. «All'atto del suo ingresso dalla libertà» il detenuto «è sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali» (art. 23, comma 1, reg.). Gli oggetti che non puoi tenere «sono ritirati e depositati presso la direzione», con verbale; quelli non conservabili «sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata» (comma 8). Il telefono, se non è già sequestrato, va in deposito.
- Visita medica «non oltre il giorno successivo» (comma 1): dichiara subito malattie, terapie in corso, dipendenze, allergie, disabilità; chiedi che la terapia continui. Se dagli accertamenti risulta una condizione incompatibile con la detenzione, la direzione «trasmette gli atti… all'autorità giudiziaria procedente» (comma 2). L'assistenza sanitaria in carcere è del Servizio sanitario nazionale dal 2008, con il medico di sezione, l'infermeria e i ricoveri esterni quando servono.
- Colloquio con l'esperto. «Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto… all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione» (comma 3): è il presidio contro il rischio di suicidio nei primi giorni, che è il più alto di tutta la detenzione. Dire come stai è nel tuo interesse; gli «aspetti di rischio» sono segnalati anche al giudice. Chi ha problemi di tossicodipendenza è segnalato al SerD interno.
- Colloquio di primo ingresso e carta dei diritti. Il direttore o un operatore ti sente «per le iscrizioni nel registro» e «per iniziare la compilazione della cartella personale», ti dà «le informazioni previste» sul regolamento e ti consegna «la carta dei diritti e dei doveri», con «chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione»; ti chiede il «consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici» (il braccialetto), e la dichiarazione è trasmessa al giudice (comma 5): dire sì al braccialetto è quasi sempre la scelta giusta, perché apre la strada ai domiciliari. Sei «invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati» (comma 7): figli soli, animali, un genitore da assistere, un lavoro da avvisare; la direzione informa il servizio sociale.
- Assegnazione. «È assicurata la separazione degli imputati dai condannati» e «dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti» (art. 14 O.P.); nella pratica i primi giorni si passano in una sezione o in celle di «nuovi giunti», poi si viene assegnati alla sezione. Il sovraffollamento rende la separazione imperfetta. Se temi aggressioni (per il reato, per l'identità di genere, per l'orientamento sessuale), dillo al colloquio: la legge prevede sezioni protette «previo consenso degli interessati».
- Primo giorno di vita in sezione. Il carcere fornisce il vitto, il letto, il corredo e gli oggetti per scrivere; il resto (cibo, sigarette, telefonate, prodotti per l'igiene oltre il minimo) si compra con il «sopravvitto» dal conto personale, alimentato dai soldi che avevi con te e da quelli che i familiari versano. Il regolamento interno di ogni istituto fissa orari, «domandine» (le richieste scritte per tutto: colloqui, telefonate, medico, spesa), regole sui pacchi.
Che cosa ti spetta subito
| Diritto | Regola | Come si ottiene |
|---|---|---|
| Difensore | Colloquio «fin dall'inizio dell'esecuzione della misura» (art. 104, comma 1, c.p.p.; art. 18, comma 2, O.P.), «in appositi locali», senza limiti di numero e senza ascolto; interprete gratuito per parlare con lui (art. 104, comma 4-bis) | La nomina si fa in matricola o con dichiarazione; il difensore chiede il colloquio e viene ammesso senza permesso del giudice |
| Familiari informati | Avviso dell'arresto o della cattura «con il consenso» dell'interessato (art. 387 c.p.p.; art. 293, lettera f); i familiari possono nominare il difensore (art. 96, comma 3) | Chiedi che sia annotata la persona da avvisare |
| Colloqui | «Sei colloqui al mese» (quattro per i reati dell'art. 4-bis O.P.), «durata massima di un'ora», «non più di tre persone» salvo congiunti; senza vetri divisori salvo ragioni di sicurezza (art. 37 reg.); fino alla sentenza di primo grado serve il permesso dell'autorità giudiziaria che procede (art. 18 O.P.; art. 37, comma 2) | Il difensore chiede al GIP (o al PM, nelle prime ore) il permesso di colloquio per i familiari indicati; poi le prenotazioni seguono le regole dell'istituto |
| Telefonate | «Sei volte al mese», dieci minuti ciascuna, con congiunti e conviventi, a tue spese (art. 39 reg., aumentate da quattro a sei nel 2024); per gli imputati, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria fino al primo grado; possono essere registrate | Istanza scritta con numeri e persone; il difensore sollecita l'autorizzazione al giudice |
