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Le conseguenze fuori dal tribunale · Conseguenze

I carichi pendenti: i procedimenti in corso che risultano, e quelli che no

«Carichi pendenti» è la voce che i moduli mettono accanto al casellario e che spaventa chi è indagato, perché sembra dire che ogni fascicolo aperto verrà a galla. Non è così: i carichi pendenti sono i procedimenti in cui hai la qualità di imputato, cioè quelli in cui il pubblico ministero ha già esercitato l'azione penale; le indagini non ci sono, e nemmeno alcuni procedimenti che pure ti riguardano. Questa pagina spiega che cosa riporta il certificato, da quando, da quale ufficio si chiede, quanto costa, e come rispondere ai moduli che chiedono «procedimenti penali in corso».

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  1. Il casellario dei carichi pendenti contiene «i provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato» (art. 2, lettera b, DPR 313/2002): richieste di rinvio a giudizio, decreti di citazione, decreti che dispongono il giudizio, sentenze non definitive. Le indagini preliminari non ci sono: finché sei «persona sottoposta alle indagini» il certificato è vuoto.
  2. Il certificato «richiesto dall'interessato» (art. 27) non riporta nemmeno: i procedimenti per decreto penale e per patteggiamento, quelli davanti al giudice di pace, le condanne con non menzione o a sola ammenda, la tenuità del fatto, la messa alla prova. Riporta il reato, l'autorità, la fase.
  3. Si chiede alla Procura della Repubblica «nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza», di persona, per delega scritta (non basta la nomina del difensore), per posta o con prenotazione online; costa 16 euro di bollo e 3,92 di diritti (7,84 con urgenza); tempi di alcuni giorni; vale sei mesi. Non è un certificato nazionale in senso pieno: riporta i carichi risultanti dal sistema informativo alimentato dagli uffici.
  4. Le pubbliche amministrazioni lo acquisiscono d'ufficio (art. 28) e non possono chiedertelo; i privati possono solo chiederlo a te.
  5. Nei moduli, «procedimenti penali in corso» significa carichi pendenti, non indagini, salvo che il modulo dica «anche indagini» o «procedimenti di cui si è a conoscenza»: leggi la formula, e rispondi il vero, perché la dichiarazione falsa è reato (art. 76 DPR 445/2000). Un procedimento definito con archiviazione non è mai stato un carico pendente.

Da quando, e fino a quando

La qualità di imputato si assume con l'esercizio dell'azione penale (art. 60 c.p.p.: richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale, di patteggiamento in indagini, citazione diretta, direttissimo) e si perde con la sentenza irrevocabile o il decreto penale esecutivo: il carico pendente vive tra questi due momenti. Con la condanna definitiva l'iscrizione passa al casellario giudiziale; con l'assoluzione definitiva o il non luogo a procedere sparisce dai carichi pendenti e la sentenza è iscritta nel casellario giudiziale nelle forme che i privati non vedono (Il casellario). L'aggiornamento non è istantaneo: la comunicazione dei provvedimenti al sistema spetta alle cancellerie, e capita che un procedimento definito da mesi risulti ancora pendente. In quel caso si chiede la rettifica all'ufficio con copia della sentenza, o si allega la sentenza al certificato.

Che cosa c'è e che cosa no

SituazioneNel certificato dei carichi pendenti (art. 27)
Iscritto nel registro delle notizie di reato, indagini in corsoNo
Avviso 415-bis ricevutoNo (sei ancora indagato)
Richiesta di rinvio a giudizio depositata; udienza preliminare fissata
Decreto di citazione diretta
Decreto penale di condanna opposto o non ancora esecutivoNo (esclusi i «decreti penali», lettera d)
Patteggiamento chiesto o pronunciato non ancora irrevocabileNo (esclusi i provvedimenti dell'art. 445)
Procedimento davanti al giudice di paceNo
Messa alla prova in corsoNo (lettera f-ter)
Condanna di primo grado appellataSì, con l'indicazione della fase
Condanna di primo grado a sola ammenda o con non menzione, appellataNo (lettere a e b)
Sentenza irrevocabileNo: passa al casellario giudiziale
ArchiviazioneNo (non c'è mai stata azione penale)
Assoluzione definitivaNo

Il certificato che la pubblica amministrazione acquisisce d'ufficio (art. 28, comma 1) è quello dell'art. 27 con le stesse esclusioni, oltre ai certificati del casellario giudiziale; l'autorità giudiziaria vede tutti i carichi pendenti (art. 21). Per l'indagine in corso, l'unico documento che la mostra è il certificato delle iscrizioni della Procura (art. 335 c.p.p.), che solo tu e la persona offesa potete chiedere (Il registro).