| Corrispondenza | Libera con familiari e altri, anche per compiere atti giuridici; il giudice può disporre il «visto di controllo» (art. 18-ter O.P.), mai sulla posta con il difensore, i Garanti, le autorità | Carta e penna fornite se non le hai; francobolli a tue spese |
| Denaro e cose | Il denaro è depositato sul conto personale; i familiari possono versare (in genere con vaglia o allo sportello, nei limiti del regolamento interno) e portare pacchi con vestiti e cibo nei limiti di peso e di contenuto | Chiedi il regolamento interno; il difensore lo conosce |
| Salute | Cure del Servizio sanitario nazionale, continuità terapeutica, farmaci, specialisti, ricoveri; incompatibilità con la detenzione da far valere davanti al giudice (art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p.) | Visita d'ingresso; «domandina» per il medico; il difensore chiede la perizia o la sostituzione della misura |
| Informazione e culto | Quotidiani, libri, televisione in cella; assistenza religiosa; interprete e traduzioni per gli stranieri; consolato informato su richiesta | Regolamento interno |
| Lavoro e attività | Per gli imputati, lavoro e attività su base volontaria, con precedenza ai condannati; scuola e corsi | Domanda alla direzione |
| Reclami | Reclamo al direttore, al magistrato di sorveglianza, ai Garanti; reclamo «giurisdizionale» al magistrato di sorveglianza contro le sanzioni disciplinari e per «l'inosservanza… di disposizioni» che produce un «pregiudizio grave e attuale» (artt. 35 e 35-bis O.P.), con udienza e ordine all'amministrazione | Per iscritto, anche in busta chiusa; il difensore può presentarlo |
Le prime cose da fare, dentro e fuori
- Dentro: nominare o confermare il difensore; indicare i familiari per l'avviso; segnalare al medico ogni condizione e terapia; accettare il braccialetto; chiedere i permessi di colloquio e telefonata tramite il difensore; leggere la carta dei diritti; chiedere il regolamento interno; annotare date e orari (l'interrogatorio di garanzia deve avvenire entro cinque giorni: art. 294 c.p.p.); non parlare del fatto con i compagni di cella.
- Fuori (per il familiare): sapere in quale istituto si trova (lo dice la polizia che ha eseguito l'arresto, o il difensore); nominare un difensore di fiducia se non c'è (art. 96, comma 3); portare o versare denaro per il sopravvitto e le telefonate; portare vestiti e occhiali, farmaci con prescrizione (consegnati alla direzione, non al detenuto); chiedere al difensore il permesso di colloquio; procurare documenti utili al riesame e all'istanza di domiciliari (contratto di lavoro, disponibilità di un domicilio, certificati medici); avvisare il datore di lavoro solo dopo averne parlato con il difensore (Il lavoro privato). La pagina L'avviso ai familiari è scritta per loro.
Se qualcosa non funziona
Il carcere italiano è sovraffollato e le regole scritte non sempre si traducono in fatti: il colloquio con l'esperto può tardare, la visita medica essere sommaria, la separazione tra imputati e condannati saltare, i permessi di colloquio arrivare dopo settimane. Gli strumenti: il difensore, che può conferire senza limiti e chiedere al giudice; il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e i Garanti regionali e comunali, con cui il detenuto «ha diritto di avere colloqui e corrispondenza» (art. 18 O.P.) e che visitano gli istituti; il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza (art. 35-bis O.P.), che «accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato», con ottemperanza e commissario ad acta se necessario; per le condizioni detentive contrarie all'art. 3 della Convenzione europea (meno di tre metri quadri a persona senza compensazioni), il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter O.P. (riduzione di pena per i condannati, otto euro al giorno per chi non può più beneficiarne). Le associazioni di volontariato penitenziario e le Camere penali locali sono un altro canale, anche per i familiari.
Fonti
L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 1, 14, 18, 18-ter, 35, 35-bis, 35-ter, 69; DPR 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento), artt. 23, 37, 39, 69; DL 4 luglio 2024, n. 92, conv. L. 8 agosto 2024, n. 112 (telefonate); codice di procedura penale, artt. 96, 104, 275, 293, 294, 387; DPCM 1° aprile 2008 (sanità penitenziaria al SSN); Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
- La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
- Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.
La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.