Come si chiede

  1. Dove: alla Procura della Repubblica del tribunale del tuo comune di residenza (per i minori, alla Procura per i minorenni); alcune Procure accettano la richiesta per posta e la prenotazione online sul portale dei certificati del casellario.
  2. Chi: tu con documento; un delegato «con delega scritta» e copia del tuo documento; l'avvocato con «espressa delega, non essendo sufficiente produrre l'atto di nomina» (così la Procura di Bologna, e la prassi è simile altrove).
  3. Costo: marca da bollo da 16 euro più 3,92 euro di diritti (19,92); con urgenza 7,84 di diritti (23,84); esenzioni per alcuni usi (adozione, e gli altri casi di esenzione dal bollo).
  4. Tempi: variabili; a Bologna «7 giorni lavorativi» o «3 giorni» con urgenza; altrove immediato. Validità sei mesi.
  5. Uso estero: legalizzazione o apostille presso la Procura.

I moduli

La domanda che trovi nei moduli di lavoro, di concorso, di gara, di licenza, di visto ha formule diverse, e la differenza è tutto:

  • «Di non avere carichi pendenti» / «procedimenti penali in corso»: si riferisce alla qualità di imputato; l'indagine non è un carico pendente. Chi è indagato può dichiarare di non avere carichi pendenti, e il certificato lo conferma.
  • «Di non essere sottoposto a procedimenti penali» / «di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini»: la formula include le indagini di cui sai; se hai ricevuto un'informazione di garanzia o un 415-bis, la risposta vera è sì. È la formula tipica dei concorsi pubblici e delle domande di porto d'armi.
  • «Di non avere riportato condanne penali, anche con non menzione, anche patteggiate»: chiede più del certificato dei privati.
  • «Di non avere riportato condanne penali definitive»: esclude i procedimenti in corso e, secondo l'interpretazione prevalente, include i patteggiamenti e i decreti penali (che sono condanne), salvo che il modulo li escluda.

La dichiarazione sostitutiva falsa è punita (art. 76 DPR 445/2000, con le pene del codice penale per il falso, e la decadenza dai benefici, art. 75), e nei concorsi pubblici la falsa dichiarazione sui procedimenti penali comporta l'esclusione o la decadenza dall'impiego. La strategia corretta non è mentire ma leggere la formula con il difensore e, quando la risposta vera è sfavorevole, accompagnarla con la spiegazione che il modulo consente (per esempio: «indagini preliminari per il reato X, nessun esercizio dell'azione penale»). Le pagine Il lavoro pubblico, Il lavoro privato e Licenze, autorizzazioni, appalti spiegano che cosa ciascun ente può chiedere e fare.

Casi frequenti

  • «Ho un decreto di citazione per un processo tra due anni: il datore lo saprà?» Il carico pendente compare nel tuo certificato dell'art. 27; il datore privato lo vede solo se glielo consegni; la PA lo acquisisce d'ufficio nei procedimenti in cui è rilevante.
  • «Il processo è finito con l'assoluzione ma il certificato lo riporta ancora.» Chiedi la rettifica all'ufficio del casellario con copia della sentenza irrevocabile; nel frattempo allega la sentenza.
  • «Sono residente all'estero.» Le Procure indicano di regola come competente quella dell'ultima residenza in Italia; verifica sul sito della Procura, e usa la delega scritta a una persona in Italia.
  • «Il modulo chiede "eventuali procedimenti penali pendenti" e io sono solo indagato.» Se la formula è quella, e non menziona le indagini, la risposta «nessuno» è vera; se hai dubbi, la formula «nessun procedimento pendente nella qualità di imputato» è vera e prudente.

Fonti

DPR 14 novembre 2002, n. 313, artt. 2, 21, 27, 28; codice di procedura penale, artt. 60, 335, 445; DPR 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 41, 46, 75, 76; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15; Procura della Repubblica di Bologna, «Certificato dei carichi pendenti» (pagina consultata il 20 settembre 2026). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non difende nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un modulo di contatto e non ha un telefono. Chi ha un procedimento in corso ha bisogno di un difensore e dei canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • Un avvocato penalista — l'albo del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) e l'albo online dell'Ordine della tua città dicono chi è davvero avvocato; presso ogni Ordine ci sono gli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
  • Il difensore d'ufficio — se non ne hai uno, la polizia o il giudice ne nominano uno dagli elenchi (art. 97 c.p.p.); è tuo diritto sostituirlo con uno di fiducia in qualunque momento.
  • La cancelleria e la segreteria della Procura — per la richiesta ex art. 335 c.p.p. (sapere se sei iscritto), per le copie degli atti depositati e per la nomina del difensore.
  • Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (garantenazionaleprivatiliberta.it) e i garanti regionali e comunali — per chi è in carcere o in un luogo di custodia.
  • Il 1522 (antiviolenza e stalking, 24 ore su 24), il 112 e i centri antiviolenza — per chi è vittima; il 800 290 290 antitratta.

La pagina Il difensore spiega come si sceglie e si verifica un avvocato, che cosa fa il difensore d'ufficio e come si ottiene il patrocinio a spese dello Stato.